§ 3.1.2 – Codice di procedura civile.
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368).


Settore:Codici
Materia:3. codice di procedura civile
Capitolo:3.1 codice di procedura civile e disposizioni di attuazione


Sommario
Art. 1.  Richiesta di comunicazione degli atti.
Art. 2.  Intervento davanti all'istruttore.
Art. 3.  Intervento davanti al Collegio.
Art. 4.  Albo degli esperti.
Art. 5.  Formazione dell'albo.
Art. 6.  Proposte d'iscrizione.
Art. 7.  Requisiti per l'iscrizione.
Art. 8.  Revisione dell'albo.
Art. 9.  Ruolo degli esperti.
Art. 10.  Composizione del collegio giudicante.
Art. 11.  Astensione e ricusazione degli esperti.
Art. 12.  Indennità dovute agli esperti.
Art. 12 bis.  (Dei mediatori familiari).
Art. 12 ter.  (Formazione e revisione dell'elenco).
Art. 12 quater.  (Iscrizione nell'elenco).
Art. 12 quinquies.  (Domande di iscrizione).
Art. 12 sexies.  (Disciplina dell'attività di mediatore).
Art. 13.  Albo dei consulenti tecnici.
Art. 14.  Formazione dell'albo.
Art. 15.  Iscrizione e permanenza nell'albo
Art. 16.  Domande d'iscrizione.
Art. 17.  Informazioni.
Art. 18.  Revisione dell'albo.
Art. 19.  Disciplina.
Art. 20.  Sanzioni disciplinari.
Art. 21.  Procedimento disciplinare.
Art. 22.  Distribuzione degli incarichi.
Art. 23.  (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi).
Art. 24. 
Art. 24 bis.  (Elenco nazionale dei consulenti tecnici).
Art. 25.  Istituzione e formazione dell'albo.
Art. 26.  Iscrizione nell'albo.
Art. 27.  Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici.
Art. 28.  Registri di cancelleria.
Artt. 29. – 32. 
Art. 33.  Divisione dei registri in più volumi.
Art. 34. 
Art. 35.  Volumi dei provvedimenti originali.
Art. 36.  Fascicoli di cancelleria.
Art. 37. 
Art. 38.  Deposito di cancelleria della parte che si costituisce.
Art. 39.  Deposito di cancelleria.
Art. 40.  Nota dei depositi e delle spese di cancelleria.
Art. 41.  Deposito delle somme ricevute dal cancelliere.
Art. 42.  Prelievi della somma depositata.
Art. 43.  Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari.
Art. 44.  Compilazione dei processi verbali.
Art. 45.  Forma delle comunicazioni del cancelliere.
Art. 46.  Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari
Art. 47.  Ora della notificazione.
Art. 48.  Avviso al destinatario della notificazione.
Art. 49.  Nota da consegnarsi al pubblico ministero.
Art. 50.  Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
Art. 51.  Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria.
Art. 52.  Liquidazione del compenso.
Art. 53.  Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi.
Art. 54.  Determinazione dei giorni d'udienza.
Art. 55.  Distribuzione delle udienze tra i magistrati.
Art. 56.  Designazione del giudice per ciascuna causa.
Art. 57.  Rinvio dell'udienza di comparizione.
Art. 58.  Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio.
Art. 59.  Dichiarazione di contumacia.
Art. 60.  Tempo degli atti di istruzione.
Art. 61.  Ordine di trattazione e discussione delle cause.
Art. 62.  Udienza di discussione.
Art. 63.  Giudice decidente.
Art. 64.  Pubblicazione della sentenza.
Art. 65.  Querela di falso.
Art. 66.  Tempo degli atti dei conciliatori.
Art. 67.  Luogo delle udienze.
Art. 68.  Istanza di conciliazione
Art. 69.  Mancata comparizione della parte invitata.
Art. 69 bis.  Determinazione delle udienze di prima comparizione.
Art. 70.  Istanza di abbreviazione dei termini.
Art. 70 bis.  Computo dei termini di comparizione.
Art. 70 ter.  (Notificazione della comparsa di risposta).
Art. 71.  (Iscrizione a ruolo della causa).
Art. 72.  Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo.
Art. 73.  Copia degli atti di parte.
Art. 74.  (Fascicolo d'ufficio e fascicoli di parte).
Art. 75.  Nota delle spese.
Art. 76.  Potere delle parti sui fascicoli.
Art. 77.  (Ritiro del fascicolo cartaceo di parte).
Art. 78.  Astensione del giudice istruttore.
Art. 79.  Sostituzione del giudice istruttore.
Art. 80.  Determinazione delle udienze dei giudici istruttori.
Art. 80 bis.  Rinvio al Collegio nell'udienza di prima comparizione.
Art. 81.  Fissazione delle udienze di istruzione.
Art. 81 bis.  (Calendario del processo).
Art. 82.  Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione.
Art. 83.  Ordine di trattazione delle cause.
Art. 83 bis.  Trattazione scritta della causa.
Art. 83 ter.  (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale).
Art. 84.  Svolgimento delle udienze.
Art. 85.  Istanza per imposizione di cauzione.
Art. 86.  Forma della cauzione.
Art. 87.  Produzione dei documenti.
Art. 88.  Processo verbale di avvenuta conciliazione.
Art. 89.  Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico.
Art. 90.  Indagini del consulente senza la presenza del giudice.
Art. 91.  Comunicazioni ai consulenti di parte.
Art. 92.  Questioni sorte durante le indagini del consulente.
Art. 93.  Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione.
Art. 94.  Istanza di esibizione.
Art. 95.  Notificazione dell'ordinanza di esibizione.
Art. 96.  Informazioni della pubblica Amministrazione.
Art. 97.  Divieto di private informazioni.
Art. 98.  Deposito di documenti fatto da pubblico depositario.
Art. 99.  Proposizione della querela di falso.
Art. 100.  Copie del documento impugnato.
Art. 101.  Rinvio.
Art. 102.  Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale.
Art. 103.  Termine per l'intimazione al testimone.
Art. 103 bis.  (Modello di testimonianza).
Art. 104.  Mancata intimazione ai testimoni.
Art. 105.  Forma speciale di esame testimoniale.
Art. 106.  Disposizioni relative al testimone non comparso.
Art. 107.  Liquidazione delle indennità ai testimoni.
Art. 108.  Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate.
Art. 109.  Ordinanza di pagamento durante il rendiconto.
Art. 110.  Fissazione dell'udienza di trattazione.
Art. 111.  Produzione delle comparse.
Art. 112.  Istanza di decisione secondo equità.
Art. 112 bis.  Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo.
Art. 113.  Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi.
Art. 114.  Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi.
Art. 115.  Rinvio della discussione.
Art. 116.  Ordine di discussione delle cause.
Art. 117.  Svolgimento della discussione.
Art. 118.  Motivazione della sentenza.
Art. 119.  Redazione della sentenza.
Art. 120.  Pubblicazione delle sentenze.
Art. 121.  Ordinanza di correzione delle sentenze.
Art. 122.  Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori.
Art. 123.  (Avviso d'impugnazione alla cancelleria).
Art. 123 bis.  Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore.
Art. 124.  Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 125.  Riassunzione della causa.
Art. 125 bis.  Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione.
Art. 126.  Fascicolo della causa riassunta.
Art. 127.  Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente.
Art. 128.  Determinazione dei giorni d'udienza.
Art. 129.  Riserva d'appello. Estinzione del processo.
Art. 129 bis.  Sospensione della istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva.
Art. 130.  Appello contro la sentenza di estinzione del processo.
Art. 131.  Deliberazione dei provvedimenti.
Art. 131 bis.  Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione.
Art. 132.  Rinvio.
Art. 133.  Riserva di ricorso. Estinzione del processo.
Art. 133 bis.  Sospensione della istruzione in pendenza di ricorso per cassazione.
Art. 134.  Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta.
Art. 134 bis.  (Residenza o sede delle parti).
Art. 135.  Invio di copie alle parti.
Art. 136. 
Art. 137.  Copie del ricorso e del controricorso.
Art. 137 bis.  (Fascicolo d'ufficio).
Art. 137 ter.  (Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti).
Art. 138.  Procedimento in Camera di consiglio.
Art. 139.  Istanza di rimessione alle Sezioni unite.
Art. 140.  Deposito delle memorie di parte.
Art. 140 bis.  (Svolgimento della camera di consiglio).
Art. 141.  Deliberazione dei provvedimenti.
Art. 142.  Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici.
Art. 143.  Formulazione del principio di diritto affermato dalla Corte.
Art. 144.  Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino.
Art. 144 bis.  Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio.
Art. 144 bis.1  (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte).
Art. 144 ter.  Controversie individuali di lavoro.
Art. 144 quater.  (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte).
Art. 144 quinquies.  (Controversie in materia di licenziamento).
Art. 145.  Termine per la nomina del consulente tecnico.
Art. 146.  Albo dei consulenti tecnici.
Art. 146 bis.  (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi).
Art. 147.  Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Art. 148.  Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Art. 149.  Controversie in materia di invalidità pensionabile.
Art. 150.  Calcolo della svalutazione monetaria.
Art. 151.  Riunione di procedimenti.
Art. 152.  (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali).
Art. 152 bis.  (Liquidazione di spese processuali)
Art. 152 ter.  (Procedimenti in camera di consiglio).
Art. 152 quater.  (Ascolto del minore).
Art. 152 quinquies.  (Registrazione audiovisiva dell'ascolto).
Art. 152 sexies.  (Indagini del consulente).
Art. 152 septies.  (Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Art. 152 octies.  (Esame da remoto dell'interdicendo o inabilitando).
Art. 153.  (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale).
Art. 154.  Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive.
Art. 155.  Certificato di prestata cauzione.
Art. 155 bis.  (Archivio dei rapporti finanziari).
Art. 155 ter.  (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche).
Art. 155 quater.  (Modalità di accesso alle banche dati).
Art. 155 quinquies.  (Accesso alle banche dati tramite i gestori).
Art. 155 sexies.  (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).
Art. 156.  Esecuzione sui beni sequestrati.
Art. 156 bis.  Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale.
Art. 157.  Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario.
Art. 158.  Avviso al sequestrante.
Art. 159.  Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni.
Art. 159 bis.  (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione).
Art. 159 ter.  (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).
Art. 160.  Forma degli avvisi.
Art. 161 bis.  (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione).
Art. 161.  Giuramento dell'esperto e dello stimatore.
Art. 161 bis.  (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione).
Art. 161 ter.  (Vendite con modalità telematiche).
Art. 161 quater.  (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche).
Art. 162.  Deposito del prezzo di assegnazione.
Art. 163.  Ordine di cessazione della vendita forzata.
Art. 164.  Atti di trasferimento del bene espropriato.
Art. 164 bis.  (Infruttuosità dell'espropriazione forzata).
Art. 164 ter.  (Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo
Art. 165.  (Partecipazione del creditore al pignoramento).
Art. 166.  Modalità della custodia.
Art. 167.  Processo verbale di consegna al commissario.
Art. 168.  (Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita).
Art. 169.  Registrazione del processo verbale di vendita.
Art. 169 bis.  Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.
Art. 169 ter.  (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita).
Art. 169 quater.  (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto).
Art. 169 quinquies.  (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite).
Art. 169 sexies.  (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati).
Art. 169 septies.  Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati
Art. 170.  Atto di pignoramento immobiliare.
Art. 171.  Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode.
Art. 172.  Cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Art. 173.  Pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita.
Art. 173 bis.  (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto).
Art. 173 quater.  (Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato).
Art. 173 quinquies.  (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo).
Art. 174.  Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente.
Art. 175.  Convocazione delle parti per l'incanto.
Art. 176.  Comunicazione del decreto di decadenza.
Art. 177.  Dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario.
Art. 178.  Procedimento di rendiconto.
Art. 179.  Graduazione e liquidazione.
Art. 179 bis.  Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.
Art. 179 ter.  (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita).
Art. 179 quater.  Distribuzione degli incarichi.
Art. 180.  Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato.
Art. 181.  Disposizioni sulla divisione.
Art. 182.  Intimazione al detentore del pegno.
Art. 183.  Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio.
Art. 184.  Contenuto dei ricorsi d'opposizione all'esecuzione.
Art. 185.  Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione.
Art. 186.  Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione.
Art. 186 bis.  (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva).
Art. 187.  Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva.
Art. 187 bis.  (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti).
Art. 188.  Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione.
Art. 189.  Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.
Art. 190.  Documentazione dell'istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta.
Art. 191.  Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori.
Art. 192.  Modalità di chiusura dell'inventario.
Art. 193.  Giuramento del curatore dell'eredità giacente.
Art. 194.  Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione.
Art. 195.  Decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione.
Art. 196. 
Art. 196 bis.  (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).
Art. 196 ter.  (Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe).
Art. 196 quater.  (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti).
Art. 196 quinquies.  (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico).
Art. 196 sexies.  (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche).
Art. 196 septies.  (Copia cartacea di atti depositati telematicamente).
Art. 196 octies.  (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria).
Art. 196 novies.  (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti).
Art. 196 decies.  (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario).
Art. 196 undecies.  (Modalità dell'attestazione di conformità).
Art. 196 duodecies.  (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza).
Art. 197.  Processi di primo grado nei quali non è avvenuta la comparizione delle parti.
Art. 198.  Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse.
Art. 200.  Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore.
Art. 201.  Sospensione del processo.
Art. 202.  Prima udienza di trattazione.
Art. 203.  Assunzione dei mezzi di prova.
Art. 204.  Cause in decisione davanti al tribunale.
Art. 205.  Efficacia delle sentenze interlocutorie.
Art. 206.  Impugnazione delle sentenze interlocutorie.
Art. 207.  Termini per le impugnazioni.
Art. 208.  Decadenza dell'impugnazione.
Art. 209.  Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti.
Art. 210.  Processi d'appello nei quali sono in corso i termini di comparizione.
Art. 211.  Processi d'appello nei quali le parti sono già comparse.
Art. 212.  Effetto devolutivo dell'appello.
Art. 213.  Decisione delle cause davanti al giudice d'appello.
Art. 214.  Cause davanti al pretore e al conciliatore.
Art. 215.  Cause davanti alla corte suprema di cassazione.
Art. 216.  Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria.
Art. 217.  Riassunzione davanti al giudice di rinvio.
Art. 218.  Impugnazioni relative alle cause di lavoro.
Art. 219.  Precetto immobiliare non trascritto.
Art. 220.  Espropriazione forzata soltanto iniziata.
Art. 221.  Processi d'espropriazione mobiliare.
Art. 222.  Processi d'espropriazione immobiliare.
Art. 223.  Processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare.
Art. 224.  Processi d'opposizione all'esecuzione.
Art. 225.  Opposizione agli atti esecutivi.
Art. 226.  Riassunzione del processo esecutivo sospeso.
Art. 227.  Compromessi e clausole compromissorie anteriori all'entrata in vigore del Codice.
Art. 228.  Arbitri e procedimento arbitrale.
Art. 229.  Impugnazione delle sentenze.
Art. 230.  Immutabilità della competenza già fissati.
Art. 231.  Albo degli esperti.


