Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.3 giustizia ordinaria civile |
Data: | 08/07/1980 |
Numero: | 319 |
Sommario |
Art. 1. Classificazione dei compensi [1] |
Art. 2. Onorari fissi e variabili [2] |
Art. 3. Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili [3] |
Art. 4. Onorari commisurati al tempo Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle [...] |
Artt. 5. - 14. [4] |
§ 51.3.L - Legge 8 luglio 1980, n. 319.
Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.
(G.U. 15 luglio 1980, n. 192)
Art. 1. Classificazione dei compensi [1]
Art. 2. Onorari fissi e variabili [2]
Art. 3. Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili [3]
Art. 4. Onorari commisurati al tempo
Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.
L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del
[1] Articolo abrogato dall'art. 299 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 299 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 299 del
[4] Articoli abrogato dall'art. 299 del