§ 3.1.h - R.R. 21 febbraio 2011, n. 1.
Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 “Testo unico in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:21/02/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Gestione unitaria)
Art. 4.  (Convenzioni per la gestione unitaria)
Art. 5.  (Caratteristiche delle strutture ricettive all’aria aperta)
Art. 6.  (Caratteristiche dei Campeggi)
Art. 7.  (Caratteristiche dei Villaggi Turistici)
Art. 8.  (Caratteristiche dei Parchi per Vacanze)
Art. 9.  (Dimensioni delle piazzole di tipo campeggio)
Art. 10.  (Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo villaggio turistico)
Art. 11.  (Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo stanziale)
Art. 12.  (Tipologie delle unità abitative delle strutture ricettive all’aria aperta)
Art. 13.  (Dotazioni igienico sanitarie)
Art. 14.  (Disposizioni urbanistiche)
Art. 15.  (Caratteristiche dei caravan e dei preingressi installati nelle piazzole di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico)
Art. 16.  (Caratteristiche dei manufatti in muratura o prefabbricati ancorati stabilmente al suolo)
Art. 17.  (Caratteristiche delle case mobili e dei manufatti prefabbricati)
Art. 18.  (Monitoraggio delle strutture ricettive all’aria aperta)
Art. 19.  (Riqualificazione e adeguamento degli allestimenti)
Art. 20.  (Progetti di trasformazione di strutture ricettiva all’aria aperta)
Art. 21.  (Ospitalità di tipo area di sosta)
Art. 22.  (Classificazione)
Art. 23.  (Classificazione provvisoria)
Art. 24.  (Procedure di classificazione)
Art. 25.  (Variazione del titolare della struttura)
Art. 26.  (Aggiornamento dati)
Art. 27.  (Sopralluoghi)
Art. 28.  (Monitoraggio della qualità)
Art. 29.  (Elenco delle caratteristiche qualitative)
Art. 30.  (Informazioni per il pubblico)
Art. 31.  (Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive all’aria aperta)
Art. 32.  (Segnalazione certificata di inizio attività)
Art. 33.  (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti)
Art. 34.  (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti ai sensi dell’articolo 71 della Legge)
Art. 35.  (Norma transitoria per la classificazione provvisoria o definitiva)
Art. 36.  (Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive all’aria aperta)
Art. 37.  (Alloggi nelle strutture ricettive all’aria aperta esistenti al 1 aprile 1982)
Art. 38.  (Strutture di pernottamento esistenti)
Art. 39.  (Modifica al regolamento regionale 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 [...]
Art. 40.  (Modifica al regolamento regionale 23 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. [...]


§ 3.1.h - R.R. 21 febbraio 2011, n. 1.

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 “Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari” e modifiche ai Regolamenti Regionali n. 3/2009 e n. 3/2010.

(B.U. 9 marzo 2011, n. 5)

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

     1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto all’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture ricettive e balneari), disciplina le attività di gestione e classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta di cui al Titolo II capo II della citata legge.

     2. Il presente regolamento modifica disposizioni contenute nei seguenti regolamenti regionali:

     a) n. 3 del 2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari);

     b) n. 3 del 2010 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari).

 

     Art. 2. (Definizioni)

     1. Agli effetti del presente Regolamento si intende:

     a) per “Legge” la legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture ricettive e balneari);

     b) per “strutture esistenti” le strutture ricettive all’aria aperta classificate e in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ad una certa data secondo quanto previsto da specifiche disposizioni del presente Regolamento;

     c) per “parchi per vacanze” le strutture ricettive all’aria aperta così classificate ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 “Norme per la classificazione delle aziende ricettive”;

     d) per “occupazione stanziale” s’intende l’occupazione delle piazzole, nelle strutture ricettive all’aria aperta, da parte dei clienti con i propri allestimenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), per periodi superiori a 3 mesi e comunque non superiori al periodo annuale di apertura del complesso ricettivo ed eventualmente rinnovabili. L’occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all’occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente;

     e) per “occupazione delle piazzole delle strutture ricettive all’aria aperta” la superficie coperta con gli allestimenti di cui all’articolo 12, comprese le proiezioni degli eventuali sbalzi delle coperture fatti salvi i casi in cui sia diversamente disposto nel regolamento;

     f) per “piazzole in deroga” le piazzole presenti e autorizzate nelle strutture ricettive all’aria aperta alla data del 1 aprile 1982, data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) per le quali è consentito il mantenimento di superfici minime ridotte rispetto a quelle delle piazzole autorizzate successivamente a tale data, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

 

     Art. 3. (Gestione unitaria)

     1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva all’aria aperta s’intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi ricettivi complementari.

     2. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi ricettivi diversi da quello di pernottamento sia affidata ad altri gestori purché gli stessi siano in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 4, che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di pernottamento, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione attribuito alla struttura ricettiva all’aria aperta, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti per la classificazione della struttura ricettiva.

     3. La dichiarazione dei requisiti presentata ai sensi degli articoli 24, 33 e 34, è sottoscritta, per presa visione, dai soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi.

     4. Il gestore della struttura ricettiva all’aria aperta deve avere la disponibilità, in forza di un valido titolo di possesso, degli immobili e dei terreni in cui è svolta l’attività; in mancanza la classificazione non può essere attribuita o, nel caso di strutture esistenti, è revocata.

 

     Art. 4. (Convenzioni per la gestione unitaria)

     1. Le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 2, sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di pernottamento e i soggetti fornitori dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, spaccio o di altri servizi ricettivi accessori.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere in particolare:

     a) l’obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento e dei soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi di avvalersi, per il periodo di validità della convenzione, di dotazioni, impianti ed arredi e di prestare servizi coerenti al livello di classificazione attribuito ai sensi dell’articolo 48 della Legge nonché l’impegno a garantire il buon funzionamento della struttura ricettiva nel suo complesso;

     b) l’obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento di consegnare ai soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi una copia del provvedimento di classificazione attribuita dalla Provincia.

 

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

 

     Art. 5. (Caratteristiche delle strutture ricettive all’aria aperta)

     1. Le strutture ricettive all’aria aperta sono esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale e, in quanto tali, garantiscono un’offerta libera e indifferenziata al pubblico.

     2. Per piazzole s’intendono gli spazi della struttura ricettiva all’aria aperta destinati all’alloggio degli ospiti.

     3. Le piazzole di cui al comma 2 sono differenziate nelle seguenti tipologie:

     a) campeggio: aree nelle quali possono essere ospitati turisti dotati di tende, caravan e autocaravan che siano trasportabili dai turisti stessi per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporti speciali;

     b) villaggio turistico: aree nelle quali viene data ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 12;

     c) stanziale: aree nelle quali si effettua l’occupazione di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 2.

     4. Nell’ambito di una struttura ricettiva all’aria aperta le piazzole delle diverse tipologie devono essere localizzate in zone omogenee e opportunamente distinte, fatti salvi i casi in cui per caratteristiche morfologiche del terreno ovvero per esigenze funzionali alcune piazzole risultino vincolate ad un'unica tipologia di utilizzo e non possano quindi essere trasformate al fine di ottemperare a quanto previsto dal presente comma.

     5. Le strutture ricettive all’aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4 entro il 31 dicembre 2015 [1].

     6. E’ consentito ospitare nelle piazzole di tipo stanziale, nei periodi non utilizzati a tale fine, turisti dotati degli allestimenti di tipo campeggio.