§ 3.1.2 – Codice di procedura civile.

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368).

(G.U. 24 dicembre 1941, n. 302, S.O.).

 

     Articolo unico.

     Sono approvate le Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice di procedura civile, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro di grazia e giustizia.

 

Allegato [1]

 

TITOLO I

Del pubblico ministero

 

     Art. 1. Richiesta di comunicazione degli atti.

     In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.

 

          Art. 2. Intervento davanti all'istruttore. [2]

     L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'articolo 267 del Codice.

 

          Art. 3. Intervento davanti al Collegio.

     Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al Collegio, mediante comparsa da depositare telematicamente o intervenendo all'udienza [3].

     Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono riportate a verbale [4].

     Se il pubblico ministero che interviene davanti al Collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione dell'istruzione.

 

TITOLO II

Degli esperti e degli ausiliari del giudice

 

CAPO I [5]

Degli esperti della magistratura del lavoro

 

          Art. 4. Albo degli esperti.

     Presso ogni corte d'appello è istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro.

     L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione della corte

 

          Art. 5. Formazione dell'albo.

     L'albo è tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale della Repubblica e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.

     Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.

 

          Art. 6. Proposte d'iscrizione.

     Le iscrizioni nell'albo sono fatte su proposta per ciascuna provincia delle camere di commercio, industria e agricoltura.

     Se non sono fatte proposte di esperti per una categoria, il comitato può provvedere direttamente all'iscrizione di coloro che hanno i requisiti indicati nell'articolo seguente.

 

          Art. 7. Requisiti per l'iscrizione.

     Possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e:

     1. sono cittadini italiani.

     2. hanno compiuto il venticinquesimo anno di età;

     3. sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente;

     4. sono di condotta morale e politica specchiata.

     Possono essere iscritti, anche se sforniti del titolo di studio, coloro che, per l'esercizio effettivo di una determinata attività, hanno in questa acquistato singolare perizia.

     La qualità di impiego dello Stato o di altri enti pubblici non impedisce l'iscrizione nell'albo.

 

          Art. 8. Revisione dell'albo.

     L'albo è permanente. Esso è riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5.

     Il primo presidente della corte d'appello invita le camere di commercio, industria e agricoltura a fare le loro proposte e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

 

          Art. 9. Ruolo degli esperti.

     Al principio di ogni anno il primo presidente della corte d'appello, sentito il presidente della sezione funzionante come magistratura del lavoro, forma, per ciascuna categoria di iscritti nell'albo, il ruolo degli esperti che debbono concorrere durante l'anno a comporre il collegio.

     Il primo presidente può revocare per gravi motivi l'iscrizione nel ruolo dell'esperto che ne faccia istanza.

 

          Art. 10. Composizione del collegio giudicante.

     Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all'articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti nell'albo.

     Il cancelliere dà comunicazione del decreto ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della magistratura del lavoro nel giorno e nel luogo da questo fissati.

 

          Art. 11. Astensione e ricusazione degli esperti.

     Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione può essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.

     Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d'appello.

 

          Art. 12. Indennità dovute agli esperti.

     Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennità di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri come d'appello.

 

Capo I-bis [6]

Dei mediatori familiari

 

     Art. 12 bis. (Dei mediatori familiari). [7]

     Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.

     L'elenco è tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [8].

 

     Art. 12 ter. (Formazione e revisione dell'elenco). [9]

     L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.

     Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

     L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

     Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.

 

     Art. 12 quater. (Iscrizione nell'elenco). [10]

     Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonchè in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

     Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

 

     Art. 12 quinquies. (Domande di iscrizione). [11]

     Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:

     1) estratto dell'atto di nascita;

     2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

     3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

     4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

     5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

     Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui all'articolo 12-ter effettua i controlli previsti dall'articolo 71 del citato decreto. Il presidente procede in ogni caso ai sensi dell'articolo 17 [12].

 

     Art. 12 sexies. (Disciplina dell'attività di mediatore). [13]

     L'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

 

CAPO II

Dei consulenti tecnici del giudice

 

SEZIONE I

Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

 

          Art. 13. Albo dei consulenti tecnici.

     Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

     L'albo è diviso in categorie.

     [Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense] [14].

     Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonchè i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis [15].

 

          Art. 14. Formazione dell'albo. [16]

     L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici [17].

     Il Consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o Collegio, previa comunicazione al Consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

     Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

 

          Art. 15. Iscrizione e permanenza nell'albo [18].

     Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali [19].

     Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

     1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

     2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purchè iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

     3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private [20].

     Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

     Sulle domande di iscrizione decide il Comitato indicato nell'articolo precedente.

     Contro il provvedimento del Comitato è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione, al Comitato previsto nell'articolo 5.

     Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonchè le modalità per la verifica del loro assolvimento [21].

     Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo [22].

 

          Art. 16. Domande d'iscrizione.

     Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

     La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

     1) estratto dell'atto di nascita;

     2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione;

     3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

     4) certificato di iscrizione alle associazioni professionali;

     5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica;

     5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma [23].

     Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [24].

 

          Art. 17. Informazioni.

     A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le Autorità politiche e di Polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

 

          Art. 18. Revisione dell'albo.

     L'albo è permanente. Ogni due anni il Comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio [25].

     Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5 [26].

 

          Art. 19. Disciplina.

     La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti [27].

     Per il giudizio disciplinare è competente il Comitato indicato nell'art. 14.

 

          Art. 20. Sanzioni disciplinari.

     Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

     1) l'avvertimento;

     2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;

     3) la cancellazione dall'albo.

 

          Art. 21. Procedimento disciplinare.

     Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

     Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al Comitato disciplinare.

     Il Comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15, quinto comma [28].

 

          Art. 22. Distribuzione degli incarichi.

     Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto [29].

     Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale [30].

     Le funzioni di consulente presso la Corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello [31].

 

          Art. 23. (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi). [32]

     Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinchè, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

     Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.

 

          Art. 24. [33]

 

          Art. 24 bis. (Elenco nazionale dei consulenti tecnici). [34]

     Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

     L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia

 

SEZIONE II [35]

Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi

 

          Art. 25. Istituzione e formazione dell'albo.

     Presso ogni tribunale è istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.

     L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.

     In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali.

     Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli seguenti.

 

          Art. 26. Iscrizione nell'albo.

     Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano indicate dal presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni.

     Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l'attività medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse.

 

          Art. 27. Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici. [36]

     Per le controversie indicate negli artt. 467 e segg. del Codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato a norma dell'articolo 25.

 

CAPO III

Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere

 

          Art. 28. Registri di cancelleria. [37]

     Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.

 

          Artt. 29. – 32. [38]

 

          Art. 33. Divisione dei registri in più volumi.

     Negli Uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.

     Il capo dell'ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

 

          Art. 34. [39]

 

          Art. 35. Volumi dei provvedimenti originali. [40]

     Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281 sexies.

 

          Art. 36. Fascicoli di cancelleria.

     Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.

     Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.

     Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico [41].

     [Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi] [42].

     [Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice] [43].

     La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente [44].

     Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice [45].

 

          Art. 37. [46]

 

          Art. 38. Deposito di cancelleria della parte che si costituisce. [47]

 

          Art. 39. Deposito di cancelleria. [48]

 

          Art. 40. Nota dei depositi e delle spese di cancelleria. [49]

 

          Art. 41. Deposito delle somme ricevute dal cancelliere. [50]

 

          Art. 42. Prelievi della somma depositata. [51]

 

          Art. 43. Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari. [52]

 

          Art. 44. Compilazione dei processi verbali.

     Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l'intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell'atto e le dichiarazioni da esse rese.

 

          Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere. [53]

     La comunicazione eseguita dal cancelliere a norma dell'articolo 136 del codice contiene l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti e il testo integrale del provvedimento comunicato.

 

          Art. 46. Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari [54].

     I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile [55].

     [Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata] [56].

     Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici [57].

     Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata [58].

     Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale [59].

     Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo [60].

     Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo [61].

 

CAPO IV

Degli atti dell'ufficiale giudiziario

 

          Art. 47. Ora della notificazione.

     Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del Codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita.

 

          Art. 48. Avviso al destinatario della notificazione.

     L'avviso prescritto nell'articolo 140 del Codice deve contenere:

     1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;

     2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;

     3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;

     4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

 

          Art. 49. Nota da consegnarsi al pubblico ministero.

     L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143, e 146 del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

     1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;

     2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;

     3) la natura dell'atto notificato;

     4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;

     5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

     La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al Ministero degli affari esteri o al Comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

 

          Art. 50. Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

     L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articoli 150 del Codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.

     Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.

 

          Art. 51. Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria.

     La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell'articolo 150, quarto comma del Codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.

     Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.

 

CAPO V

Delle persone che possono assistere il giudice

 

          Art. 52. Liquidazione del compenso.

     Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del Codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'Ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attività svolta.

 

          Art. 53. Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi.

     I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.

 

TITOLO III

Del processo di cognizione

 

CAPO I

Del procedimento davanti al giudice di pace [62]

 

SEZIONE I

Disposizioni comuni

 

          Art. 54. Determinazione dei giorni d'udienza. [63]

     Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace [64].

 

          Art. 55. Distribuzione delle udienze tra i magistrati.

     Il capo dell'ufficio del giudice di pace distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all'ufficio [65].

 

          Art. 56. Designazione del giudice per ciascuna causa.

     Dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa [66].

     [Se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato] [67].

 

          Art. 57. Rinvio dell'udienza di comparizione.

     Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316, secondo comma, del Codice, la comparizione si intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato [68].

     Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il giudice di pace dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva [69].

 

          Art. 58. Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio. [70]

     Alla parte che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata a norma dell'articolo 319 del Codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice.

 

          Art. 59. Dichiarazione di contumacia. [71]

     La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell'articolo 171, ultimo comma, del Codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.

 

          Art. 60. Tempo degli atti di istruzione. [72]

     Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.

 

          Art. 61. Ordine di trattazione e discussione delle cause. [73]

     Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163 bis, del codice.

 

          Art. 62. Udienza di discussione.

     Il giudice di pace, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del Codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa [74].

     L'udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.

 

          Art. 63. Giudice decidente. [75]

     La causa deve essere decisa dal pretore o dal giudice di pace che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'articolo 174 del Codice.

 

          Art. 64. Pubblicazione della sentenza. [76]

 

          Art. 65. Querela di falso. [77]

     Il giudice di pace, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.

 

SEZIONE II

Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace [78]

 

          Art. 66. Tempo degli atti dei conciliatori. [79]

 

          Art. 67. Luogo delle udienze. [80]

 

          Art. 68. Istanza di conciliazione [81].

     L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al giudice di pace con ricorso o verbalmente.

     Se l'istanza è proposta con ricorso, il giudice di pace fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.

     Se è proposta verbalmente, il giudice di pace redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.

 

          Art. 69. Mancata comparizione della parte invitata. [82]

     Se la parte invitata non si presenta, il giudice di pace ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.

 

CAPO II

Del procedimento davanti al tribunale

 

SEZIONE I

Dell'introduzione della causa

 

          Art. 69 bis. Determinazione delle udienze di prima comparizione. [83]

     Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

 

          Art. 70. Istanza di abbreviazione dei termini. [84]

     L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'articolo 163 bis ultimo comma del Codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una Sezione, al presidente di questa.

     Il decreto del presidente fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.

     Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.

 

          Art. 70 bis. Computo dei termini di comparizione. [85]

     I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163 bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'art. 168 bis quarto comma dello stesso Codice.

 

     Art. 70 ter. (Notificazione della comparsa di risposta). [86]

     [La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.

     Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.]

 

     Art. 71. (Iscrizione a ruolo della causa). [87]

     La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonchè l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonchè gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

 

          Art. 72. Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo. [88]

     [Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'art. 168, secondo comma, del Codice.

     Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.]

 

          Art. 73. Copia degli atti di parte. [89]

     [Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'art. 168, secondo comma, del Codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.

     Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.]

 

          Art. 74. (Fascicolo d'ufficio e fascicoli di parte). [90]

     Il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonchè una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto. Le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso è stato depositato.

     Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico, il cancelliere forma un fascicolo cartaceo d'ufficio in cui è inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.

 

          Art. 75. Nota delle spese.

     Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deposita la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita [91].

 

          Art. 76. Potere delle parti sui fascicoli. [92]

     Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti prodotti su supporto cartaceo e inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sui diritti di copia.

     Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

 

          Art. 77. (Ritiro del fascicolo cartaceo di parte). [93]

     Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con decreto.

     Il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.

 

SEZIONE II

Dell'istruzione della causa

 

          Art. 78. Astensione del giudice istruttore.

     Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del Codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.

     Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.

 

          Art. 79. Sostituzione del giudice istruttore.

     La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del Codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.

     L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa Sezione.

     L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

 

          Art. 80. Determinazione delle udienze dei giudici istruttori. [94]

     Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di Sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso, in tutte le sale d'udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o più giudici istruttori cessano di far parte del tribunale, o della Sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni.

 

          Art. 80 bis. Rinvio al Collegio nell'udienza di prima comparizione. [95]

     La rimessione al Collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

 

          Art. 81. Fissazione delle udienze di istruzione. [96]

     Le udienze di istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

     Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.

 

     Art. 81 bis. (Calendario del processo). [97]

     I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini [98].

     Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il rispetto del termine di cui all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità [99].

     Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonchè di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione [100].

 

          Art. 82. Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione. [101]

     Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice [102].

     La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore [103].

     Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende rinviata d'ufficio alla prima udienza di istruzione immediatamente successiva.

     Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza d'istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.

     Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione.

 

          Art. 83. Ordine di trattazione delle cause.

     Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.

 

          Art. 83 bis. Trattazione scritta della causa. [104]

     Il giudice istruttore quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180, primo comma, del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere.

 

          Art. 83 ter. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). [105]

     L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.

     Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.

 

          Art. 84. Svolgimento delle udienze.

     Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.

     Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all'udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire.

     Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.

 

          Art. 85. Istanza per imposizione di cauzione.

     L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma dell'articolo 98 del Codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.

     L'istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.

 

          Art. 86. Forma della cauzione.

     Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del Codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.

     Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio.

