Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 13/06/1983 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 1984. |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Nei territori dei Comuni di cui alla Tab. 4 allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, nei casi di demolizione di parti di edifici privati, resta necessaria per ragioni di pubblica [...] |
Art. 4. Per motivi conseguenti a situazioni non accettabili al momento della valutazione della spesa ammissibile a contributo in sede di progettazione, è consentito agli aventi diritto - durante [...] |
Art. 5. Nei Comuni di cui alla Tabella B, allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, è consentito agli aventi diritto, proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 - che, a [...] |
§ 4.6.27 - L.R. 13 giugno 1983, n. 19. - Modifiche ed integrazioni delle
leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 31 maggio 1982, n. 26.
(B.U. n. 40 del 16 giugno 1983).
Art. 1. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della
I termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della
Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della
Il termine di cui al primo comma dell'art. 30 della
La durata di validità delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 35 della
Art. 3. Nei territori dei Comuni di cui alla Tab. 4 allegata alla
Art. 4. Per motivi conseguenti a situazioni non accettabili al momento della valutazione della spesa ammissibile a contributo in sede di progettazione, è consentito agli aventi diritto - durante l'esecuzione dei lavori di ripristino dei beni di proprietà siti nei Comuni di cui alle Tabelle A) e B) allegate alla
Le variazioni di partite di lavoro sono consentite limitatamente agli interventi di carattere strutturale indicate nel quarto comma dell'articolo 7 della
Le partite di lavoro per le quali si richiede variazione non possono comunque superare il 20 per cento dell'importo della spesa complessivamente ammessa a contributo ai sensi degli articoli 7 e 22 della
I proprietari interessati, allorché si verifichino le condizioni previste dal primo comma del presente articolo, prima dell'esecuzione dei lavori di variante, devono presentare motivata e circostanziata richiesta al Comune competente.
Nel caso d'intervento unitario di cui all'articolo 10 della
Il Comune, accertata la validità delle motivazioni addotte, provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta al rilascio di un apposito provvedimento autorizzativo.
Il provvedimento di cui al precedente comma non esonera gli interessati dall'obbligo del possesso, ove necessario, nei casi previsti dalla vigente legislazione, della concessione edilizia in variante di cui alla
Per gli interventi ricompresi nell'ambito dei piani di recupero di cui all'art. 11 della
E' fatto obbligo agli aventi diritto - a pena di decadenza dai benefici previsti dal presente articolo - della tempestiva comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori al rustico, ai fini dei necessari accertamenti da parte dei Comuni.
Le partite in variante devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 14 della
Per l'applicazione dei prezzi alle partite in variante si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della
In nessun caso l'importo delle singole partite in variante può superare quello delle corrispondenti partite ammesse a contributo in sede d'istruttoria della domanda.
Al consuntivo dei lavori devono essere allegati, nei casi previsti dalla vigente legislazione, i documenti di cui al settimo comma del presente articolo, nonché una dichiarazione del progettista in ordine alla conformità degli atti tecnici in variante acclusi al consuntivo, a quelli depositati presso l'Amministrazione provinciale ai sensi della
Per le finalità di cui alla presente norma il Comune procede ad un supplemento d'istruttoria per la rideterminazione del contributo che comunque non può superare l'importo già stabilito con l'originario provvedimento di concessione delle provvidenze.
I proprietari interessati che abbiano precedentemente effettuato i predetti interventi in variante devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui al quarto comma, entro il 30 giugno 1992 [2].
Nell'ipotesi prevista dal quindicesimo comma, i Comuni interessati procedono all'adozione dei provvedimenti in sanatoria in conformità alle previsioni di cui ai precedenti commi [2].
Restano ferme tutte le disposizioni in materia previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 50, 1 luglio 1981, n. 34 e 31 maggio 1982, n. 26, non modificate con il presente articolo.
Art. 5. Nei Comuni di cui alla Tabella B, allegata alla
L'importo della spesa ammissibile a contributo, risultante dalla stima analitica di cui al precedente comma, non può superare quello stabilito con la predetta perizia giurata sommaria.
I prezzi da applicare alle partite di lavoro della stima analitica di cui al precedente primo comma sono quelli compresi nel prezzario regionale vigente all'epoca della redazione della perizia giurata sommaria.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Vedi art. 8, L.R. 1-7-1981, n. 34.
[2] Comma così modificato con L.R. 27-1-1992, n. 2.
[2] Comma così modificato con L.R. 27-1-1992, n. 2.