     7. Le piazzole delle strutture ricettiva all’aria aperta sono attrezzabili con mezzi di pernottamento ovvero unità abitative aventi capacità ricettiva massima di otto persone nel rispetto della capacità massima complessiva della struttura pari a quattro posti letto per ogni piazzola. E' consentita la suddivisione della piazzola in più settori limitatamente al caso di tende, sempre nel rispetto della capacità complessiva della struttura.

     8. Le strutture ricettive all’aria aperta possono destinare aree a rimessaggio dei mezzi di pernottamento. E’ possibile destinare aree ad uso comune a rimessaggio unicamente nei periodi di chiusura della struttura ricettiva ed è sempre consentito il rimessaggio dei mezzi di pernottamento nelle piazzole stanziali.

     9. Le piazzole destinate ad ospitare gli allestimenti di cui all’articolo 12 possono essere sottratte dall’offerta libera ed indifferenziata al pubblico per periodi prolungati per usi quali alloggi del personale di gestione della struttura ricettiva o di gestione dei servizi interni. Le stesse piazzole, allestite nel rispetto della Legge e del regolamento, non sono da conteggiare ai fini della determinazione della capacità ricettiva pur essendo parte delle piazzole classificate e autorizzate.

     10. Le strutture ricettive all’aria aperta devono essere adeguate alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

 

     Art. 6. (Caratteristiche dei Campeggi)

     1. I campeggi ai fini dell’attribuzione della classificazione, di cui all’articolo 22, devono possedere i requisiti minimi di cui all’allegata tabella “AA”.

     2. Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a campeggio nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l’occupazione di tipo villaggio turistico e/o stanziale nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

     3. Nei campeggi derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a campeggio nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l’occupazione di tipo villaggio turistico e/o stanziale.

 

     Art. 7. (Caratteristiche dei Villaggi Turistici)

     1. I villaggi turistici, ai fini dell’attribuzione della classificazione, di cui all’articolo 22, devono possedere i requisiti minimi di cui all’allegata tabella “AA”.

     2. Nei villaggi turistici è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a villaggio turistico nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l’occupazione di tipo campeggio e/o stanziale nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

     3. Nei villaggi turistici derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze è garantita la presenza di piazzole destinate ad una occupazione a villaggio turistico nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita l’occupazione di tipo campeggio e/o stanziale.

 

     Art. 8. (Caratteristiche dei Parchi per Vacanze)

     1. Le strutture ricettive all’aria aperta classificate parco per vacanze, alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento, mantengono tale classificazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 71 della Legge.

     2. I parchi per vacanze ai fini dell’attribuzione della classificazione, di cui all’articolo 22, devono possedere i requisiti minimi di cui all’allegata tabella “AA”.

     3. Nei parchi per vacanze è consentita la presenza di piazzole di tipo stanziale sino ad un massimo del 90 per cento del numero complessivo delle piazzole. In tali strutture è garantita altresì la presenza di una quota di piazzole di tipo campeggio pari al 10 per cento del complesso delle piazzole che può essere ridotta esclusivamente a favore di piazzole di tipo villaggio turistico. Nella restante quota di piazzole è consentita l’occupazione di tipo campeggio e/o villaggio turistico.

 

     Art. 9. (Dimensioni delle piazzole di tipo campeggio)

     1. La superficie minima delle piazzole di tipo campeggio è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.

     2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo campeggio è ridotta per i diversi livelli di classificazione in metri quadrati 35, 40, 45 e 60.

     3. In deroga alle superfici di cui ai commi 1 e 2 nelle strutture ricettive all’aria aperta è consentita la presenza di piazzole, di tipo campeggio, di superficie non inferiore a metri quadrati 20, riservate all’installazione di tende.

     4. I titolari di strutture ricettive all’aria aperta esistenti che intendono trasformare piazzole di tipo stanziale a favore di piazzole di tipo campeggio possono mantenere inalterate le superfici delle stesse.

 

     Art. 10. (Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo villaggio turistico)

     1. La superficie minima delle piazzole di tipo villaggio turistico è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.

     2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo villaggio turistico è ridotta per i diversi livelli di classificazione in metri quadrati 35, 40, 45 e 60.

     3. Le superfici di cui ai commi 1 e 2 sono occupabili con le unità abitative di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), in misura non superiore al 50 per cento delle stesse.

     4. Nelle piazzole di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata alla suddetta data, è consentito il mantenimento di unità abitative soggette a titolo edilizio che occupino superfici superiori a quelle di cui al comma 3, purché nei limiti di metri quadrati 30, 35, 40 e 45 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle. E’ consentito il mantenimento di unità abitative che occupino superfici superiori a quelle di cui al presente comma esclusivamente se esistenti alla data del 1 aprile 1982, data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e dotate di titolo edilizio.

     5. Nelle piazzole di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata alla suddetta data, è consentito il mantenimento di unità abitative non soggette a titolo edilizio costituite da manufatti e case mobili che occupino superfici superiori a quelle di cui al comma 3 purché nei limiti di metri quadrati 30, 35, 40 e 45 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle. Al momento della loro sostituzione le stesse dovranno essere sostituite con unità abitative di cui all’articolo 12, comma 1 lettere a), b) e c) aventi le caratteristiche di cui al presente regolamento, nonché superficie non superiore a quanto previsto al comma 3.

     6. Nelle piazzole di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata alla suddetta data, è consentito il mantenimento di unità abitative non soggette a titolo edilizio costituite da caravan dotati di eventuali preingressi nonché tende che occupino superfici superiori a quelle di cui al comma 3 purché nei limiti di metri quadrati 30, 35, 40 e 45 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle. Al momento della loro sostituzione, e comunque entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, le stesse dovranno essere sostituite con unità abitative di cui all’articolo 12, comma 1 lettere a), b) e c) aventi le caratteristiche di cui al regolamento stesso, nonché superficie non superiore a quanto previsto al comma 3.

     7. I villaggi turistici in cui sono presenti piazzole attrezzate con allestimenti di cui al comma 6 in misura superiore al 30% del numero complessivo delle piazzole di tale tipologia possono essere classificati esclusivamente al livello 2 stelle.

     8. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta esistenti che intendano trasformare la tipologia delle piazzole in deroga di tipo stanziale e di tipo campeggio a favore di piazzole di tipo villaggio turistico relativamente alla superficie minima delle piazzole stesse possono optare per una delle seguenti possibilità:

     a) mantenere inalterate le superfici minime delle piazzole che possono essere occupate nel limite massimo del 50 per cento delle stesse;

     b) ampliare le superfici minime delle piazzole a metri quadrati 45, 50, 55 e 70 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle, che possono essere occupate nel limiti del 55 per cento delle stesse. Tale percentuale di copertura si applica anche alle piazzole in deroga già dotate di tali superfici.

 

     Art. 11. (Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo stanziale)

     1. La superficie minima delle piazzole di tipo stanziale è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.

     2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo stanziale è ridotta per i diversi livelli di classificazione in metri quadrati 35, 40, 45 e 60.

     3. La superficie di cui al comma 1 è occupabile con le unità abitative di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), in misura non superiore al 50 per cento della stessa. La superficie di cui al comma 1 nelle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è altresì occupabile con le unità abitative di cui all’articolo 12, comma 1 lettera d), in misura non superiore al 50 per cento della stessa.

