§ 5.4.167 – L.R. 10 luglio 2006, n. 30.
Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:10/07/2006
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Bonifica di siti contaminati.
Art. 2.  Disposizione transitoria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 5.4.167 – L.R. 10 luglio 2006, n. 30.

Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati.

(B.U. 12 luglio 2006, n. 22).

 

Art. 1. Bonifica di siti contaminati.

     1. Le funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica che ricadano interamente nell’ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono attribuite alla Regione, sono trasferite ai comuni competenti.

 

     Art. 2. Disposizione transitoria.

     1. La disposizione di cui all’articolo 1 si applica anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.