§ 5.4.267 - L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.
Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:16/12/2016
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Competenza esclusiva regionale in tema di contenimento dei consumi di energia. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 39/2005
Art. 2.  Ridefinizione delle funzioni dei comuni. Modifiche all'articolo 3 ter della l.r. 39/2005
Art. 3.  Istituzione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 39/2005
Art. 4.  Disposizioni sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 39/2005
Art. 5.  Disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 23 bis della l.r. 39/2005
Art. 6.  Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 39/2005
Art. 7.  Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 quater della l.r. 39/2005
Art. 8.  Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
Art. 9.  Regolamento regionale. Sostituzione dell'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005
Art. 10.  Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. [...]
Art. 11.  Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica. Inserimento dell'articolo 23 octies nella l.r. 39/2005
Art. 12.  Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 39/2005
Art. 13.  Oggetto della legge. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 87/2009
Art. 14.  Disposizioni sulla partecipazione alla società. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 87/2009
Art. 15.  Implementazione dell’oggetto sociale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 87/2009
Art. 16.  Organi amministrativi. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 87/2009
Art. 17.  Autorizzazione all’assunzione di personale. Abrogazione dell’articolo 11 bis della l.r. 87/2009
Art. 18.  Abrogazione di norme transitorie. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 87/2009
Art. 19.  Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 87/2009
Art. 20.  Differimento del termine. Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 22/2015
Art. 21.  Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica
Art. 22.  Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione e di attestati di prestazione energetica
Art. 22 bis.  Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione
Art. 23.  Disposizioni transitorie sui catasti dei comuni
Art. 24.  Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata
Art. 25.  Clausola valutativa
Art. 26.  Disposizioni di prima applicazione
Art. 27.  Disposizioni finali
Art. 28.  Entrata in vigore


§ 5.4.267 - L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015.

(B.U. 21 dicembre 2016, n. 56)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, l'articolo 30;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, per il quale le regioni determinano con proprie leggi l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non riservate allo Stato, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE al rendimento energetico nell'edilizia) e, in particolare, l'articolo 9, comma 5 quinquies, secondo cui compete alla Regione istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e, in particolare, l'articolo 10 che specifica le competenze delle regioni e province autonome;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e, in particolare, l'articolo 4, secondo il quale le regioni possono:

- adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici;

- promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;

- promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;

- predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;

- promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);

Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 41 (Proroga del subentro della Regione nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana. Modifiche alla legge regionale 22/2015);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 1° dicembre 2016;

 

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 22/2015, in attuazione della l. 56/2014, ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, prevedendo il subentro della Regione in tali funzioni a far data dal 1° gennaio 2016;

2. Per quanto concerne la funzione di controllo degli impianti termici, la l.r. 22/2015 ha previsto il subentro della Regione dal 1° gennaio 2016 limitatamente alla provincia di Grosseto;

3. Per quanto concerne la stessa materia, l'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 ha disciplinato il subentro della Regione nelle quote delle società aventi il requisito dell'esclusività dell'oggetto sociale relativamente all'esercizio della funzione e le maggioranze richiesti dall'articolo 10, comma 14, della medesima l.r. 22/2015;

4. La l.r. 41/2016 ha inoltre previsto che il subentro della Regione nelle funzioni relative al controllo degli impianti termici decorra dal 1° gennaio 2017, ferma restando la possibilità di un subentro anticipato nelle funzioni svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, qualora per le società dalle stesse partecipate siano riscontrati i requisiti previsti dalla l.r. 22/2015, ed, in particolare, quelli di cui all'articolo 10 bis della l.r. 22/2015;

5. È necessario procedere ad integrare e modificare la l.r. 39/2005, la l.r. 87/2009 e la l.r. 22/2015, ciascuna per quanto esplicitato nei punti 6, 7 e 8;

Con riferimento alle norme di cui al capo I (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39):

6. In attuazione dei principi di adeguatezza e di semplificazione delle procedure amministrative, è necessario che la Regione proceda al riordino della disciplina relativa all'espletamento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici, svolgendo in modo uniforme l'attività su tutto il territorio toscano e riconducendo la stessa a livello regionale a far data dal 1° gennaio 2017, anche in considerazione del medesimo obiettivo fissato nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89;

7. È necessario superare il modello esistente che prevede lo svolgimento del servizio di controllo degli impianti termici da parte della Regione e dei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti, allo scopo di evitare diseconomie di scala nella gestione delle funzioni, nonché per attuare le già evidenziate esigenze di semplificazione;

8. È inoltre necessario procedere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 ter, dall'articolo 4, comma 1 bis, e dall'articolo 9 del d.lgs.192/2005, alla creazione di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici, che renda conoscibile l'elenco degli esperti e degli organismi che svolgono le relative attività, implementando il sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi con un sistema di verifica della conformità degli attestati medesimi;

9. È necessario attuare le finalità di cui ai punti 7 e 8 in modo coordinato, anche mediante la creazione di programmi informatici per la gestione dei rapporti di controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica al fine di provvedere:

a) allo sviluppo del sistema informativo di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005;

b) alla gestione delle procedure di accreditamento dei soggetti certificatori;

c) al monitoraggio delle procedure di registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica (APE) emessi dai soggetti certificatori e dei rapporti di controllo emessi dai manutentori nel sistema informativo;

d) alla elaborazione dei relativi dati, ai fini del costante aggiornamento del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici.

