Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.4 concorrenza e antitrust |
Data: | 04/07/2006 |
Numero: | 223 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e ambito di intervento |
Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali |
Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale |
Art. 4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane |
Art. 5. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci |
Art. 6. Interventi per il potenziamento del servizio di taxi |
Art. 7. Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati |
Art. 8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto |
Art. 9. Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari |
Art. 10. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali |
Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni |
Art. 12. Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale |
Art. 13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza |
Art. 14. Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato |
Art. 14 bis. Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni |
Art. 15. Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato |
Art. 16. Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale |
Art. 17. ANAS e Ferrovie S.p.A. |
Art. 17 bis. Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali |
Art. 18. Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo. |
Art. 18 bis. Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi |
Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. |
Art. 20. Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Art. 21. Spese di giustizia |
Art. 22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali |
Art. 22 bis. Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria. |
Art. 23. Parere del Consiglio Universitario Nazionale |
Art. 24. Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri |
Art. 25. Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni |
Art. 26. Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. |
Art. 27. Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. |
Art. 28. Diarie per missioni all'estero |
Art. 29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi |
Art. 30. Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali |
Art. 31. Riorganizzazione del servizio di controllo interno |
Art. 32. Contratti di collaborazione |
Art. 33. Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici |
Art. 34. Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza |
Art. 34 bis. Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno |
Art. 34 ter. Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili |
Art. 34 quater. Controllo del costo del lavoro |
Art. 34 quinquies. Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 |
Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale |
Art. 36. Recupero di base imponibile |
Art. 36 bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro |
Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario |
Art. 38. Misure di contrasto del gioco illegale |
Art. 39. Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI |
Art. 39 bis. Disposizioni in materia di rimborsi elettorali |
Art. 40. Copertura finanziaria |
Art. 40 bis. Norma transitoria |
Art. 41. Entrata in vigore |
§ 22.4.27 - D.L. 4 luglio 2006, n. 223. [1]
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
(G.U. 4 luglio 2006, n. 153)
Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI.
Art. 1. Finalità e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione [2].
Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) [l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti] [3];
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine [4];
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità [5].
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonchè le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. [Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali] [6].
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali» [7].
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande [9];
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare [11];
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio [12];
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario [13];
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti [14];
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie [15].
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della
2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie [17].
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della
a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonchè delle eventuali modalità di conservazione e di consumo [18].
3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del
Art. 5. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci [20].
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purchè lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del
3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della
«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.» [26].
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del
Art. 6. Interventi per il potenziamento del servizio di taxi [28]
1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della
a) [disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata
c) [prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della
Art. 7. Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della
Art. 8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto
1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta ai consumatori di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto [32].
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della
3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al
«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonchè lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto» [33].
Art. 9. Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All'articolo 23 del
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.» [34].
2. All'articolo 2, comma 1, del
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali [35]
[1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.]
Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione. Le commissioni provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al
Art. 12. Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali [39].
Art. 13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza [40]
[1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma [42].
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data [43].]
Art. 14. Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. Al capo II del titolo II della
«Art. 14-bis. - (Misure cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.
2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti» [44].
2. All'articolo 15 della
«2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.» [45].
Art. 14 bis. Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [46]
1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.
Art. 15. Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del testo unico di cui al
Titolo II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16. Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
2. All'articolo 1, comma 147, della
Art. 17. ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocita/alta capacita», per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della
Art. 17 bis. Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali [49]
1. All'articolo 34-septies del
a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007»;
b) al comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007».
Art. 18. Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo.
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della
2. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
Art. 18 bis. Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi [51]
1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonchè per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonchè a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20. Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11» [53].
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo 153, comma 2, della
Art. 21. Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario [55].
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.» [56].
4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri [57].
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
6. All'articolo 1, comma 309, della
Art. 22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della
2. [Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della
Art. 22 bis. Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria. [61]
1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007».
3. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero-professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente.
Art. 23. Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati e dei ricercatori, nonchè alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del
Art. 24. Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al
Art. 25. Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al rispettivo Ufficio centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto [64].
4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di legge finanziaria per il triennio medesimo [65].
Art. 26. Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 57, della
Art. 27. Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della
Art. 28. Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. L'articolo 3 del
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della
Art. 29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso [66];
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri [67].