     4. Nelle piazzole di tipologia stanziale esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito, nel rispetto di quanto disposto al comma 5, il mantenimento di caravan ed eventuali preingressi, che occupano superfici superiori a quelle di cui al comma 3. La superficie dei preingressi non può comunque essere superiore a quella prevista al comma 4, dell’articolo 15.

     5. Nelle piazzole che ricadono nella fattispecie di cui al comma 4 è consentito, sino alla sostituzione degli allestimenti ivi installati, il mantenimento di coperture che eccedano quelle proprie dei caravan e dei preingressi, comunque nel limite massimo di metri quadrati 30, 35, 40 e 45 in funzione del livello di classificazione, esclusivamente nei casi in cui tali ulteriori coperture siano costituite dagli sbalzi delle coperture dei preingressi stessi, ovvero, in presenza di preingressi in tessuto, dagli sbalzi dei copricaravan in PVC auto portanti ancorati sui caravan. Tali coperture ulteriori devono essere prive di tamponamenti verticali laterali, tra le quali sono da ricomprendere anche cannicci, grigliati, tende in pvc.

     6. Nel caso in cui nelle piazzole di tipo stanziale esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano presenti coperture che eccedano quelle proprie dei caravan e dei preingressi e che non rientrano nella casistica di cui al comma 5, le stesse dovranno essere sostituite, entro il 31 dicembre 2015, mediante l’installazione di tende da sole orizzontali avvolgibili prive di tamponamenti verticali laterali, tra i quali sono da ricomprendere anche cannicci, grigliati, tende in pvc. Le superfici di tali attrezzature non sono da conteggiare ai fini della quantificazione della superficie occupata [2].

     7. Nelle piazzole in deroga di tipo stanziale è consentita l’installazione di allestimenti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) che occupano superfici superiori a quelle di cui al comma 3 nei limiti di metri quadrati 28. per 1, 2 e 3 stelle, e metri quadrati 30 per 4 stelle. Analoga superficie rappresenta il limite massimo occupabile in tale tipologie di piazzole nel caso di sostituzione dei preingressi e/o dei caravan di cui al comma 4 con altri di analoga tipologia [3].

 

     Art. 12. (Tipologie delle unità abitative delle strutture ricettive all’aria aperta)

     1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all’aria aperta possono essere delle seguenti tipologie:

     a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e realizzati o realizzabili in piazzole di tipo villaggio turistico;

     b) case mobili non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installati o installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o in quelle di tipo stanziale. Nel caso di installazione di manufatti in piazzole di tipo stanziale il cliente è obbligato alla rimozione delle stesse al termine del periodo contrattuale;

     c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole di tipo villaggio turistico o in quelle di tipo stanziale. Nel caso di installazione di manufatti in piazzole di tipo stanziale il cliente è obbligato alla rimozione delle stesse al termine del periodo contrattuale;

     d) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento installati o installabili nelle piazzole di tipo stanziale nelle strutture ricettive all’aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della Legge con l’obbligo da parte del cliente di rimozione delle stesse al termine del periodo contrattuale.

     2. Nelle piazzole di tipo stanziale delle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora i preingressi abbinati ai caravan risultino di buon livello di qualità e in buono stato di conservazione e manutenzione, secondo quanto stabilito dall’elenco delle caratteristiche di qualità di cui all’articolo 29, è consentito, all’atto della sostituzione del caravan, il posizionamento di un altro manufatto che risulti complementare a quello esistente e che a questo risulti esteticamente omogeneo, al fine di costituire un’ unità abitativa di cui al comma 1, lett. c).

 

     Art. 13. (Dotazioni igienico sanitarie)

     1. I servizi igienici comuni devono essere collocati ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole a cui sono destinati. Sono consentite deroghe per le strutture già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive); nonché nei casi in cui esistano documentati impedimenti di natura urbanistico-edilizia o tecnica.

     2. I servizi igienici comuni devono essere realizzati distinti per gli uomini e per le donne, in unità indipendenti, da collocare eventualmente anche in una singola struttura.

     3. I locali ospitanti i servizi igienici comuni devono essere realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili dotati di uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

     4. I locali dei servizi igienici comuni devono essere forniti di apertura all'esterno o dotati di impianto di aspirazione forzata meccanica idonea a consentire il ricambio dell'aria.

     5. La dimensione dei locali dei servizi comuni devono essere di almeno 1,20 metri quadrati per le strutture ricettive fino a tre stelle e di 1,8 metri quadrati per le strutture a quattro stelle.

     6. Sono consentite superfici di bagni ridotte, purché non inferiori a 0,80 metri quadrati, ed altezze di rivestimento non inferiori a metri 1,50, in caso di esercizi ricettivi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

     7. Per le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il rispetto delle dimensioni di cui al comma 5 è obbligatorio solo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia integrale come definita dall’articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia). L’adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 deve avvenire entro il 31 dicembre 2015 [4].

     8. Le strutture ricettive all'aria aperta disciplinate dal presente regolamento devono essere dotate di impianti igienico sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni di autocaravan e caravan ai sensi dell'articolo 185, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), consentendone l'uso - con eventuale corrispettivo, anche ai caravan ed autocaravan itineranti.

     9. I bagni delle unità abitative presenti nelle piazzole non devono essere dotati di locale antibagno.

 

     Art. 14. (Disposizioni urbanistiche)

     1. La realizzazione di nuove strutture ricettive all’aria aperta è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto le piazzole, i manufatti rilevanti in termini di volume edilizio e l’installazione dei manufatti non costituenti volumi in senso edilizio.

     2. Ai sensi del combinato disposto dai commi 1 e 2 dell’articolo 16 e dai commi 2 e 3 dell’articolo 71 della Legge l’installazione degli allestimenti e delle unità abitative nelle piazzole delle strutture ricettive all’aria aperta è soggetta al seguente regime:

     a) I manufatti di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) costituiscono volumi in termini edilizi e come tali la realizzazione o l’installazione degli stessi è soggetta a titolo edilizio;

     b) I manufatti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) non costituiscono volumi in termini edilizi e come tali l’installazione o la riqualificazione/adeguamento degli stessi non è soggetta al rilascio di titolo edilizio e al rispetto dei parametri urbanistico – edilizi.

 

     Art. 15. (Caratteristiche dei caravan e dei preingressi installati nelle piazzole di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico)

     1. I caravan e gli eventuali preingressi installati nelle piazzole, di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico, devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 29.

     2. Le superfici degli allestimenti disciplinati al presente articolo devono essere compatibili con le superfici occupabili delle piazzole definite agli articoli 10 e 11.

     3. Nelle nuove piazzole di tipo stanziale delle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della Legge è ammessa l’installazione di preingressi abbinati ai caravan funzionali all'utilizzo dei mezzi stessi e non indipendenti, realizzati in materiale tessile o P.V.C. non rigido, in legno, plastica, laminato metallico ed altri materiali similari, conformi a quanto disposto al comma 6 aventi una superficie non superiore a metri quadrati 15 e altezza media non superiore di oltre 25 centimetri di quella del mezzo di pernottamento. I preingressi devono avere le caratteristiche individuate dal titolare della struttura ricettiva al fine di garantire l’omogeneità degli stessi ai sensi di quanto disposto al comma 6.

