§ 2.3.272 - L.R. 21 dicembre 2006, n. 17.
Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:21/12/2006
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Riduzione spese di funzionamento per enti, agenzie ed aziende speciali).
Art. 3.  (Avvalimento Avvocatura regionale).


§ 2.3.272 - L.R. 21 dicembre 2006, n. 17.

Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

(B.U. 27 dicembre 2006, n. 59).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso del sistema regionale alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche in riferimento al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale», convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

     Art. 2. (Riduzione spese di funzionamento per enti, agenzie ed aziende speciali).

     1. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all’articolo 1, anche attraverso gli enti, le agenzie e le aziende speciali istituiti con legge regionale, ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto, indicati nell’Allegato 1. La Giunta regionale provvede con proprio atto a modificare l’elenco di cui all’Allegato 1 a seguito di provvedimenti legislativi istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L’Allegato aggiornato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Documento Annuale di Programmazione (DAP) determina gli indirizzi e i criteri, che si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1. Tali indirizzi e criteri sono attuati mediante direttive approvate dalla Giunta regionale.

     3. Gli avanzi di amministrazione disponibili e gli utili di esercizio realizzati dai soggetti di cui al comma 1, restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.

     4. Per l’anno 2006, fermo restando quanto previsto al comma 3, gli enti, le agenzie e le aziende speciali di cui all’Allegato 1, applicano quanto stabilito dagli articoli 22 e 26 del D.L. 223/2006, concernenti la riduzione delle spese di funzionamento e il rispetto dei limiti di spesa annuale, fatto salvo il conseguimento degli obiettivi istituzionali fissati per lo stesso anno.

 

     Art. 3. (Avvalimento Avvocatura regionale).

     1. I soggetti individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui all’Allegato 1, si avvalgono, di norma, del patrocinio dell’Avvocatura regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale. La rappresentanza in giudizio è disposta conformemente agli ordinamenti dei singoli enti. I rapporti tra i soggetti individuati e l’amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni. La rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto di interessi e per atti e attività inerenti all’organizzazione degli enti.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATO 1

ENTI, AGENZIE E AZIENDE SPECIALI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE

 

     1. Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria, denominata ADiSU

     2. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)

     3. Agenzia per la promozione e l’educazione alla salute, la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES

     4. Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)

     5. Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Perugia, denominata A.T.E.R.

     6. Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Terni, denominata A.T.E.R.

     7. Agenzia di promozione turistica dell’Umbria

     8. Agenzia Umbria Lavoro

     9. Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria ricerche”

     10. Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna, denominato “Centro per le pari opportunità”

     11. Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea

     12. Centro studi giuridici e politici

     13. Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CE.D.R.A.V.)