Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 16/12/2016 |
Numero: | 85 |
Sommario |
Art. 1. Competenza esclusiva regionale in tema di contenimento dei consumi di energia. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 39/2005 |
Art. 2. Ridefinizione delle funzioni dei comuni. Modifiche all'articolo 3 ter della l.r. 39/2005 |
Art. 3. Istituzione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 39/2005 |
Art. 4. Disposizioni sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 39/2005 |
Art. 5. Disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 23 bis della l.r. 39/2005 |
Art. 6. Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 |
Art. 7. Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 quater della l.r. 39/2005 |
Art. 8. Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 |
Art. 9. Regolamento regionale. Sostituzione dell'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 |
Art. 10. Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. [...] |
Art. 11. Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica. Inserimento dell'articolo 23 octies nella l.r. 39/2005 |
Art. 12. Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 39/2005 |
Art. 13. Oggetto della legge. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 87/2009 |
Art. 14. Disposizioni sulla partecipazione alla società. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 87/2009 |
Art. 15. Implementazione dell’oggetto sociale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 87/2009 |
Art. 16. Organi amministrativi. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 87/2009 |
Art. 17. Autorizzazione all’assunzione di personale. Abrogazione dell’articolo 11 bis della l.r. 87/2009 |
Art. 18. Abrogazione di norme transitorie. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 87/2009 |
Art. 19. Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 87/2009 |
Art. 20. Differimento del termine. Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 |
Art. 21. Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica |
Art. 22. Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione e di attestati di prestazione energetica |
Art. 22 bis. Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione |
Art. 23. Disposizioni transitorie sui catasti dei comuni |
Art. 24. Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata |
Art. 25. Clausola valutativa |
Art. 26. Disposizioni di prima applicazione |
Art. 27. Disposizioni finali |
Art. 28. Entrata in vigore |
§ 5.4.267 - L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.
Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015.
(B.U. 21 dicembre 2016, n. 56)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il regolamento emanato con
Visto il regolamento emanato con
- adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici;
- promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
- promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
- predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;
- promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.
Vista la
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 1° dicembre 2016;
Considerato quanto segue:
1. La
2. Per quanto concerne la funzione di controllo degli impianti termici, la
3. Per quanto concerne la stessa materia, l'articolo 10 bis della
4. La
5. È necessario procedere ad integrare e modificare la
Con riferimento alle norme di cui al capo I (Modifiche alla
6. In attuazione dei principi di adeguatezza e di semplificazione delle procedure amministrative, è necessario che la Regione proceda al riordino della disciplina relativa all'espletamento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici, svolgendo in modo uniforme l'attività su tutto il territorio toscano e riconducendo la stessa a livello regionale a far data dal 1° gennaio 2017, anche in considerazione del medesimo obiettivo fissato nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89;
7. È necessario superare il modello esistente che prevede lo svolgimento del servizio di controllo degli impianti termici da parte della Regione e dei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti, allo scopo di evitare diseconomie di scala nella gestione delle funzioni, nonché per attuare le già evidenziate esigenze di semplificazione;
8. È inoltre necessario procedere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 ter, dall'articolo 4, comma 1 bis, e dall'articolo 9 del d.lgs.192/2005, alla creazione di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici, che renda conoscibile l'elenco degli esperti e degli organismi che svolgono le relative attività, implementando il sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi con un sistema di verifica della conformità degli attestati medesimi;
9. È necessario attuare le finalità di cui ai punti 7 e 8 in modo coordinato, anche mediante la creazione di programmi informatici per la gestione dei rapporti di controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica al fine di provvedere:
a) allo sviluppo del sistema informativo di cui all'articolo 23 ter della
b) alla gestione delle procedure di accreditamento dei soggetti certificatori;
c) al monitoraggio delle procedure di registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica (APE) emessi dai soggetti certificatori e dei rapporti di controllo emessi dai manutentori nel sistema informativo;
d) alla elaborazione dei relativi dati, ai fini del costante aggiornamento del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici.
