Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 25/03/2020 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Modalità di presentazione delle istanze e della documentazione) |
Art. 3. (Procedure per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale) |
Art. 4. (Procedura per la valutazione di impatto ambientale e rilascio del PAU) |
Art. 5. (Procedura per la verifica di assoggettabilità a VIA) |
Art. 6. (Procedure per l'espressione del parere della Regione nel procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale) |
Art. 7. (Disciplina della commissione istruttoria regionale per la VIA e disposizioni riguardanti i relativi esperti ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2 bis e 3, della l.r. 5/2010) |
Art. 8. (Procedure di valutazione e di pianificazione territoriale) |
Art. 9. (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori) |
Art. 10. (Partecipazione di ARPA Lombardia alle procedure e modalità di avvalimento dell'Agenzia da parte degli enti locali) |
Art. 11. (Controlli) |
Art. 12. (Abrogazione) |
Art. 13. (Norme transitorie e finali) |
§ 4.4.291 - R.R. 25 marzo 2020, n. 2.
Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011
(B.U. 27 marzo 2020, n. 13 suppl.)
Art. 1. (Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione della
a) aggiorna la disciplina della Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata Commissione, istituita ai sensi del
b) stabilisce i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui all'articolo 3, comma 5, della
c) stabilisce le modalità di avvalimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lombardia) da parte delle autorità competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata VIA, e di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
d) individua le modalità per l'espressione del parere della Regione nell'ambito della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale riguardante i progetti da realizzarsi sul territorio lombardo, ai sensi dell'articolo 11 della
e) disciplina le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, di cui all'articolo 27 bis del
1) specifica le procedure per la VIA;
2) specifica le procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA;
3) coordina e rende coerenti le procedure di valutazione dei progetti con le procedure di valutazione di pianificazione o anche programmazione territoriale;
4) stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.
Art. 2. (Modalità di presentazione delle istanze e della documentazione)
1. Le istanze nonché la relativa documentazione tecnica afferenti ai procedimenti di competenza non statale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento sono trasmesse dal proponente, quale soggetto titolato, alle diverse autorità competenti, come individuate dalla
2. L'applicativo S.I.L.V.I.A. costituisce, altresì, l'archivio documentale e il registro delle seguenti procedure:
a) fase di consultazione di cui all'articolo 21 del
b) procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 19 del
c) procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente regolamento e all'articolo 27 bis del
d) procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e procedura di VIA ovvero per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale di cui agli articoli 19, 25 e 27 del
Art. 3. (Procedure per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
1. L'istruttoria dell'autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e per la disamina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto, è condotta sulla base della seguente documentazione depositata dal proponente mediante l'applicativo informatico S.I.L.V.I.A.:
a) elaborati progettuali: per i progetti di infrastrutture di cui all'Allegato B, punto 7, lettere a) e b1), della
b) studio preliminare ambientale con stima degli impatti ambientali attesi;
c) piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale;
d) elenco dei titoli abilitativi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, per le finalità di cui al comma 2.
2. L'autorità competente, nella fase di definizione dei contenuti dello studio di cui al comma 1, formalmente avviata secondo le indicazioni di cui all'articolo 5 bis della
3. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni dal suo formale avvio e deve condurre:
a) alla definizione, se richiesta dal proponente ai sensi dell'articolo 20 del
b) all'esame delle varie alternative progettuali e localizzative;
c) alla verifica di eventuali elementi di incompatibilità o della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del PAU, così che siano facilitate, a seguito della relativa istanza, le successive fasi di verifica di cui all'articolo 4, comma 6, della
d) all'espressione del parere dell'autorità competente VIA sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni che il proponente dovrà fornire, oltre allo studio di impatto ambientale, nell'ambito della richiesta di rilascio del PAU.
4. Il parere reso ai sensi del comma 3, lettera d), non incide, in ogni caso, sull'istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell'istanza, né sulla conclusione del PAU correlato.
