§ 3.2.93 - L.R. 21 novembre 2007, n. 37.
Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:21/11/2007
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Attività agrituristiche)
Art. 3.  (Attività di pescaturismo e ittiturismo)
Art. 4.  (Criteri e limiti dell’attività agrituristica)
Art. 5.  (Immobili destinati all’attività agrituristica)
Art. 6.  (Ospitalità in camere e unità abitative)
Art. 7.  (Ospitalità in spazi aperti)
Art. 8.  (Norme igienico-sanitarie)
Art. 9.  (Banca dati regionale degli operatori agrituristici
Art. 10.  (Esercizio delle attività agrituristiche)
Art. 11.  (Disciplina delle attività di ittiturismo
Art. 11 bis.  (Attività di pescaturismo)
Art. 12.  (Disposizioni per le attività di agriturismo e ittiturismo)
Art. 13.  (Attività di studio e di ricerca e formazione professionale)
Art. 14.  (Obblighi)
Art. 15.  (Sospensione e revoca
Art. 16.  (Vigilanza e controlli)
Art. 17.  (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Art. 18.  (Contributi)
Art. 19.  (Norma finanziaria)
Art. 20.  (Entrata in vigore)
Art. 21.  (Norme abrogative e transitorie)


§ 3.2.93 - L.R. 21 novembre 2007, n. 37. [1]

Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.

(B.U. 28 novembre 2007, n. 19)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione Liguria, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale per gli aspetti di competenza, sostiene l’agricoltura, lo sviluppo rurale, l’acquacoltura e la pesca anche mediante la promozione di forme idonee di turismo legate alla terra e al mare, al fine di:

     a) tutelare, qualificare e valorizzare le specifiche risorse agricole e della pesca;

     b) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli agricoltori e dei pescatori;

     c) favorire il mantenimento delle attività umane nelle zone rurali;

     d) favorire la multifunzionalità degli agricoltori e dei pescatori;

     e) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;

     f) conservare le tradizioni culturali del mondo rurale e della pesca attraverso una corretta educazione alimentare;

     g) preservare il patrimonio rurale, ambientale ed edilizio tutelando le peculiarità paesaggistiche;

     h) migliorare l’offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti.

 

     Art. 2. (Attività agrituristiche)

     1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.

     2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

     3. Le denominazioni “agriturismo”, “azienda agrituristica” e la qualifica di “operatore agrituristico” sono riservate esclusivamente ai soggetti che hanno presentato, ai sensi dell’articolo 10, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni [2].

     4. Rientrano nell’esercizio dell’agriturismo:

     a) dare ospitalità in alloggi, o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori, all’interno dell’azienda stessa;

     b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici;

     c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini [3];

     d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, attività ricreative, di pratica sportiva, culturali, storico-ambientali legate alle attività agricole e alle tradizioni rurali, nonché svolgere attività di fattoria didattica di cui al comma 5.

     5. Per fattoria didattica si intende un’azienda agricola che svolge attività didattiche e divulgative nel settore dell’educazione alimentare-ambientale e della conoscenza del mondo agricolo e rurale, registrata nella Banca dati di cui all’articolo 9 [4].

     6. Rientrano altresì nell’esercizio agrituristico le aziende agri-turistico-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.

 

     Art. 3. (Attività di pescaturismo e ittiturismo)

     1. Si intende per pescaturismo l’attività esercitata dagli imprenditori ittici, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) e successive modificazioni e integrazioni, consistente nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo [5].

     2. Si intende per ittiturismo l’attività esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore, nei limiti definiti dall’articolo 11, e consistente nelle attività di ospitalità, di ristorazione, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività delle imprese ittiche [6].

     3. La denominazione di "ittiturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività al Comune ai sensi della presente legge [7].

     3 bis. La denominazione di "pescaturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, è riservata esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 4/2012 e successive modificazioni ed integrazioni [8].