Con riferimento alle norme di cui al capo II (Modifiche alla
10. Occorre attuare un processo di razionalizzazione delle società partecipate, in ottemperanza a quanto previsto dal
11. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti 7, 8 e 9, a seguito del riordino delle partecipazioni societarie, e comunque a far data dal 1° gennaio 2018, è opportuno che la Regione si avvalga della Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., società in house interamente partecipata, disciplinata dalla
12. Ai fini indicati nel punto 11, è necessario modificare l'oggetto sociale della società ARRR, per consentire alla stessa di svolgere le funzioni afferenti all'uso razionale dell'energia, compreso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed, in particolare, il controllo degli impianti termici e l’efficienza energetica degli edifici;
13. È necessario adeguare la
Con riferimento alle norme di cui al capo III (Differimento del termine per il riordino delle società energetiche delle province. Modifiche alla
14. È opportuno differire al 31 dicembre 2016 il termine previsto dall'articolo 10 bis, comma 5, della
Con riferimento alle norme di cui al capo IV (Disposizioni finanziarie, transitorie e finali):
15. È necessario dettare una specifica disciplina transitoria per regolare l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 7, 8 e 9, da parte della Regione, a far data dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017;
16. È necessario prevedere che, nelle more della costituzione di un'unica società ai sensi del punto 10, la Regione assicuri il coordinamento delle attività delle società energetiche oggetto di riordino, anche avvalendosi di ARRR S.p.A..
17. È necessario rafforzare l'attività di verifica e controllo degli impianti termici, sia a tutela della sicurezza dei cittadini rispetto al verificarsi di possibili incidenti, sia come strumento fondamentale per combattere l'inquinamento atmosferico, preso atto che il settore del riscaldamento, a livello del territorio regionale toscano, ha un’incidenza del 70 per cento rispetto al totale delle emissioni di PM 10;
18. L'attività di verifica e controllo degli impianti termici incide in maniera diretta sulle emissioni inquinanti di cui al punto 17 ed appare, allo stato attuale, disomogenea sul territorio regionale;
19. Ai fini di cui al punto 17, in sede di prima applicazione e per le annualità 2017 e 2018, è opportuno stabilire un tetto massimo al contributo dovuto per i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della
20. Considerata la necessità di assicurare l’esercizio delle funzioni di cui ai punti 6 e 7 a far data dal 1° gennaio 2017, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Competenza esclusiva regionale in tema di contenimento dei consumi di energia. Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 3 della
“h bis) effettua i controlli necessari all'osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e, in caso di rilevata inosservanza, applica le relative sanzioni, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 23 sexies, comma 1, lettera e);”.
2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 3 della
“h ter) esercita l'attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti competenti e, in caso di rilevate irregolarità, applica le relative sanzioni;
h quater) organizza le attività finalizzate alla certificazione energetica degli edifici, comprendenti il riconoscimento dei soggetti certificatori, l’archiviazione, la tenuta e il controllo degli attestati di prestazione energetica;
h quinquies) applica le sanzioni di cui all'articolo 23 quinquies, comma 1;”.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
“1 bis. A decorrere dalla data indicata all’articolo 26, comma 4, della
Art. 2. Ridefinizione delle funzioni dei comuni. Modifiche all'articolo 3 ter della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 ter della
2. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 3 ter della
3. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 ter della
“e) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23, con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico;”.
4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 ter è inserita la seguente :
“e bis) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23 bis, commi 3 e 4, con riferimento agli attestati di prestazione energetica;”.
5. Le lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 3 ter della
Art. 3. Istituzione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 22 bis nella
1. Dopo l'articolo 22 della
“Art. 22 bis. Sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici
1. La Regione istituisce un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di libera circolazione dei servizi, di seguito indicato come “sistema di riconoscimento”.
2. Il sistema di riconoscimento, gestito nell’ambito del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter, è costituito da appositi elenchi, contenenti i nominativi degli organismi e dei soggetti che, in base alla normativa statale e comunitaria di riferimento, svolgono le attività di cui al comma 1.
3. La Regione promuove programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale degli organismi e dei soggetti di cui al comma 1.
4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1, accedono al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, secondo le modalità indicate nell'articolo 23 quater.”.
Art. 4. Disposizioni sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 della
1. L'articolo 23 della
“Art. 23 - Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico
1. Gli interventi di cui all'articolo 3 del
2. Nei casi di cui all'articolo 8 del
3. Con il regolamento di cui all'articolo 23 sexies, nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs.192/2005, possono essere individuati i casi a cui applicare requisiti alternativi a quelli di cui al comma 1, tenuto conto della onerosità o difficoltà nel rispetto di tali requisiti.