Art. 4. (Procedura per la valutazione di impatto ambientale e rilascio del PAU)
1. La procedura per il rilascio del PAU da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 2 della
a) trasmissione, da parte del proponente il progetto, dell'istanza per il rilascio del PAU e di tutta la documentazione tecnica ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, nonché copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico S.I.L.V.I.A. di cui all'articolo 2, e contestuale trasmissione all'autorità competente VIA;
b) messa a disposizione, da parte dell'autorità competente VIA, alle altre amministrazioni ed enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di settore, da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 27 bis del
c) verifica, da parte delle singole amministrazioni ed enti di cui alla lettera b), della completezza documentale nonché della sussistenza di eventuali motivi ostativi all'approvazione di quanto in progetto, al fine dell'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del PAU e dello svolgimento della relativa istruttoria tecnica;
d) avvio del procedimento di cui all'articolo 27 bis del
e) svolgimento del percorso tecnico-amministrativo di conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 4, commi 3 e seguenti, della
f) rilascio del PAU, comprensivo della VIA e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto oggetto di istanza di PAU; i titoli abilitativi da acquisire in conferenza di servizi sono direttamente connessi alla categoria progettuale assoggettata a procedura di VIA ai sensi del
g) pubblicazione, da parte dell'autorità competente VIA, del provvedimento di PAU sul sito web S.I.L.V.I.A. e contestuale comunicazione formale di tale pubblicazione ai soggetti di cui alle lettere b) e d).
2. Qualora la categoria di opera principale assoggettata a PAU comprenda ulteriori categorie progettuali assoggettate a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'allegato B alla
3. Il rilascio dei titoli abilitativi dei progetti già oggetto di analisi e di valutazioni ambientali effettuate durante il procedimento per il conseguimento del PAU, di cui al comma 2, avviene previo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 6, comma 7, del
4. Per il rilascio del PAU di competenza regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, della
a) con il supporto tecnico-scientifico della Commissione di cui al successivo articolo 7, secondo le modalità ivi previste;
b) a supporto del rappresentante unico regionale, di seguito RUR, di cui all'articolo 2, comma 7 sexies, della
5. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di PAU, l'autorità competente VIA verifica, preliminarmente alla procedura di cui al comma 1, lettera c), l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, secondo le indicazioni di cui all'articolo 9 e in base a quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
6. Il verbale della seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria contiene le risultanze e l'esito del procedimento amministrativo per il rilascio del PAU ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto in esame; il verbale costituisce il presupposto per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 ter della
7. L'eventuale determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi per il rilascio del PAU è preceduta dalla comunicazione di cui all'articolo 10 bis della
8. Dell'avvenuta decisione circa il rilascio del PAU ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 7, del
9. Alla notizia dell'avvenuta decisione pubblicata ai sensi del comma 8 è allegato il PAU, comprensivo della valutazione di impatto ambientale e dei titoli abilitativi acquisiti in conferenza di servizi decisoria.
10. Per i progetti di derivazione di acque sotterranee o superficiali che prevedono il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua ai sensi del
11. Fino alla scadenza della fase di pubblicazione ai fini delle concorrenze di cui al comma 10 non può essere indetta la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del
12. L'autorità competente VIA regionale, in collaborazione con le autorità competenti VIA provinciali e della Città Metropolitana di Milano, predispone, per la conseguente pubblicazione sul sito web S.I.L.V.I.A., un grafo esplicativo del procedimento PAU, a mero titolo ricognitivo, per i casi di concessione di derivazione d'acqua pubblica.