 

TITOLO II

ATTIVITA’ AGRITURISTICA

 

     Art. 4. (Criteri e limiti dell’attività agrituristica)

     1. Le attività agrituristiche sono consentite a condizione che:

     a) l’azienda agricola richieda, per le attività strettamente collegate alla coltivazione del fondo, alle pratiche silvicole e all’allevamento animale, l’impiego di almeno una mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all'articolo 5 comma 3 e di almeno una ULU nelle restanti zone;

     b) le attività agrituristiche risultino in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell’attività agricola è superiore a quello svolto nell’attività agrituristica.

     2. Ai fini del comma 1, lettera b), per attività agricole si intendono quelle espletate da un imprenditore agricolo per la coltivazione del fondo, per le pratiche silvicole, per l’allevamento di animali nonché per la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei propri prodotti, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente delle attrezzature e risorse dell’azienda.

     3. Con le disposizioni di cui all’articolo 12 la Regione definisce i rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica e adotta le modalità per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le attività agricole medesime, nonché stabilisce i tempi di lavoro necessari per l’espletamento delle specifiche attività agrituristiche [9].

     4. Nell’esercizio dell’agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici, deve essere ricavata:

     a) da prodotti della propria azienda in misura non inferiore al 40 per cento;

     b) da prodotti delle aziende agricole e delle imprese ittiche professionali del territorio regionale, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), in misura complessivamente non inferiore al 60 per cento.

     5. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola che hanno subito lavorazioni esterne e, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale di cui l’azienda agricola faccia parte.

     6. Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2 comma 4 lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino una connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali. Se tali attività non realizzano la necessaria connessione con l’attività agricola, possono svolgersi esclusivamente come servizi accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può in nessun caso dare luogo ad autonomo corrispettivo.

     7. Le modalità di apertura dell’attività agrituristica devono rispettare quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 12 e comunque l’apertura dell’attività agrituristica non può essere inferiore a novanta giorni nell’arco dell’anno [10].

 

     Art. 5. (Immobili destinati all’attività agrituristica)

     1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i fabbricati o parti di essi già esistenti sul fondo alla data di presentazione della domanda di registrazione alla Banca dati di cui all’articolo 9 o della richiesta di variazione dell’attività esistente, conformi alla normativa urbanistico-edilizia [11].

     2. Qualora l’imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all’uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività:

     a) l’abitazione ove risiede l’imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;

     b) altri fabbricati di cui abbia la preesistente disponibilità l’imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell’articolo 230 bis comma 3 del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello del fondo e che ricadano in zone a prevalente interesse agrituristico ai sensi del comma 3.

     3. Le zone a prevalente interesse agrituristico di cui alla lettera b) del comma 2 sono:

     a) i territori dei comuni compresi nell'elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE (direttiva del Consiglio relativa all’elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE) e successive modificazioni nonché le aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni;

     b) i territori dei comuni individuati dalle disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 non inclusi nelle zone di cui alla lettera a) del presente comma [12].

     4. Nei territori di cui al comma 3 lettera b) non possono essere utilizzati per l'attività agrituristica fabbricati di cui al comma 2, lettera b) edificati da meno di dieci anni [13].

     5. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali e sono strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

     6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristica devono conservare gli elementi architettonici tipici della zona, in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto delle previsioni stabilite nei vigenti strumenti urbanistici. Detti ampliamenti sono consentiti, in assenza di specifiche previsioni, nelle zone agricole, fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente. In tale ipotesi gli immobili oggetto di ampliamento sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.

     7. Laddove espressamente previsto dalla strumentazione urbanistica comunale è consentita la demolizione di edifici esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione aziendale e l’accorpamento della relativa volumetria al fabbricato da destinare all'attività agrituristica. L'accorpamento non può in nessun caso apportare al fabbricato un aumento volumetrico superiore al 50 per cento di quello preesistente. In tale ipotesi l'immobile è soggetto a vincolo di destinazione d'uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.