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso [68].
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchè gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007 [69].
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della
Art. 30. Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del
204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005» [71].
Art. 31. Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
Art. 32. Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al
Art. 33. Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del
Art. 34. Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del
2. All'articolo 53, comma 14, del
3. All'articolo 53, comma 16, del
Art. 34 bis. Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno [75]
1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del
Art. 34 ter. Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili [76]
1. All'articolo 1, comma 23, della
Art. 34 quater. Controllo del costo del lavoro [77]
1. All'articolo 60 del
Art. 34 quinquies. Proroga dei trasferimenti ai sensi del
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». [Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del
3. Nel primo comma dell'articolo 39 del
4. L'articolo 15 del
5. All'articolo 17 del
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.» [82].
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 [83].
6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del
7. Al
«Art. 10-ter. (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Art. 10-quater. (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
8. Al
a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione» [86];
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole: «o la rivendita» sono soppresse;
c) [87];
d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui al numero 127-ter è soppressa [88].
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorchè assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «a norma dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa [93].
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
10-sexies. [Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
12. [All'articolo 19 del
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.»] [98].
12-bis. [Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull’applicazione del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma] [99].
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.» [100].
14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [101].
15. All'articolo 30 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.» [102].
16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [103].
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del
19. Nell'articolo 1 della
20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [107].
21. All'articolo 1 della
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa [108].
22.1. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della
22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita» [110].
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del
23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
a) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente: Art. 53-bis (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.» [113].
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individua- zione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del
26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonchè di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati [116].
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento [117].
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del
«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del
27. All'articolo 7 del
«Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonchè le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.» [120].
28. [In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del
28-bis. [Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore] [122].
28-ter. [Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
29. [La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione] [124].
30. [Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore] [125].
31. [Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore] [126].
32. [Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore] [127].
33. [L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore] [128].
34. [Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
35. [L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del
35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonchè dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche [131].
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006 [132].
35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis è inserito il seguente: «121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione» [133].
35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione [134].
Art. 36. Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al
2. Ai fini dell'applicazione del
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [138].
4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al
6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [143].
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni [144].
7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente [145].
8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
10. All'articolo 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: «del terzo» sono inserite le seguenti: «e del quarto» [148].
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono inserite le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) è abrogata [150].
13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. [L'articolo 33, comma 3, della
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
21. Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [156].
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»;
b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
24. All'articolo 25, primo comma, primo periodo, del
25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto [161].
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto [162].
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«Art. 8. (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonchè quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonchè quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [164].
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura»;
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:
«g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;» [165].
30. In deroga all'articolo 3 della
31. [L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della
34. In deroga all'articolo 3 della
34-bis. In deroga all'articolo 3 della
Art. 36 bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro [169]
1. [Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonchè al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del
2. [E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al
b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate [171]] [172].
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
7. All'articolo 3 del
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.» [173];
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della
10. All'articolo 10, comma 1, del
11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma 1, del
2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al
4. All'articolo 7 del
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonchè la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono inserite le seguenti: «, nonchè le comunicazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonchè dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione» [177].
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del
6. All'articolo 10 del
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» sono inserite le seguenti: «dei dati, delle notizie e»;
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.» [179].
7. All'articolo 8, primo comma, del
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del regolamento di cui al
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonchè le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonchè per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al regolamento di cui al
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo»;
f) all'articolo 5-bis «per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese », ovunque ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica» [182].
11. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al
11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonchè delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto [184].
12. Al regolamento di cui al
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno», ovunque ricorrano, e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre» [186].
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 40 del
I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del
15. Al
«Art. 32-bis. (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo» [188].
16. All'articolo 41, comma 2-bis, del
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 35 del
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonchè l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006 [190].
20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del
21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile [193].
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del
25. All'articolo 57 del
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del
27. All'articolo 60 del
a) dopo la lettera b) del primo comma è inserita la seguente: «b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente:
«e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto» [194].
28. Nell'articolo 16 del
a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,» [195].
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del
30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla
31. All'articolo 36 del
32. All'articolo 32, primo comma, del
a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono inserite le seguenti: «nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti» [197];
b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».
33. [I soggetti di cui all'articolo 22 del
34. [Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
35. [Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della
36. [Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33 e 34 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro] [201].
