Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 06/03/1985 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi. |
Art. 2. Individuazione dell'ambito di applicazione. |
Art. 3. Interventi ammessi al finanziamento. |
Art. 4. Destinatari dei finanziamenti. |
Art. 5. Procedure per accedere ai finanziamenti. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
§ 4.4.13 - L.R. 6 marzo 1985, n. 7.
Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, del paesaggio umbro e delle bellezze naturali.
(B.U. n. 24 dell'8 marzo 1985).
Art. 1. Obiettivi.
In attuazione degli artt. 8 e 17 dello Statuto regionale e in conformità all'art. 16 della
Art. 2. Individuazione dell'ambito di applicazione.
Sono soggette alla presente legge e godono dei benefici previsti ai successivi articoli le seguenti categorie dei beni inclusi negli elenchi di cui all'art. 2 della
a) parchi e ambienti naturali e singolarità geologiche di cospicuo interesse scientifico e/o paesaggistico;
b) le ville, i giardini e parchi siti in particolari contesti paesaggistici o storico-ambientali che possono essere destinati alla pubblica godibilità con idonee modalità d'uso e di gestione;
c) i complessi di cose immobili costituenti un caratteristico e tradizionale insieme storico-urbanistico o territoriale, ed i singoli elementi componenti la tipologia d'insieme;
d) punti di visuale, aree verdi, itinerari turistico-culturali con peculiarità storico-ambientali.
Art. 3. Interventi ammessi al finanziamento.
Per categorie dei beni elencati nel precedente art. 2, la presente legge finanzia l'acquisizione al patrimonio regionale, nel caso in cui sia necessaria una pronta salvaguardia ed un idoneo restauro.
La presente legge eroga inoltre finanziamenti per iniziative di studio, progettazione, realizzazione di opere, piani e progetti che interessino i beni di cui al precedente art. 2, nonché:
a) atti di disciplina dell'arredo urbano;
b) piani di recupero, restauro e valorizzazione ambientale;
c) piani e progetti di recupero e valorizzazione di immobili, o complessi di immobili di particolare interesse storico-ambientale.
La Giunta regionale può altresì concedere i finanziamenti suddetti anche per il patrimonio storico, ambientale e culturale non compreso dalla vigente legislazione nazionale e regionale, nel qual caso si applica ai detti beni la procedura di cui all'art. 2 della
Art. 4. Destinatari dei finanziamenti.
Le risorse finanziarie di cui alla presente legge possono essere utilizzate direttamente dalla Giunta regionale per progetti di iniziativa regionale.
Esse possono altresì essere erogate a favore delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di cui alla
Art. 5. Procedure per accedere ai finanziamenti.
La Giunta regionale predispone entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entro il mese di febbraio per i successivi anni, i propri progetti di utilizzazione dei fondi da destinare alle iniziative regionali per i commi primo e secondo del precedente articolo 3.
Per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 3, i soggetti di cui al secondo comma del precedente articolo 4 devono presentare, a pena di decadenza, domanda entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per i successivi anni, entro il 15 maggio di ciascun anno.
La domanda deve essere corredata da un conto di previsione di spesa per l'acquisizione o progettazione o realizzazione delle opere, da una relazione illustrativa degli interventi, nonché da idonea cartografia e documentazione fotografica.
La Giunta regionale provvede a stabilire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei predetti termini l'elenco dei soggetti ammessi al finanziamento [1].
Art. 6. Norma finanziaria.
Per le finalità di cui al precedente art. 3 è autorizzata la costituzione di un fondo da iscrivere al cap. 8904 - di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - così denominato: «Fondo per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, del paesaggio e delle bellezze naturali» (Codici S.I.R. 1228031015).
Per l'anno 1985 il fondo di cui al precedente comma viene dotato dell'importo di lire 100 milioni in termini di competenza e di lire 50.000.000 in termini di cassa, facendovi fronte:
- quanto a L. 50.000.000 in termini di competenza mediante utilizzo - a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della
- quanto a L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa mediante utilizzo della disponibilità di pari importo esistente sul fondo globale iscritto al capitolo 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 1).
Per gli anni successivi l'entità della dotazione sarà disposta con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della
Il fondo di cui al primo comma è altresì alimentato dai proventi derivanti dalle infrazioni previste dall'art. 15 della
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio regionale in relazione agli effetti del comma che precede.
[1] Comma così modificato dall'art. 6 della