     8. Le prescrizioni tecniche per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche si applicano per le strutture agrituristiche limitatamente ai casi di nuovi edifici, nella ristrutturazione di interi edifici e di ristrutturazione parziale di edifici già adeguati, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

     9. Negli interventi di ristrutturazione edilizia di interi edifici, il Comune, in sede di rilascio del relativo titolo edilizio, può consentire la deroga alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, qualora non sia possibile il suo rispetto in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici del fabbricato, nonché qualora si sia in presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.

     10. Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi relativi all’agriturismo, anche al di fuori delle zone agricole, a norma delle vigenti leggi regionali, in funzione delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003 n. 38).

 

     Art. 6. (Ospitalità in camere e unità abitative)

     1. I locali destinati all’uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione, fermo restando che il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell’organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e semprechè venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attività alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all’utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto.

     2. I locali adibiti al pernottamento devono assicurare una superficie minima di metri quadrati 8 per le stanze ad un letto e di metri quadrati 11 per quelle a due letti, con incremento di metri quadrati 4 di superficie per ogni letto aggiuntivo (la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all’unità superiore), nonchè una altezza media minima di metri 2,50; può essere consentita la riduzione dell’altezza media minima purchè il volume disponibile non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto, 26 metri cubi per camera a due letti e per ogni letto aggiuntivo 10 metri cubi.

     3. Fatto salvo quanto già autorizzato con la normativa previgente, gli alloggi agrituristici devono essere dotati di adeguati servizi igienici per ogni quattro persone, compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi.

     4. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, è fissato in metri quadrati ventiquattro.

 

     Art. 7. (Ospitalità in spazi aperti)

     1. L’ospitalità in spazi aperti deve essere allestita in piazzole nel rispetto delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del paesaggio.

     2. Agli ospiti devono essere assicurati servizi igienici, fornitura d’acqua ed elettricità nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12 comma 1, anche tenuto conto delle diverse tipologie dei mezzi di soggiorno autonomo [14].

     3. Per gli insediamenti non superiori a due piazzole possono essere utilizzati i servizi igienici e le forniture d’acqua e di elettricità delle strutture ordinarie dell’azienda agricola.

 

     Art. 8. (Norme igienico-sanitarie)

     1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle specifiche normative vigenti. Nell’applicazione di tali disposizioni le autorità sanitarie competenti per territorio tengono conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.

     2. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare in tempi separati pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture e similari, insaccati, superalcolici e prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 chilogrammi per ciascun prodotto. Per quantitativi superiori è necessario l’attivazione di uno specifico laboratorio.

     3. Nel caso di somministrazione di pasti ad un numero massimo di dieci ospiti, per la loro preparazione è consentito l'uso della cucina domestica.

     4. La macellazione nella azienda agrituristica è consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata, nel rispetto di specifiche linee guida comunitarie e delle disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) e successive modificazioni.

     5. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. Per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell’assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purchè vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell’impianto come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 12 [15].

 

     Art. 9. (Banca dati regionale degli operatori agrituristici [16])

     1. Ai fini del monitoraggio e per gli adempimenti di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), la Regione istituisce la Banca dati regionale degli operatori agrituristici, distinta per sezioni provinciali [17].

     2. L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per il prosieguo amministrativo previsto dall’articolo 10 [18].

     3. Per la registrazione nella Banca dati di cui al comma 1, gli operatori che intendono esercitare un’attività agrituristica tra quelle individuate dall’articolo 2 comunicano i dati aziendali alla Regione che effettua una valutazione preliminare per l’identificazione dei limiti e delle tipologie di attività agrituristiche esercitabili, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 4 e dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale [19].

     4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta, la registrazione, l’aggiornamento e le condizioni per la cancellazione dalla Banca dati di cui al comma 1 [20].

     5. La struttura regionale competente nei controlli in agricoltura verifica almeno ogni tre anni la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per la registrazione nella Banca dati di cui al comma 1 effettuando le opportune verifiche [21].

