§ 51.3.15 - L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:18/10/1977
Numero:793


Sommario
Art. 1.      Sono abrogati gli articoli 364, 381 e 651 del codice di procedure civile
Art. 2.      E' abrogato l'art. 136 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Art. 3.      Il numero 5) del primo comma dell'art. 366 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il numero 1) del secondo comma dell'art. 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il terzo comma dell'art. 371 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente
Art. 6.      Il secondo comma dell'art. 391 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il terzo comma dell'art. 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 399 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente
Art. 9.      Il primo e il secondo comma dell'art. 402 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente
Art. 10.      Il terzo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente
Art. 11.      Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non può essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per Cassazione, della revocazione, [...]


§ 51.3.15 - L. 18 ottobre 1977, n. 793.

Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.

(G.U. 2 novembre 1977, n. 298).

 

Art. 1.

     Sono abrogati gli articoli 364, 381 e 651 del codice di procedure civile.

 

     Art. 2.

     E' abrogato l'art. 136 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

 

     Art. 3.

     Il numero 5) del primo comma dell'art. 366 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Il numero 1) del secondo comma dell'art. 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Il terzo comma dell'art. 371 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 391 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     Il terzo comma dell'art. 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 399 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 402 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     Il terzo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non può essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per Cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione, e dell'opposizione all'intimazione di licenza e di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile, per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza.