Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 04/03/1980 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. La presente legge disciplina le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni con l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la protezione delle bellezze naturali e dei [...] |
Art. 2. Proposte di indicazione sui vincoli. La Giunta regionale, i Comuni, le Province nonché le Comunità montane di cui alla legge regionale 28 mazzo 1978, n. 12, possono formulare proposte ed indicazioni [...] |
Art. 3. Commissioni provinciali. |
Art. 4. Approvazione degli elenchi delle cose e località soggette a tutela. Gli elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, predisposti dalle commissioni [...] |
Art. 5. Subdelega di funzioni amministrative ai Comuni. |
Art. 6. Procedure per la formazione degli atti amministrativi comunali. (Abrogato) |
Art. 7. Subdelega di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane. (Abrogato) |
Art. 8. Procedure per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali. |
Art. 9. Poteri sostitutivi. |
Art. 9 bis. |
Art. 10. Criteri per l'esercizio delle funzioni subdelegate e annullamento straordinario degli atti subdelegati. Per l'esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta e il Consiglio regionale impartiscono [...] |
Art. 10/bis. Ai fini delle competenze di cui agli artt. 12 e 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché degli artt. 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli Enti e [...] |
Art. 11. Individuazione dell'organo competente. Tutte le funzioni indicate nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, che non siano state specificatamente regolate dalla [...] |
Art. 12. Norma finanziaria. All'onere per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate con la presente legge ai Consorzi comprensoriali ed alle Comunità montane, sarà fatto fronte con i fondi da [...] |
Art. 13. Norma transitoria. (Abrogato) |
Art. 14. Norma finale. (Abrogato) |
Art. 15. Efficacia delle norme. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della [...] |
§ 4.4.4 - L.R. 4 marzo 1980, n. 14.
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali e dei beni ambientali.
(B.U. n. 14 del 6 marzo 1980).
Art. 1. Finalità. La presente legge disciplina le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni con l'art. 82 del
Art. 2. Proposte di indicazione sui vincoli. La Giunta regionale, i Comuni, le Province nonché le Comunità montane di cui alla legge regionale 28 mazzo 1978, n. 12, possono formulare proposte ed indicazioni alle commissioni provinciali di cui al successivo articolo in ordine agli elenchi ed ai vincoli di cui alla
Art. 3. Commissioni provinciali.
(Abrogato) [2].
Art. 4. Approvazione degli elenchi delle cose e località soggette a tutela. Gli elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 della
Gli elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della
(Omissis) [5].
La Giunta regionale decide i ricorsi di cui agli artt. 4, terzo comma, e 6, terzo comma, della
Art. 5. Subdelega di funzioni amministrative ai Comuni. [7]
[Sono subdelegate ai Consorzi economico-urbanistici di cui alla
Nelle zone soggette ai vincoli di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della
Gli enti subdelegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati.
Per la determinazione dell'indennità, di cui agli artt. 14 e 15 della
Art. 6. Procedure per la formazione degli atti amministrativi comunali. (Abrogato) [9].
Art. 7. Subdelega di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane. (Abrogato) [10].
Art. 8. Procedure per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali. [11]
[Le autorizzazioni e i provvedimenti, di cui all'art. 5, sono assunti dagli Enti subdelegati, sentito il parere di una commissione comprensoriale composta da tre esperti in materia sia di beni storico- artistici che di beni ambientali.
I membri esperti sono designati dall'assemblea del Consorzio o dal Consiglio delle Comunità montane con voto limitato. Con la stessa procedura sono designati i rispettivi membri supplenti.
Gli esperti componenti la commissione comprensoriale durano in carica fino al rinnovo dell'assemblea e del Consiglio del Consorzio o della Comunità montana [12].]
Art. 9. Poteri sostitutivi.
(Omissis) [13].
(Omissis) [14].
I provvedimenti cautelari di cui all'art. 8 della
I provvedimenti cautelari, di cui al precedente comma, possono essere adottati in via alternativa dalla Giunta regionale [15].