     6. La cancellazione dalla Banca dati è effettuata:

     a) nei casi di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

     b) nei casi di revoca dell’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 15;

     c) qualora l’operatore non abbia intrapreso l’attività entro i tre anni successivi alla registrazione, fatto salvo il caso in cui abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l’attività agrituristica [22].

     7. La registrazione nella Banca dati è negata o cancellata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che [23]:

     a) abbiano riportato, nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

     b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni;

     c) siano stati dichiarati delinquenti abituali.

     d) La Regione comunica al Comune, alle Comunità montane e ai Consorzi dei Comuni per l’esercizio delle deleghe in agricoltura nel cui territorio è ubicata l’attività agrituristica l’avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall’elenco di cui al comma 1 [24].

     7 bis. La Regione comunica al Comune, nel cui territorio è ubicata l’attività agrituristica, l’avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dalla Banca dati di cui al comma 1 [25].

     8. La Regione comunica al Comune, alle Comunità montane e ai Consorzi dei Comuni per l’esercizio delle deleghe in agricoltura nel cui territorio è ubicata l’attività agrituristica l’avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall’elenco di cui al comma 1.

     9. Qualora l’azienda agricola che esercita l’attività agrituristica non si configuri come azienda agrituristico-venatoria, l’operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla Provincia affinchè venga vietato a terzi l’esercizio della caccia all’interno dell’azienda.

 

     Art. 10. (Esercizio delle attività agrituristiche) [26]

     1. L’esercizio delle attività agrituristiche è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, al Comune dove ha sede l’immobile destinato all’attività agrituristica da parte di coloro che risultano registrati nella Banca dati di cui all’articolo 9.

     2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di inizio attività.

     3. Il Comune, decorso il termine prescritto per il potere di controllo, trasmette in copia alla Regione la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1.

     4. Le variazioni delle attività devono essere preventivamente comunicate al Comune e alla Regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di registrazione nella Banca dati di cui all’articolo 9.

     5. Il titolare conferma, nella comunicazione di cui al comma 4, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.

     6. E’ possibile, previa comunicazione al Comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi indicati nella segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 7.

 

TITOLO III

ATTIVITA’ DI ITTITURISMO [27]

 

     Art. 11. (Disciplina delle attività di ittiturismo [28])

     1. [Le attività di ittiturismo, definite nell’articolo 3, risultano connesse all’attività principale di pesca quando il tempo lavoro impiegato nell’attività di pesca è superiore a quello impiegato nell’espletamento delle attività accessorie secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all’articolo 12 comma 2] [29].

     2. L’esercizio delle attività d’ittiturismo deve essere svolto mediante l’utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità dell’imprenditore ittico o mediante l’utilizzo della propria abitazione [30].

     3. [La connessione deve essere dimostrata mediante presentazione di uno specifico piano di attività aziendale] [31].

     4. L’esercizio dell’attività ittituristica è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune in cui l’imprenditore ittico intende svolgere l’attività. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di inizio attività [32].

     4 bis. E’ istituita la Banca dati regionale dell’ittiturismo. La registrazione nella Banca dati è effettuata dalla Regione su segnalazione del Comune per i soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 [33].

     4 ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l’aggiornamento della Banca dati di cui al comma 4 bis [34].

     5. Alle imprese che esercitano acquacoltura nel mare può applicarsi la disciplina prevista dalla presente legge per le attività di ittiturismo [35].

     6. Con le disposizioni di cui all’articolo 12 comma 2 sono altresì stabiliti modalità, limiti e prescrizioni per l’espletamento delle attività, per la predisposizione dei piani aziendali e di quant’altro necessario per il corretto svolgimento dell’attività offerta [36].

     7. Le modalità, i limiti e le prescrizioni di cui al comma 6 devono essere in analogia con quelli previsti per l’attività agrituristica, per quanto compatibili [37].

     8. Le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie di cui agli articoli 5, 6, e 8 si applicano anche ai soggetti abilitati all’esercizio dell’attività ittituristica.