Art. 5. (Procedura per la verifica di assoggettabilità a VIA)
1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA prevede, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 19, comma 12, del
a) trasmissione, da parte del proponente, dell'istanza di verifica all'autorità competente VIA, comprensiva della documentazione a corredo e di copia dell'avvenuto pagamento dei relativi oneri istruttori, tramite l'applicativo web S.I.L.V.I.A., secondo quanto indicato all'articolo 2;
b) messa a disposizione, a cura dell'autorità competente VIA, della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa ai sensi della lettera a) e contestuale comunicazione alle altre amministrazioni ed enti interessati dal progetto dell'avvenuta pubblicazione, anche ai fini delle eventuali osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti dal
c) eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni al proponente, a cura dell'autorità competente VIA, sentite le altre amministrazioni ed enti interessati dalla realizzazione del progetto;
d) adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
2. Il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA specifica i motivi della mancata sottoposizione a VIA e contiene, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 8 dell'articolo 19 del
3. Le autorità competenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della
4. La decisione circa l'assoggettamento o meno del progetto a VIA è pubblicata integralmente nel sito web S.I.L.V.I.A. e viene comunicata a mezzo posta elettronica certificata al proponente e ai soggetti e agli enti territoriali interessati dall'intervento.
5. Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente può disporre l'indizione di una conferenza di servizi istruttoria qualora, sulla base dei pareri e delle osservazioni eventualmente pervenuti, rilevi la necessità di esaminare contestualmente i diversi interessi coinvolti.
6. Gli oneri versati secondo le indicazioni di cui all'articolo 9 e in conformità a quanto previsto all'articolo 3, commi 5 e 6, della
a) l'integrale restituzione degli oneri istruttori corrisposti, in caso di ritiro della domanda prima che l'autorità competente abbia effettuato la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 3, del
b) la restituzione del 50 per cento degli oneri istruttori corrisposti, in caso di ritiro della domanda entro il termine di cui all'articolo 19, comma 4, del
7. Qualora in sede di istruttoria della procedura di verifica di VIA emergano elementi ostativi al rilascio della approvazione o di una autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto per la quale il proponente abbia già presentato istanza autorizzativa, non si dà ulteriore corso al procedimento di verifica di VIA per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, procedendosi all'archiviazione della relativa istanza, a seguito della conclusione dell'istruttoria avviata dall'autorità competente all'autorizzazione o approvazione cui l'elemento ostativo si riferisce. In tal caso, gli oneri istruttori non sono ripetibili.
8. Qualora il provvedimento finale dell'autorità competente non determini l'assoggettamento a VIA ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del
Art. 6. (Procedure per l'espressione del parere della Regione nel procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale)
1. L'espressione del parere regionale di cui all'articolo 11 della
2. L'espressione del parere regionale di cui all'articolo 11 della
3. L'autorità competente VIA regionale, tenuto conto dei termini per l'espressione dei pareri cui ai commi 1 e 2, ovvero 45 giorni per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e 60 giorni per le procedure di VIA, può avvalersi, in base alla rilevanza del progetto in valutazione, di quanto segue:
a) sopralluogo istruttorio;
b) supporto della commissione tecnica regionale di cui all'articolo 7;
c) richiesta di contributi agli enti interessati dalla realizzazione delle opere in progetto;
d) supporto tecnico da parte di singoli tecnici appartenenti all'amministrazione regionale o anche agli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della
Art. 7. (Disciplina della commissione istruttoria regionale per la VIA e disposizioni riguardanti i relativi esperti ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2 bis e 3, della
1. Per le valutazioni inerenti alle procedure in materia di VIA per le quali la Regione è autorità competente ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della
2. Sono componenti della commissione VIA regionale:
a. il direttore generale della direzione regionale alla quale appartiene la struttura competente in materia di VIA, che la presiede;
b. i rappresentanti delle direzioni regionali competenti rispetto agli ambiti di intervento interessati dalla valutazione dei progetti assoggettati alle procedure di cui agli articoli 4 e 6 della
1) agenti fisici;
2) biodiversità;
3) rifiuti e bonifiche;
4) clima;
5) qualità dell'aria;
6) commercio e fiere;
7) difesa del suolo e assetto idrogeologico;
8) energia e reti tecnologiche;
9) infrastrutture e mobilità;
10) parchi e aree protette;
11) prevenzione rischi naturali;
12) programmazione negoziata
13) pianificazione territoriale e paesistica;
14) rischio industriale;
15) salute pubblica;
16) sistemi forestali e uso del suolo agricolo;
17) sviluppo sostenibile;
18) urbanistica e assetto del territorio;
19) uso delle risorse naturali;
20) zootecnica ed industria alimentare.