37. [L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1º giugno 2008] [202].
37-bis. [Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della
37-ter. [Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) le parole «o donazione» sono soppresse;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti» [208].
42. All'articolo 2 del
a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b) è abrogato il comma 1-bis.
43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonchè per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della
45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti [212].
47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del
49-bis. I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del
49-ter. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del
49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del
49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 a 518, nonchè del comma 519, secondo periodo, della
52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del
53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del
54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del
55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del
56. Al comma 2 dell'articolo 1 del
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della
Art. 38. Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica di cui al
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al
2. L'articolo 1, comma 287, della
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonchè di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.» [224].
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3) della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, è sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;» [225].
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della
b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) [determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati] [226];
f) [localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati] [227];
g) [localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro [229];
l) [definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al
5. L'articolo 22, comma 6, della
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
8. All'articolo 1 della
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007».
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39. Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7 del
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
Art. 39 bis. Disposizioni in materia di rimborsi elettorali [231]
1. All'articolo 1 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere»;
b) al comma 4, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle seguenti: «un euro» e le parole: «lire 5 miliardi annue» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizionidella circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;
d) al comma 6, le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria».
2. All'articolo 2, comma 1, della
3. All'articolo 9 della
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale» sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 40. Copertura finanziaria [232]
1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4, milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 40 bis. Norma transitoria [233]
1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 41. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
(previsto dall'art. 25, comma 1)
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
Art. 1. Finalità e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonchè le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della
3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del
Art. 5. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purchè lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della
7. All'articolo 100 del
«2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».
Art. 6. Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi
1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, all'articolo 8 della
«2-bis. Fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonchè concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la facoltà di cui al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore all'80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.».
Art. 7. Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della
Art. 8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto
1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 9. Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All'articolo 23 del
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.».
2. All'articolo 2, comma 1, del
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10. Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari
1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.».
Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12. Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
Art. 13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.
2. Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del
4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.
Art. 14. Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. Al capo II della
«Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.
3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
«Art.14-ter (Impegni). - 1. Fino alla decisione di cui all'articolo l5 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare l'infrazione. L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'illecito.
2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della
"2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta in misura non superiore alla metà.».
Art. 15. Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del
Titolo II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16. Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
2. All'articolo 1, comma 147, della
Art. 17. ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità / alta capacità», per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della
Art. 18. Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della
2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonchè per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonchè a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20. Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
Art. 21. Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
6. All'articolo 1, comma 309, della
Art. 22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della
Art. 23. Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati e dei ricercatori, nonchè alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del
Art. 24. Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al
Art. 25. Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al coesistente Ufficio centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di manovra finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26. Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 57, della
Art. 27. Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della
Art. 28. Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. L'articolo 3 del
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della
Art. 29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono comunque soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
Art. 30. Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del
Art. 31. Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
Art. 32. Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del
Art. 33. Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del
Art. 34. Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del
2. All'articolo 53, comma 14, del
3. All'articolo 53, comma 16, del
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del
3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del
4. L'articolo 15 del
5. All'articolo 17 del
«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».
6. Il comma precedente si applica alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
7. Al
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
8. Al
a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;
c) all'articolo 36, terzo comma, è soppresso l'ultimo periodo;
d) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter è soppresso.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 del
10. Nell'articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell'articolo 40, primo comma, secondo periodo, del testo unico dell'imposta di registro, approvato con
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del
12. All'articolo 19 del
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. All'articolo 30 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».
16. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della
20. La disposizione del comma precedente si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1 della
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
a) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente: «53-bis (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
26. Ai medesimi fini previsti dal comma precedente, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonchè di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
27. All'articolo 7 del
Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonchè le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del
Art. 36. Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al
2. Ai fini dell'applicazione del
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
10. All'articolo 116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo le parole: «del terzo» sono aggiunte le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono aggiunte le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) è soppressa.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto testo unico, come modificato dal comma 12, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. L'articolo 33, comma 3, della
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con
21. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;
b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
24. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del
25. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto [236].
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonchè quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonchè quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [237].
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.»;
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3 della
31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1 della
34. In deroga all'articolo 3 della
Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma 1, del
2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del
4. All'articolo 7 del
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonchè la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè le comunicazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo.».