 

     Art. 11 bis. (Attività di pescaturismo) [38]

     1. E’ istituita la Banca dati regionale del pescaturismo. La registrazione nella Banca dati è effettuata dalla Regione su segnalazione della Capitaneria di Porto per le imprese in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 del d.lgs. 4/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l’aggiornamento della Banca dati di cui al comma 1.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

 

     Art. 12. (Disposizioni per le attività di agriturismo e ittiturismo) [39]

     1. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attività agrituristiche:

     a) le modalità per la tenuta, la registrazione, l’aggiornamento della Banca dati di cui all’articolo 9;

     b) le modalità per le verifiche dei requisiti e le condizioni per la cancellazione dalla Banca dati di cui all’articolo 9;

     c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, nonché i limiti massimi di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta ai sensi dell’articolo 4;

     d) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all’articolo 4, comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

     e) le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralità dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività agrituristica compresa l’idonea fruizione della piscina laddove presente;

     f) le modalità e la documentazione da presentare al Comune per la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 10;

     g) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;

     h) i periodi e le modalità di apertura dell’attività agrituristica;

     i) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

     2. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attività ittituristiche:

     a) le modalità, i limiti e le prescrizioni per l’espletamento delle attività di ittiturismo;

     b) le modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività;

     c) [i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di ittiturismo, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta] [40];

     d) gli eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione nel rispetto delle norme in materia di libera concorrenza con le imprese che ad altro titolo possono esercitare attività analoghe [41];

     e) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività di ittiturismo;

     f) [l’individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall’attività di ittiturismo] [42];

     g) le modalità per la verifica della persistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività;

     h) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di ittiturismo;

     i) le modalità e le soglie di apertura dell’attività di ittiturismo;

     l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

 

     Art. 13. (Attività di studio e di ricerca e formazione professionale)

     1. La Regione, anche in collaborazione con le organizzazioni, le associazioni di categoria agricole e dei pescatori e gli enti locali, promuove azioni di studio e di formazione professionale, come previsto dalla normativa regionale in materia di sviluppo agricolo, per gli operatori delle attività disciplinate dalla presente legge.

 

TITOLO V

OBBLIGHI, VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 14. (Obblighi)

     1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 deve:

     a) osservare le disposizioni, le prescrizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione, dal Comune e dalle altre autorità competenti [43];

     b) esporre al pubblico copia della segnalazione certificata di inizio attività corredata della relativa attestazione di avvenuta presentazione all’autorità competente, nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione [44];

     c) rispettare i limiti e le modalità indicate nella segnalazione certificata di inizio attività stessa [45];

     d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;

     e) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;

     f) dare inizio all’attività entro il termine di un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, notificandola al Comune [46];

     g) esporre al pubblico l’elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l’indicazione della provenienza;

     h) presentare annualmente all’ente competente, con le modalità e i termini previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 12, una dichiarazione contenente le tariffe che l’operatore intende praticare per l’anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell’anno precedente [47];

     i) comunicare al Comune l’eventuale cessazione dell’attività di cui agli articoli 2 e 3 entro trenta giorni dalla stessa;

     j) comunicare alla Provincia i dati previsti dall’articolo 3 comma 1 lettera e) della legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (organizzazione turistica regionale);

     k) apporre, in modo stabile e ben visibile, una targa, conforme al modello stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 12 [48].

 

     Art. 15. (Sospensione e revoca [49])

     1. Il Comune sospende l’esercizio dell’attività agrituristica o ittituristica con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui all’articolo 14 [50].

     2. L’esercizio dell’attività agrituristica è revocato dal Comune con provvedimento motivato qualora l’operatore:

     a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 10;

     b) abbia perduto i requisiti di legge o sia stato cancellato dalla Banca dati regionale;

     c) abbia subito, nel corso dell’ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni [51].