3. Sono, altresì, componenti della commissione di cui al comma 2 un rappresentante per ognuna delle seguenti strutture regionali o enti del sistema regionale, di cui all'Allegato A1 della
a) uffici territoriali regionali (UTR) interessati, a livello territoriale, dal progetto;
b) Arpa Lombardia;
c) ERSAF;
d) ATS territorialmente competenti.
4. Alla formale costituzione della commissione VIA regionale provvede, con decreto, il direttore generale di cui al comma 2, lettera a), sulla base dei nominativi segnalati dalle direzioni regionali secondo gli ambiti di competenza di cui al comma 2, lettera b), nonché dalle strutture e dagli enti di cui al comma 3. La composizione della commissione può, comunque, essere integrata per singoli procedimenti, da parte del direttore generale di cui al presente comma, con ulteriori rappresentanti delle direzioni regionali, in relazione a particolari tipologie progettuali o a specifiche necessità istruttorie.
5. La commissione VIA regionale, nella composizione di cui ai commi 2 e 3, convocata ai fini dell'approvazione e modifica del proprio regolamento di funzionamento interno e nei casi previsti dallo stesso regolamento, si esprime validamente a maggioranza dei presenti.
6. Il regolamento di funzionamento interno della commissione VIA regionale prevede che l'autorità competente VIA regionale determini, rispetto ai singoli progetti da esaminare e valutare, gli ambiti di riferimento di cui al comma 2 da affrontare per il particolare progetto e al fine di determinarne la conseguente composizione rispetto a ogni procedimento.
7. La commissione VIA regionale svolge, tramite i relativi componenti, in particolare, i seguenti compiti:
a) supporto all'autorità competente regionale nella fase di consultazione di cui all'articolo 3, partecipando a incontri con il proponente e gli enti locali interessati dalla procedura di VIA di competenza regionale, contribuendo alla definizione delle informazioni e delle metodologie da adottare per la predisposizione, da parte del proponente, dello studio di impatto ambientale e del piano di monitoraggio ambientale;
b) partecipazione alle fasi della procedura di VIA di competenza regionale, mediante formulazione di un parere specialistico all'esito della valutazione della documentazione depositata dal proponente al momento della presentazione dell'istanza o anche successivamente, a seguito di eventuali integrazioni e di quanto emerso nella istruttoria regionale;
c) supporto alla autorità competente regionale, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, mediante la formulazione di un parere specialistico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della
d) supporto all'autorità competente regionale, nell'ambito delle procedure di controllo e sanzionatorie di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis), e all'articolo 9 della
e) supporto all'autorità competente regionale per le valutazioni preliminari di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d ter), della l.r 5/2010 e all'articolo 6, comma 9, del
8. Il supporto specialistico di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 7, qualora il progetto oggetto di valutazione interagisca con limitate e specifiche componenti ambientali, può essere richiesto dall'autorità competente VIA regionale ai singoli componenti della commissione VIA regionale anche in modalità autonoma e disgiunta ovvero senza ricorso ai formali lavori di commissione.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 3, comma 4, della
10. Le modalità di formalizzazione della richiesta di supporto alla commissione VIA regionale, da parte della competente autorità VIA regionale, nonché dello stesso contributo fornito dai singoli commissari sono definite secondo quanto indicato dal regolamento interno di funzionamento dei lavori della commissione di cui al comma 6, mediante un sistema informatizzato di scambio dati interno alla amministrazione regionale. I pareri della commissione, non vincolanti per l'autorità competente VIA regionale, che può motivatamente discostarsene, sono resi entro e non oltre trenta giorni dalla formale richiesta da parte della stessa autorità competente nell'ambito delle procedure regionali e comunque al fine di garantire il rispetto dei termini perentori previsti dal
11. L'ATS territorialmente competente assicura, nell'ambito della Commissione VIA regionale, il proprio supporto tecnico scientifico nelle diverse fasi procedurali di cui al comma 7 in relazione alle ricadute sulla componente salute pubblica di cui alla deliberazione della Giunta regionale dell'8 febbraio 2016, n. X/4792 (Approvazione delle 'Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali' in revisione delle 'Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale' di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014, n. X/1266).