 

          Art. 87. Produzione dei documenti. [106]

     I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'articolo 196-quater e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170, quarto comma, del codice. Se nel corso dell'udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.

 

          Art. 88. Processo verbale di avvenuta conciliazione.

     La Convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.

     Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza [107].

     Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d'udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.

     Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la Convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale di udienza contenente la Convenzione.

 

          Art. 89. Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico.

     L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'art. 192 del Codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.

     Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

 

          Art. 90. Indagini del consulente senza la presenza del giudice.

     Il consulente tecnico che, a norma dell'art. 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.

     Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'art. 194 del Codice.

     In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

 

          Art. 91. Comunicazioni ai consulenti di parte.

     Nella dichiarazione di cui all'art. 201, primo comma, del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.

     Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli artt. 194 e 201 del Codice.

 

          Art. 92. Questioni sorte durante le indagini del consulente.

     Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

     Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

     Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

 

          Art. 93. Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione.

     Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.

 

          Art. 94. Istanza di esibizione.

     L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.

 

          Art. 95. Notificazione dell'ordinanza di esibizione.

     Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.

 

          Art. 96. Informazioni della pubblica Amministrazione.

     La nota contenente le informazioni, che la pubblica Amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'art. 213 del Codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.

 

          Art. 97. Divieto di private informazioni.

     Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.

 

          Art. 98. Deposito di documenti fatto da pubblico depositario.

     Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'art. 218 del Codice, deve farne copia.

     Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario.

     Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.

 

          Art. 99. Proposizione della querela di falso.

     La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.

     Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.

 

          Art. 100. Copie del documento impugnato.

     Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.

     L'autorizzazione è data con decreto.

 

          Art. 101. Rinvio.

     Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice relative alla verificazione di scrittura privata.

 

          Art. 102. Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale.

     Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.

 

          Art. 103. Termine per l'intimazione al testimone.

     L'intimazione di cui all'art. 250 del Codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire [108].

     Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.

     L'intimazione a cura del difensore contiene:

     1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonchè gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

     2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

     3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonchè il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

     4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 curo e non superiore a 1.000 euro [109].

 

     Art. 103 bis. (Modello di testimonianza). [110]

     La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio o firmato digitalmente dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto [111].

     Quando il modulo è compilato su supporto cartaceo, al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone [112].

     Le sottoscrizioni apposte sul modulo redatto su supporto cartaceo devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto [113].

 

          Art. 104. Mancata intimazione ai testimoni.

     Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione [114].

     Se il giudice riconosce giustificata l'omissione fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

 

          Art. 105. Forma speciale di esame testimoniale.

     La disposizione dell'art. 255, secondo comma, del Codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede e ai grandi ufficiali dello Stato [115].

     Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica [116].

 

          Art. 106. Disposizioni relative al testimone non comparso.

     Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 255, primo comma, del Codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.

     Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.

 

          Art. 107. Liquidazione delle indennità ai testimoni. [117]

 

          Art. 108. Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate.

     Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell'art. 203 del Codice.

     Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.

 

          Art. 109. Ordinanza di pagamento durante il rendiconto.

     L'ordinanza prevista nell'art. 264, ultimo comma, del Codice costituisce titolo esecutivo.

 

          Art. 110. Fissazione dell'udienza di trattazione. [118]

 

          Art. 111. Produzione delle comparse.

     Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione.

     Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo di ufficio e per gli altri componenti il Collegio. Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica [119].

     L'inserzione tardiva delle comparse può essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza.

     Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può rifiutarsi di riceverle e il cancelliere può non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.

 

          Art. 112. Istanza di decisione secondo equità.

     L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall'art. 114 del Codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'art. 189 del Codice.

 

          Art. 112 bis. Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo. [120]

 

SEZIONE III

Della decisione della causa

 

          Art. 113. Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi. [121]

     Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.

     Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.

 

          Art. 114. Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi. [122]

     All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del Codice.

     Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.

     Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del Codice.

     Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.

 

          Art. 115. Rinvio della discussione.

     Si applica alle udienze del Collegio la disposizione dell'art. 82.

     Il Collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'art. 190 del Codice.

 

          Art. 116. Ordine di discussione delle cause.

     L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.

     Le cause sono chiamate dall'ufficiale giudiziario di servizio secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.

 

          Art. 117. Svolgimento della discussione.

     I difensori debbono leggere davanti al Collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.

     Essi debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.

     Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione; ma il presidente può consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell'art. 3, ultimo comma, e la causa non è rimessa al giudice istruttore.

 

          Art. 118. Motivazione della sentenza.

     La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi [123].

     Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal Collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'art. 114 del Codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.

     In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.

     La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'art. 276, ultimo comma, del Codice è fatta dal presidente tra i componenti il Collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

 

          Art. 119. Redazione della sentenza.

     L'estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente [124].

     [Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice] [125].

     Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.

     Quando la sentenza è pronunciata secondo equità, se ne deve dare atto nel dispositivo.

 

          Art. 120. Pubblicazione delle sentenze. [126]

 

          Art. 121. Ordinanza di correzione delle sentenze.

     L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.

 

          Art. 122. Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori.

     L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'art. 289 del Codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del Collegio.

 

          Art. 123. (Avviso d'impugnazione alla cancelleria). [127]

     L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato.

     Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell'impugnazione.

 

          Art. 123 bis. Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore. [128]

     Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni dell'articolo 347, ultimo comma, del Codice e dell'articolo 137-bis. Tuttavia il giudice della impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

 

          Art. 124. Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.

     A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 del Codice.

     Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'art. 327 del Codice.

 

          Art. 125. Riassunzione della causa. [129]

     Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:

     1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;

     2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;

     3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;

     4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'art. 163 bis del Codice;

     5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 del Codice;

     6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

     Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della Sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.

     La comparsa è notificata a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.

 

          Art. 125 bis. Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione. [130]

     Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norma dell'art. 279, quarto comma, del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.

 

          Art. 126. Fascicolo della causa riassunta.

     Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.

 

          Art. 127. Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente.

     La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'art. 408 del Codice, è fatta dal cancelliere.

 

CAPO III

Del procedimento d'appello

 

          Art. 128. Determinazione dei giorni d'udienza. [131]

     Il decreto del primo presidente della Corte di appello che stabilisce, a norma dell'art. 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della Corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

     Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce [132].

 

          Art. 129. Riserva d'appello. Estinzione del processo. [133]

     La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'art. 279 del Codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.

     La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'art. 170 primo e terzo comma del Codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita.

     Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'art. 325 del Codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'art. 327 del Codice stesso.

 

          Art. 129 bis. Sospensione della istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva. [134]

     Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d'appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'art. 279 del Codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

     Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso.

 

          Art. 130. Appello contro la sentenza di estinzione del processo. [135]

     Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del Codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del Codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.

 

          Art. 131. Deliberazione dei provvedimenti.

     Nel deliberare i provvedimenti la Corte d'appello applica le disposizioni dell'art. 276 del Codice.

     Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

     La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il Collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

 

          Art. 131 bis. Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione. [136]

     Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.

 

          Art. 132. Rinvio.

     Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo II, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo.

 

CAPO IV

Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione

 

          Art. 133. Riserva di ricorso. Estinzione del processo. [137]

     La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma.

     Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma.

     L'articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice [138].

 

          Art. 133 bis. Sospensione della istruzione in pendenza di ricorso per cassazione. [139]

     Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'art. 279 del Codice, l'istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

     Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all'istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto.

 

          Art. 134. Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta. [140]

     [Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli artt. 369 e 370 del Codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.

     Agli atti devono essere uniti:

     1) le marche per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere [141];

     2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori applicate sul ricorso o sul controricorso;

     3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'art. 137;

     4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato [142].

     All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente della quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma.

     Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti [143].

     Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

     Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.

     (Omissis) [144].]

 

     Art. 134 bis. (Residenza o sede delle parti). [145]

     [All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.]

 

          Art. 135. Invio di copie alle parti. [146]

     [Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte.]

 

          Art. 136. [147]

 

          Art. 137. Copie del ricorso e del controricorso. [148]

     [Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica [149].

     Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della Corte provvede a farle fare a spese della parte [150].

     (Omissis) [151].

     (Omissis) [152].

     Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.

     (Omissis) [153].]

 

     Art. 137 bis. (Fascicolo d'ufficio). [154]

     Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

     Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis del codice.

 

     Art. 137 ter. (Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti). [155]

     Fermo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione:

     1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 363-bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi;

     2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell'interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate.

 

          Art. 138. Procedimento in Camera di consiglio. [156]

     [Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, nei casi d'inammissibilità e d'improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell'art. 375 del Codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in Camera di consiglio e di quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta.

     Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in Camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi e restituisce gli atti alla cancelleria della Corte.

     Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375, quarto comma, del Codice [157].]

 

          Art. 139. Istanza di rimessione alle Sezioni unite.

     L'istanza prevista nell'art. 376 del Codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle Sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.

     Il ricorso è depositato nel termine previsto nell'art. 376, secondo comma, del Codice [158].

 

          Art. 140. Deposito delle memorie di parte. [159]

     [Le parti che depositano memorie a norma dell'art. 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.

     Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.]

 

     Art. 140 bis. (Svolgimento della camera di consiglio). [160]

     La camera di consiglio si svolge in presenza. Il presidente del collegio, con proprio decreto, può disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.

 

          Art. 141. Deliberazione dei provvedimenti.

     Nel deliberare i provvedimenti la Corte applica le disposizioni dell'art. 276 del Codice.

     Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

     La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il Collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

 

          Art. 142. Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici. [161]

     Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.

     Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell'articolo 374, terzo comma, del codice.

 

          Art. 143. Formulazione del principio di diritto affermato dalla Corte.

     La Corte enuncia specificamente, a norma dell'art. 384 del Codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi [162].

 

          Art. 144. Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino.

     Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell'art. 389 del Codice debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice.