     4. Nelle strutture esistenti alla data di entrata in vigore della Legge è consentito il mantenimento dei preingressi abbinati ai caravan funzionali all'utilizzo dei mezzi stessi e non indipendenti realizzati in materiale tessile o P.V.C. non rigido, in legno, plastica, laminato metallico ed altri materiali similari, conformi a quanto disposto al comma 6, aventi una superficie non superiore a metri quadrati 15 e altezza media non superiore di oltre 25 centimetri di quella del mezzo di pernottamento. Nelle stesse piazzole è consentito sino alla loro sostituzione il mantenimento, nel limite della superficie di 15 metri quadrati di due preingressi separati.

     5. In occasione della sostituzione dei preingressi di cui al comma 4, devono essere installati preingressi aventi dimensioni non superiori a quelli sostituiti ed aventi le caratteristiche individuate dal titolare della struttura ricettiva al fine di garantire l’omogeneità degli stessi ai sensi di quanto disposto al comma 6.

     6. I preingressi devono risultare, per ogni zona in cui è suddivisa la struttura, ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell’articolo 5, omogenei per tipologia, colore del rivestimento esterno e delle coperture. A tale fine il titolare nell’ambito del progetto unitario di cui al comma 1 dell’articolo 14, e comunque quarantacinque giorni prima dell’effettuazione del primo intervento di sostituzione di uno o più preingressi definisce, nel rispetto delle caratteristiche di cui al regolamento stesso, la tipologia o le tipologie dei preingressi che possono essere installati dai clienti stanziali. Qualora la definizione delle tipologie non sia effettuata nell’ambito del citato progetto unitario le stesse sono descritte in una relazione illustrativa che i titolari devono inviare alla Provincia. Sono consentite deroghe all’omogeneità del colore dei rivestimenti e delle coperture nel caso di preingressi in materiale tessile costituenti accessori standard dei caravan.

     7. I caravan possono presentare una copertura ulteriore rispetto all’originaria, posta ad un’altezza media non superiore a 25 centimetri dalla copertura stessa, che può consistere in:

     a) un’estensione della copertura del preingresso realizzata con gli stessi materiali e la stessa tipologia di finitura superficiale, sulla base delle indicazioni fornite dal titolare;

     b) una copertura in PVC non rigido con struttura auto portante.

     8. Per i caravan presenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito il mantenimento di rivestimenti laterali applicati a condizione che gli stessi risultino omogenei per tipologia di materiale e coloritura ai relativi preingressi.

     9. Gli allestimenti di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.

     10. Nella zona delle piazzole esterna al caravan e al preingresso è possibile installare, oltre alle tende da sole orizzontali avvolgibili prive di tamponamenti verticali laterali, ombrelloni che devono essere rimossi o richiusi ogniqualvolta il cliente non pernotta nella struttura. Nelle stesse zone non è consentito posizionare elettrodomestici e accessori da cucina ad eccezione di un lavello esterno e di una cassapanca attrezzata per la preparazione dei pasti nonché ad uso deposito per accessori ed arredi esterni (sedie, cuscini, ecc..). Le piazzole esistenti devono essere adeguate entro il 31 dicembre 2015 [5].

     11. Nel calcolo delle superfici degli allestimenti di cui al presente articolo si procede all’arrotondamento al metro quadrato inferiore.

 

     Art. 16. (Caratteristiche dei manufatti in muratura o prefabbricati ancorati stabilmente al suolo)

     1. I manufatti di nuova realizzazione di cui all’articolo 12, comma 1 lettera a), soggetti al rilascio del titolo edilizio, devono rispettare i seguenti parametri di natura igienico sanitaria, oltre che i parametri urbanistici edilizi previsti per la specifica tipologia dal vigente Strumento Urbanistico Comunale:

     a) superficie non superiore a quella occupabile ai sensi dell’articolo 10;

     b) altezza esterna non superiore a metri 4;

     c) altezza media interna non inferiore a metri 2,50 con altezza minima non inferiore a metri 2,20;

     d) una superficie minima utile, comprensiva di servizi e locali accessori non inferiore a 4 metri quadrati per ogni persona alloggiata;

     e) superficie minima delle camere da letto metri quadrati 6,50 con possibilità di posizionare due letti nel rispetto della capacità complessiva dell’unità abitativa calcolata con riferimento al parametro di cui alla lettera d).

     2. I manufatti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia integrale come definita dall’articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell’attività edilizia) e ss.mm.ii.

     3. I manufatti di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 29.

     4. I manufatti di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.

     5. I manufatti realizzati in muratura o prefabbricati ancorati stabilmente al suolo devono risultare, ai sensi del comma 4, dell’articolo 5, per ogni zona in cui è suddivisa la struttura, omogenei per tipologia, colore del rivestimento esterno e delle coperture.

     6. Nella zona delle piazzole esterna ai manufatti è possibile posizionare una pedana in legno o altro materiale eventualmente dotata di ringhiera e di copertura avvolgibile in materiale tessile o, nel caso di piazzole standard ovvero di quelle oggetto di trasformazioni ai sensi del comma 8 dell’articolo 10, di una copertura rigida fornita come accessorio dei manufatti prefabbricati. La superficie dell’eventuale copertura rigida non può superare il 35 per cento della superficie occupata dal manufatto stesso. Le superfici di tali attrezzature non sono da conteggiare ai fini della quantificazione della superficie occupata [6].

     7. E’ ammessa l’istallazione di una copertura rigida eccedente la superficie del manufatto nel limite della superficie occupabile definita all’articolo 10.

     8. Nel calcolo delle superfici di cui alla lettera a) del comma 1 si procede all’arrotondamento al metro quadrato inferiore.

 

     Art. 17. (Caratteristiche delle case mobili e dei manufatti prefabbricati)

     1. Le case mobili da installare nelle strutture ricettive all’aria aperta disciplinate dal presente regolamento devono risultare conformi alla normativa UNI EN 1647:2004 e successivi aggiornamenti.

     2. Gli allestimenti di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.

     3. Le case mobili e i manufatti prefabbricati installati o da installare nelle strutture ricettive all’aria aperta devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 29.

     4. La superficie degli allestimenti disciplinati al presente articolo devono essere compatibili con le superfici occupabili delle piazzole definite agli articoli 10 e 11, le altezze non devono essere superiori a metri 4,00.

     5. Le case mobili e i manufatti prefabbricati devono risultare, ai sensi del comma 4, dell’articolo 5, per ogni zona in cui è suddivisa la struttura, omogenee per tipologia, colore del rivestimento esterno e delle coperture. A tale fine il titolare nell’ambito del progetto unitario di cui al comma 1 dell’articolo 14, e comunque quarantacinque giorni prima dell’effettuazione del primo intervento di sostituzione di una o più case mobili o manufatti prefabbricati definisce, nel rispetto delle caratteristiche di cui al regolamento stesso, la tipologia o le tipologie - in funzione delle diverse zone omogenee nelle quali è organizzata la struttura ricettiva – delle case mobili e dei manufatti prefabbricati che intende installare o consentire di installare ai clienti stanziali. Qualora la definizione delle tipologie non sia effettuata nell’ambito del citato progetto unitario le stesse sono descritte in una relazione illustrativa che i titolari devono inviare alla Provincia.