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del
6. All'articolo 10 del
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» aggiungere: «dei dati, delle notizie e»;
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
7. All'articolo 8, primo comma, del
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonchè le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonchè per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole : «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo»;
f) all'articolo 5-bis «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».
11. All'articolo 17, comma 1, del
12. Al
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno» e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
15. Al
«Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
16. All'articolo 41, comma 2-bis, del
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 35 del
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonchè all'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria;
c) modalità per la temporanea attribuzione di un numero di partita IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° settembre 2006.
20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del
22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal
25. All'articolo 57 del
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del
27. All'articolo 60, del
a) dopo la lettera b) del primo comma è aggiunta la seguente: «b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente: «e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.».
28. Nell'articolo 16 del
a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,».
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del
30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla
31. All'articolo 36 del
32. All'articolo 32, primo comma, del
a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono aggiunte le seguenti: «nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».
33. I soggetti di cui all'articolo 22 del
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 7 del
35. E' soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della
36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007.
38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) le parole «o donazione» sono soppresse;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
42. All'articolo 2 del
a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b) è abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della
45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma precedente, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518, nonchè del comma 519, secondo periodo, della
52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del
53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del
54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del
55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed è versata con le modalità del Capo III del
56. Al comma 2 dell'articolo 1 del
«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della
Art. 38. Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di cui al
2. L'articolo 1, comma 287, della
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della
b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il punto 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, è sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:
i. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
ii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
iii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
iv. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
v. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;».
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della
b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche di cui al
5. L'articolo 22, comma 6, della
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
8. All'articolo 1 della
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007».
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39. Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7 del
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
Art. 40. Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal presente decreto, pari a complessivi 4.219 milioni di euro per l'anno 2006, a 1.582 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.338 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 41. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Elenco N. 1
(previsto dall'art. 25, comma 1)
(Omissis)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[3] Lettera modificata dalla L. di conversione e abrogata dall'art. 12 della
[4] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[5] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione. L'ultimo periodo è stato abrogato dall'art. 256 del
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[10] Lettera così modificata dall'art. 12 della
[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[12] Lettera inserita dall'art. 35 del
[13] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[14] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[15] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[25] Comma inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[28] Articolo sostituito dalla L. di conversione.
[29] Lettera abrogata dall'art. 3 del
[30] Lettera abrogata dall'art. 3 del
[31] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 68, della
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Articolo sostituito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 6 del
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Articolo sostituito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 28 del
[41] Comma già modificato dall'art. 18 del
[42] Comma già modificato dall'art. 1, comma 720, della
[43] Comma così modificato dall'art. 1, comma 720, della
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[51] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.
[52] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 194, della
[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 41 bis del
[55] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[57] Comma inserito dalla L. di conversione.
[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[60] Comma abrogato dall'art. 2 della
[61] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[62] Comma rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 11 luglio 2006, n. 159 e così modificato dalla L. di conversione.
[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[64] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[65] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[66] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[67] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[68] Comma inserito dalla L. di conversione.
[69] Comma già sostituito dalla L. di conversione, modificato dall'art. 2 del
[70] Comma così modificato dall'art. 1, comma 421, della
[71] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[72] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[74] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[75] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[76] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[77] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[78] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[79] Periodo abrogato dall'art. 1, comma 673, della
[80] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[81] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[82] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[84] Comma inserito dalla L. di conversione.
[85] Comma inserito dalla L. di conversione.
[86] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[87] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[88] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[89] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[90] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[91] Comma inserito dalla L. di conversione.
[92] Comma inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1, comma 15, della
[93] Comma inserito dall'art. 1, comma 15, della
[94] Comma inserito dalla L. di conversione.
[95] Comma inserito dalla L. di conversione.
[96] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 15, della
[97] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[98] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 32 del
[99] Comma inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1, comma 69, della
[100] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[101] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[102] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[103] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[104] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[105] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[106] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[107] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[108] L'originario comma 22 è stato così sostituito dagli attuali commi 22 e 22.1 per effetto dell'art. 1, comma 48, della
[109] L'originario comma 22 è stato così sostituito dagli attuali commi 22 e 22.1 per effetto dell'art. 1, comma 48, della
[110] Comma inserito dalla L. di conversione.