12. Nel caso in cui un progetto interessi il territorio di più ATS, la direzione regionale competente in materia di salute pubblica assicura, oltre al contributo di cui al comma 2, lettera b), numero 15), il necessario raccordo tra i contributi delle ATS interessate.
13. Il funzionario istruttore del singolo progetto oggetto di valutazione è relatore di riferimento nell'ambito dei lavori di commissione dedicati all'esame del progetto. Il parere della commissione VIA regionale, espresso in forma di relazione nella quale sono esposte le risultanze istruttorie, è approvato secondo le modalità di cui al regolamento interno della commissione. La decisione della commissione è riportata nel verbale della seduta di esame conclusivo del progetto, al quale è allegata la relativa relazione istruttoria.
14. Il presidente della commissione VIA regionale, qualora richiesto dalla fattispecie progettuale o da comprovata necessità di approfondimenti tecnico-scientifici, segnala alla Giunta regionale l'esigenza di integrare la composizione della commissione VIA regionale, dedicata al progetto in esame, con uno o più esperti di cui al comma 15.
15. La Giunta regionale, anche su segnalazione di cui al comma precedente, individua, con propria deliberazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 bis, della
a) procedimento amministrativo, valutazioni economiche e costi-benefici;
b) agricoltura e allevamenti zootecnici;
c) industria energetica;
d) industria estrattiva;
e) impianti industriali;
f) trasformazioni territoriali, infrastrutture per la mobilità e traffico veicolare;
g) derivazioni idriche, opere idrauliche, impianti di depurazione, acque superficiali e sotterranee, rischio idrogeologico;
h) rifiuti;
i) paesaggio;
j) ecosistemi, flora, fauna, biodiversità;
k) emissioni in atmosfera, qualità dell'aria;
l) bonifiche di terreni inquinati;
m) agenti fisici;
n) salute pubblica.16. Per il conferimento degli incarichi agli esperti di cui al comma 15 si provvede previa pubblicazione di avviso sul BURL e successiva comparazione dei curricula. Sono rispettate le cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 della
17. Gli incarichi sono rinnovati ad ogni legislatura regionale e durano fino alla nomina dei nuovi esperti. La Giunta regionale può disporre in qualsiasi momento la revoca motivata dell'incarico, qualora non ritenga più l'esperto o gli esperti adeguati all'incarico ricoperto, e contestualmente provvedere all'eventuale sostituzione. La Giunta regionale può disporre, altresì, la sostituzione degli esperti il cui incarico sia cessato per qualsiasi motivo.
18. Il supporto degli esperti alla commissione è richiesto, di norma, nei seguenti casi:
a) presenza di osservazioni da parte del pubblico a contenuto tecnico di particolare complessità;
b) presenza di pareri negativi o critici da parte degli enti locali, supportati da elementi tecnici di particolare complessità;
c) necessità di integrazione dell'istruttoria svolta dalla commissione, dovuta alla complessità delle materie trattate o alla mancanza di specifiche competenze;
d) effettuazione di inchiesta pubblica o di contraddittorio;
e) particolare complessità della decisione di assoggettamento o esclusione dalla procedura di VIA.19. Gli esperti di cui al comma 15 sono tenuti a partecipare alle riunioni della commissione, la cui convocazione deve essere effettuata con congruo anticipo; sono, altresì, tenuti ad esprimersi, sulle questioni ad essi sottoposte, con un contributo in forma di parere, da rendersi nel rispetto dei termini di legge per la conclusione del procedimento amministrativo e tenuto conto di quanto previsto al comma 10.
