Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 20/08/2001 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Norma generale). |
Art. 2. (Agricoltura e foreste). |
Art. 3. (Artigianato, commercio e turismo). |
Art. 4. (Urbanistica). |
Art. 5. (Edilizia). |
Art. 6. (Beni ambientali e bellezze naturali). |
Art. 7. (Trasporti). |
Art. 8. (Servizi sociali). |
§ 2.1.92 - L.R. 20 agosto 2001, n. 23.
Abrogazione di norme di legge regionale concernente funzioni consultive delle commissioni consiliari permanenti su atti di gestione dell'Amministrazione regionale.
(B.U. n. 41 del 29 agosto 2001).
Art. 1. (Norma generale).
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale che prevedono funzioni consultive delle commissioni consiliari permanenti su atti di gestione, divenuti di competenza dei dirigenti regionali, ai sensi del
Art. 2. (Agricoltura e foreste).
1. Al primo comma dell'articolo 5 della
2. Al secondo comma dell'articolo 6 della
3. Al primo comma dell'articolo 3 della
4. Al secondo comma dell'articolo 9 della
5. Al primo comma dell'articolo 2 della
6. Al primo comma dell'articolo 4 della
Art. 3. (Artigianato, commercio e turismo).
1. Al primo comma dell'articolo 4 della
Art. 4. (Urbanistica).
1. Al primo comma dell'articolo 4 della
2. Al secondo comma dell'articolo 4 della
3. Al quarto comma dell'articolo 4 della
Art. 5. (Edilizia).
1. Al secondo comma dell'articolo 2 della
Art. 6. (Beni ambientali e bellezze naturali).
1. Al quarto comma dell'articolo 5 della
Art. 7. (Trasporti).
1. Al terzo comma dell'articolo 1 della
Art. 8. (Servizi sociali).
1. Al terzo comma dell'articolo 1 della
2. Al terzo comma dell'articolo 2 della
3. Al secondo comma dell'articolo 3 della