Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 30/12/2015 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. (Bilancio di previsione 2016-2018) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.184 - L.R. 30 dicembre 2015, n. 44.
Bilancio di previsione 2016 - 2018
(B.U. 31 dicembre 2015, n. 53, suppl.)
Art. 1. (Bilancio di previsione 2016-2018)
1. Per l'esercizio finanziario 2016 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
2. Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
3. Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2
4. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, della
a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 16;
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 10/a-b-c);
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);
m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 44 della
n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 e quantificate annualmente con legge di approvazione del bilancio ai sensi del comma 1, dell'articolo 22 della
o) le spese e le entrate connesse, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio (allegato 15);
p) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (allegato 16);
q) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 17);
r) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 18);
s) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 19).
5. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011è autorizzato per l'anno 2016 il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2015, determinato in € 2.800.000.000,00, da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2016 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2015.
6. E'altresì autorizzato per il finanziamento degli investimenti nell'anno 2016, il ricorso all'indebitamento per € 90.574.289,00, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della
7. L'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 potrà essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a € 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32 della
8. Le condizioni dell'indebitamento di cui ai comma 5 e 6 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della
9. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 5 potrà decorrere dal 1° gennaio 2017; il relativo onere annuo per quanto riguarda la quota interessi rispettivamente pari ad € 97.531.886,00 per l'anno 2017 ed € 95.626.516,00 per l'anno 2018, è posto a carico del programma 01 della missione 50 'Debito Pubblico' e per quanto riguarda la quota capitale, rispettivamente pari ad 53.966.930,00 per l'anno 2017 ed € 55.872.300,00 per l'anno 2018, è posto a carico del programma 02 della missione 50 'Debito Pubblico' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018. A tale onere è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
10. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 6 potrà decorrere dal 1° gennaio 2017; il relativo onere annuo per quanto riguarda la quota interessi rispettivamente pari ad € 3.088.395,00 per il 2017 ed € 3.026.000,00 per l'anno 2018 è posto a carico del programma 01 della missione 50 "Debito Pubblico" - Titolo l "Spese correnti" e per quanto riguarda la quota capitale rispettivamente pari ad € 1.787.859,00 per il 2017 ed € 1.850.254,00 per l'anno 2018 è posto a carico del programma 02 della missione 50 "Debito Pubblico" - Titolo 4 "Rimborso prestiti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
11. La Giunta, ai sensi dell'articolo 10 della
12. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito mediante iscrizione nel bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati ai commi 9 e 10.
13. La Giunta pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
14. All'onere valutato rispettivamente in € 24.400,00 per il 2016 ed € 30.000,00 per il 2017 e per il 2018, connesso alle attività di mantenimento del rating di cui al comma 13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate al programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' della missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo'.
15. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
16. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della
17. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 16, è altresì autorizzata la spesa complessiva di € 1.100.000,00 di cui € 1.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario regionale stanziati alla missione 13, programma 01 ed € 100.000,00 stanziati alla missione 60, programma 01.
18. E' autorizzata, per il finanziamento del Servizio socio-sanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2016 di € 18.107.204.321,00 stanziati alla missione 13, programma 01, in relazione a quanto disposto:
- dal
- dal
- dal
- dal
- dall'articolo 2, comma 67-bis, della
- dall'articolo 1, comma 560, della
- dall'articolo 9, comma 9, lettera b), del
- dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, rep. n. 82/CSR.
19. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2016, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2016 tali attività siano trasferite alle aziende sanitarie, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
20. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 18 per assicurare l'esercizio delle funzioni del Servizio sociosanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie nonché le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sociosanitario regionale.
21. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio sociosanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 18, le stesse possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Allegati
(Omissis)