Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 26/05/2004 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Disposizioni sul patrimonio sanitario). |
Art. 3. (Convenzioni tra Regione e aziende sanitarie regionali). |
Art. 4. (Disposizioni in ordine all’indebitamento delle aziende sanitarie regionali). |
Art. 5. (Modifica dell’art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1995 n. 51). |
Art. 5 bis. (Vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall’operazione di dismissione mediante alienazione) |
Art. 6. (Norma finanziaria). |
Art. 7. (Abrogazioni). |
§ 5.1.99 – L.R. 26 maggio 2004, n. 7. [1]
Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio Sanitario regionale.
(B.U. 9 giugno 2004, n. 24).
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La Regione, al fine di ottimizzare il completamento e l’attivazione della nuova rete ospedaliera e territoriale regionale così come definiti nel Piano sanitario regionale - PSR, concede contributi in conto capitale alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, di seguito denominate “aziende sanitarie regionali”, per la realizzazione di investimenti.
Art. 2. (Disposizioni sul patrimonio sanitario).
1. Al fine di ottimizzare la valorizzazione patrimoniale delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, la proprietà delle stesse è trasferita al patrimonio regionale, ferma restando la destinazione sanitaria dei proventi con le modalità di cui al successivo articolo 3.
1 bis. Le Aziende sanitarie regionali, in deroga al comma 1 possono essere autorizzate dalla Regione, previa presentazione di un piano di valorizzazione, a mantenere la proprietà delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, ai fini della loro alienazione da parte delle Aziende sanitarie stesse. Il piano di valorizzazione dovrà indicare l’eventuale porzione della struttura ospedaliera, che si intende non alienare, fermo restando che la stessa dovrà essere riutilizzata per fini sanitari. L’autorizzazione regionale fissa il termine entro il quale la procedura di alienazione deve essere conclusa [2].
1 ter. La Regione può trasferire alle Aziende sanitarie regionali le strutture ospedaliere dismesse e già acquisite al patrimonio regionale per le quali non sono state attivate procedure di valorizzazione. Il trasferimento dei beni avviene a titolo gratuito con decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e ne disciplina i termini per l’alienazione [3].
2. Le risorse derivanti dalla valorizzazione di cui al comma 1, vengono messe a disposizione delle aziende sanitarie regionali alle quali i beni immobili appartenevano, con le modalità e nei termini della convenzione di cui all’articolo 3.
3. Per strutture ospedaliere dismesse si intendono quelle che hanno cessato la destinazione sanitaria dopo il 1 gennaio 2000.
4. Per strutture ospedaliere da dismettere si intendono quelle che, a seguito dell’inizio dei lavori per la costruzione di nuovi plessi ospedalieri, cesseranno la loro destinazione.
Art. 3. (Convenzioni tra Regione e aziende sanitarie regionali).
1. Le modalità del trasferimento dei beni immobili di cui all’articolo 2 nonché dell’assegnazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli stessi a favore delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati da apposita convenzione tra la Regione e la singola azienda da stipularsi prima del trasferimento del bene.
2. Le risorse derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili saranno destinate, in via preferenziale, ai servizi sanitari del territorio in cui i beni sono collocati, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.
3. Il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni immobili di cui al comma 1 dell’articolo 2 è attuato con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne disciplina i termini e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare.
Art. 4. (Disposizioni in ordine all’indebitamento delle aziende sanitarie regionali).
1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è sostituito dal seguente:
“3. Le aziende sanitarie regionali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 16 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1995 n. 51, sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. La Giunta regionale, previa motivata e analitica valutazione dell’idoneità delle aziende stesse a sostenere gli oneri conseguenti, autorizza il ricorso all’indebitamento.
3 ter. Il collegio sindacale dell’azienda sanitaria verifica, preventivamente alla valutazione di cui al comma 3 bis, la compatibilità della proposta di indebitamento della azienda con la situazione economico-finanziaria, della stessa.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è sostituito dal seguente:
“5. L’atto di indebitamento adottato al di fuori di quanto previsto ai commi 3, 3 bis, 3 ter è nullo.”.
Art. 5. (Modifica dell’art. 15 della
1. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è sostituito dal seguente:
“2. L’autorizzazione all’atto di alienazione dei beni immobili già prevista nel Piano del patrimonio definitivamente approvato, ai sensi dell’articolo 18 della
a) della coerenza dell’atto proposto con le previsioni del piano;
b) della scelta della procedura ritenuta più idonea;
c) della congruità del prezzo definito da apposita perizia di stima.”.
Art. 5 bis. (Vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall’operazione di dismissione mediante alienazione) [4]
1. Le Aziende sanitarie regionali destinano le riserve da plusvalenza derivanti dall’alienazione degli immobili di cui all’articolo 2, commi 1 bis e 1 ter, prioritariamente alla riduzione dell’indebitamento.
Art. 6. (Norma finanziaria).
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per il biennio 2004-2005, la spesa complessiva di 37 milioni di euro, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 12.2.002 denominata “Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico”, (capitolo n. 7217 di nuova istituzione), in ragione di 20 milioni di euro per l’esercizio 2004 e 17 milioni di euro per l’esercizio 2005.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte, rispettivamente per gli anni 2004 e 2005, con pari disponibilità prevista nel Fondo speciale alla UPB 16.2.001, n. d’ordine A.3) della tabella B) della legge finanziaria regionale 2004.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
4. Per gli anni successivi l’entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. Al finanziamento, altresì, degli interventi di cui all’articolo 3, della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti che saranno previsti, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 12.1.005 della spesa denominata «finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria» (cap. 2278 di nuova istituzione) e alla UPB 12.2.003 della spesa denominata “Programmi regionali del settore sanitario” (capitolo n. 7253 di nuova istituzione) mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 2 che saranno introitate alla UPB 4.01.00l dell’entrata denominata “Vendita beni immobili”, (capitolo n. 2506) [5].
6. La Giunta regionale, in relazione al comma 5 è autorizzata ad apportare, in termini di competenza e di cassa, tutte le variazioni al bilancio di previsione necessarie per l’iscrizione in entrata e nella spesa delle risultanze dell’attività di valorizzazione di cui all’articolo 2 della presente legge.
Art. 7. (Abrogazioni).
1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è abrogato.
2. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è abrogato.
[1] Abrogata dall'art. 410 della
[2] Comma inserito dall'art. 17 della
[3] Comma inserito dall'art. 17 della
[4] Articolo inserito dall'art. 17 della
[5] Comma così modificato dall’art. 7 della