Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 06/04/1988 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' istituito un fondo di rotazione per l'anticipazione degli interventi finanziari previsti dall'articolo 1,secondo comma, lett. a), b), c) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come [...] |
Art. 2. Modalità d'intervento del fondo regionale. 1. Il fondo regionale opera per anticipare, rispetto all'intervento del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, la [...] |
Art. 3. Procedure tecnico-amministrative - Precedenze - Rapporti con gli istituti di credito. 1. Entro 15 giorni dal verificarsi degli eventi calamitosi, i servizi operativi zonali dell'Area agricoltura e [...] |
Art. 4. Costituzione e riconoscimento dei Consorzi - Vigilanza. 1. I consorzi e gli altri organismi di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, aventi lo scopo della difesa [...] |
Art. 5. Contributi a favore dei consorzi ed organismi di difesa. 1. La Giunta regionale concede a favore dei consorzi e degli organismi di difesa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4, un [...] |
Art. 6. Disposizioni finanziarie. 1. Per le anticipazioni previste dalla presente legge è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo 8285 denominato [...] |
§ 4.6.38 - L.R. 6 aprile 1988, n. 12. [1]
Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e degli organismi di difesa delle produzioni.
(B.U. n. 25 dell'11 aprile 1988).
TITOLO I
Anticipazione degli interventi della
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 1. 1. E' istituito un fondo di rotazione per l'anticipazione degli interventi finanziari previsti dall'articolo 1,secondo comma, lett. a), b), c) e d) della
Art. 2. Modalità d'intervento del fondo regionale. 1. Il fondo regionale opera per anticipare, rispetto all'intervento del fondo di solidarietà nazionale di cui alla
2. Gli interventi sui fabbricati rurali possono essere ammessi alle agevolazioni qualora non rientrino nella competenza di provvedimenti nazionali specifici, emanati o proposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o di quelli eventualmente adottati dalla C.E.E.
3. Gli impianti cooperativi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli zootecnici, in quanto collegati ai processi produttivi aziendali, sono considerati strutture agricole.
Art. 3. Procedure tecnico-amministrative - Precedenze - Rapporti con gli istituti di credito. 1. Entro 15 giorni dal verificarsi degli eventi calamitosi, i servizi operativi zonali dell'Area agricoltura e foreste comunicano all'Assessorato all'agricoltura i dati relativi ai danni provocati dagli eventi suddetti.
2. Qualora sussistano le condizioni per l'intervento del «fondo di solidarietà nazionale», la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni delimita con deliberazione immediatamente eseguibile, le zone territoriali danneggiate, indica le provvidenze da adottare, stabilisce i termini per la presentazione delle domande e propone al Ministero dell'agricoltura e foreste la emanazione del decreto di riconoscimento della eccezionalità dell'evento, ai fini dell'intervento del fondo medesimo.
3. Le domande di concessione delle provvidenze sono ammissibili entro i termini indicati dall'atto di cui al secondo comma e sono presentati ai servizi operativi territoriali competenti per territorio che, effettuata una sollecita istruttoria, le rimettono, nei termini previsti dallo specifico programma operativo, all'Assessorato all'agricoltura.
Le provvidenze sono concesse con precedenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative.
5. Si applicano, per quanto riguarda l'operatività degli istituti di credito ed i rapporti dei medesimi con la Regione, le procedure di cui alla
6. I provvedimenti di concessione dei benefici contributivi e creditizi di cui al primo comma dell'articolo 1, verranno emanati ad intervenuta dichiarazione da parte del Ministero agricoltura e foreste dell'esistenza di eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della
TITOLO II
Consorzi ed organismi costituiti
per la difesa delle produzioni
Art. 4. Costituzione e riconoscimento dei Consorzi - Vigilanza. 1. I consorzi e gli altri organismi di cui al secondo comma dell'articolo 10 della
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti dei consorzi e degli organismi regolarmente riconosciuti, i cui statuti siano stati adeguati alle previsioni della
3. Le funzioni di vigilanza sull'attività dei consorzi e degli organismi di cui ai precedenti commi sono attribuite alla Giunta regionale.
Art. 5. Contributi a favore dei consorzi ed organismi di difesa. 1. La Giunta regionale concede a favore dei consorzi e degli organismi di difesa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4, un contributo, fino alla misura massima dello 0,30 per cento calcolato sul valore delle produzioni assicurate ai sensi dell'articolo 11 della
2. A norma del numero 1, secondo comma dell'articolo 19 della
Art. 6. Disposizioni finanziarie. 1. Per le anticipazioni previste dalla presente legge è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo 8285 denominato «Fondo regionale di rotazione per l'anticipazione degli interventi finanziari previsti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d) della
2. Le assegnazioni statali per gli interventi di cui al precedente comma saranno introitate dalla Regione nei pertinenti capitoli 1195, 1197, 1198 della parte entrata del proprio bilancio ed iscritti ai correlati capitoli 8100, 8280 e 7970 della parte spesa dello stesso bilancio.
3. Le somme impegnate dalla Regione per la concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 1 sono recuperate a carico delle assegnazioni statali per le finalità dell'articolo 1, lett. a), b), c) e d) della
4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito il capitolo 3120 denominato «Recupero di somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui all'articolo 1 lettere a), b), c) e d), della
5. Le somme impegnate a carico del fondo regionale di cui al capitolo 8285 e non coperte dalle correlative assegnazioni statali rimangono a carico del fondo medesimo.
6. Per gli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo 3905 denominato «Contributi a favore di consorzi ed organismi di difesa di cui al secondo comma dell'articolo 10 della
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della