§ 6.2.73 - L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.
Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:22/02/2017
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Comitato di indirizzo e controllo: competenze. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 59/1996
Art. 2.  Direttore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 59/1996
Art. 3.  Attribuzioni del Direttore. Modifiche all’articolo 9 bis della l.r. 59/1996
Art. 4.  Comitato scientifico. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 59/1996
Art. 5.  Conferenza consultiva. Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 59/1996
Art. 6.  Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 59/1996
Art. 7.  Programma di attività. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 59/1996
Art. 8.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 59/1996
Art. 9.  Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/1996
Art. 10.  Competenze della Regione. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 60/1999
Art. 11.  Il Direttore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1999
Art. 12.  Attribuzioni del Direttore. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 60/1999
Art. 13.  Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 14 ter nella l.r. 60/1999
Art. 14.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 14 quater nella l.r. 60/1999
Art. 15.  Programma di attività. Inserimento dell’articolo 14 quinquies nella l.r. 60/1999
Art. 16.  Bilanci, contabilità e certificazione. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 60/1999
Art. 17.  Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza. Modifiche all’articolo 82 sexies della l.r. 40/2005
Art. 18.  Funzioni e competenze del Direttore. Modifiche all’articolo 82 novies della l.r. 40/2005
Art. 19.  Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all’articolo 82 decies della l.r. 40/2005
Art. 20.  Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 82 decies 1
Art. 21.  Programma di attività. Modifiche all’articolo 82 undecies della l.r. 40/2005
Art. 22.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 82 undecies 1
Art. 23.  Bilancio. Sostituzione dell’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005
Art. 24.  Attività. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2008
Art. 25.  Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009
Art. 26.  Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009
Art. 27.  Attività istituzionali dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2009
Art. 28.  Carta dei servizi e delle attività. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/2009
Art. 29.  Conferenza permanente. Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 30/2009
Art. 30.  Indirizzi regionali. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2009
Art. 31.  Piano delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2009
Art. 32.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 30/2009
Art. 33.  Direttore generale. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2009
Art. 34.  Cessazione dall’incarico di direttore generale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2009
Art. 35.  Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2009
Art. 36.  Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio. Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 30/2009
Art. 37.  Piano annuale delle attività. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2009
Art. 38.  Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 39/2009
Art. 39.  Indirizzi all’attività. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 39/2009
Art. 40.  Indirizzi alla società. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 87/2009
Art. 41.  Funzioni istituzionali dell’Autorità. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2012
Art. 42.  Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2012
Art. 43.  Segretario generale dell’Autorità. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 23/2012
Art. 44.  Cessazione dall’incarico di segretario generale. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 23/2012
Art. 45.  Funzioni del segretario generale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 23/2012
Art. 46.  Commissione consultiva. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 23/2012
Art. 47.  Direttive regionali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 23/2012
Art. 48.  Piano delle attività. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 23/2012
Art. 49.  Finanziamento dell’Autorità. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 23/2012
Art. 50.  Bilancio. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 23/2012
Art. 51.  Direttore. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 80/2012
Art. 52.  Attribuzioni del direttore. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 80/2012
Art. 53.  Piano delle attività. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 80/2012
Art. 54.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 80/2012
Art. 55.  Bilancio. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 80/2012
Art. 56.  Contabilità e bilancio dell’ente parco. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 30/2015
Art. 57.  Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015
Art. 58.  Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 22/2016
Art. 59.  Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 22/2016
Art. 60.  Programma operativo. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 22/2016
Art. 61.  Direttore. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2016
Art. 62.  Bilancio. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 22/2016
Art. 63.  Disposizioni transitorie in materia di bilanci
Art. 64.  Disposizioni finali in materia di revoca degli incarichi


§ 6.2.73 - L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 40/2005, 28/2008, 30/2009, 39/2009, 87/2009, 23/2012, 80/2012, 30/2015 e 22/2016.

