§ 1.1.62 - L.R. 23 gennaio 1996, n. 3.
Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:23/01/1996
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Funzionamento).
Art. 2.  (Strutture e servizi).
Art. 3.  (Personale).
Art. 4.  (Assegnazione del personale).
Art. 5.  (Contributo alle spese di funzionamento).
Art. 6.  (Interessi sui conti).
Art. 7.  (Controlli).
Art. 8.  (Regolamento).
Art. 9.  (Abrogazione).
Art. 10.  (Copertura finanziaria).


§ 1.1.62 - L.R. 23 gennaio 1996, n. 3.

Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari.

(B.U. 31 gennaio 1996, n. 6).

 

Art. 1. (Funzionamento). [1]

     1. L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione dei loro compiti, la disponibilità di strutture, servizi e personale, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 2. (Strutture e servizi). [2]

     1. A ciascun gruppo, in proporzione alla sua consistenza numerica, è assegnata una sede arredata ed attrezzata secondo gli standards degli altri uffici del Consiglio regionale.

     2. Con apposito atto l'Ufficio di presidenza determina la dotazione, le modalità e i limiti di utilizzo di mezzi di comunicazione e di informazione, quali terminali, telefax, personal computer, fotocopiatrici ed una o più linee telefoniche interne ed esterne.

     3. I canoni di noleggio e le spese di utilizzazione delle attrezzature di cui al comma 2 sono a carico del bilancio del Consiglio regionale entro i limiti stabiliti dall'Ufficio di presidenza.

 

     Art. 3. (Personale).

     1. I Gruppi si avvalgono di segreterie di supporto tecnico- amministrativo con la seguente dotazione organica:

     a) due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;

     b) tre unità per i gruppi da quattro a cinque consiglieri;

     c) cinque unità per i gruppi da sei a otto consiglieri;

     d) sei unità per i gruppi di nove consiglieri o più.

     1-bis. Ciascuna unità di personale della dotazione organica di cui al comma 1, può essere ricoperta anche con due contratti a tempo parziale al cinquanta per cento dell'orario di lavoro. Dall'applicazione del primo periodo non può derivare una spesa superiore a quella risultante dall'impiego di una unità a tempo pieno [3].

     2. A ciascuna segreteria è preposto di norma un responsabile appartenente alla categoria D. Il trattamento economico del responsabile è pari a quello corrisposto dalla Regione al personale della più alta posizione economica della categoria D [4].

     2 bis. Qualora il responsabile della segreteria sia scelto tra il personale dipendente della Regione inquadrato in categoria inferiore a quelle indicate nel comma 2, l'incarico è attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo consiliare interessato. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì, ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e previdenza [5].

 

     Art. 4. (Assegnazione del personale).

     1. [Alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica di ciascuna segreteria provvede l'Ufficio di presidenza su proposta del presidente del Gruppo] [6].

     2. Il personale può essere scelto tra il personale del ruolo del Consiglio regionale, nonché tra quello dipendente da enti regionali, enti locali, dallo Stato e da altri enti pubblici, in posizione di distacco o di comando, disposto dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale [7].

     3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti di spesa previsti dalla normativa statale e regionale in materia di finanziamento delle spese per il personale dei gruppi, a contratti di diritto privato a tempo determinato [8].

     4. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 3, in considerazione della loro natura fiduciaria, possono avere durata sino alla conclusione della legislatura regionale. Tali contratti cessano in ogni caso allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti [9].

     4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai contratti stipulati con il personale delle strutture di cui all'articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) [10].

     5. [Per le unità di personale previste dal comma 1 dell’articolo 3 non utilizzate, ai gruppi consiliari è corrisposto un importo pari al trenta per cento del trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria B con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR] [11].

 

     Art. 5. (Contributo alle spese di funzionamento). [12]

     1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4, comma 3, è istituito un fondo per ogni Gruppo politico e per il Gruppo misto, ai fini del pagamento delle seguenti spese [13]:

     a) stampa manifesti e pubblicazioni;

     b) studi convegni e consulenze;

     c) postali e telefoniche;

     d) trasferte, missioni e spese di rappresentanza;

     e) cancelleria;

     f) libri, riviste, giornali periodici e quotidiani.

     2. Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza, sentito il parere della conferenza dei Presidenti dei gruppi [14].

 

     Art. 6. (Interessi sui conti). [15]

     Gli interessi maturati sui conti di cui all'articolo precedente sono accreditati direttamente dal cassiere al bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. (Controlli). [16]

     1. I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio di ogni anno, ai fini del controllo della corrispondenza tra spese effettuate e finalità di cui al comma 1 dell'art. 5 e secondo lo schema indicato nella tabella «A» allegata alla presente legge, una nota riepilogativa dell'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, relativi alle spese di funzionamento di cui all'art. 5 e agli eventuali contributi per il personale di cui all'art. 4, terzo comma. Unitamente alla nota deve essere presentata la documentazione della situazione di cassa al 31 dicembre.

     2. Il mancato adempimento di tali prescrizioni determina la sospensione della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge.

     3. Alla fine della legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del gruppo, la nota riepilogativa è predisposta con riferimento al periodo ricompreso fra il 1 ° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell'estinzione o della trasformazione del Gruppo. Alla nota riepilogativa è allegato un inventario dei beni del Gruppo consiliare.

     4. I beni risultanti dall'inventario, all'inizio della legislatura successiva, sono assegnati al Gruppo che subentra ovvero trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale.

     4-bis. Il Collegio dei revisori dei conti, istituito in attuazione della lettera e), comma 1, dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi del comma 2, dell'articolo 78, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ), vigila, anche mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei fondi erogati a ciascun Gruppo consiliare [17].

     4-ter. Il Collegio dei revisori dei conti rimette all'Ufficio di presidenza le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del comma 2 [18].

 

     Art. 8. (Regolamento). [19]

     1. L'Ufficio di presidenza, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, adotta un regolamento con il quale disciplina tempi e modalità per l'erogazione dei contributi e delle quote di cui agli artt. 4 e 5.

 

     Art. 9. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34 e successive modificazioni.

 

     Art. 10. (Copertura finanziaria).

     1. Gli oneri previsti nella presente legge gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti recati dal bilancio di previsione dell'esercizio in corso al capitolo 5 del bilancio del Consiglio regionale.

 

Tabella A [20]

 

                    NOTA DI RIEPILOGO (Anno:         )

 

ENTRATE

Contributi per il funzionamento

Contributi per il personale

Totale entrate

 

USCITE

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                                                   Studi

              Personale        Consulenze            e

                                                  convegni

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Totali

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                 Libri        Stampa       Postali       Trasferte

                giornali     manifesti      telef.           e

                riviste     pubblicitari   cancell.       missioni

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Totali

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Firmato: (Il Presidente del Gruppo Consiliare)

         (Il Responsabile della Segreteria)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 27 settembre 2013, n. 20.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2001, n. 7.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2001, n. 7.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2019, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 luglio 2010, n. 16.

[8] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2001, n. 7, dall'art. 3 della L.R. 9 luglio 2010, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2019, n. 1.

[9] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2001, n. 7, dall'art. 3 della L.R. 9 luglio 2010, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2019, n. 1.

[10] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2019, n. 1.

[11] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 luglio 2010, n. 16, ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 25 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2019, n. 1.

[12] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[13] Alinea così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 25.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2001, n. 7.

[15] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[16] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[17] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[18] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[19] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.

[20] Tabella abrogata dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.