     6. Nella zona delle piazzole esterna alle case mobili e ai manufatti prefabbricati è possibile posizionare una pedana in legno o altro materiale eventualmente dotata di ringhiera e di copertura avvolgibile in materiale tessile o, nel caso di piazzole standard ovvero di quelle oggetto di trasformazioni ai sensi del comma 8 dell’articolo 10, di una copertura rigida fornita come accessorio delle case mobili o dei manufatti prefabbricati. La superficie dell’eventuale copertura rigida non può superare il 35 per cento della superficie occupata dal manufatto stesso. Le superfici di tali attrezzature non sono da conteggiare ai fini della quantificazione della superficie occupata [7].

     7. Le tende attrezzate aventi le caratteristiche funzionali proprie dei prefabbricati sono equiparate agli stessi.

     8. Nel calcolo delle superfici degli allestimenti di cui al presente articolo si procede all’arrotondamento al metro quadrato inferiore.

 

     Art. 18. (Monitoraggio delle strutture ricettive all’aria aperta)

     1. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta classificate ai sensi della l.r. legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, presentano alla Provincia e alla Regione una dichiarazione, redatta utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione, nella quale sono indicate la localizzazione, la consistenza e le caratteristiche delle strutture esistenti e dei relativi servizi. La relazione dovrà illustrare per ogni piazzola la tipologia di occupazione, le dimensioni della superficie, le tipologie degli eventuali allestimenti e/o unità abitative presenti, alla data di presentazione della citata dichiarazione, le relative dimensioni nonché indicazione dell’epoca della loro installazione. Nella dichiarazione dovranno essere evidenziate le piazzole e gli allestimenti oggetto di variazioni apportate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. La dichiarazione di cui al comma 1 è corredata da rilievo planimetrico della struttura ricettiva, in scala adeguata nel quale siano indicate le superfici delle singole piazzole, le specifiche utilizzazioni delle superfici, dei locali e dei servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature, nonché da documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico.

     3. Nel caso di progetti di trasformazione di strutture ricettive all’aria aperta la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata a corredo della documentazione di cui all’articolo 20.

 

     Art. 19. (Riqualificazione e adeguamento degli allestimenti)

     1. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta classificate e autorizzate che, al fine di riqualificare o adeguare gli allestimenti presenti nelle proprie strutture procedono, direttamente o mediante i clienti stanziali, alla sostituzione o agli adeguamenti degli allestimenti presenti, nonché alla trasformazione della tipologia delle piazzole sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica, alla Provincia le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione di cui all’articolo 18, ovvero a quanto risulta dalla classificazione attribuita ai sensi del presente regolamento, nonché ad attestare la conformità degli allestimenti stessi alle disposizioni di cui al presente regolamento e alle caratteristiche indicate nelle relazioni di cui al comma 6, dell’articolo 15 e al comma 5, dell’articolo 17.

     2. Nel caso in cui le variazioni di tipologia delle piazzole, avvenute anche in diverse occasioni, riguardino una percentuale superiore al 25% del complesso delle piazzole si utilizza la procedura di cui all’articolo 20.

     3. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta sono tenuti ad aggiornare e integrare la documentazione di cui all’articolo 18 in occasione delle modifiche relative alla sostituzione di allestimenti, trasformazioni di piazzole ovvero di ampliamenti.

     4. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta che procedono ad effettuare gli interventi di cui al comma 1 nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 18 sono tenuti nell’ambito della dichiarazione stessa ad individuare le piazzole e gli allestimenti oggetto degli interventi effettuati successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento attestando la conformità degli allestimenti installati alle disposizioni di cui al presente regolamento e alle caratteristiche indicate nelle relazioni di cui al comma 6, dell’articolo 15 e al comma 5, dell’articolo 17.

 

     Art. 20. (Progetti di trasformazione di strutture ricettiva all’aria aperta)

     1. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta, che intendono procedere alla trasformazione della tipologia della propria struttura in una di quelle previste all’articolo 12 comma 3 della Legge, ovvero le strutture che ricadono nella casistica di cui all’articolo 19 comma 2, sono tenuti a chiedere la classificazione provvisoria ai sensi dell’articolo 23.

     2. La richiesta di classificazione provvisoria è corredata da un progetto che deve contenere la programmazione degli interventi relativi all’intera struttura ricettiva con particolare riferimento alla organizzazione delle funzioni e alla definizione degli spazi destinati alle diverse tipologie di piazzole ai sensi di quanto previsto al comma 4, dell’articolo 5.

     3. Il progetto deve altresì contenere indicazioni relative alle specifiche tipologiche e architettoniche, dei differenti tipi di unità abitative che s’intende installare nelle piazzole in relazione alle diverse tipologie e in base alle zone omogenee ivi previste. Tali indicazioni sono vincolanti per i titolari delle strutture ricettive e per i clienti all’atto delle installazioni delle unità abitative. Il progetto deve prevedere le modalità di riqualificazione e di adeguamento degli allestimenti presenti nelle piazzole di tipo stanziale.

     4. Il progetto deve contenere:

     a) una relazione tecnico illustrativa;

     b) elaborati grafici firmati dal progettista;

     c) documentazione fotografica;

     d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità del progetto alle disposizioni di cui alla Legge e al presente Regolamento;

     5. La Provincia ad avvenuta verifica della conformità del progetto con le disposizioni di cui alla Legge e al presente Regolamento attribuisce la classificazione provvisoria ai sensi dell’articolo 23 del presente Regolamento.

     6. La procedura di cui al presente articolo è attivata contestualmente all’inoltro al Comune del progetto ai fini del rilascio del titolo edilizio qualora necessario.

 

     Art. 21. (Ospitalità di tipo area di sosta)

     1. Le strutture ricettive all’aria aperta possono offrire su richiesta dei Comuni, ai sensi dell’articolo 27 della Legge, a turisti dotati di caravan e autocaravan, ospitalità analoga a quella propria delle aree di sosta.

     2. L’ospitalità di area di sosta può essere offerta in piazzole specificatamente dedicate aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa in materia di aree di sosta ovvero nelle piazzole di tipo campeggio presenti nella struttura.

     3. Nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti è possibile offrire ospitalità di tipo area di sosta nelle aree parcheggio previa delimitazione delle piazzole a tal scopo destinate.

     4. L’ospitalità di tipo aree di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell’arco di 7 giorni consecutivi.

 

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

 

     Art. 22. (Classificazione)

     1. Le strutture ricettive all’aria aperta ai sensi dell’articolo 48 della Legge sono classificate nei seguenti livelli:

     a) quattro per i campeggi (da una a quattro stelle);

     b) tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle).

     2. I parchi per vacanze esistenti sono classificati in tre livelli (da due a quattro stelle).

     3. Le stelle sono assegnate in base al possesso:

     a) dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nel presente regolamento nonché nell’ allegata tabella “AA” contenente, altresì, eventuali deroghe riferibili a specifiche tipologie o caratteristiche delle strutture ricettive all’aria aperta;

     b) delle caratteristiche qualitative contenute nell’elenco di cui all’articolo 53 della Legge e all’articolo 29 del presente Regolamento.