 

          Art. 144 bis. Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio. [163]

     Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371 bis del Codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138.

 

     Art. 144 bis.1 (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte). [164]

     Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 137-bis e gli atti e i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

 

CAPO V [165]

Disposizioni relative alle controversie di lavoro

ed a quelle di previdenza e di assistenza

 

          Art. 144 ter. Controversie individuali di lavoro. [166]

     Tra le controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all'articolo 50 bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice.

 

     Art. 144 quater. (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte). [167]

     [Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.]

 

     Art. 144 quinquies. (Controversie in materia di licenziamento). [168]

     Il presidente di sezione e il dirigente dell'ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all'articolo 441-bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.

 

          Art. 145. Termine per la nomina del consulente tecnico. [169]

     Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'art. 201 del codice non deve superare i giorni 6.

 

          Art. 146. Albo dei consulenti tecnici. [170]

     Nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.

 

     Art. 146 bis. (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). [171]

     Nel caso di cui all'articolo 420-bis del codice si applica, in quanto compatibile, l'articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

          Art. 147. Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. [172]

     Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

     Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.

 

          Art. 148. Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. [173]

     Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'art. 443 del Codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

 

          Art. 149. Controversie in materia di invalidità pensionabile. [174]

     Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.

 

          Art. 150. Calcolo della svalutazione monetaria. [175]

     Ai fini del calcolo di cui all'art. 429, ultimo comma, del Codice, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

 

          Art. 151. Riunione di procedimenti. [176]

     La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello [177].

     Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.

 

          Art. 152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). [178]

     Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

 

     Art. 152 bis. (Liquidazione di spese processuali) [179]

     Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Capo V-bis [180]

Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie

 

     Art. 152 ter. (Procedimenti in camera di consiglio). [181]

     I provvedimenti previsti negli articoli 145 e 316 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica con decreto immediatamente esecutivo.

 

     Art. 152 quater. (Ascolto del minore). [182]

     Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 473-bis.5, terzo comma, del codice.

 

     Art. 152 quinquies. (Registrazione audiovisiva dell'ascolto). [183]

     Con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico.

 

     Art. 152 sexies. (Indagini del consulente). [184]

     Fermo quanto previsto dall'articolo 90, il consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 473-bis.25 e 473-bis.44 del codice fissa il calendario delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati.

     Il consulente può chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito della relazione, con istanza motivata, su concorde richiesta delle parti o in caso di particolare complessità delle indagini.

     Unitamente alla relazione di cui all'articolo 195 del codice, il consulente deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative al minore.

 

     Art. 152 septies. (Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio). [185]

     Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

     La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

 

     Art. 152 octies. (Esame da remoto dell'interdicendo o inabilitando). [186]

     Le modalità del collegamento da remoto previsto dall'articolo 473-bis.54, terzo comma, del codice sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

 

TITOLO IV

DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

 

CAPO I

Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

 

          Art. 153. (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale). [187]

     La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

 

          Art. 154. Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive. [188]

     [Il capo dell'Ufficio giudiziario competente, a norma dell'art. 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli Uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'Ufficio.

     Il decreto di condanna di cui all'art. 476, ultimo comma, del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.]

 

          Art. 155. Certificato di prestata cauzione.

     Il certificato di prestata cauzione indicato nell'art. 478 del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.

 

     Art. 155 bis. (Archivio dei rapporti finanziari). [189]

     Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, quarto comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

 

     Art. 155 ter. (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche). [190]

     La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

     Nei casi di cui all'articolo 492-bis, ottavo e nono comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia [191].

 

     Art. 155 quater. (Modalità di accesso alle banche dati). [192]

     Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.

     Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

     L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

 

     Art. 155 quinquies. (Accesso alle banche dati tramite i gestori). [193]

     Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.

     L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.

     Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.

     Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo 492 e il decimo comma dell'articolo 492-bis del codice.

     La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonchè a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.

 

     Art. 155 sexies. (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). [194]

     Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

 

          Art. 156. Esecuzione sui beni sequestrati.

     Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del Codice deve depositarne copia presso il giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del Codice [195].

     Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'art. 679 del Codice.

 

          Art. 156 bis. Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale. [196]

     Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.

     La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del Codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.

 

          Art. 157. Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario. [197]

     L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell'art. 494, primo comma, del Codice. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.

     Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.

     Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.

 

          Art. 158. Avviso al sequestrante.

     Quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve far notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'art. 498 del Codice.

 

          Art. 159. Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni.

     Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'art. 534 del Codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del Codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

     Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli artt. 520, secondo comma, e 532 del Codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'Autorità giudiziaria.

     Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti [198].

 

     Art. 159 bis. (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). [199]

     La parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica le generalità e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento nonchè gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

 

     Art. 159 ter. (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore). [200]

     Colui che, prima che il creditore abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza iscrive a ruolo il processo depositando una copia dell'atto di pignoramento. Quando all'iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni.

 

          Art. 160. Forma degli avvisi.

     Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati.

 

     Art. 161 bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). [201]

     Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.

 

          Art. 161. Giuramento dell'esperto e dello stimatore.

     L'esperto nominato dal giudice a norma dell'art. 568, ultimo comma del Codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

     L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.

     Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima [202].

 

     Art. 161 bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). [203]

     Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice

 

     Art. 161 ter. (Vendite con modalità telematiche). [204]

     Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

     Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.

 

     Art. 161 quater. (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche). [205]

     La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 [206].

     Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

     Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.

     Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

 

          Art. 162. Deposito del prezzo di assegnazione.

     La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.

 

          Art. 163. Ordine di cessazione della vendita forzata.

     La cessazione della vendita forzata prevista dall'art. 504 del Codice è disposta dal giudice dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.

 

          Art. 164. Atti di trasferimento del bene espropriato.

     Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.

 

     Art. 164 bis. (Infruttuosità dell'espropriazione forzata). [207]

     Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

 

     Art. 164 ter. (Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo [208]). [209]

      Quando il pignoramento è divenuto inefficace perchè il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge [210].

     La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo nel termine stabilito [211].

 

CAPO II

Dell'espropriazione mobiliare e presso terzi [212]

 

          Art. 165. (Partecipazione del creditore al pignoramento). [213]

     All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

     Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

     Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.

 

          Art. 166. Modalità della custodia. [214]

     Il giudice dell'esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.

 

          Art. 167. Processo verbale di consegna al commissario.

     Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell'atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.

 

          Art. 168. (Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita). [215]

     I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dalle parti e dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza.

     Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

     Sul ricorso il giudice dell'esecuzione, previa applicazione dell'articolo 485 del codice, provvede con ordinanza opponibile ai sensi dell'articolo 617 del codice.

 

          Art. 169. Registrazione del processo verbale di vendita. [216]

     Il cancelliere della tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'art. 537, ultimo comma, del Codice, cura la registrazione di esso.

 

          Art. 169 bis. Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione. [217]

     Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

 

          Art. 169 ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). [218]

     Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e ai commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

 

     Art. 169 quater. (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto). [219]

     Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

 

     Art. 169 quinquies. (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). [220]

     I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita. Il prospetto riepilogativo contiene i dati identificativi dello stimatore e dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice [221].

 

     Art. 169 sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati). [222]

     Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione all'elenco è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.

 

     Art. 169 septies. Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati [223]

     La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:

     1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;

     2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;

     3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.

 

CAPO III

Dell'espropriazione immobiliare

 

          Art. 170. Atto di pignoramento immobiliare.

     L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'art. 555 del Codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell'art. 125 del Codice.

 

          Art. 171. Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode.

     Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'art. 560 del Codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.

 

          Art. 172. Cancellazione della trascrizione del pignoramento.

     Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'art. 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.

 

          Art. 173. Pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita. [224]

     [Dell'istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell'art. 490 del Codice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sull'istanza stessa.]

 

     Art. 173 bis. (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto). [225]

     L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

     1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

     2) una sommaria descrizione del bene;

     3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

     4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

     5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

     6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonchè l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;

     7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

     8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

     9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato [226].

     L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

     L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo posta ordinaria [227].

     Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purchè abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

     La relazione di stima è redatta in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione [228].

 

    Art. 173 ter. (Pubblicità degli avvisi tramite internet). [229]

     Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.

 

     Art. 173 quater. (Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato). [230]

     L'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonchè le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47 [231].

     L'avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione [232].

 

     Art. 173 quinquies. (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). [233]

     Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571 [234].

     Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma.

 

          Art. 174. Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente. [235]

     Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice.

 

          Art. 175. Convocazione delle parti per l'incanto.

     Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'art. 575 del Codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'art. 569 del Codice.

 

          Art. 176. Comunicazione del decreto di decadenza.

     Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'art. 587 del Codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.

     Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza per l'audizione delle parti a norma dell'art. 569 del Codice.

 

          Art. 177. Dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario.

     L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

     Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.

 

          Art. 178. Procedimento di rendiconto.

     Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'art. 593 del Codice, il giudice dell'esecuzione sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.

     Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'art. 594 del Codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.

 

          Art. 179. Graduazione e liquidazione.

     Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all'art. 596 del Codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.

     Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall'approvazione della graduazione.

     Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli artt. 596 e segg. del Codice.

 

          Art. 179 bis. Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione. [236]

     Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili.

     Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.

 

     Art. 179 ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). [237]

     Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice.

     L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

     Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.

     Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. Nella domanda l'aspirante, a pena di inammissibilità, indica mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

     1) data e luogo di nascita;

     2) domicilio professionale nel circondario del tribunale;

     3) indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;

     4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;

     5) di essere iscritto all'ordine professionale [238].

     Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente. I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti [239]:

     a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

     b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

     c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

     I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma, numeri 3) e 4), e dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma [240].

     Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

     a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

     b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

     La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

     Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Contro i provvedimenti del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5 [241].

     Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, il comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

     Nessuno può essere iscritto in più di un elenco.

     Il giudice dell'esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto di corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione [242].