20. Agli esperti di cui al comma 15 che non fanno parte dell'amministrazione regionale né degli enti di cui all'Allegato A1 della
Art. 8. (Procedure di valutazione e di pianificazione territoriale)
1. Al fine di assicurare un'azione amministrativa coordinata tra uffici dell'autorità competente in materia di VIA ed uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere, si stabilisce quanto segue:
a) fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 4, del
b) per le categorie progettuali la cui realizzazione comporta sviluppo o anche riassetto di zone industriali o di aree urbane assoggettate a rilascio del PAU da parte dell'autorità competente VIA e per la cui localizzazione risulta in essere la procedura di verifica di esclusione o assoggettamento a valutazione ambientale strategica (VAS) o la procedura di VAS della variante di piano o di programma, con riferimento alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38 del
COORDINAMENTO TRA IL PAU E LE PREVISIONI URBANISTICHE/TERRITORIALI LOCALI
Progetti di intervento di trasformazione territoriale conformi al PGT
Soggetti ad accordo di programma |
Non soggetti ad accordo di programma |
L'istanza di PAU è preceduta dalla promozione o adesione della Regione a specifico accordo di programma di competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della |
Il procedimento per il PAU è attivato secondo quanto previsto dalla |
Progetti di intervento di trasformazione territoriale NON conformi al PGT, da attuarsi mediante accordi di programma di cui alla
La variante è oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS |
La variante è oggetto di VAS |
Il rilascio del PAU è preceduto dalla determinazione circa l'assoggettamento o meno a VAS. |
Il rilascio del PAU è preceduto dalla adozione del parere motivato VAS. In ogni caso: 1) l'eventuale richiesta di integrazioni al proponente, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 5, del |
Art. 9. (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
2. Per le istruttorie di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e della fase preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale l'importo da versare a riconoscimento degli oneri istruttori è determinato sulla base delle percentuali di cui al prospetto numero 2 dell'allegato A al presente regolamento, da applicare al valore complessivo delle opere da realizzare che, indipendentemente dal livello di progettazione, è stabilito e verificato mediante la messa a disposizione, da parte del proponente, di documentazione idonea alla determinazione di quanto segue:
a) calcolo sommario delle spese;
b) quadro economico generale, in caso di progetto di fattibilità tecnico-economica a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e per la fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, comprensivo di riepilogo delle categorie dei lavori;
d) quadro economico generale, in caso di progetto definitivo o esecutivo per l'istanza di PAU.
3. Per i procedimenti di competenza regionale, le modalità di versamento delle somme dovute sono definite con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.
4. Le autorità competenti diverse dalla Regione provvedono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente regolamento, a idonee misure di pubblicizzazione delle modalità di versamento degli oneri istruttori da parte dei proponenti.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, della
6. Gli oneri istruttori inerenti ai singoli titoli abilitativi da acquisire nell'ambito del PAU continuano a essere dovuti alle amministrazioni interessate.