[Gli strumenti urbanistici generali devono recepire i contenuti dei vincoli ambientali di cui all'art. 1 della
Gli strumenti urbanistici attuativi, ad eccezione di quelli di iniziativa regionale, e gli atti di disciplina di arredo urbano sono approvati, limitatamente alle zone soggette ai vincoli indicati ai punti 3 e 4 dell'art. 1 della
Il parere del Consorzio si intende favorevole qualora non sia comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui gli strumenti urbanistici generali non siano adeguati ai sensi del primo comma, i relativi strumenti attuativi sono approvati previo parere vincolante delle commissioni provinciali di cui all'art. 3.
Gli strumenti urbanistici generali, di cui al primo comma, devono specificare i contenuti del vincolo ed in particolare:
- prevedere le modalità per la tutela e la conservazione degli elementi che connotano l'ambiente;
- definire destinazioni e forme di utilizzazione dell'ambiente appropriate alla sua valorizzazione, stabilendo tipologie, indici ed altri parametri urbanistici adeguati alle particolari caratteristiche del sito;
- individuare quali parti del territorio debbono essere oggetto di pianificazione ambientale particolareggiata.
Gli strumenti urbanistici attuativi, i regolamenti e le norme riguardanti parchi, riserve naturali e zone protette e gli atti di disciplina di arredo urbano, relativi a zone soggette al vincolo di cui alla
a) essere corredati da analisi e indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi che costituiscono l'ambiente tutelato;
b) definire per ciascun elemento la varietà degli interventi delle opere ammissibili, specificando quali elementi debbano essere conservati e quali invece possono essere modificati, integrati o sostituiti;
c) indicare il contenuto e i limiti degli interventi consentiti, nonchè le caratteristiche tecniche e le particolari modalità di esecuzione [17].]
Art. 10. Criteri per l'esercizio delle funzioni subdelegate e annullamento straordinario degli atti subdelegati. Per l'esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta e il Consiglio regionale impartiscono direttive agli Enti subdelegatari.
Le direttive impartite dal Consiglio possono contenere disposizioni vincolanti ed in tal caso tali disposizioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Giunta regionale, per motivi di pubblico interesse, anche su proposta delle commissioni provinciali, di cui all'art. 3, della presente legge, può annullare gli atti amministrativi illegittimi assunti dagli Enti subdelegati, entro il termine di diciotto mesi dalla conoscenza dell'atto medesimo, con la stessa procedura di cui all'art. 27 della
Art. 10/bis. Ai fini delle competenze di cui agli artt. 12 e 13 della
Art. 11. Individuazione dell'organo competente. Tutte le funzioni indicate nella
Art. 12. Norma finanziaria. All'onere per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate con la presente legge ai Consorzi comprensoriali ed alle Comunità montane, sarà fatto fronte con i fondi da assegnarsi da parte dello Stato per le finalità previste dall'art. 82 del
All'iscrizione in bilancio dei fondi suddetti si provvederà con le modalità di cui all'art. 28, primo comma, della
Art. 13. Norma transitoria. (Abrogato) [20].
Art. 14. Norma finale. (Abrogato) [21].
Art. 15. Efficacia delle norme. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Comma così modificato dall'art. 29 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[3] Comma così modificato dall'art. 4 della
[4] Comma così modificato dall'art. 4 della
[5] Comma abrogato dall'art. 28 della
[6] Comma già modificato con L.R. 8-6-1984, n. 29, e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della
[7] Articolo abrogato dall’art. 73 della
[8] Così modificato con L.R. 8-6-1984, n. 29.
[9] Così modificato con L.R. 8-6-1984, n. 29. Articolo abrogato dall’art. 73 della
[10] Così modificato con L.R. 8-6-1984, n. 29. Articolo abrogato dall’art. 73 della
[11] Articolo abrogato dall’art. 73 della
[12] Così modificato con L.R. 8-6-1984, n. 29.
[13] Comma abrogato dall'art. 28 della
[14] Comma abrogato dall'art. 28 della
[15] Così modificato con L.R. 8-6-1984, n. 29.
[16] Articolo abrogato dall’art. 73 della
[17] Così modificato con L.R. 8-6-1984, n. 29.
[18] Così modificato con L.R. 8-6-1984, n. 29.
[19] Così modificato con L.R. 8-6-1984, n. 29.
[20] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 28 della