4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è specificata la tipologia di dati da inserire nella relazione di cui al comma 2, nonché la modalità di trasmissione telematica della stessa.”.
Art. 5. Disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 23 bis della
1. L'articolo 23 bis della
“Art. 23 bis - Attestato di prestazione energetica
1. Gli edifici e le unità immobiliari sono soggetti agli obblighi di attestazione della prestazione energetica prescritti dall'articolo 6 del d.lgs.192/2005, in applicazione della direttiva 2010/31/UE.
2. L'attestato di prestazione energetica è trasmesso attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.
3. L'attestato di prestazione energetica tiene luogo dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8 del
4. Nel caso di interventi edilizi per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 149 della
Art. 6. Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 ter della
1. L'articolo 23 ter della
“Art. 23 ter. Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come “sistema informativo regionale sull'efficienza energetica”, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all’articolo 15 della
2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi di cui all’articolo 22 bis, comma 2, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è accessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni e Regione.
3. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, i distributori di combustibile e di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale alla Regione le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento nonché i relativi dati di consumo.
4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla
Art. 7. Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 quater della
1. L'articolo 23 quater della
“Art. 23 quater. Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
1. Con le modalità e gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione, la Regione assicura l'accesso:
a) ai proprietari degli immobili i cui dati di efficienza energetica siano stati trasmessi al sistema informativo;
b) ai soggetti certificatori di cui all'articolo 22 bis;
c) ai manutentori degli impianti termici;
d) agli organismi ispettori di cui all'articolo 22 bis;
e) ai notai per l'esercizio delle loro funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili;
f) ai comuni e alle unioni dei comuni.
2. L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2.”.
Art. 8. Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 quinquies della
1. L'articolo 23 quinquies della
“Art. 23 quinquies - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici
1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica dei dati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 3, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera f), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 del
3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.
4. In materia di attestato di prestazione energetica e relazione tecnica di rendimento energetico si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del
Art. 9. Regolamento regionale. Sostituzione dell'articolo 23 sexies della
1. L'articolo 23 sexies della
“Art. 23 sexies - Regolamento regionale
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva, nel rispetto dei principi dettati dal
a) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, alternativi a quelli previsti dalla normativa statale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità tecnica o di elevata onerosità;
b) le modalità di attestazione della prestazione energetica degli edifici nel rispetto degli elementi essenziali e delle disposizioni minime comuni dettati dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 12, del
c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del
d) i termini e le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici;
e) il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h bis) e h ter), nel rispetto di quanto previsto
f) le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 23 ter, comma 3, da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica.”.
Art. 10. Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Modifiche all'articolo 23 septies della
1. La rubrica dell'articolo 23 septies della
2. Al comma 1 dell'articolo 23 septies della
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 septies della
“1 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del
4. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 23 septies della
“1 ter. Con la deliberazione di cui al comma 1 bis sono altresì determinati gli oneri dovuti dagli organismi e dai soggetti di cui all'articolo 23 quater, comma 1, lettere b), c), d), ed e), a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica .”.
5. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 23 septies della
“1 quater. I contributi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono introitati dalla Regione con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso comma 1.”.
6. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 23 septies della
“1 quinquies. Il contributo di cui al comma 1 bis e gli oneri di cui al comma 1 ter, sono corrisposti alla società ARRR S.p.A. con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 1 bis e 1 ter .”.
Art. 11. Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica. Inserimento dell'articolo 23 octies nella
1. Dopo l'articolo 23 septies della
“Art. 23 octies - Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità degli attestati di prestazione energetica, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).”.
Art. 12. Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 40 della
1. Il comma 2 ter dell'articolo 40 della
2. Il comma 2 quinquies dell'articolo 40 della
“2 quinquies. Le entrate derivanti dai contributi di cui all’articolo 23 septies, comma 1, sono stimate in euro 9.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate Extratributarie” del bilancio di previsione 2016-2018.”.
3. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 40 della
“2 sexies. Gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni di controllo degli impianti termici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h bis), sono stimati in euro 9.000.000,00 e sono imputati alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti.”.