(B.U. 1 marzo 2017, n. 7)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l’articolo 10;

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale.);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di rendere omogenea la disciplina degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, sono state inserite le disposizioni relative al piano della qualità della prestazione organizzativa e della conseguente valutazione dell’organo di vertice amministrativo nelle leggi nelle quali non erano previste espressamente, ma applicate in via di prassi amministrativa;

2. Al fine di favorire un’accelerazione dei tempi di approvazione degli atti di programmazione e di bilancio degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, è stata inserita una tempistica uniforme per quanto concerne i vari passaggi istituzionali, rimodulando la disciplina dei termini per l’adozione e l’approvazione degli atti stessi da parte dei soggetti competenti;

3. Con l’obiettivo di responsabilizzare ulteriormente le figure di vertice amministrativo degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, sono state inserite, ove possibile, due ulteriori fattispecie di condotta, collegate al mancato conseguimento degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione e alla tardiva o mancata adozione dei bilanci, che possono dar luogo alla revoca anticipata dell’incarico, con conseguente risoluzione del contratto;

4. Nell’ottica di realizzare una disciplina omogenea dei soggetti giuridici che operano per conto dell’amministrazione regionale e di uniformarla, ove possibile, a quella degli enti dipendenti, si è ritenuto opportuno modificare le disposizioni della l.r. 28/2008 e della l.r. 87/2009 in merito ai tempi di elaborazione del bilancio preventivo e del piano di attività delle relative società in house;

5. Per quanto concerne l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), la disciplina inserita nella l.r. 30/2009 è stata adeguata alla nuova architettura istituzionale e alla conseguente ridistribuzione delle funzioni derivante dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dal successivo riordino attuato con legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). In particolare, sono stati eliminati i vari riferimenti, presenti sia nella motivazione della l.r. 30/2009 sia nell'articolato, relativi al ruolo delle province e delle comunità montane e si è soppressa la Conferenza permanente istituita per la programmazione e la verifica delle attività dell'ARPAT in quanto tutte le funzioni in materia ambientale sono oggi attribuite ed esercitate dalla Regione e il livello provinciale della Conferenza stessa è stato quindi superato dal nuovo assetto organizzativo;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)

 

Art. 1. Comitato di indirizzo e controllo: competenze. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 59/1996

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), le parole: “annuale e pluriennale” sono soppresse e dopo le parole: “di cui all'articolo 10 bis” sono inserite le seguenti: “entro il 30 novembre”.

 

     Art. 2. Direttore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 59/1996

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 9 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:

“10 bis. La valutazione del Direttore dell’Istituto è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.”.

2. Dopo la lettera b) del comma 11 dell’articolo 9 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente:

“b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 10 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 15 bis.”.

3. Dopo la lettera b bis) del comma 11 dell’articolo 9 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente:

“b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 19, commi 3 e 4, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.”.

 

     Art. 3. Attribuzioni del Direttore. Modifiche all’articolo 9 bis della l.r. 59/1996

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 bis della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente:

“a) propone il programma di attività al Comitato di indirizzo e controllo;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 9 bis della l.r. 59/1996 è inserita la seguente:

“d bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;”.

 

     Art. 4. Comitato scientifico. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 59/1996

1. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente:

“a) parere preventivo sul programma di attività;”.

 

     Art. 5. Conferenza consultiva. Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 59/1996

1. Al comma 1 dell’articolo 10 bis della l.r. 59/1996 le parole: “pluriennale e annuale” sono soppresse.

2. Al comma 3 dell’articolo 10 bis della l.r. 59/1996 le parole: “pluriennale e sul programma annuale” sono soppresse.

 

     Art. 6. Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 59/1996

1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis Indirizzi regionali

1. La Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività, di cui all’articolo 15, sulla base delle risorse disponibili.”.

 

     Art. 7. Programma di attività. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 59/1996

1. La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente: “Programma di attività.”.

2. Prima del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:

“01. L’attività dell’Istituto si svolge sulla base di un programma annuale con proiezione triennale.”.

3. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 le parole: “Il programma pluriennale di attività” sono sostituite dalle seguenti: “La proiezione triennale del programma”.

4. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è abrogato.

5. Il comma 3 bis dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“3 bis. Il programma di attività è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio regionale, che viene reso nell’ambito della procedura di cui all’articolo 19, commi da 3 a 3 quater.”.

 

     Art. 8. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 59/1996

1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:

“Art. 15 bis. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Istituto definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Istituto.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 15 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.”.

 

     Art. 9. Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/1996

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:

“2 bis. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’Istituto e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.”.

3. Il comma 3 bis dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“3 bis. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Istituto, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Istituto trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.”.

4. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:

“3 ter. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.”.

5. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:

“3 quater. Ai fini dell’espressione del parere consiliare, al bilancio preventivo economico è allegato il programma di attività.”.

6. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“4. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Istituto alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 3 bis. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.”.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”)

 

     Art. 10. Competenze della Regione. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”) è sostituito dal seguente:

“Art. 7 Competenze della Regione

1. Il Consiglio regionale nomina il Collegio dei revisori e approva il bilancio di esercizio dell’Agenzia.

2. La Giunta regionale:

a) approva gli indirizzi, di cui all’articolo 14 ter, per l’elaborazione del programma di attività;

b) approva il programma delle attività di cui all’articolo 14 quinquies;

c) relaziona annualmente al Consiglio regionale sull’attività svolta e sull’andamento della gestione dell’Agenzia sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 15, comma 8;

d) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione, di cui all’articolo 14 quater;

e) individua, su proposta del Direttore, le risorse umane da destinare all’ARTEA nell’ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale;

f) approva gli schemi a cui si conformano il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio dell’Agenzia, di cui all’articolo 15, commi 3 e 7;

g) approva il bilancio preventivo economico di cui all’articolo 15, comma 3;

h) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all’articolo 17, comma 1.”.

 

     Art. 11. Il Direttore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1999

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:

“8 bis. La valutazione del Direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.”.

2. Dopo la lettera b) del comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 è aggiunta la seguente:

“b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 14 quater;”.

3. Dopo la lettera b bis) del comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 è aggiunta la seguente:

“b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 15, commi 4 e 9, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.”.

 

     Art. 12. Attribuzioni del Direttore. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 60/1999

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 60/1999 è inserita la seguente:

“c bis) adotta la proposta del programma di attività;”.

2. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 60/1999 è inserita la seguente:

“c ter) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;”.

3. Dopo la lettera c ter del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 60/1999 è inserita la seguente:

“c quater) invia alla Giunta regionale la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente;”.

 

     Art. 13. Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 14 ter nella l.r. 60/1999

1. Dopo l’articolo 14 bis della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:

“Art. 14 ter. Indirizzi regionali

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività di cui all’articolo 15, comma 2, sulla base delle risorse disponibili.”.

 

     Art. 14. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 14 quater nella l.r. 60/1999

1. Dopo l’articolo 14 ter della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:

“Art. 14 quater. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARTEA definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARTEA.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.”.

 

     Art. 15. Programma di attività. Inserimento dell’articolo 14 quinquies nella l.r. 60/1999

1. Dopo l’articolo 14 quater della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:

“14 quinquies Programma di attività

1. L’attività dell’ARTEA si svolge sulla base di un programma annuale di attività, con proiezione triennale, la cui proposta viene elaborata e trasmessa ogni anno dal Direttore alla Giunta regionale entro il 30 novembre.

2. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 15, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 14 ter e lo trasmette al Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale prescrive al Direttore dell’ARTEA la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 15, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.”

 

     Art. 16. Bilanci, contabilità e certificazione. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 60/1999

1. L’articolo 15 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 Bilanci, contabilità e certificazione.

1. L’esercizio finanziario dell’ARTEA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’ARTEA e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARTEA, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’ARTEA trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’ARTEA alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

7. Il Direttore dell’ARTEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.

8. L’ARTEA provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.

9. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 165/1999.”.

 

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

 

     Art. 17. Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza. Modifiche all’articolo 82 sexies della l.r. 40/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 82 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente:

“a) approva, su proposta del Direttore, il programma di attività entro il 30 novembre;”.

 

     Art. 18. Funzioni e competenze del Direttore. Modifiche all’articolo 82 novies della l.r. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 le parole: “i programmi” sono sostituite dalle seguenti: “il programma”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 le parole: “annuale e pluriennale” sono soppresse.

3. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 le parole: “annuale e pluriennale” sono soppresse.

 

     Art. 19. Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all’articolo 82 decies della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“9 bis. La valutazione del Direttore dell’ARS è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.”.

2. Dopo la lettera b) del comma 10 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

“b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 82 undecies 1;”.

3. Dopo la lettera b bis) del comma 10 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

“b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 82 septies decies, commi 2 e 7, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.”.

 

     Art. 20. Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 82 decies 1

1. Dopo l’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 82 decies 1 Indirizzi regionali

1. La Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività, di cui all’articolo 82 undecies, sulla base delle risorse disponibili.”.

     Art. 21. Programma di attività. Modifiche all’articolo 82 undecies della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 82 undecies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Il programma di attività annuale con proiezione triennale indica le linee generali dell'attività dell'ARS e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 82 undecies le parole: “, nonché degli indirizzi del Consiglio regionale e della Giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno” sono soppresse.

