§ 98.1.26863 - Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/01/1994
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Provvedimento di accoglimento
Art. 2.  Forma del compromesso
Art. 3.  Clausola compromissoria
Art. 4.  Numero e modo di nomina degli arbitri
Art. 5.  Nomina degli arbitri
Art. 6.  Accettazione e obblighi degli arbitri
Art. 7.  Ricusazione degli arbitri
Art. 8.  Svolgimento del procedimento
Art. 9.  Eccezione d'incompetenza
Art. 10.  Questioni incidentali
Art. 11.  Connessione
Art. 12.  Assunzione delle testimonianze
Art. 13.  Termini per la decisione
Art. 14.  Rilevanza del decorso del termine
Art. 15.  Norme per la deliberazione
Art. 16.  Requisiti del lodo
Art. 17.  Deposito del lodo
Art. 18.  Correzione del lodo
Art. 19.  Mezzi di impugnazione
Art. 20.  Impugnazione per nullità
Art. 21.  Casi di nullità
Art. 22.  Decisione sull'impugnazione per nullità
Art. 23.  Revocazione ed opposizione di terzo
Art. 24.  Arbitrato internazionale
Art. 25.  Interruzione della prescrizione
Art. 26.  Trascrizione
Art. 27.  Disposizioni transitorie
Art. 28.  Entrata in vigore


§ 98.1.26863 - Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.

(G.U. 17 gennaio 1994, n. 12)

 

     Art. 1. Provvedimento di accoglimento

     1. All'art. 669-octies del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".

 

          Art. 2. Forma del compromesso

     1. All'art. 807 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

     "La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente".

 

          Art. 3. Clausola compromissoria

     1. L'art. 808 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 808 (Clausola compromissorie. - Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'art. 807, commi primo e secondo.

     Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.

     La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria".

 

          Art. 4. Numero e modo di nomina degli arbitri

     1. Il terzo comma dell'art. 809 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'art. 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'art. 810".

 

          Art. 5. Nomina degli arbitri

     1. Il secondo comma dell'art. 810 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile".

 

          Art. 6. Accettazione e obblighi degli arbitri

     1. L'art. 813 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 813 (Accettazione e obblighi degli arbitri). - L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

     Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono ugualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

     Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione".

 

          Art. 7. Ricusazione degli arbitri

     1. Il secondo comma dell'art. 815 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'art. 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni".

 

          Art. 8. Svolgimento del procedimento

     1. L'art. 816 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 816 (Svolgimento del procedimento). - Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

     Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

     In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

     Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

     Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri uno di essi.

     Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'art. 819".

 

          Art. 9. Eccezione d'incompetenza

     1. Nell'art. 817 del codice di procedura civile le parole: "la sentenza" sono sostituite dalle parole: "il lodo".

 

          Art. 10. Questioni incidentali

     1. L'art. 819 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 819 (Questioni incidentali). - Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.

     Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

     Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'art. 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni".

 

          Art. 11. Connessione

     1. Dopo l'art. 819 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 819-bis (Connessione). - La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice".

 

          Art. 12. Assunzione delle testimonianze

     1. Dopo l'art. 819-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 819-ter (Assunzione delle testimonianze). - Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sè la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono".

 

          Art. 13. Termini per la decisione

     1. La rubrica del capo IV del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: "Del lodo".

     2. L'art. 820 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 820 (Termini per la decisione). - Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

     Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

     Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

     Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine".

 

          Art. 14. Rilevanza del decorso del termine

     1. Nell'art. 821 del codice di procedura civile le parole: "della sentenza" sono sostituite dalle parole: "del lodo".

 

          Art. 15. Norme per la deliberazione

     1. Nell'art. 822 del codice di procedura civile, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Norme per la deliberazione".

 

          Art. 16. Requisiti del lodo

     1. Nell'art. 823 del codice di procedura civile, al secondo comma, il n. 5) è sostituito dal seguente:

     5) " l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato;".