     Il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall'elenco.

 

          Art. 179 quater. Distribuzione degli incarichi. [243]

     Il presidente del tribunale vigila affinchè, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici [244].

     Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

     Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti

 

CAPO IV

Disposizioni comuni

 

          Art. 180. Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato.

     L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'art. 599, secondo comma del Codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.

     Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'art. 600 del Codice.

 

          Art. 181. Disposizioni sulla divisione. [245]

     Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.

     Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sè per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-undecies e seguenti del codice [246].

 

          Art. 182. Intimazione al detentore del pegno.

     Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'art. 544 del Codice con l'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli artt. 137 e segg. del Codice, se il pegno è detenuto da altri.

 

          Art. 183. Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio. [247]

     I provvedimenti temporanei di cui all'art. 610 del Codice sono dati dal giudice dell'esecuzione con decreto.

 

          Art. 184. Contenuto dei ricorsi d'opposizione all'esecuzione.

     I ricorsi previsti negli artt. 615, secondo comma, e 619 del Codice, oltre le indicazioni volute dall'art. 125 del Codice, debbono contenere quelle di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 163 del Codice.

 

          Art. 185. Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione. [248]

     All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.

 

          Art. 186. Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione.

     Se per la causa di opposizione all'esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell'esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli artt. 615 e 619 del Codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.

 

     Art. 186 bis. (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). [249]

     I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

 

          Art. 187. Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva.

     Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli artt. 42 e segg. del Codice.

 

     Art. 187 bis. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). [250]

     In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.

 

TITOLO V

Dei procedimenti speciali

 

          Art. 188. Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione.

     La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'art. 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia.

     Il giudice fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'art. 638 del Codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli artt. 137 e segg. del Codice se è fatta posteriormente.

     Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.

     Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.

 

          Art. 189. Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi. [251]

     L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'art. 708 del Codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.

 

          Art. 190. Documentazione dell'istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta.

     Ai ricorsi indicati negli artt. 722 e 726 del Codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.

 

          Art. 191. Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori.

     Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

 

          Art. 192. Modalità di chiusura dell'inventario.

     L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.

 

          Art. 193. Giuramento del curatore dell'eredità giacente.

     Il curatore dell'eredità giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità.

 

          Art. 194. Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione.

     Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto, questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'art. 193 del Codice.

 

          Art. 195. Decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione.

     Il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione è approvato con decreto del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.

     Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo.

 

          Art. 196. [252]

 

TITOLO V-bis [253]

Dei prodedimenti collettivi

 

     Art. 196 bis. (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe). [254]

     Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

     Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

 

     Art. 196 ter. (Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe). [255]

     Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonchè il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonchè la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco.

 

Titolo V-ter [256]

Disposizioni relative alla giustizia digitale

Capo I

Degli atti e dei provvedimenti

 

     Art. 196 quater. (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti). [257]

     Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione [258].

     Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche [259].

     Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

     Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità [260].

 

     Art. 196 quinquies. (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico). [261]

     L'atto del processo è redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti ed è depositato telematicamente nel fascicolo informatico [262].

     In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo comma, 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice [263].

     Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

     Se l'atto del processo è in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico. Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all'articolo 133 del codice, quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico [264].

     Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

 

     Art. 196 sexies. (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche). [265]

     Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

 

     Art. 196 septies. (Copia cartacea di atti depositati telematicamente). [266]

     Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonchè per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.

     Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.

 

Capo II

Della conformità delle copie agli originali

 

     Art. 196 octies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria). [267]

     Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

     Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

 

     Art. 196 novies. (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti). [268]

     Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

     Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali [269].

 

     Art. 196 decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario). [270]

     Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

 

     Art. 196 undecies. (Modalità dell'attestazione di conformità). [271]

     L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

     L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

     Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

     I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

 

Capo III

Dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza

 

     Art. 196 duodecies. (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza). [272]

     L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.

     Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

     I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.

     Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

     In presenza di gravi motivi il giudice può autorizzare, su istanza dei difensori formulata anche all'udienza, il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi. I difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni del presente articolo e sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza [273].

     Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.

 

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

 

CAPO I

Del processo di cognizione

 

          Art. 197. Processi di primo grado nei quali non è avvenuta la comparizione delle parti.

     Nei processi di primo grado rispetto ai quali nel giorno in cui entra in vigore il Codice non sono scaduti i termini fissati nell'atto di citazione per la comparizione delle parti, queste debbono costituirsi in cancelleria nei termini stessi, depositando gli atti indicati negli articoli 165 e 166 del Codice e inoltre la carta bollata e la somma indicata nell'articolo 38. Se la scadenza del termine coincide col giorno dell'entrata in vigore del Codice o non restano alle parti almeno dieci giorni per la costituzione, questa deve farsi nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del Codice. Se nessuna delle parti si costituisce in termine il processo si estingue.

     Entro un mese dalla scadenza del termine di comparizione fissato nell'atto di citazione o prorogato a norma del comma precedente, le parti debbono inoltre integrare con comparsa le loro deduzioni, indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti a norma degli articoli 163 e 167 del Codice. Entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, le parti debbono proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma e con gli effetti di cui all'articolo 172 del Codice.

     Se il termine fissato nell'atto di citazione è scaduto prima del giorno in cui entra in vigore il Codice senza che le parti si siano costituite, queste debbono riassumere la causa con atto di citazione nel termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore del Codice.

 

          Art. 198. Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse.

     Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, è avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del Codice e dall'articolo 38 in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 200. Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore.

     Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo di ufficio e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell'istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.

     Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell'articolo 173 del Codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del Codice.

 

          Art. 201. Sospensione del processo.

     Quando è impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l'assunzione dei messi di prova ammessi, può sospendere su istanza di parte il processo, finché non sia pronunciata sentenza sulla impugnazione, e può sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell'impugnazione.

 

          Art. 202. Prima udienza di trattazione.

     Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del Codice.

 

          Art. 203. Assunzione dei mezzi di prova.

     Se nel giorno in cui entra in vigore il Codice non è ancora fissata l'assunzione di un mezzo di prova ammesso, il giudice istruttore provvede anche d'ufficio per l'assunzione a norma del Codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto è prescritto negli articoli 198 e 199.

     Se nel giorno in cui entra in vigore il Codice è fissata o è in corso l'assunzione di un mezzo di prova, il giudice delegato, che appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, assume le funzioni e i poteri del giudice istruttore, e le parti adempiono quanto è prescritto nell'articolo 198.

     Nel caso previsto nel comma precedente, il giudice o il pretore delegato all'assunzione di un mezzo di prova, quando non appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, esercita i poteri previsti negli articoli 202 e seguenti del Codice, e può, inoltre, concedere proroghe del termine per l'assunzione della prova fino a tre mesi dal giorno in cui il Codice entra in vigore.

     Le perizie disposte prima dell'entrata in vigore del Codice sono eseguite a norma della legge precedente, ma alle eventuali ulteriori indagini tecniche necessarie nel processo, anche per rinnovazione di quelle già eseguite, e alla sostituzione del perito si applicano le disposizioni degli articoli 192 e seguenti del Codice.

     In ogni caso rimangono fermi gli effetti delle decadenze verificatesi prima del giorno in cui il Codice entra in vigore.

 

          Art. 204. Cause in decisione davanti al tribunale.

     Per le cause che, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, si trovano in decisione, il tribunale applica gli articoli 276 e seguenti del Codice.

     Se le conclusioni non sono complete a norma dell'articolo 189 del Codice, il tribunale, quando ritiene che tali conclusioni siano necessarie per la decisione della causa, rimette con ordinanza le parti ad udienza fissa davanti al giudice relatore.

     Se il collegio pronuncia ordinanza, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio. Le parti sono tenute a depositare, su richiesta del cancelliere, le copie degli atti da inserire nel fascicolo d'ufficio, la carta bollata e la somma di cui all'articolo 38.

     In ogni caso di riapertura della istruzione il relatore assume le funzioni e i poteri di giudice istruttore.

 

          Art. 205. Efficacia delle sentenze interlocutorie.

     Le sentenze interlocutorie finché non siano riformate vincolano le parti nelle deduzioni complementari che queste debbono prendere a norma degli articoli 197 e 198.

 

          Art. 206. Impugnazione delle sentenze interlocutorie.

     Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a norma della legge precedente, ma il procedimento d'impugnazione è regolato dal Codice, salve le disposizioni delle presenti norme.

     Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato soltanto sulla competenza sono impugnabili solamente col regolamento di competenza nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del Codice.

     Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato sulla competenza insieme col merito sono impugnabili a norma dell'articolo 43 del Codice. La proposizione del regolamento di competenza indipendentemente dalla impugnazione sul merito deve avvenire entro il termine di cui al comma precedente.

 

          Art. 207. Termini per le impugnazioni.

     I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il Codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.

 

          Art. 208. Decadenza dell'impugnazione.

     Alle sentenze che sono già pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il Codice si applica la disposizione dell'articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell'entrata in vigore del Codice.

 

          Art. 209. Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti.

     Nei procedimenti d'impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del Codice se, nel giorno in cui entra in vigore il Codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice di impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.

 

          Art. 210. Processi d'appello nei quali sono in corso i termini di comparizione.

     Nei processi d'appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissate negli atti d'appello, queste debbono costituirsi a norma dell'articolo 347 del Codice. Si applicano le disposizioni dell'articolo 197.

     Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 200, nel tribunale e nella corte il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349 del Codice e il procedimento prosegue secondo le norme del Codice.

 

          Art. 211. Processi d'appello nei quali le parti sono già comparse.

     Nei processi d'appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, le parti sono già comparse si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199.

     Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell'articolo 200 e, se l'impugnazione riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi all'impugnazione, ma il giudice d'appello può richiedere al cancelliere del giudice di primo grado copia degli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio che sono necessari per decidere sull'impugnazione.