     2 bis. L’esercizio dell’attività di ittiturismo è revocato dal Comune con provvedimento motivato qualora l’operatore:

     a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 11;

     b) abbia perduto i requisiti di legge;

     c) abbia subito, nel corso dell’ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni [52].

     3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal Comune alla Regione al fine dell’aggiornamento della Banca dati regionale di cui, rispettivamente, agli articoli 9 o 11 e per l’eventuale recupero delle somme erogate [53].

 

     Art. 16. (Vigilanza e controlli)

     1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all'articolo 9 comma 5 e all'articolo 11 comma 1, la vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge sono esercitate dai Comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

     2. I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno ogni tre anni e a trasmettere alla Regione annualmente una relazione che evidenzi l’attività di controllo svolta direttamente o da altri soggetti competenti. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al comune la Regione esercita il potere sostitutivo [54].

 

     Art. 17. (Sanzioni amministrative pecuniarie)

     1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.500.

     2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all’articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.

     3. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

     4. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal Comune ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l‘applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione, di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni.

     5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal Comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI,TRANSITORIE E ABROGATIVE

 

     Art. 18. (Contributi)

     1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dai rispettivi settori di competenza, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

     2. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi alle aziende agrituristiche, pescaturistiche ed ittituristiche per investimenti secondo le modalità previste in apposito atto della Giunta regionale, che definisce le spese ammissibili nonché i criteri e parametri per la determinazione dei medesimi contributi, nel rispetto dei principi comunitari.

     3. La Regione concede i contributi di cui al comma 2 nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 (regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)).

     4. Gli immobili e gli allestimenti, finanziati ai sensi del comma 2, sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di accertamento dell’avvenuta effettuazione degli investimenti, per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli allestimenti, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore o di obsolescenza economica.

     5. Il provvedimento di cui al comma 2 disciplina le modalità per l’apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d’uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca e restituzione dei medesimi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.

     6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2 sono svolte dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni [55].

 

     Art. 19. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 20. (Entrata in vigore)

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di cui all’articolo 12.

 

     Art. 21. (Norme abrogative e transitorie)

     1. La legge regionale 6 agosto 1996, n. 33 (disciplina dell’agriturismo) è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 12 comma 1.

     2. Restano valide le iscrizioni all’elenco regionale istituito dall’articolo 7 della l.r. 33/1996 e le autorizzazioni comunali rilasciate in forza dell’articolo 9 della l.r. 33/1996 per l’esercizio dell’attività agrituristica e le autorizzazioni rilasciate alle imbarcazioni per il pescaturismo.

     3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

     4. Le imprese agrituristiche e ittiche già autorizzate, alla data di cui al comma 1, devono adeguarsi, nei casi e nei tempi stabiliti dai regolamenti di cui all’articolo 12, alle disposizioni previste dalla presente legge.

     5. Le fattorie didattiche iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all’elenco regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 17 febbraio 2006, non sono soggette all’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10 ed effettuano una comunicazione al Comune dove viene svolta l’attività, con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 1 [56].


[1] Le modifiche relative alla disciplina dell’agriturismo e dell’ittiturismo, introdotte nella presente legge dalla L.R. 13 giugno 2011, n. 14 al Capo I del Titolo III, ai sensi dell’articolo 63 della stessa si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della presente legge come sostituito dalla legge regionale 14/2011.

[2] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "3. Le denominazioni "agriturismo", "azienda agrituristica" e la qualifica di "operatore agrituristico" sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale di cui all’articolo 10."

[3] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa);"

[4] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "5. Per fattoria didattica si intende un’azienda agricola che svolge attività didattiche e divulgative nel settore dell’educazione alimentare-ambientale e della conoscenza del mondo agricolo e rurale, iscritta nell’apposito elenco regionale di cui al regolamento previsto dall’articolo 12."

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22.

[7] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "3. Le denominazioni di "pescaturismo" e "ittiturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, sono riservati esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della presente legge."

[8] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22. Tale comma si applica con decorrenza dalla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1.

