Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 03/01/2000 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni dell'art. 4). |
Art. 2. (Sostituzione del comma 1 dell'art. 8). |
Art. 3. (Modifica dell'art. 11). |
Art. 4. (Modifica dell'art. 18). |
Art. 5. (Modifica e integrazione dell'art. 25). |
Art. 6. (Norma finale). |
Art. 7. (Modificazione dell'art. 6 della L.R. 30/99). |
§ 4.6.67 - L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e 26 settembre 1997 e successive - e modificazione della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30.
(B.U. n. 2 del 12 gennaio 2000).
TITOLO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA
LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1998, N. 30
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni dell'art. 4). [1]
Art. 2. (Sostituzione del comma 1 dell'art. 8). [2]
Art. 3. (Modifica dell'art. 11). [3]
Art. 4. (Modifica dell'art. 18). [4]
Art. 5. (Modifica e integrazione dell'art. 25).
1. Al comma 2 dell'art. 25 della
2. [5].
Art. 6. (Norma finale).
1. Il termine "destinate" presente nel testo di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/98, vigente sino alla sostituzione disposta con l'art. 1, comma 1 della presente legge, indicava al pari del termine "adibite" la effettiva utilizzazione dell'unità immobiliare alla data di inizio della crisi sismica.
TITOLO II
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
15 NOVEMBRE 1999, N. 30
Art. 7. (Modificazione dell'art. 6 della L.R. 30/99).
1. L'articolo 6 della
a) al comma 1 sono abrogate le lettere i), q) ed r);
b) è abrogato il comma 2.
2. Le abrogazioni di cui al comma 1 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate.
[1] Sostituisce i commi 3 e 4 e aggiunge il comma 3 bis nell'art. 4 della
[2] Sostituisce il comma 1, art. 8, della
[3] Modifica il comma 2, art. 11, della
[4] Modifica il comma 2, art. 18, della
[5] Aggiunge i commi 3, 4, 5 e 6 all'art. 25 della