 

     Art. 22. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 82 undecies 1

1. Dopo l’articolo 82 undecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 82 undecies 1 Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARS definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARS.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 82 undecies ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.”.

 

     Art. 23. Bilancio. Sostituzione dell’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005

1. L’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 82 septies decies Bilancio

1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’ARS e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARS, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’ARS trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Ai fini del comma 2, al bilancio trasmesso alla Giunta regionale è allegato il programma di attività.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’ARS alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.”.

 

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

 

     Art. 24. Attività. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2008

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.), è inserito il seguente:

“1 bis. Il bilancio economico di previsione è redatto dall’amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio sindacale.”.

 

CAPO V

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)

 

     Art. 25. Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009

1. Il numero 18 del preambolo della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), è abrogato.

 

     Art. 26. Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009

1. Il numero 19 del preambolo della l.r. 30/2009 è abrogato.

 

     Art. 27. Attività istituzionali dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2009

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 30/2009 le parole: “delle province, dei comuni, delle comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “dei comuni, delle unioni di comuni”.

 

     Art. 28. Carta dei servizi e delle attività. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/2009

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 30/2009 le parole: “, previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all’articolo 14, comma 5, lettera b),” sono soppresse.

 

     Art. 29. Conferenza permanente. Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 14 della l.r. 30/2009 è abrogato.

 

     Art. 30. Indirizzi regionali. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 15 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 Indirizzi regionali

1. La Giunta regionale approva entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, appositi indirizzi che individuano in particolare:

a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 per lo svolgimento delle attività istituzionali non obbligatorie;

b) gli indirizzi per l’elaborazione del piano delle attività di cui all’articolo 16;

c) i criteri per l’integrazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 10.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre, le richieste di attività istituzionali non obbligatorie.”.

 

     Art. 31. Piano delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 16 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 Piano delle attività dell’ARPAT

1. Il piano annuale con proiezione triennale delle attività definisce, sulla base della carta di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15, le attività istituzionali che l’ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano delle attività e il bilancio preventivo economico.

3. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico, di cui all’articolo 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15 e lo trasmette al Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell’ARPAT la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.

5. Nel corso dell’anno di riferimento il piano delle attività può essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. A tal fine il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di modifica del piano.

6. La modifica al piano di cui al comma 4 può prevedere ulteriori attività, nell’ambito di quelle indicate dalla carta di cui all’articolo 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate.

7. Il direttore generale dell’ARPAT presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.”.

 

     Art. 32. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 30/2009

1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

“Art. 16 bis. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARPAT definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARPAT.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore generale in coerenza con il piano di attività di cui all'articolo 16 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.”.

 

     Art. 33. Direttore generale. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2009

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

“8 bis. La valutazione del direttore generale dell’ARPAT è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.”.

 

     Art. 34. Cessazione dall’incarico di direttore generale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2009

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 è aggiunta la seguente:

“b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell’articolo 22, comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 16 bis;”.

2. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 è aggiunta la seguente:

“b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 31, commi 2 e 6 per cause imputabili alla responsabilità del direttore generale.”.

 

     Art. 35. Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2009

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 la parola: “annuale” è soppressa.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 è inserita la seguente:

“b bis) alla predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 16 bis;”.

3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 è sostituita dalla seguente:

“c) all’adozione del bilancio preventivo economico dell’ARPAT, di cui all’articolo 31;”.

 

     Art. 36. Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio. Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 31 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 31 Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio

1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell’ARPAT e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. Al bilancio è allegata la relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARPAT, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’ARPAT trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore generale alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale sui risultati conseguiti che evidenzia in particolare i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

6. All’attività contrattuale, di gestione del patrimonio e alla contabilità dell’ARPAT si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le aziende sanitarie.

7. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.”.

 

CAPO VI

Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA)

 

     Art. 37. Piano annuale delle attività. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2009

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.), è sostituito dal seguente:

“3. Il piano annuale delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci. Il piano è trasmesso, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 14, commi 2 e 3 e lo trasmette al Consiglio regionale.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente:

“3 bis. La Giunta regionale prescrive all’amministratore unico del consorzio la modifica del piano annuale delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.”

 

     Art. 38. Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 39/2009

1. L’articolo 14 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio.

1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato dall’assemblea dei soci e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette al consorzio, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. Il consorzio trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dall'assemblea dei soci alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Il bilancio preventivo economico è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività e le previsioni economiche.

7. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

8. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva; almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.”.

 

     Art. 39. Indirizzi all’attività. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 39/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 39/2009 le parole: “Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, con apposita deliberazione,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base delle risorse disponibili,”.

 

CAPO VII

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)

 

     Art. 40. Indirizzi alla società. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 87/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), le parole: “30 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre”.

2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 87/2009 le parole: “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre”.

3. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 87/2009 le parole: “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre” e le parole: “30 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre”.

 

CAPO VIII

Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005)

 

     Art. 41. Funzioni istituzionali dell’Autorità. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2012

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005), la parola: “annuale” è soppressa.

2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 23/2012 le parole: “annuale e pluriennale” sono soppresse.

 

     Art. 42. Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2012

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2012 la parola: “annuale” è soppressa.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2012 le parole: “annuale e pluriennale” sono soppresse.

 

     Art. 43. Segretario generale dell’Autorità. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 23/2012

1. Al comma 5 bis dell’articolo 7 della l.r. 23/2012 le parole: “La valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa può comportare la risoluzione anticipata del contratto del segretario generale.” sono soppresse.

 

     Art. 44. Cessazione dall’incarico di segretario generale. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 23/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 23/2012 la parola: “annuale” è soppressa.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 23/2012 è aggiunta la seguente:

“c bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell’articolo 7, comma 5 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 20 bis;”.

3. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 23/2012 è aggiunta la seguente:

“c ter) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure predisposizione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 18, commi 2 e 6, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale.”.

 

     Art. 45. Funzioni del segretario generale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 23/2012

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 23/2012 la parola: “annuale” è soppressa.

2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 23/2012 le parole: “annuale e pluriennale” sono soppresse.

 

     Art. 46. Commissione consultiva. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 23/2012

1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 23/2012 la parola: “annuale” è soppressa.

 

     Art. 47. Direttive regionali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 23/2012

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente: “Nel rispetto degli atti di programmazione regionale, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, previo parere della commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva le direttive individuando in particolare:”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23/2012 la parola: “annuale” è soppressa.

 

     Art. 48. Piano delle attività. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 23/2012

1. Nella rubrica dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 la parola: “annuale” è soppressa.

2. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 dopo le parole: “piano annuale” sono inserite le seguenti: “con proiezione triennale”.

3. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 la parola: “annuale” è soppressa.

4. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta del piano delle attività viene trasmessa alla Giunta regionale unitamente al bilancio preventivo economico, di cui all'articolo 18.”.

5. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: “Entro il 31 dicembre di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 18, commi 2 e 3,”.

6. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale prescrive al segretario generale la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 18, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.”

 

     Art. 49. Finanziamento dell’Autorità. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 23/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 23/2012 la parola: “annuale” è soppressa.

 

     Art. 50. Bilancio. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 23/2012

1. L’articolo 18 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 Bilancio

1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è trasmesso dal segretario generale alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente ai pareri dei comitati portuali di cui all’articolo 6, comma 2, alla relazione del collegio dei revisori dei conti e alla relazione volta ad evidenziare i rapporti fra il piano delle attività e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Autorità, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Autorità trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal segretario generale alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce, unitamente ai pareri dei comitati portuali di cui all’articolo 6, comma 2 e alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio è corredato da una relazione del segretario generale sui risultati conseguiti, che evidenzia, in particolare, i rapporti fra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

6. La Giunta regionale effettua l’istruttoria del bilancio di esercizio e lo propone al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

7. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.”.

 

CAPO IX

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000)

 

     Art. 51. Direttore. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 80/2012

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), è inserito il seguente:

“8 bis. La valutazione del direttore dell’Ente è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.”.

2. Dopo la lettera b) del comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 80/2012 è aggiunta la seguente:

“b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 10 bis;”.

3. Dopo la lettera b bis) del comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 80/2012 è aggiunta la seguente:

“b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 11, commi 3 e 7, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.”.

 

     Art. 52. Attribuzioni del direttore. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 80/2012

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 80/2012 è inserita la seguente:

“a bis) adotta la proposta di piano delle attività, di cui all’articolo 10;”.

2. Dopo la lettera a bis) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 80/2012 è inserita la seguente:

“a ter) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione, di cui all’articolo 10 bis;”.

3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 80/2012 è sostituita dalla seguente:

“b) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;”.