[9] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "3. Con il regolamento di cui all’articolo 12 la Regione definisce i rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica e adotta le modalità per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le attività agricole medesime, nonché stabilisce i tempi di lavoro necessari per l’espletamento delle specifiche attività agrituristiche."

[10] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "7. Le modalità di apertura dell’attività agrituristica devono rispettare quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 12 e comunque l’apertura dell’attività agrituristica non può essere inferiore a novanta giorni nell’arco dell’anno."

[11] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i fabbricati o parti di essi già esistenti sul fondo alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 9 o della richiesta di variazione dell’attività esistente, conformi alla normativa urbanistico-edilizia."

[12] Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "b) i territori dei comuni individuati dal regolamento di cui all'articolo 12 comma 1 non inclusi nelle zone di cui alla lettera a) del presente comma."

[13] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "4. Nei territori di cui al comma 3 lettera b) non possono essere utilizzati per l'attività agrituristica fabbricati edificati da meno di dieci anni."

[14] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "2. Agli ospiti devono essere assicurati servizi igienici, fornitura d’acqua ed elettricità nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 12 comma 1, anche tenuto conto delle diverse tipologie dei mezzi di soggiorno autonomo."

[15] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "5. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. Per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell’assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purchè vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell’impianto come previsto dal regolamento di cui all’articolo 12."

[16] Rubrica così modificata dall'art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "(Elenchi regionali degli operatori agrituristici)".

[17] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "1. La Regione istituisce l’elenco regionale degli operatori agrituristici, distinto per sezioni provinciali."

[18] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Tale abrogazione decorre dalla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 .

[19] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "3. Con il regolamento di cui all’articolo 12 vengono stabilite la documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione, nonché le modalità per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco."

[20] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "4. L’iscrizione è consentita anche con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 12 attraverso apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni."

[21] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "5. La struttura regionale competente nei controlli in agricoltura verifica almeno ogni tre anni la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione effettuando le opportune verifiche."

[22] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "6. La cancellazione dall’elenco è disposta qualora l’imprenditore non abbia intrapreso l’attività entro i tre anni successivi all’iscrizione, fatto salvo abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attività agrituristica, nei casi di revoca dell’autorizzazione o per la perdita dei requisiti per l’iscrizione."

[23] Alinea così modificato dall'art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "7. L’iscrizione nell’elenco è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che:"

[24] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Tale abrogazione decorre dalla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1.

[25] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Tale modifica decorre dalla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "Art. 10. (Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche). 1. L’autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche è rilasciata dal Comune ove viene svolta l’attività medesima. Copia dell’autorizzazione viene trasmessa dal Comune, entro quindici giorni dal rilascio, agli uffici della Regione competenti alla tenuta dell’elenco di cui all'articolo 9, che provvedono alle relative annotazioni in un’apposita sezione dello stesso. 2. L’autorizzazione specifica le attività agrituristiche e i relativi limiti di esercizio nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare. E’ possibile, previa comunicazione al Comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi stabiliti. 3. L’autorizzazione comunale ha durata indeterminata salvo i casi di revoca previsti dall’articolo 15. 4. Sono consentite, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 12, forme di immediato avvio delle attività da parte delle ditte interessate a norma dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni. 5. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro trenta giorni dalla data di ottenimento dell’autorizzazione comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, a darne comunicazione alla Regione. Le variazioni delle attività autorizzate devono essere preventivamente comunicate al Comune e alla Regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di iscrizione. Il titolare deve confermare, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge."

[27] Titolo così modificato dall'art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "ATTIVITA’ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO".

[28] Rubrica così modificata dall'art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "(Disciplina delle attività di pescaturismo e di ittiturismo)".

[29] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22.

[30] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22.

[31] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22.

[32] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "4. E’ istituito l’elenco regionale degli operatori che svolgono attività di pescaturismo ed ittiturismo. Le imprese che sono iscritte in detto elenco sono soggette ad autorizzazione comunale, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all’articolo 12 comma 2."

