Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 17/05/1980 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Commissioni d'esame. |
Art. 2. Designazione degli esperti. |
Art. 3. Concorsi per titoli ed esami. |
Art. 4. Concorsi per soli titoli. |
Art. 5. Operazione di scrutinio nei concorsi per esami. |
§ 2.1.23 - L.R. 17 maggio 1980, n. 45. [1]
Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali.
(B.U. n. 33 del 22 maggio 1980).
CAPO I
Della composizione delle commissioni
Art. 1. Commissioni d'esame. [2]
[Le commissioni d'esame dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale e per la progressione del personale nel ruolo regionale sono così composte:
a) per le qualifiche funzionali dalla V alla VI:
1 - presidente: dirigente regionale esperto nelle materie di concorso o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;
2 - componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso;
b) per le qualifiche funzionali dalla VII alla VIII:
1 - presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianità non inferiore a cinque anni o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;
2 - componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dipendenti regionali e di altri enti pubblici, con qualifica non inferiore a quella per la quale è indetto il concorso, docenti universitari, magistrati o liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni;
c) per la dirigenza:
1 - presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianità dirigenziale non inferiore a dieci anni o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;
2 - componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dirigenti regionali e di altri enti pubblici con anzianità dirigenziale non inferiore a cinque anni, docenti universitari di prima e seconda fascia, magistrati con qualifica equiparata a consigliere di Stato o superiore, liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni. Almeno uno dei componenti deve essere in possesso di conoscenze tecniche e di un'alta e qualificata esperienza in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e di gestione delle risorse.
2. Almeno uno dei componenti delle commissioni d'esame per le qualifiche VII e VIII e per la dirigenza devono essere scelti all'esterno dell'amministrazione regionale.
3. Non possono far parte delle commissioni d'esame i consiglieri regionali, coloro che ricoprono cariche nelle segreterie provinciali e regionali dei partiti e delle forze politiche, nonché i componenti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.
4. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni d'esame è riservato alle donne, salva motivata impossibilità e fermi restando i principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Possono essere nominati presidenti e componenti delle commissioni d'esame anche dirigenti o esperti in pensione, purché risultino in possesso dei prescritti requisiti al momento del collocamento a riposo.
6. Nei procedimenti di selezione di cui all'art. 11 della
7. Le funzioni di segretario delle commissioni d'esame sono espletate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla VII.
8. Le commissioni d'esame sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme della Giunta medesima, e previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio in caso di concorsi per la copertura di posti assegnati agli uffici del Consiglio regionale.]
Art. 2. Designazione degli esperti.
L'art. 10 della
(Abrogato) [3].
CAPO II
Delle prove d'esame
Art. 3. Concorsi per titoli ed esami.
Il numero e il tipo delle prove in cui si articolano gli esami dei concorsi sono indicati nella tabella A/1 allegata alla presente legge.
Le materie sulle quali possono vertere le prove d'esame sono indicate nella tabella «A» allegata al
Gli artt. 4, sostituito dall'art. 2 della
Art. 4. Concorsi per soli titoli.
All'art. 14 della
(Omissis).
Art. 5. Operazione di scrutinio nei concorsi per esami.
Entro trenta giorni dalla conclusione delle prove scritte e pratiche la commissione d'esame termina le operazioni di scrutinio.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Tabella A/1 |
Numero e tipo delle prove degli esami ai concorsi |
__________________________________________________________________ |
Qualifica Prove d'esame Note |
funzionale |
__________________________________________________________________ |
Addetto alle Colloquio vertente |
pulizie sulle materie indicate |
nella tab. «A»; |
Ausiliario 1) prova attitudinale |
da espletarsi anche |
sotto forma di una serie, |
unica per tutti i |
concorrenti, di tests; |
2) colloquio vertente |
sulle materie indicate |
nella tab. «A»; |
Operatore 1) prova pratica e/o |
prova attitudinale; |
2) colloquio vertente |
sulle materie indicate |
nella tab. «A»; |
Esecutore 1) prova pratica |
suddivisa anche in |
più esercitazioni; |
2) tests attitudinali; Nel caso in cui |
il concorso tenda |
alla copertura di |
posti con mansioni |
a prevalente carattere |
tecnico,i tests |
attitudinali possono |
essere sostituiti da |
una prova pratica; |
3) colloquio vertente |
sulle materie indicate |
nella tab. «A»; |
Collaboratore 1) prova pratica |
professionale suddivisa anche in più |
esercitazioni; |
2) tests attitudinali; |
Nel caso in cui il |
concorso tenda alla |
copertura di posti con |
mansioni a prevalente |
carattere tecnico, i |
tests attitudinali |
possono essere |
sostituiti da una |
prova pratica; |
3) colloquio vertente |
sulle materie indicate |
nella tab. «A»; |
Istruttore 1) prova scritta e/o |
pratica, anche suddivisa |
in più esercitazioni, |
attinente alle specifiche |
attribuzioni da svolgere; |
2) colloquio vertente |
sulle materie indicate |
nella tab. «A»; |
Istruttore 1) prova scritta e/o |
direttivo pratica, anche suddivisa |
in più esercitazioni, |
inerente la materia o |
materie attinenti alle |
specifiche attribuzioni |
del posto messo a concorso; |
2) colloquio vertente |
sulle materie indicate |
nella tab. «A»; |
Funzionario 1) prova scritta su |
materia o materie attinenti |
al posto messo a concorso; |
2) prova pratica con |
formulazione di proposte |
sotto il profilo tecnico, |
amministrativo, organizzativo, |
per l'attuazione di un |
programma di lavoro |
attinente all'esercizio |
di funzioni regionali |
proprie del settore |
cui si riferisce il |
posto messo a concorso; |
3) colloquio vertente |
sulle materie indicate |
nella tab. «A»; |
I e II dirigenza 1) prova scritta sulle |
materie indicate nella |
tab. «A»; |
2) prova pratica relativa |
alla elaborazione di un |
piano di intervento - sotto |
il profilo tecnico, |
amministrativo, organizzativo |
- per l'esercizio di funzioni |
regionali proprie del |
settore di intervento cui |
si riferisce il posto |
messo a concorso; |
3) colloquio vertente |
sulle materie indicate |
nella tab. «A» e di |
approfondimento delle |
problematiche oggetto |
delle prove scritte [4]. |
__________________________________________________________________ |
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della
[3] Così modificato con
[4] Così modificato con