 

     Art. 53. Piano delle attività. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 80/2012

1. L’articolo 10 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 Piano delle attività

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce, sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, le direttive per la redazione della proposta del piano delle attività, di cui al comma 2.

2. La proposta di piano annuale con proiezione triennale, adottata dal direttore, definisce gli indirizzi operativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).

3. La proposta di piano di cui al comma 2, è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno.

4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 2, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui al comma 1 e lo trasmette al Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale prescrive al direttore dell’Ente la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 11, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.

6. Il direttore presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.”.

 

     Art. 54. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 80/2012

1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 80/212 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Ente definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Ente.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 10 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.”.

 

     Art. 55. Bilancio. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 80/2012

1. L’articolo 11 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 Bilancio

1. L’esercizio finanziario dell’Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell’Ente e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Ente, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Ente trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

7. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione del direttore che evidenzia tra l’altro i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.

8. Il bilancio di esercizio è corredato dai bilanci delle società dallo stesso Ente eventualmente partecipate e da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.”.

 

CAPO X

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010)

 

     Art. 56. Contabilità e bilancio dell’ente parco. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 30/2015

1. L’articolo 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), è sostituito dal seguente:

“Art. 35 Contabilità e bilancio dell’ente parco

1. Gli enti parco adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Al bilancio di esercizio è allegato, ove redatto, il bilancio sociale e ambientale di cui all’articolo 38.

3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal consiglio direttivo e trasmesso, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, alla comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale per l’esame istruttorio, unitamente alla relazione del collegio regionale unico dei revisori.

4. La Giunta regionale acquisisce il parere della comunità del parco e, in assenza di rilievi istruttori, trasmette, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

5. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ente parco, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’ente parco trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

6. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

7. Il bilancio di esercizio è adottato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

8. La Giunta regionale, acquisito il parere della comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l’approvazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del bilancio stesso.

9. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all’approvazione degli atti di sua competenza, ai sensi dei commi 6 e 8.

10. Il consiglio direttivo approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità dell’ente parco.”.

 

     Art. 57. Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 30/2015 le parole: “entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, sulla base delle risorse disponibili” e le parole: “La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all’articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti.” sono soppresse.

CAPO XI

Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale.)

 

     Art. 58. Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 22/2016

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale), le parole: “all'articolo 44” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 44 bis”.

 

     Art. 59. Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 22/2016

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 22/2016 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis Indirizzi regionali

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma operativo, di cui all’articolo 7, sulla base delle risorse disponibili.”.

 

     Art. 60. Programma operativo. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 22/2016

1. L’articolo 7 della l.r. 22/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 Programma operativo

1. Il Direttore dell’Agenzia, in attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 6 bis, adotta e trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, una proposta di programma operativo annuale con proiezione triennale delle attività di promozione turistica previste nel piano di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a).

2. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, la Giunta regionale approva il programma operativo dell’Agenzia e lo trasmette al Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale prescrive al Direttore dell’Agenzia la modifica del programma operativo nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.”.

 

     Art. 61. Direttore. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2016

1. Dopo la lettera c) del comma 10 dell’articolo 10 della l.r. 22/2016 è aggiunta la seguente:

“c bis) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 12, commi 3 e 7 per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.”.

 

     Art. 62. Bilancio. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 22/2016

1. L’articolo 12 della l.r. 22/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’Agenzia e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Agenzia trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Agenzia alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.”.

 

CAPO XII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 63. Disposizioni transitorie in materia di bilanci

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di approvazione dei bilanci preventivi economici relativi all’anno 2017.

 

     Art. 64. Disposizioni finali in materia di revoca degli incarichi

1. Le seguenti disposizioni, relative alla possibilità di revoca dell’incarico dell’organo di vertice amministrativo, inserite con la presente legge, si applicano ai contratti in essere dalla data di entrata in vigore della legge stessa:

a) articolo 9, comma 11, lettere b bis) e b ter), della l.r. 59/1996;

b) articolo 9, comma 9, lettere b bis ) e b ter), della l.r. 60/1999;

c) articolo 82 decies, comma 10, lettere b bis) e b ter), della l.r. 40/2005;

d) articolo 24, comma 1, lettere b bis) e b ter), della l.r. 30/2009;

e) articolo 8, comma 1, lettere c bis) e c ter), della l.r. 23/2012;

f) articolo 7, comma 9, lettere b bis) e b ter), della l.r. 80/2012;

g) articolo 10, comma 10, lettera c bis), della l.r. 22/2016.