Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.2 edilizia e lavori pubblici |
Data: | 17/08/1983 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. La legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, concernente interventi straordinari a favore di cooperative edilizie è modificata ed integrata come di seguito indicato: |
Art. 2. Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le cooperative dovranno presentare domanda entro 20 giorni dall'entrata in vigore della stessa allegando la documentazione prevista [...] |
Art. 3. (Omissis). |
§ 4.2.21 - L.R. 17 agosto 1983, n. 37. [1]
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, recante «interventi straordinari a favore di cooperative edilizie».
(B.U. n. 54 del 18 agosto 1983).
Art. 1. La
(Omissis).
Art. 2. Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le cooperative dovranno presentare domanda entro 20 giorni dall'entrata in vigore della stessa allegando la documentazione prevista dall'art. 3, primo e secondo comma, della
Entro i 30 giorni successivi, la Giunta regionale procede all'individuazione delle cooperative ammissibili al contributo [1].
Art. 3. (Omissis).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[1] Comma così modificato dall'art. 5 della