§ 5.4.43 - L.R. 14 aprile 1982, n. 21. - Edilizia residenziale per
studenti, italiani e stranieri [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 assistenza ed edilizia scolastica
Data:14/04/1982
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità. La Regione dell'Umbria, allo scopo di favorire l'attuazione del diritto allo studio e l'inserimento degli studenti italiani e stranieri nel contesto sociale della comunità regionale, [...]
Art. 2.  Programmi di intervento. Gli Enti di cui all'art. 1 predispongono programmi di intervento di intesa con l'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.
Art. 3.  Gestione. La gestione delle strutture realizzate ai sensi della presente legge è esercitata, previa convenzione con gli Enti e per le finalità di cui al precedente art. 1, dall'Ente regionale di [...]
Art. 4.  Norma finanziaria. (Omissis).


§ 5.4.43 - L.R. 14 aprile 1982, n. 21. - Edilizia residenziale per

studenti, italiani e stranieri [*].

(B.U. n. 23 del 21 aprile 1982).

 

Art. 1. Finalità. La Regione dell'Umbria, allo scopo di favorire l'attuazione del diritto allo studio e l'inserimento degli studenti italiani e stranieri nel contesto sociale della comunità regionale, concede alla Provincia di Perugia e ai Comuni di Perugia e di Terni contributi per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà, da destinare alla realizzazione di strutture abitative, di ricreazione e di orientamento.

 

     Art. 2. Programmi di intervento. Gli Enti di cui all'art. 1 predispongono programmi di intervento di intesa con l'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

     I programmi di intervento devono essere presentati alla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredati dal piano finanziario.

     La Giunta regionale valuta la compatibilità degli interventi con le finalità della presente legge e con la normativa vigente in materia e determina le opere ammissibili a contributo. Con lo stesso provvedimento fissa l'ammontare del contributo nei limiti dei fondi disponibili [1].

     Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi ai singoli Enti di cui all'art. 1, valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 21 novembre 1977, n. 58, in quanto applicabili.

 

     Art. 3. Gestione. La gestione delle strutture realizzate ai sensi della presente legge è esercitata, previa convenzione con gli Enti e per le finalità di cui al precedente art. 1, dall'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

 

     Art. 4. Norma finanziaria. (Omissis).

 

 


[*] Vedi L.R. 12-3-1984, n. 15; L.R. 2-4-1986, n. 12.

[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 20 agosto 2001, n. 23.