 

          Art. 212. Effetto devolutivo dell'appello.

     In tutte le cause d'appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore del Codice, si applica l'articolo 490 del codice precedente.

     La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d'appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause già in decisione nel giorno dell'entrata in vigore del Codice.

 

          Art. 213. Decisione delle cause davanti al giudice d'appello.

     Il giudice, se la sentenza impugnata è definita, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del Codice.

     Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grado, fissando il termine perentorio per la riassunzione.

 

          Art. 214. Cause davanti al pretore e al conciliatore.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili, anche ai giudizi davanti al pretore e al conciliatore.

 

          Art. 215. Cause davanti alla corte suprema di cassazione.

     Se nel giorno in cui entra in vigore il Codice è stato proposto ricorso per Cassazione, al procedimento si applicano le disposizioni del Codice, ma i termini per il deposito del ricorso e del controricorso rimangono quelli stabiliti dalla legge precedente.

     Se nel giorno in cui entra in vigore il Codice sono stati depositati i ricorsi e il controricorso o se i termini per il deposito di essi sono scaduti, si applicano al procedimento le disposizioni degli articoli 374 e seguenti del Codice.

 

          Art. 216. Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria.

     Il cancelliere della Corte suprema di cassazione, dopo l'entrata in vigore del Codice, invita gli avvocati che hanno sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o in parte dei depositi indicati nell'articolo 38 a provvedere agli stessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito.

     Se entro il termine indicato nel comma precedente non è effettuato alcun deposito, il ricorso è dichiarato inammissibile dalla Corte in camera di consiglio, con ordinanza stesa su carta non bollata. Se il deposito non è integrato, il cancelliere provvede a norma dell'articolo 38 ultimo comma.

 

          Art. 217. Riassunzione davanti al giudice di rinvio.

     Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.

     Al procedimento si applicano le disposizioni del Codice.

 

          Art. 218. Impugnazioni relative alle cause di lavoro.

     Le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del Codice sono impugnabili per il motivo indicato nel secondo comma dell'articolo 450 del Codice davanti alla sezione della corte d'appello ivi indicata. Se l'appello è stato già proposto davanti ad un giudice diverso, questi deve rimettere con ordinanza la causa alla sezione della corte.

     In entrambi i casi la sezione della corte provvede a norma dell'articolo 451 del Codice.

     Sui ricorsi contro le sentenze, che prima dell'entrata in vigore del Codice hanno pronunciato sulla competenza per materia del giudice del lavoro, la Corte suprema di cassazione pronuncia a norma della legge precedente.

 

CAPO II

Del processo di esecuzione

 

          Art. 219. Precetto immobiliare non trascritto.

     Il precetto immobiliare non trascritto prima dell'entrata in vigore del Codice ha soltanto efficacia di cui all'articolo 480 del Codice. L'espropriazione forzata immobiliare deve seguire secondo le norme del Codice.

 

          Art. 220. Espropriazione forzata soltanto iniziata.

     Se prima dell'entrata in vigore del Codice è stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore precedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del Codice e 38 delle presenti norme e proporre l'istanza di assegnazione o di vendita a norma dell'articolo 501 nel termine di cui all'articolo 497 del Codice, decorrente dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

     Eseguiti i depositi, il cancelliere forma il fascicolo e lo presenta immediatamente al capo dell'ufficio giudiziario, il quale designa il giudice dell'esecuzione; quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del Codice.

 

          Art. 221. Processi d'espropriazione mobiliare.

     Nei processi di espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore del Codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all'articolo precedente prima della vendita altrimenti il processo si estingue.

     Eseguiti i depositi si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore.

     Se prima dell'entrata in vigore del Codice è stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

 

          Art. 222. Processi d'espropriazione immobiliare.

     Nei processi d'espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell'entrata in vigore del Codice è stata chiesta l'autorizzazione a vendere i beni pignorati, l'autorizzazione stessa è data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma dell'articolo 576 del Codice. Quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del Codice, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata a norma della legge precedente.

     Il deposito degli atti di cui all'articolo 557 del Codice e quello di cui all'articolo 38 deve essere fatto dal creditore procedente nel termine perentorio che il giudice fissa nel provvedimento di autorizzazione a vendere.

     Si applica la disposizione dell'articolo 220 secondo comma.

     Se prima dell'entrata in vigore del Codice è stata autorizzata o eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

 

          Art. 223. Processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare.

     I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima dell'entrata in vigore del Codice sono regolati dalla legge precedente.

 

          Art. 224. Processi d'opposizione all'esecuzione.

     Ai processi d'opposizione all'esecuzione iniziati prima dell'entrata in vigore del Codice si applicano le disposizioni degli articoli 197 e seguenti.

 

          Art. 225. Opposizione agli atti esecutivi.

     Per i processi d'opposizione agli atti esecutivi, nei quali nel giorno dell'entrata in vigore del Codice non sono state pronunciate sentenze, si applicano le disposizioni del Codice, osservate le norme degli articoli 197 e seguenti in quanto applicabili.

     Se sono state pronunciate sentenze, si osservano le disposizioni della legge precedente con le modificazioni portate dalle presenti norme.

 

          Art. 226. Riassunzione del processo esecutivo sospeso.

     Alla riassunzione del processo esecutivo che trovasi sospeso nel giorno dell'entrata in vigore del Codice si applica la disposizione dell'articolo 627 del Codice. Se il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o la pronuncia della sentenza d'appello è avvenuto prima dell'entrata in vigore del Codice, il termine di tre mesi previsto nell'articolo 627 dello stesso decorre dal giorno dell'entrata in vigore del Codice.

 

CAPO III

Dell'arbitrato

 

          Art. 227. Compromessi e clausole compromissorie anteriori all'entrata in vigore del Codice.

     I compromessi e le clausole compromissorie stipulati anteriormente all'entrata in vigore del Codice a norma delle leggi precedenti conservano piena efficacia.

 

          Art. 228. Arbitri e procedimento arbitrale.

     Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioni degli articoli 811 e 813 e seguenti del Codice.

     Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del Codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori già depositati all'entrata in vigore del Codice.

 

          Art. 229. Impugnazione delle sentenze.

     Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell'entrata in vigore del Codice sono impugnabili a norma della legge precedente.

 

CAPO IV

Disposizioni comuni

 

          Art. 230. Immutabilità della competenza già fissati.

     Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è stato investito anche se le norme sulla competenza sono mutate.

     I giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente fino alla loro definizione

 

          Art. 231. Albo degli esperti.

     Finché non siano formati gli albi degli esperti della magistratura del lavoro previsti dall'articolo 4, continuano ad avere vigore quelli formati secondo la legge precedente.


[1] TESTO PREVIGENTE alle modifiche apportate dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 15 ottobre 1950, n. 857.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[5] Per l’abrogazione dell’ordinamento corporativo, vedi il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

[6] Il Capo I-bis, artt. 12 bis - 12 sexies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[7] Il Capo I-bis, artt. 12 bis - 12 sexies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[9] Il Capo I-bis, artt. 12 bis - 12 sexies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[10] Il Capo I-bis, artt. 12 bis - 12 sexies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[11] Il Capo I-bis, artt. 12 bis - 12 sexies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[12] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[13] Il Capo I-bis, artt. 12 bis - 12 sexies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[14] Comma modificato dall'art. 1 della L. 26 novembre 2021, n. 206 e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[15] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[16] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 700.

[17] Per la sostituzione dell’espressione “Procuratore del Regno” con l’espressione “procuratore della Repubblica”, vedi l’art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[18] Rubrica così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[20] Comma inserito dall'art. 1 della L. 26 novembre 2021, n. 206.

[21] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[22] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[23] Numero inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[24] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V e così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[25] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[26] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[27] Per la sostituzione dell’espressione “Procuratore del Regno” con l’espressione “procuratore della Repubblica”, vedi l’art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[28] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[29] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[30] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[31] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[33] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 8 luglio 1980, n. 319.

[34] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[35] Per l’abrogazione dell’ordinamento corporativo, vedi il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

[36] Per l’abrogazione dell’ordinamento corporativo, che rende inapplicabile il presente articolo, vedi il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[38] Articoli abrogati dall'art. 7 della L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[39] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[40] Articolo così modificato dall'art. 117 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[41] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[42] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[43] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[44] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[45] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[46] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[47] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[48] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[49] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[50] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[51] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[52] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[53] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[54] Rubrica così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[55] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[56] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[57] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[58] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[59] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[60] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[61] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[62] Rubrica già modificata dall'art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374 e così ulteriormente modificata dall'art. 118 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[63] Articolo così sostituito dall'art. 119 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[64] Per la sostituzione dell’espressione “Procuratore del Regno” con l’espressione “procuratore della Repubblica”, vedi l’art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[65] Comma già modificato dall’art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374 e così ulteriormente modificato dall'art. 119 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[66] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[67] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[68] Comma così modificato dall’art. 122 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[69] Comma già modificato dall’art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374 e così ulteriormente modificato dall'art. 122 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[70] Articolo già modificato dall’art. 123 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con la decorrenza ivi prevista dall’art. 247 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[71] Articolo già modificato dall’art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374 e così ulteriormente modificato dall'art. 124 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[72] Articolo già modificato dall’art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374 e così ulteriormente modificato dall’art. 124 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[73] Articolo modificato dall’art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374 e ora così sostituito dall'art. 125 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[74] Comma già modificato dall’art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374 e così ulteriormente modificato dall’art. 126 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[75] Articolo già modificato dall’art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374 e così ulteriormente modificato dall’art. 124 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[76] Articolo abrogato dall'art. 129 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[77] Articolo già modificato dall’art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374 e così ulteriormente modificato dall’art. 126 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[78] Intitolazione così modificata dall'art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374.

[79] Articolo abrogato dall'art. 47 della L. 21 novembre 1991, n. 374.

