§ 59.4.44 - Legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:21/01/1994
Numero:53


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 3 ter. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 59.4.44 - Legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

(G.U. 26 gennaio 1994, n. 20)

 

     Art. 1.

     1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata [1].

 

          Art. 2.

     1. Per la notificazione di cui all'art. 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta [2].

 

          Art. 3.

     1. Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve [3]:

     a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

     b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'art. 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'art. 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

     c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

     2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

     2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonchè il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2 [4].

     3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

     3-bis. [La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8] [5].

 

     Art. 3 bis. [6]

     1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

     1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 [7].

     2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata [8].

     3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile [9].

     4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

     5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

     a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

     b) [gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto] [10];

     c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

     d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

     e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

     f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

     g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

     6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

 

     Art. 3 ter. [11]

     1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

     a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

     b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

     2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:

     a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;

     b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie [12].

     3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.

 

          Art. 4.

     1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2 [13].

     2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti [14].

 

          Art. 5.

     1. [Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici] [15].

     2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario [16].

     3. Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonchè il registro cronologico di cui all'art. 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario [17].

 

          Art. 6.

     1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'art. 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto [18].

     2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

 

          Art. 7.

     1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

     2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

     3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'art. 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

     4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

     4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata [19].

 

          Art. 8.

     1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

     2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'art. 7.

     3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

     4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito dai moduli continui vidimati uso computer.

     4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata [20].

 

          Art. 9.

     1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

     1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [21].

     1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis [22].

 

          Art. 10.

     1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto [23].

     2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

 

          Art. 11.

     1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

 

          Art. 12.

     1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

 

          Art. 13.

     1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 12.


[1] Comma già modificato dall'art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183 e così ulteriormente modificato dall'art. 46 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[2] Comma così modificato dall'art. 16 quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Alinea così modificato dall'art. 16 quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma inserito dall'art. 25 bis del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 28 dicembre 2005, n. 263, sostituito dall'art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183 e abrogato dall'art. 16 quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Articolo inserito dall'art. 16 quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[8] Comma già modificato dall'art. 19 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Il testo previgente reca: "2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata ".

[9] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[10] Lettera abrogata dall'art. 46 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[11] Articolo inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[12] Per la sospensione dell'efficacia del presente comma, vedi l'art. 4 ter del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 87.

[13] Comma già modificato dall'art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183, dall'art. 16 quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[14] Comma così sostituito dall'art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

[15] Comma sostituito dall'art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183 e abrogato dall'art. 16 quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

[17] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

[18] Comma così modificato dall'art. 16 quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Comma aggiunto dall'art. 46 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[20] Comma aggiunto dall'art. 16 quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Comma aggiunto dall'art. 16 quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Comma aggiunto dall'art. 46 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[23] Comma già modificato dall'art. 16 quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 46 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.