Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 23/03/1995 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 7, è ulteriormente così modificato: |
Art. 2. 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, modificato da ultimo dall'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 7, è ulteriormente così modificato: |
Art. 3. 1. Il quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, già modificato dall'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, dal comma 1 dell'articolo 2 della [...] |
Art. 4. 1. Le provvidenze di cui alle Ordinanze del Ministro della protezione civile n. 240 dell'8 giugno 1984, n. 497 del 20 febbraio 1985 e n. 1188 del 2 ottobre 1987 sono concedibili entro e non [...] |
§ 4.6.54 - L.R. 23 marzo 1995, n. 13. [*]
Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 1° luglio 1981, n. 34 e 20 agosto 1987, n. 41, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, e fissazione del termine per la concedibilità delle provvidenze previste a seguito degli eventi sismici del 1984 e 1985.
(B.U. n. 17 del 30 marzo 1995 - ediz. straord.).
SEZIONE I
MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2
DELLA L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 41
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
(Omissis).
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
(Omissis).
SEZIONE II
MODIFICAZIONE DELL'ART. 27
DELLA L.R. 1° LUGLIO 1981, N. 34
1. Il quarto comma dell'articolo 27 della
(Omissis).
SEZIONE III
PROPOSIZIONE DEL TERMINE DI CONCEDIBILITA'
DELLE PROVVIDENZE PER GLI EVENTI SISMICI 1984 E 1985
1. Le provvidenze di cui alle Ordinanze del Ministro della protezione civile n. 240 dell'8 giugno 1984, n. 497 del 20 febbraio 1985 e n. 1188 del 2 ottobre 1987 sono concedibili entro e non oltre il termine stabilito dalla Giunta regionale [1].
[*] La presente legge, già abrogata dall'art. 6 della
[1] Articolo sostituito dall'art. 3 della