     4. L’assegnazione del livello di classificazione dei parchi per vacanze in cui sono presenti piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio in misura non inferiore al 30% del complesso delle piazzole è effettuata, relativamente alle caratteristiche delle stesse, con riferimento a tali piazzole. In tali casi la classificazione attribuita non può essere superiore al livello tre stelle.

     5. L’attribuzione della classificazione, l’aggiornamento, la voltura, la sospensione o revoca è comunicata dalla Provincia al Comune in cui è ubicata la struttura entro 15 giorni.

 

     Art. 23. (Classificazione provvisoria)

     1. La classificazione provvisoria di cui all’articolo 50 della Legge, necessaria per l’ottenimento del titolo edilizio, viene attribuita sulla base di una specifica dichiarazione, inviata dal titolare della struttura ricettiva alla Provincia utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione, inerente la qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi di cui s’intende dotare l'esercizio e corredata del progetto tecnico e degli elaborati predisposti per l'ottenimento del titolo edilizio.

     2. La classificazione provvisoria è richiesta, inoltre, dal titolare della struttura ricettiva per le finalità di cui all’articolo 20.

     3. La Provincia rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

     4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti dalla Provincia chiarimenti e documentazione integrativa. In tale caso, dal momento della ricezione delle integrazioni richieste, che devono pervenire entro trenta giorni, il termine di cui al comma 3 riprende a decorrere.

     5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 la classificazione provvisoria si intende attribuita sulla base della dichiarazione presentata.

     6. La classificazione provvisoria ha validità per cinque anni. Entro tale termine il titolare è tenuto a presentare alla Provincia la dichiarazione per l’attribuzione della classificazione ai sensi dell’articolo 24, o per la variazione della stessa ai sensi dell’articolo 26.

 

     Art. 24. (Procedure di classificazione)

     1. Per ottenere la classificazione di una nuova struttura ricettiva all’aria aperta il titolare è tenuto a presentare, alla Provincia competente per territorio, una dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva all’aria aperta utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione.

     2. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta classificate ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) o del presente regolamento, che apportino modifiche alle strutture stesse comportanti la variazione del livello di classificazione, della capacità ricettiva nonché della tipologia della struttura sono tenuti a presentare alla Provincia una dichiarazione utilizzando la modulistica di cui al comma 1.

     3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

     4. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, sono corredate, qualora non già rese disponibili alle Province, da un rilievo planimetrico della struttura ricettiva, in scala adeguata nel quale siano indicate le superfici delle singole piazzole, le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature, nonché da documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico.

     5. Le dichiarazioni di cui ai comma 1 e 2 sono altresì corredate, qualora non già resa disponibile alle Province, dalla documentazione attestante il valido titolo di possesso dell’immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare.

     6. Le Province, entro sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, provvedono, anche a seguito di sopralluogo, mediante atto amministrativo, all’attribuzione della classificazione ovvero, nei casi di cui al comma 2, alla variazione della stessa ed al successivo invio di copia vidimata della classificazione al titolare della struttura ricettiva all’aria aperta. Le Province, a classificazione avvenuta, provvedono all’inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.

     7. Il termine di cui al comma 6 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti dalla Provincia chiarimenti e documentazione integrativa. In tale caso, dal momento della ricezione delle integrazioni richieste, che devono pervenire entro trenta giorni, il termine di cui al comma 6 riprende a decorrere.

     8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6 la classificazione della stessa si intende attribuita sulla base della dichiarazione presentata.

 

     Art. 25. (Variazione del titolare della struttura)

     1. In caso di variazione del titolare dell’attività ricettiva all’aria aperta, il subentrante è tenuto a fornire comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che vi dà origine.

     2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1 il subentrante è tenuto:

     a) nel caso in cui intenda confermare integralmente i requisiti presenti nella classificazione a procedere alla sottoscrizione di apposito modello precompilato dalla Provincia sulla base dei dati riferiti alla classificazione precedente e contestualmente ad inoltrare, ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune territorialmente competente. La Provincia provvederà entro trenta giorni alla volturazione della classificazione;

     b) nel caso in cui intenda apportare modifiche di cui al comma 1 dell’articolo 26 a procedere alla compilazione di apposito modello precompilato dalla Provincia sulla base dei dati riferiti alla classificazione precedente e avuto riguardo alle modifiche introdotte. La Provincia provvederà entro trenta giorni all’attribuzione della classificazione. Ad avvenuta classificazione il subentrante è tenuto, ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento, a inoltrare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune territorialmente competente;

     c) nel caso in cui intenda modificare la tipologia della struttura, la capacità ricettiva nonché il livello di classificazione a presentare una dichiarazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 24. La Provincia provvederà all’attribuzione della classificazione sulla base della procedura di cui all’articolo 24.

 

     Art. 26. (Aggiornamento dati)

     1. I titolari delle strutture ricettive classificate ai sensi degli articoli 24, 33 e 34 comunicano, ai sensi dell’articolo 49, comma 4 della Legge, ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione non comportanti la modifica del livello di classificazione, della capacità ricettiva e della tipologia della struttura entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.

     2. Ai fini della verifica della corretta implementazione del sistema informativo turistico regionale le Province, entro il 30 agosto di ogni anno, inviano, anche mediante posta elettronica, ai titolari delle strutture ricettive all’aria aperta un documento riportante la sintesi dei dati contenuti nella dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature, riportante altresì l’indicazione dei prezzi minimi e massimi applicati.

     3. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta entro il 1° ottobre provvedono, anche mediante posta elettronica o fax, a confermare i dati di cui al comma 2, ovvero ad indicare difformità o variazioni degli stessi.

     4. Le Province sulla base delle comunicazioni di cui ai commi precedenti provvedono ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale.

 

     Art. 27. (Sopralluoghi)

     1. Le Province, a seguito delle classificazioni attribuite ai sensi degli articoli 24, 33 e 34 procedono, entro ventiquattro mesi, tramite sopralluoghi alla verifica degli standard dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature previsti nelle classificazioni attribuite.

     2. Le Province, a seguito dei sopralluoghi di cui al comma 1, procedono alla conferma della classificazione o, se del caso, alla riclassificazione. Per le strutture classificate ai sensi dell’articolo 34 all’atto del sopralluogo sono riconosciuti in deroga i requisiti oggetto di adeguamento ai sensi di quanto indicato nelle note alla tabella AA qualora i termini indicati nelle citate note non siano ancora scaduti.

     3. Le Province, a conclusione delle procedure di cui al comma 1, provvedono annualmente mediante sopralluogo in almeno il 10% delle strutture alla verifica del mantenimento dei requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la classificazione. Le Province procedono, inoltre, ad effettuare la verifica delle strutture per le quali sia pervenuta la segnalazione di disservizi.

 

     Art. 28. (Monitoraggio della qualità)

     1. Al fine di assicurare, attraverso il coinvolgimento dei clienti, il monitoraggio della qualità delle strutture ricettive all’aria aperta, in vista di una progressiva elevazione degli standard dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature offerte, i titolari rendono disponibile ai clienti un’apposita nota informativa redatta sulla base di un modello concordato in seno ai Comitati Tecnici ed approvato dalla Regione.

     2. Attraverso la nota informativa di cui al comma 1 i clienti sono invitati ad esprimere suggerimenti, consigli, valutazioni e preferenze in ordine al miglioramento del livello qualitativo dei servizi ricettivi nonché di quelli turistici offerti nella località. La modulistica consentirà, altresì, d’informare i clienti circa i principali standard che le strutture devono fornire in relazione ai diversi livelli di classificazione invitandoli, nel contempo, a rappresentare alle Province eventuali gravi carenze riscontrate.