[33] Comma inserito dall'art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Tale modifica decorre dalla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1.

[34] Comma inserito dall'art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Tale modifica decorre dalla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1.

[35] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "5. Alle imprese che esercitano acquacoltura nel mare può applicarsi la disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ittiturismo."

[36] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "6. Con il regolamento di cui all’articolo 12 comma 2 sono altresì stabiliti modalità , limiti e prescrizioni per l’espletamento delle attività, per la predisposizione dei piani aziendali e degli elenchi regionali nonché di quant’altro necessario per il corretto svolgimento dell’attività offerta. Il regolamento può altresì prevedere forme di immediato avvio delle attività delle ditte interessate a norma dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni."

[37] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Tale abrogazione decorre dalla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1.

[38] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 con la decorrenza indicata in nota 1 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22.

[39] Articolo sostituito dall'art. 33 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "Art. 12. (Regolamenti) 1. Il regolamento di attuazione per le attività agrituristiche è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene: a) le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell’articolo 9 ivi comprese quelle previste dall’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni; b) le modalità per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l’iscrizione; c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta ai sensi dell’articolo 4; d) eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione per l’attività agrituristica, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l’attività agricola; e) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all’articolo 4 comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande; f) le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralità dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività agrituristica compresa l’idonea fruizione della piscina laddove presente; g) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica; h) le modalità per avvalersi della dichiarazione di inizio attività a norma dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni; i) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche; j) le modalità di apertura dell’attività agrituristica; k) le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all’articolo 2 comma 5; l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge. 2. Il regolamento di attuazione per le attività di pescaturismo e ittiturismo è approvato dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene: a) modalità, limiti e prescrizioni per l’espletamento delle attività di pescaturismo e ittiturismo; b) modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività; c) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l’iscrizione nell’elenco regionale delle imprese interessate ivi comprese quelle previste dall’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni; d) le modalità per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l’iscrizione; e) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di pescaturismo e ittiturismo, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta; f) eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l’attività di pesca; g) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti aziendali offerti, utilizzati nella somministrazione dei pasti; h) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività di ittiturismo; i) l’individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall’attività di ittiturismo; j) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di pescaturismo e ittiturismo; k) le modalità per avvalersi della denuncia di inizio attività a norma dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni; l) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di pescaturismo e ittiturismo; m) le modalità e le soglie di apertura dell’attività di pescaturismo e ittiturismo; n) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge. 3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare."

[40] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22.

[41] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22.

[42] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22.

[43] Lettera così sostituita dall'art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;"

[44] Lettera così sostituita dall'art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "b) esporre al pubblico copia dell’autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;"

[45] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione stessa;"

[46] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "f) dare inizio all’attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione notificandola al Comune;"

[47] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "h) presentare annualmente all’ente competente, con le modalità e i termini previsti dal regolamento, una dichiarazione contenente le tariffe che l’operatore intende praticare per l’anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell’anno precedente;"

[48] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "k) apporre, in modo stabile e ben visibile, una targa, conforme al modello stabilito dal regolamento di cui all’articolo 12."

[49] Rubrica così modificata dall'art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "(Sospensione e revoca dell’autorizzazione)".

[50] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31.

[51] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "c) abbia subito, nel corso dell’ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni."

[52] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Tale modifica decorre dalla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1.

[53] Comma sostituito dall'art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal Comune alla Regione e alla Comunità montana o al Consorzio dei comuni per l’esercizio della delega in agricoltura, competente per territorio, al fine dell’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 9 e per l’eventuale recupero delle somme erogate."

[54] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Fino alla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1 si applica il testo previgente come segue: "2. I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno ogni tre anni e a trasmettere alla Regione annualmente una relazione che evidenzi l’attività di controllo svolta direttamente o da altri soggetti competenti, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al comune la Regione esercita il potere sostitutivo."

[55] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22.

[56] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Tale abrogazione decorre dalla data di approvazione delle disposizioni indicate in nota 1.