[111] Comma inserito dalla L. di conversione.
[112] Comma inserito dalla L. di conversione.
[113] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[114] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[115] Comma inserito dall'art. 2 del
[116] Comma inserito dalla L. di conversione.
[117] Comma inserito dalla L. di conversione.
[118] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 41 del
[119] Comma inserito dalla L. di conversione.
[120] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[121] Comma sostituito dall'art. 2 del
[122] Il previgente comma 28 è stato sostituito dagli attuali commi 28, 28 bis e 28 ter per effetto dell'art. 13 ter del
[123] Il previgente comma 28 è stato sostituito dagli attuali commi 28, 28 bis e 28 ter per effetto dell'art. 13 ter del
[124] Comma abrogato dall'art. 3 del
[125] Comma abrogato dall'art. 3 del
[126] Comma abrogato dall'art. 3 del
[127] Comma abrogato dall'art. 3 del
[128] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 3 del
[129] Comma sostituito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 3 del
[130] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 8 del
[131] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1 del
[132] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[133] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[134] Comma aggiunto dall'art. 38 del
[135] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[136] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[137] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[138] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[139] Comma inserito dalla L. di conversione.
[140] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[141] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[142] Comma inserito dalla L. di conversione.
[143] Comma inserito dalla L. di conversione.
[144] Comma modificato dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 2 del
[145] Comma inserito dall'art. 2 del
[146] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[147] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[148] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[149] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[150] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[151] Comma modificato dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 2 del
[152] Comma sostituito dalla L. di conversione, modificato dall'art. 1, comma 306, della
[153] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[154] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[155] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[156] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[157] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[158] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[159] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[160] L'originario comma 25 è stato così sostituito dagli attuali commi 25 e 25 bis per effetto della L. di conversione.
[161] L'originario comma 25 è stato così sostituito dagli attuali commi 25 e 25 bis per effetto della L. di conversione.
[162] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 11 luglio 2006, n. 159.
[163] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[164] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 11 luglio 2006, n. 159.
[165] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[166] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[167] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2 del
[168] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[169] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[170] Comma abrogato dall'art. 304 del
[171] Lettera aggiunta dall'art. 5 della
[172] Comma abrogato dall'art. 304 del
[173] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2014, n. 254, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui stabilisce: «L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».
[174] Comma inserito dall'art. 1 della
[175] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[176] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[177] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[178] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 72 del
[179] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[180] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[181] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[182] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[183] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[184] Comma inserito dall'art. 3 quater del
[185] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[186] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[187] Comma inserito dall'art. 1, comma 293, della
[188] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[189] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[190] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[191] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[192] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 4 del
[193] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[194] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[195] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[196] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[197] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[198] Comma abrogato dall'art. 16 del
[199] Comma già modificato dalla L. di conversione, ulteriormente modificato dall'art. 2 del
[200] Comma sostituito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 16 del
[201] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 16 del
[202] Comma modificato dalla L. di conversione, sostituito dall'art. 1, comma 327, della
[203] Comma inserito dall'art. 1, comma 328, della
[204] Comma inserito dall'art. 1, comma 328, della
[205] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[206] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[207] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[208] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[209] Comma già modificato dalla L. di conversione, sostituito dall'art. 39 del
[210] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[211] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[212] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[213] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[214] Per un differimento del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.P.C.M. 4 ottobre 2006.
[215] Comma inserito dall'art. 10 del
[216] Comma inserito dall'art. 1, comma 990, della
[217] Comma inserito dall'art. 3 del
[218] Comma inserito dall'art. 1, comma 94, della
[219] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[220] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 174, della
[221] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[222] Lettera già modificata dall'art. 1, comma 93, della
[223] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[224] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[225] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[226] Lettera abrogata dall'art. 10 del
[227] Lettera abrogata dall'art. 1 bis del
[228] Lettera abrogata dall'art. 1 bis del
[229] Lettera così modificata dall'art. 40 del
[230] Lettera modificata dalla L. di conversione e soppressa dall'art. 10 del
[231] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[232] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[233] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[234] Elenco così sostituito dalla L. di conversione.
[235] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 11 luglio 2006, n. 159.
[236] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 11 luglio 2006, n. 159.
[237] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 11 luglio 2006, n. 159.