Art. 10. (Partecipazione di ARPA Lombardia alle procedure e modalità di avvalimento dell'Agenzia da parte degli enti locali)
1. ARPA Lombardia assicura alla Regione il proprio supporto tecnico-scientifico nelle diverse fasi procedurali di competenza regionale di cui all'articolo 7, comma 7, e in particolare:
a) supporta l'autorità competente VIA nell'ambito della commissione VIA regionale, all'interno dell'istruttoria VIA, nella valutazione del piano di monitoraggio ambientale, di seguito PMA;
b) esprime valutazioni sul PMA predisposto dal proponente in base a eventuali indicazioni riguardanti il monitoraggio ambientale contenute nel provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VIA;
c) supporta l'autorità competente VIA nei controlli ambientali con oneri a carico del soggetto controllato, qualora previsto dalla decisione finale dell'autorità competente in materia di VIA, nel PMA o nell'attività propedeutica connessa agli accertamenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. VIII/11516/2010;
d) supporta l'autorità competente nella verifica della corretta attuazione di quanto previsto nel PMA, con oneri a carico del proponente ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della
2. Le autorità competenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della
3. Le attività di cui al presente articolo, fatto salvo quanto ivi previsto in merito agli oneri a carico del proponente, non danno luogo ad alcun obbligo di riconoscimento economico da parte delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della
Art. 11. (Controlli)
1. Nel caso in cui le amministrazioni competenti al rilascio del PAU in base alle attività di controllo cui le stesse sono tenute secondo le normative vigenti segnalino eventuali inadempimenti rispetto ai contenuti dei provvedimenti di VIA, l'ufficio competente in materia di VIA attiva le necessarie verifiche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del
2. Le verifiche di cui al comma 1 vengono attivate, a cura dell'autorità competente in materia di VIA, anche in caso di segnalazioni di ARPA Lombardia e ATS, nell'ambito delle attività di controllo già previste dalle normative vigenti, nonché di segnalazioni circostanziate da parte di qualsiasi altro soggetto.
3. Il presente articolo disciplina le modalità ordinarie per lo svolgimento delle attività di controllo. Nei casi straordinari, disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della
Art. 12. (Abrogazione)
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il
Art. 13. (Norme transitorie e finali)
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni di cui al
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti inerenti alle valutazioni ambientali, di cui alla
3. Gli enti locali destinatari del conferimento di competenze, di cui alla
4. Eventuali modifiche al sistema informativo S.I.L.V.I.A., di cui all'articolo 2, non necessitano di intervento normativo e sono comunicate mediante il sito web istituzionale della Regione.
ALLEGATO A
QUANTIFICAZIONE E CALCOLO DEGLI ONERI ISTRUTTORI
I prospetti n. 1 e 2, di seguito riportati, esplicano la quantifi cazione ed il calcolo degli oneri istruttori di cui all’articolo 9 del presente regolamento.
Prospetto n. 1
VALORE COMPLESSIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE, COMPRENSIVO DI: |
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COSTO DEI LAVORI RELATIVI A: |
- tutti gli interventi previsti |
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- opere di mitigazione |
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- eventuali opere connesse |
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- oneri per la sicurezza |
SPESE GENERALI RELATIVE A: |
- spese tecniche (progetto, SIA e Piano di Monitoraggio Ambientale) |
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- direzioni lavori |
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- coordinamento della sicurezza |
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- consulenze e supporto |
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- pubblicità |
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- rilievi, accertamenti, indagini |
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- verifi che tecniche |
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- analisi ed accertamenti di laboratorio |
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- collaudi (statico, tecnico, amministrativo) |
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- allacciamento ai pubblici servizi |
- Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di IVA.
- Risultano esclusi dal calcolo gli importi destinati alle espropriazioni.
Prospetto n. 2
Importo delle opere da realizzare (di cui al comma 1) |
Procedura di VIA |
Procedura di verifica e fase preliminare di consultazione |
*Sino a 1,00 M € |
1,0 ‰ sino a 1,00 M € (importo minimo € 500) |
0,5 ‰ sino a 1,00 M € (importo minimo € 500) |
Tra 1,00 M € e 10,00 M € |
1000 € + 0,5 ‰ dell’importo eccedente 1,00 M € |
500 € + 0,25 ‰ dell’importo eccedente 1,00 M € |
Tra 10,00 M € e 50,00 M € |
5.500 € + 0,1 ‰ dell’importo eccedente 10,00 M € |
2750 € + 0,05 ‰ dell’importo eccedente 10,00 M € |
Superiore a 50,00 M € |
9.500 € + 0,01‰ dell’importo eccedente 50,00 M € |
4.750 € + 0,005 ‰ dell’importo eccedente 50,00 M € |
*Importo già previsto in legge (rif. art. 3, comma 6, lett. a),