[80] Articolo abrogato dall'art. 47 della L. 21 novembre 1991, n. 374.

[81] Articolo così modificato dall'art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374.

[82] Articolo così modificato dall'art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374.

[83] Articolo inserito dall'art. 18 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e ora così sostituito dall'art. 78 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[84] Articolo già modificato dall'art. 19 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[85] Articolo aggiunto dall'art. 20 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[86] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con la decorrenza ivi prevista e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[87] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[88] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[89] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[90] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[91] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[92] Articolo già modificato dall'art. 7 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[93] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[94] Articolo così sostituito dall'art. 22 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[95] Articolo inserito dall'art. 23 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[96] Articolo così sostituito dall'art. 24 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[97] Articolo inserito dall'art. 52 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

[98] Comma sostituito dall'art. 1 ter del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[99] Comma inserito dall'art. 1 ter del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[100] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 465, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[101] Articolo così sostituito dall'art. 25 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[102] L’originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali commi primo e secondo per effetto dell'art. 79 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[103] L’originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali commi primo e secondo per effetto dell'art. 79 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[104] Articolo inserito dall'art. 26 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[105] Articolo inserito dall’art. 128 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[106] Articolo già sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[107] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

[108] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 263, con la decorrenza di cui al comma 4 dello stesso art. 2, L. 263/2005.

[109] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 263, con la decorrenza di cui al comma 4 dello stesso art. 2, L. 263/2005.

[110] Articolo inserito dall'art. 52 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

[111] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[112] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[113] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[114] Comma così sostituito dall'art. 52 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

[115] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 22 aprile 2021, n. 70.

[116] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 22 aprile 2021, n. 70.

[117] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002.

[118] Articolo abrogato dall'art. 89 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[119] Comma così modificato dall'art. 45 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[120] Articolo inserito dall'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1950, n. 857 e ora abrogato dall'art. 89 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[121] Articolo così sostituito dall'art. 80 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[122] Articolo così sostituito dall'art. 80 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[123] Comma così sostituito dall'art. 52 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

[124] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[125] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[126] Articolo abrogato dall’art. 129 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[127] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[128] Articolo inserito dall'art. 29 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[129] Articolo così sostituito dall'art. 30 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[130] Articolo inserito dall'art. 31 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[131] Articolo così sostituito dall'art. 32 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[132] Comma così sostituito dall'art. 81 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[133] Articolo così sostituito dall'art. 33 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[134] Articolo inserito dall'art. 34 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[135] Articolo già sostituito dall'art. 35 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e così ulteriormente sostituito dall'art. 82 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[136] Articolo inserito dall'art. 36 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[137] Articolo così modificato dall'art. 37 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[138] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

[139] Articolo inserito dall'art. 38 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[140] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1979, n. 59 e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[141] Numero così modificato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[142] Numero così modificato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[143] Comma così modificato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[144] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[145] Articolo inserito dall'art. 19 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[146] Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 7 febbraio 1979, n. 59 e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[147] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 18 ottobre 1977, n. 793.

[148] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[149] Comma così modificato dall'art. 45 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[150] Comma sostituito dall'art. 5 della L. 7 febbraio 1979, n. 59 e ora così modificato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[151] Comma inserito dall'art. 5 della L. 7 febbraio 1979, n. 59 e ora abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[152] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[153] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[154] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[155] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[156] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

[157] Comma così sostituito dall'art. 83 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[158] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[159] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[160] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[161] Articolo così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

[162] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[163] Articolo inserito dall'art. 84 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[164] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[165] Capo così sostituito dall'art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

[166] Articolo inserito dall’art. 130 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[167] Articolo inserito dall'art. 19 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[168] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[169] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

[170] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533

[171] Articolo inserito dall'art. 19 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

[172] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

[173] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

[174] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

[175] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

[176] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

[177] Comma così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

[178] Articolo sostituito dall'art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533, abrogato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, ulteriormente sostituito dall'art. 42 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, già modificato dall'art. 52 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e così ulteriormente modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2017, n. 241, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo periodo del presente articolo.

[179] Articolo inserito dall'art. 4, comma 42, della L. 12 novembre 2011, n. 183, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 1, comma 31, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[180] Il Capo V-bis, artt. 152 ter - 152 octies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[181] Il Capo V-bis, artt. 152 ter - 152 octies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[182] Il Capo V-bis, artt. 152 ter - 152 octies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[183] Il Capo V-bis, artt. 152 ter - 152 octies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[184] Il Capo V-bis, artt. 152 ter - 152 octies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[185] Il Capo V-bis, artt. 152 ter - 152 octies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[186] Il Capo V-bis, artt. 152 ter - 152 octies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[187] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[188] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[189] Articolo inserito dall'art. 19 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[190] Articolo inserito dall'art. 19 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista.

[191] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[192] Articolo inserito dall'art. 19 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

[193] Articolo inserito dall'art. 19 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista e così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[194] Articolo inserito dall'art. 19 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e così modificato dall'art. 5 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

[195] Comma sostituito dall'art. unico della L. 28 aprile 1959, n. 275, dall'art. 85 della L. 26 novembre 1990, n. 353 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[196] Articolo inserito dall'art. 86 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[197] Articolo così sostituito dall'art. 39 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[198] Comma così sostituito dall'art. 87 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[199] Articolo inserito dall'art. 18 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista e così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[200] Articolo inserito dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[201] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con la decorrenza di cui al comma 3 sexies dello stesso art. 2, D.L. 35/2005.

[202] Comma aggiunto dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

[203] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80,

[204] Articolo inserito dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 e così modificato dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

[205] Articolo inserito dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

[206] Per la proroga del termine di cui al secondo periodo del presente comma, vedi l'art. 2 bis del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

[207] Articolo inserito dall'art. 19 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

[208] Rubrica così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[209] Articolo inserito dall'art. 18 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista

[210] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[211] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[212] Rubrica così modificata dall'art. 25 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[213] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la decorrenza di cui all'art. 22 della stessa L. 52/06.

[214] Articolo così modificato dall’art. 131 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[215] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[216] Articolo così modificato dall’art. 131 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[217] Articolo inserito dall'art. 8 della L. 3 agosto 1998, n. 302 e così sostituito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con la decorrenza indicata nel comma 3 sexies dello stesso art. 2, D.L. 35/2005.

[218] Articolo inserito dall'art. 10 della L. 3 agosto 1998, n. 302 e così sostituito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con la decorrenza indicata nel comma 3 sexies dello stesso art. 2, D.L. 35/2005.

[219] Articolo inserito dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[220] Articolo inserito dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[221] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[222] Articolo inserito dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

[223] Articolo inserito dall'art. 25 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[224] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 28 dicembre 2005, n. 263, con la decorrenza di cui al comma 3 sexies dello stesso art. 2, D.L. 35/2005.

[225] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con la decorrenza indicata nel comma 3 sexies dello stesso art. 2, D.L. 35/2005.

[226] Comma così modificato dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

[227] Comma già modificato dall'art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183, dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[228] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[229] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con la decorrenza indicata nel comma 3 sexies dello stesso art. 2, D.L. 35/2005.

[230] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con la decorrenza indicata nel comma 3 sexies dello stesso art. 2, D.L. 35/2005.

[231] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[232] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[233] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con la decorrenza di cui al comma 3 sexies dello stesso art. 2, D.L. 35/2005 e così sostituito dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[234] Comma modificato dall'art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183 e così sostituito dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

[235] Articolo così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[236] Articolo inserito dall'art. 7 della L. 3 agosto 1998, n. 302 e così sostituito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con la decorrenza indicata nel comma 3 sexies dello stesso art. 2, D.L. 35/2005.

[237] Articolo inserito dall'art. 9 della L. 3 agosto 1998, n. 302 e sostituito, da ultimo, dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[238] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[239] Alinea così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[240] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[241] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[242] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[243] Articolo inserito dall'art. 11 della L. 3 agosto 1998, n. 302.

[244] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi nota 1.

[245] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con la decorrenza indicata nel comma 3 sexies dello stesso art. 2, D.L. 35/2005.

[246] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[247] Articolo così modificato dall’art. 131 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 247 dello stesso D.Lgs. 51/1998.

[248] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la decorrenza di cui all'art. 22 della stessa L. 52/06.

[249] Articolo inserito dall'art. 52 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

[250] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[251] Articolo così modificato dall'art. unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504.

[252] Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 5 gennaio 1994, n. 25.

[253] Il Titolo V-bis, artt. 196 bis - 196 ter, è stato inserito dall'art. 2 della L. 12 aprile 2019, n. 31, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[254] Il Titolo V-bis, artt. 196 bis - 196 ter, è stato inserito dall'art. 2 della L. 12 aprile 2019, n. 31, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[255] Il Titolo V-bis, artt. 196 bis - 196 ter, è stato inserito dall'art. 2 della L. 12 aprile 2019, n. 31, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[256] Il Titolo V-ter, artt. 196 quater - 196 duodecies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[257] Il Titolo V-ter, artt. 196 quater - 196 duodecies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[258] Comma già modificato dall'art. 35 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[259] Comma così sostituito dall'art. 35 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, con la decorrenza ivi prevista.

[260] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[261] Il Titolo V-ter, artt. 196 quater - 196 duodecies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[262] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[263] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[264] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[265] Il Titolo V-ter, artt. 196 quater - 196 duodecies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[266] Il Titolo V-ter, artt. 196 quater - 196 duodecies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[267] Il Titolo V-ter, artt. 196 quater - 196 duodecies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[268] Il Titolo V-ter, artt. 196 quater - 196 duodecies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[269] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.

[270] Il Titolo V-ter, artt. 196 quater - 196 duodecies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[271] Il Titolo V-ter, artt. 196 quater - 196 duodecies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[272] Il Titolo V-ter, artt. 196 quater - 196 duodecies, è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[273] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 7.