     3. Le Province provvedono, a tale fine, alla predisposizione di un numero telefonico dotato di segreteria telefonica e di uno specifico indirizzo e-mail.

 

     Art. 29. (Elenco delle caratteristiche qualitative)

     1. La Giunta regionale, approva l’elenco delle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 53 della Legge.

 

     Art. 30. (Informazioni per il pubblico)

     1. Nella zona di ricevimento degli ospiti devono essere esposti in modo ben visibile:

     a) la licenza di esercizio o la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);

     b) la dichiarazione dei requisiti e l’elenco delle caratteristiche di qualità possedute dalla struttura ricettiva vidimate dalla Provincia all’atto della classificazione;

     c) la tabella dei prezzi vidimata dalla Provincia;

     d) i costi dei servizi straordinari di cui all’articolo 36, comma 9.

 

     Art. 31. (Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive all’aria aperta)

     1. La denominazione della struttura ricettiva all’aria aperta non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia d’offerta della struttura stessa; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive all’aria aperta appartenenti alla medesima tipologia nell’ambito dello stesso Comune. I parchi per vacanze possono abbinare alla denominazione della propria tipologia quelle di campeggio e villaggio turistico in funzione delle tipologie di ricettività complementare offerte.

2. Al fine di consentire le dovute verifiche, in ordine a quanto previsto al comma 1, i titolari delle strutture ricettive all’aria aperta allegano alla domanda di rilascio ex novo o di variazione della classificazione copia del bozzetto dell’insegna da esporre all’esterno dell’esercizio soggetta all’assenso della Provincia. In caso di diniego i titolari sono tenuti a modificare la denominazione sulla base delle indicazioni della Provincia.

     3. Il segno distintivo deve essere esposto all’esterno della struttura ricettiva all’aria aperta in modo da risultare ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli approvati dalla Regione.

     4. Le strutture ricettive all’aria aperta possono integrare le denominazioni con quelle delle catene, marchi o gruppi di appartenenza.

 

     Art. 32. (Segnalazione certificata di inizio attività)

     1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 84 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dell’articolo 49 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, per l’esercizio delle strutture ricettive disciplinate dal presente regolamento si applica la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.

     2. La segnalazione certificata di inizio attività è presentata al Comune territorialmente competente anche mediante l’utilizzo di apposito modello predisposto a cura dell’Amministrazione comunale.

     3. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata ai sensi dell’articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche mediante autocertificazioni, certificazioni e attestazioni, normativamente richieste dalla documentazione comprovante il possesso:

     a) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza);

     b) dell’iscrizione al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), con esclusione delle ditte individuali, per le quali l’iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall’avvio dell’attività;

     c) del nulla osta igienico sanitario e delle certificazioni relative all’impiantistica e in materia di sicurezza;

     d) della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all’articolo 42 della Legge;

     e) della classificazione attribuita ai sensi del presente regolamento;

     f) delle autorizzazioni urbanistico edilizie e paesaggistiche ambientali qualora necessarie.

     4. Il Comune comunica alla Provincia la segnalazione certificata d’inizio attività nonché tutti gli atti che comportano sospensione o cessazione dell’attività entro quindici giorni.

     5. I Comuni provvedono, a seguito del rilascio della classificazione ai sensi dell’articolo 33 e 34, all’aggiornamento dell’autorizzazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Province.

 

     Art. 33. (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti)

     1. Entro il 31 dicembre 2015, le Province inviano ai titolari delle strutture ricettive all’aria aperta, classificate ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) una dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature possedute sulla base della classificazione attribuita ai sensi della previgente normativa [8].

     2. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta provvedono a restituire, entro centoottanta giorni dal ricevimento, la dichiarazione inviata dalla Provincia ai sensi del comma 1, debitamente compilata, integrata o corretta, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

     3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere rappresentata, nell’ambito della capacità ricettiva autorizzata e classificata ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) la ripartizione delle tipologie delle piazzole presente nella struttura ricettiva alla data di invio da parte dei titolari alla Provincia della dichiarazione di cui all’articolo 18, sulla base di quanto documentato nella dichiarazione stessa.

     4. La dichiarazione è altresì corredata, qualora non già resa disponibile alle Province, dalla documentazione attestante il valido titolo di possesso dei terreni e degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare.

     5. Le Province possono effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente, nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 6 sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.

     6. Le Province, entro centoventi giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, provvedono all’attribuzione della classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al titolare della struttura ricettiva all’aria aperta. Le Province, a classificazione avvenuta, provvedono all’inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.

     7. La classificazione attribuita ai sensi del presente articolo sostituisce quella attribuita ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive).

 

     Art. 34. (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti ai sensi dell’articolo 71 della Legge)

     1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 33 i titolari delle strutture ricettive all’aria aperta ricadenti nelle fattispecie di cui all'articolo 71 della Legge compilano lo specifico modello relativo ai requisiti per i quali, con le tempistiche di cui alla allegata tabella "AA", s’impegnano ad adeguarsi.

     2. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta di cui al comma 1 comunicano l’avvenuto adeguamento dei servizi, dotazioni e accessori entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui alla allegata tabella “AA”.

     3. Le Province a seguito degli adeguamenti procedono ad effettuare gli aggiornamenti utilizzando il sistema informativo turistico regionale, ovvero, in caso di mancato adeguamento, provvedono alla declassificazione della struttura o alla revoca della stessa per le strutture classificate al livello più basso.

 

     Art. 35. (Norma transitoria per la classificazione provvisoria o definitiva)

     1. La classificazione provvisoria o quella definitiva di strutture ricettive all’aria aperta per le quali siano stati avviati i procedimenti per l’attribuzione della classificazione o per il rilascio del titolo edilizio all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, è attribuita sulla base dei requisiti previsti dalla previgente normativa in materia concernenti: tipologia degli allestimenti, superfici delle piazzole, delle aree occupabili, delle aree/sale comuni e delle dotazioni. Nel caso in cui i requisiti previsti dalla previgente normativa siano più restrittivi si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le strutture all’aria aperta già in possesso di classificazione provvisoria o di titolo edilizio rilasciato a fronte di procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Qualora per inerzia del richiedente non si sia pervenuti all’attribuzione della classificazione provvisoria o al rilascio del titolo edilizio entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono da avviare nuovi procedimenti da valutare sulla base dei requisiti di cui al regolamento stesso.

 

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

 

     Art. 36. (Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive all’aria aperta)

     1. Ai sensi dell’articolo 60 della Legge i titolari delle strutture ricettive all’aria aperta comunicano alle Province, utilizzando lo specifico modello, nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. I prezzi comunicati entro il 1° ottobre di ogni anno hanno validità dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     2. Le Province, nei sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvedono, utilizzando il sistema informativo regionale, alla verifica e all’eventuale aggiornamento della sezione tariffe della banca dati regionale. Le Province provvedono successivamente ad inviare alle strutture ricettive all’aria aperta la tabella delle tariffe vidimata.

     3. Nel caso in cui sono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

     4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

     5. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta che intendono variare i prezzi dal 1° giugno al 31 dicembre dell’anno in corso sono tenuti a presentare alla Provincia territorialmente competente, entro il 1° marzo, la tabella dei prezzi con l’indicazione delle variazioni.

     6. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:

     a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;

     b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni, fatta eccezione delle piazzole occupate in modo stanziale;

     c) bambini al di sotto dei dodici anni;

     d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;

     e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni;

     f) utilizzo di sistemi di intermediazione telematica GDS o similari.

     7. Per le strutture ricettive all’aria aperta è facoltà del titolare determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la piazzola o l’allestimento, comunque non prima delle ore dieci.

     8. I prezzi sono comprensivi di IVA nonché dell’uso di servizi comuni – salvo quanto dichiarato ai sensi del comma 9 – e degli accessori delle camere e dei bagni.

     9. l gestore della struttura ricettiva deve altresì definire e comunicare i costi dei servizi straordinari o comunque non ricompresi nelle tariffe di cui ai commi precedenti.

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE PER L’ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI

 

     Art. 37. (Alloggi nelle strutture ricettive all’aria aperta esistenti al 1 aprile 1982)

     1. Le strutture ricettive all’aria aperta autorizzate al 1 aprile 1982, data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), mantengono tale qualificazione anche se dotate di alloggi diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento.

     2. Tale disposizione si applica esclusivamente per gli alloggi esistenti al 1 aprile 1982 purché risultino in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera.

 

     Art. 38. (Strutture di pernottamento esistenti)

     1. La Giunta regionale, nel caso di strutture ricettive all’aria aperta esistenti nelle quali siano presenti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tipologie di allestimenti non disciplinati dallo stesso, può stabilire, su richiesta dell’Amministrazione provinciale, la relativa disciplina.

 

TITOLO VI

MODIFICHE AI REGOLAMENTI REGIONALI 13 MARZO 2009 n. 3 (DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL TIPO AFFITTACAMERE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 2 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO – RICETTIVE E BALNEARI) E 23 FEBBRAIO 2010 n. 3 (DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE DI CUI AL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 2 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO – RICETTIVE E BALNEARI)

 

     Art. 39. (Modifica al regolamento regionale 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari)

     1. Il termine per l’adeguamento del requisito di cui al punto 2.03.1 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione degli “Affittacamere” allegata al R.R. 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari) è prorogato al 31 dicembre 2011.

 

     Art. 40. (Modifica al regolamento regionale 23 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari)

     1. Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei “Bed & Breakfast” allegata al R.R. 23 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari) è abrogato.

 

 

ALLEGATO [9]

 

NOTE

1) Obbligatorio per il livello 1 stella.

2) Obbligatorio per il livello 2 stelle.

3) Obbligatorio per il livello 3 stelle.

4) Obbligatorio per il livello 4 stelle.

5) Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.02 non sussistono per le strutture ricettive all’aria aperta non raggiunti da strada carrozzabile.

6) E' consentito che il 50% di tali posti auto sia posizionato all'esterno della struttura in area recintata. Si intendono aree esterne quelle non adiacenti e comunque poste ad una distanza superiore a 100 metri lineari. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti.

7) Per personale addetto in via esclusiva si intende la persona o le persone addette esclusivamente ad un determinato servizio.

8) Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio.

9) Il personale del ricevimento deve potere fornire le informazioni relative all’ambito territoriale di riferimento anche con l’ausilio di documentazione da rendere disponibile, o mediante supporti informatici. Le informazioni base che la reception deve avere sono le seguenti:

a) possedere una mappa della città, per indicare al cliente o visitatore l’ubicazione della struttura ricettiva e la destinazione richiesta;

b) conoscere i punti di interesse turistico più importanti delle zone limitrofe alla struttura ricettiva;

c) conoscere in profondità il sistema di trasporto pubblico, le sue connessioni e gli orari aggiornati del servizio.

10) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è previsto l’adeguamento a tale requisito entro il 31 dicembre 2015 [10].

11) Il numero di installazioni igienico sanitarie è da rapportarsi alle persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di cui sopra permane nella misura di un’installazione ogni 100 persone ospitabili.

12) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza delle lingue può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.

13) [Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è previsto l’adeguamento a tale requisito entro 32 mesi da tale data] [11].

14) Per unità abitativa con riferimento al requisito di cui al punto 3.01 si intendono le tipologie di allestimenti di cui all’articolo 12, comma 1 lettere a), b) e c).

15) [Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è previsto l’adeguamento a tale requisito entro 36 mesi da tale data] [12].

16) [Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è previsto l’adeguamento a tale requisito entro 36 mesi da tale data] [13].

17) Sono consentite deroghe a tale requisito per le unità abitative esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento in caso di impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, in caso di mancanza di spazi da destinare a tale uso ovvero in presenza di impedimenti di natura urbanistico-edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.

18) L’obbligo non sussiste se esistono punti vendita nel raggio di 1 km .

19) Nel caso di servizio assicurato senza specifiche, il servizio si intende garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.

20) Nel caso di ombreggiatura naturale il requisito si intende assolto anche se non è garantita la copertura per l’intero arco della giornata.

21) E’ consentita la deroga a tale requisito nel caso in cui la struttura non sia raggiunta da rete telefonica fissa o da rete mobile o connessione Internet.

22) Qualora impedimenti tecnici non consentano di dotare le unità abitative di connessione Internet devono essere garantite postazioni internet in numero non inferiore ad una ogni 50 piazzole e l’allestimento un’area wi-fi a disposizione della clientela.

23) [Per le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è previsto l’adeguamento a tale requisito entro 36 mesi da tale data] [14].

24) Le unità abitative realizzate o installate in sostituzione delle esistenti ovvero in nuove piazzole di tipo villaggio turistico devono essere dotate di installazioni igienico-sanitarie, con allacciamento agli impianti idrico e fognario.

25) In deroga a quanto previsto al punto 3.02.1 è consentito il mantenimento, sino al momento della loro sostituzione, di unità abitative esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento in piazzole di tipo villaggio turistico non dotate delle attrezzature per la preparazione e la consumazione dei pasti nel limite massimo del 20 per cento del numero complessivo delle piazzole della specifica tipologia.

26) Sono consentite deroghe a tale requisito per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento in caso di impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, ovvero in presenza di impedimenti di natura urbanistico-edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.

27) L’obbligo non sussiste per le strutture classificate 1 e 2 stelle se esistono bar nel raggio di 1 km.


[1] Comma già modificato dall'art. 2 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.

[2] Comma già modificato dall'art. 3 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4.

[4] Comma già modificato dall'art. 4 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.

[5] Comma già modificato dall'art. 5 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.

[6] Comma già modificato dall'art. 6 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4.

[8] Comma già  modificato dall'art. 8 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.

[9] Per una modifica all’allegato “AA” vedi gli artt. 7 - 18 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.

[10] Nota già modificata dall'art. 9 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e così ulteriormente modificata dall'art. 19 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.

[11] Nota modificata dall'art. 10 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e abrogata dall'art. 20 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.

[12] Nota modificata dall'art. 11 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e abrogata dall'art. 21 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.

[13] Nota modificata dall'art. 12 del R.R. 24 luglio 2012, n. 4 e abrogata dall'art. 22 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.

[14] Nota abrogata dall'art. 23 del R.R. 10 dicembre 2013, n. 8.