     2. L'art. 824 del codice di procedura civile è abrogato.

 

          Art. 17. Deposito del lodo

     1. L'art. 825 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 825 (Deposito del lodo). - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

     La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

     Il pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

     Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, secondo comma.

     Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile".

     2. L'art. 196 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è abrogato.

 

          Art. 18. Correzione del lodo

     1. L'art. 826 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 826 (Correzione del lodo). - Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

     Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

     Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'art. 288 in quanto compatibili".

 

          Art. 19. Mezzi di impugnazione

     1. L'art. 827 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 827 (Mezzi di impugnazione). - Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

     I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

     Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo".

 

          Art. 20. Impugnazione per nullità

     1. L'art. 828 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 828 (Impugnazione per nullità). - L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

     L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

     L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione".

 

          Art. 21. Casi di nullità

     1. L'art. 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 829 (Casi di nullità). - L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

     1) se il compromesso è nullo;

     2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

     3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812;

     4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'art. 817;

     5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'art. 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;

     6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 820, salvo il disposto dell'art. 821;

     7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'art. 816 e la nullità non è stata sanata;

     8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purchè la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

     9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

     L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

     Nel caso previsto nell'art. 808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi".

 

          Art. 22. Decisione sull'impugnazione per nullità

     1. L'art. 830 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 830(Decisione sull'impugnazione per nullità). - La Corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo. Salvo volontà contraria di tutte le parti, la Corte d'appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione.

     In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la Corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo".

 

          Art. 23. Revocazione ed opposizione di terzo

     1. L'art. 831 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 831 (Revocazione ed opposizione di terzo). - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

     Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

     Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'art. 404.

     Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

     La Corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause".

 

          Art. 24. Arbitrato internazionale

     1. Al titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l'art. 831, sono aggiunti i seguenti capi:

     “Capo VI – Dell'arbitrato internazionale.

     Art. 832 (Arbitrato internazionale). - Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

     Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

     Art. 833 (Forma della clausola compromissoria). - La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

     E' valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

     Art. 834 (Norme applicabili al merito). - Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

     In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

     Art. 835 (Lingua dell'arbitrato). - Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

     Art. 836 (Ricusazione degli arbitri). - La ricusazione degli arbitri è regolata dall'art. 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

     Art. 837 (Deliberazione del lodo). - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.

     Art. 838 (Impugnazione). - All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'art. 829, secondo comma, dell'art. 830, secondo comma, e dell'art. 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

     Capo VII – Dei lodi stranieri.

     Art. 839 (Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri). - Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al Presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la Corte d'appello di Roma.

     Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

     Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

     Il Presidente della Corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvochè:

     1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

     2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

     Art. 840 (Opposizione). - Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

     In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La Corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

     Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla Corte d'appello se nel giudizio di opposizione da parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

     1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

     2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

     3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

     4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

     5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

     Allorchè l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel n. 5) del terzo comma, la Corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

     Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorchè la Corte d'appello accerta che:

     1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

     2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

     Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali".

     2. L'art. 800 del codice di procedura civile è abrogato.

 

          Art. 25. Interruzione della prescrizione

     1. Il quarto comma dell'art. 2943 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".

     2. All'art. 2945 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione".

 

          Art. 26. Trascrizione

     1. All'art. 2652 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".

     2. All'art. 2653 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".

     3. All'art. 2690 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".

     4. All'art. 2691 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".

 

          Art. 27. Disposizioni transitorie

     1. L'art. 819-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 11 della presente legge, si applica ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice.

     2. I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 825 del codice di procedura civile, nel testo in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale.

     3. Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'art. 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo giorno.

     4. I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'art. 830 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 22 della presente legge.

     5. Le disposizioni di cui al capo VI del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 24 della presente legge, si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non sia già iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni caso l'art. 833 del codice di procedura civile, semprechè ricorrano le condizioni di cui all'art. 832 del medesimo codice.

     6. Il disposto degli articoli 839 e 840 del codice di procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 28. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.