4. Dopo il comma 2 sexies dell'articolo 40 della
“2 septies. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2 sexies, al bilancio di previsione vigente 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
anno 2017
- in aumento Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate extratributarie” per euro 7.122.671,07;
- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.877.328,93;
- in aumento Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 9.000.000,00.
anno 2018
- in aumento Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate extratributarie” per euro 7.122.671,07;
- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.877.328,93;
- in aumento Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 9.000.000,00.”.
5. Dopo il comma 2 septies dell'articolo 40 della
“2 octies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
CAPO II
Modifiche alla
Art. 13. Oggetto della legge. Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
“Art. 1 - Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina la riorganizzazione della società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” per lo svolgimento dei servizi di interesse generale e dei servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione e degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati nonché di energia ed, in particolare, di controllo degli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.”.
Art. 14. Disposizioni sulla partecipazione alla società. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
“2. Oltre alla Regione, alla società possono partecipare le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 31 della
2. Il comma 4 dell'articolo 2 della
3. Il comma 5 dell'articolo 2 della
“5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti per una quota non superiore al 3 per cento rispettivamente, del capitale sociale di nuova sottoscrizione o del capitale sociale offerto in vendita.”.
Art. 15. Implementazione dell’oggetto sociale. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
“Art. 5 - Oggetto sociale
1. La società opera esclusivamente a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale:
a) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti nonché di bonifica dei siti inquinati ed in particolare:
1) definizione dei quadri conoscitivi a supporto delle pianificazioni;
2) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l’utilizzo di nuove tecnologie;
3) attività di verifica e valutazione dell’efficacia dei risultati raggiunti dalla pianificazione e da interventi finalizzati allo sviluppo ottimale della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;
b) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di energia ed in particolare:
1) definizione di quadri conoscitivi a supporto della programmazione energetica regionale e locale;
2) elaborazione di piani di azione per l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
3) attività di raccordo tra le politiche regionali in materia di energia e la programmazione locale, in particolare i piani di azione per l’energia sostenibile;
4) attività di verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti in relazione alla programmazione di cui al punto 1, e ai singoli piani di azione di cui al punto 2;
c) supporto tecnico alle attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi regionali, nazionali o comunitari in materia di gestione rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia, e relative attività di monitoraggio e valutazione;
d) attività di accertamento propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata previsti dalla normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti;
e) attività di osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, nonché il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori;
f) raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori dei settori in cui opera la società attraverso lo “Sportello Informambiente”;
g) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;
h) attività di assistenza tecnica alla elaborazione e attuazione di intese e accordi finalizzati alla prevenzione, riduzione, nonché al recupero e riciclo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;
l) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del
m) sviluppo e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 ter della
n) gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori e tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 bis della
o) attività di controllo degli attestati di prestazione energetica, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera h ter della
p) attività di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici e di ispezione, anche a campione, degli stessi impianti, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera h bis della
q) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione per il risparmio energetico, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
r) supporto alla Regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;
s) promozione dell’incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;
t) promozione di buone pratiche e protocolli di efficienza energetica e diffusione dell’edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;
u) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;
v) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia;
z) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società.
2. La società può attivare, ai sensi della normativa vigente, iniziative di formazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale, su materie inerenti al proprio oggetto sociale, rivolte ai soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.
3. La società può inoltre svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.”.
Art. 16. Organi amministrativi. Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
“Art. 10 - Organi amministrativi
1. L'organo amministrativo della società:
a) è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 del
b) è nominato nel rispetto della
Art. 17. Autorizzazione all’assunzione di personale. Abrogazione dell’articolo 11 bis della
1. L'articolo 11 bis della
Art. 18. Abrogazione di norme transitorie. Modifiche all'articolo 12 della
1. I commi 3, 4, 6 e 7, dell'articolo 12 della
Art. 19. Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 13 della
1. L'articolo 13 della
“Art. 13 - Norma finanziaria
1. Le risorse finanziarie per la realizzazione del piano delle attività di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, sono determinate con legge di bilancio.”.
