Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.3 giustizia ordinaria civile |
Data: | 28/04/1959 |
Numero: | 275 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è così modificato |
§ 51.3.1d - Legge 28 aprile 1959, n. 275. [1]
Modificazione dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
(G.U. 20 maggio 1959, n. 119).
Il primo comma dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con
"Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'art. 686 del Codice deve depositarne copia nella Cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'art. 498 del Codice. Insieme con la sentenza di condanna deve essere depositata la copia della sentenza di convalida del sequestro".
[1] Abrogata dall'art. 1 del