CAPO III
Differimento del termine per il riordino delle società energetiche delle province. Modifiche alla
Art. 20. Differimento del termine. Modifiche all'articolo 10 bis della
1. Al comma 5 dell'articolo 10 bis della
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali. Entrata in vigore
Art. 21. Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica [1]
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2017, sono trasmessi:
a) alla struttura regionale competente, i rapporti di controllo svolti nella provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della
b) alle società affidatarie della funzione, i rapporti di controllo svolti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della
2. Nelle more del complessivo riordino delle società a cui la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della
Art. 22. Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione e di attestati di prestazione energetica
1. I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti continuano ad esercitare, sul territorio di competenza, i controlli sugli impianti termici e continuano a ricevere i rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici, sino al 31 dicembre 2016.
2. A partire dal 1° gennaio 2017, le risorse acquisite dai comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, introitate per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 non ancora effettuati alla data del 31 dicembre 2016, sono trasferite alla Regione.
3. I contratti in corso di validità con soggetto affidatario delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione, individuato mediante gara ad evidenza pubblica, continuano ad essere gestiti sul territorio di competenza dall'ente sottoscrittore sino alla loro naturale scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2018, con responsabilità ed oneri esclusivamente a suo carico.
4. Al fine di assicurare l'uniformità della funzione su tutto il territorio regionale e la messa a regime del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter della
5. I comuni continuano ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 ter, comma 2, lettera g), della
6. Qualora i comuni non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi del comma 2, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
Art. 22 bis. Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione [2]
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h bis), della
2. I contributi di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto all’articolo 26, comma 3. La differenza tra il contributo applicato nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale e quello già applicato dal Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2016, è introitata dal comune medesimo al fine di sostenere:
a) la messa a sistema del catasto degli impianti secondo gli standard di qualità ed informatici definiti dalla Regione;
b) una campagna di informazione, rivolta alla cittadinanza, sulla strategicità dell’attività di controllo degli impianti termici, per quanto attiene alla sicurezza dei medesimi e al miglioramento della qualità dell’aria ambiente.
Art. 23. Disposizioni transitorie sui catasti dei comuni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni assicurano alle strutture regionali competenti l'accesso a tutti i dati relativi agli impianti termici in loro possesso, al fine del trasferimento di tali dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.
Art. 24. Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata
1. In attuazione di quanto disposto dal
2. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 24 del
3. Fino alla data di conclusione delle procedure di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 la Regione assicura il coordinamento delle società di cui al comma 2, anche avvalendosi di ARRR s.p.a. [5].
Art. 25. Clausola valutativa [6]
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente le informazioni utili a monitorare il processo di implementazione della politica pubblica con particolare riferimento a:
a) i dati su base provinciale relativi all’ammontare medio del contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, il numero di impianti censiti, il numero dei controlli effettuati e le sanzioni erogate per gli anni 2015 e 2016;
b) le situazioni di maggiore criticità riscontrate su base territoriale;
c) lo stato di implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 23 ter della
2. A conclusione della fase transitoria, e comunque entro il 30 giugno 2018, la Giunta regionale invia una relazione in cui sono evidenziati in particolare:
a) i dati relativi all’ammontare del contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, il numero di impianti censiti, il numero dei controlli effettuati e le sanzioni erogate nell’anno precedente a quello della relazione;
b) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione rispetto agli obiettivi della presente legge.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente i dati aggiornati all’anno precedente in relazione alle informazioni di cui al comma 2, lettera a).
Art. 26. Disposizioni di prima applicazione
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della
a) in materia di requisiti minimi di prestazione energetica, le disposizioni di cui al
b) in materia di certificazione energetica, le disposizioni di cui all'articolo 6 del
c) in materia di vigilanza, controllo sugli impianti termici e applicazione delle relative sanzioni, le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera d), della
a) entro il quarto anno successivo ai controlli di cui all'articolo 9, comma 2, del d.p.g.r. 25/R/2015;
b) entro ogni biennio per i controlli successivi a quelli di cui alla lettera a).
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23 septies, comma 1, della
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h) e h) quater, della
Art. 27. Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dalla
2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 5, della
2 bis. La Giunta regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di una comunicazione recante la data di conclusione della procedura di razionalizzazione di cui all’articolo 24, comma 2 [8].
Art. 28. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[2] Articolo inserito dall'art. 3 della
[3] Comma così modificato dall'art. 15 della
[4] Comma così modificato dall'art. 16 della
[5] Comma così modificato dall'art. 16 della
[6] Articolo così modificato dall'art. 4 della
[7] Comma così modificato dall'art. 17 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 18 della