Con riferimento alle norme di cui al capo II (Modifiche alla l.r. 29 dicembre 2009, n. 87):

10. Occorre attuare un processo di razionalizzazione delle società partecipate, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), facendo confluire in un’unica società le attività di controllo degli impianti termici e le attività relative alla certificazione energetica degli edifici;

11. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti 7, 8 e 9, a seguito del riordino delle partecipazioni societarie, e comunque a far data dal 1° gennaio 2018, è opportuno che la Regione si avvalga della Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., società in house interamente partecipata, disciplinata dalla l.r. 87/2009, che già svolge servizi strumentali alle attività della Regione in materia di rifiuti e di bonifiche;

12. Ai fini indicati nel punto 11, è necessario modificare l'oggetto sociale della società ARRR, per consentire alla stessa di svolgere le funzioni afferenti all'uso razionale dell'energia, compreso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed, in particolare, il controllo degli impianti termici e l’efficienza energetica degli edifici;

13. È necessario adeguare la l.r. 87/2009, in attuazione della l.r. 22/2015, eliminando il riferimento alla possibile partecipazione delle amministrazioni provinciali alla compagine societaria, ormai priva di presupposto normativo e funzionale.

Con riferimento alle norme di cui al capo III (Differimento del termine per il riordino delle società energetiche delle province. Modifiche alla l.r. 3 marzo 2015, n. 22):

14. È opportuno differire al 31 dicembre 2016 il termine previsto dall'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, termine entro il quale la Giunta regionale individua le società e gli enti partecipati per i quali abbia riscontrato i requisiti di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge regionale.

Con riferimento alle norme di cui al capo IV (Disposizioni finanziarie, transitorie e finali):

15. È necessario dettare una specifica disciplina transitoria per regolare l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 7, 8 e 9, da parte della Regione, a far data dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017;

16. È necessario prevedere che, nelle more della costituzione di un'unica società ai sensi del punto 10, la Regione assicuri il coordinamento delle attività delle società energetiche oggetto di riordino, anche avvalendosi di ARRR S.p.A..

17. È necessario rafforzare l'attività di verifica e controllo degli impianti termici, sia a tutela della sicurezza dei cittadini rispetto al verificarsi di possibili incidenti, sia come strumento fondamentale per combattere l'inquinamento atmosferico, preso atto che il settore del riscaldamento, a livello del territorio regionale toscano, ha un’incidenza del 70 per cento rispetto al totale delle emissioni di PM 10;

18. L'attività di verifica e controllo degli impianti termici incide in maniera diretta sulle emissioni inquinanti di cui al punto 17 ed appare, allo stato attuale, disomogenea sul territorio regionale;

19. Ai fini di cui al punto 17, in sede di prima applicazione e per le annualità 2017 e 2018, è opportuno stabilire un tetto massimo al contributo dovuto per i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma, alimentati a gas, metano o gpl, di potenza tra 10 e 100 kilowatt;

20. Considerata la necessità di assicurare l’esercizio delle funzioni di cui ai punti 6 e 7 a far data dal 1° gennaio 2017, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

 

Art. 1. Competenza esclusiva regionale in tema di contenimento dei consumi di energia. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 39/2005

1. La lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:

“h bis) effettua i controlli necessari all'osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e, in caso di rilevata inosservanza, applica le relative sanzioni, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 23 sexies, comma 1, lettera e);”.

2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/2015 sono inserite le seguenti:

“h ter) esercita l'attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti competenti e, in caso di rilevate irregolarità, applica le relative sanzioni;

h quater) organizza le attività finalizzate alla certificazione energetica degli edifici, comprendenti il riconoscimento dei soggetti certificatori, l’archiviazione, la tenuta e il controllo degli attestati di prestazione energetica;

h quinquies) applica le sanzioni di cui all'articolo 23 quinquies, comma 1;”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:

“1 bis. A decorrere dalla data indicata all’articolo 26, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015), la Regione si avvale dell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere h) e h) quater, nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui al comma 1, lettere h bis) e h ter).”.

 

     Art. 2. Ridefinizione delle funzioni dei comuni. Modifiche all'articolo 3 ter della l.r. 39/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 3 ter della l.r. 39/2005 è abrogato.

2. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 3 ter della l.r. 39/2005 le parole: “Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “I comuni”.

3. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 ter della l.r. 39/2005, è sostituita dalla seguente:

“e) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23, con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico;”.

4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 ter è inserita la seguente :

“e bis) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23 bis, commi 3 e 4, con riferimento agli attestati di prestazione energetica;”.

5. Le lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 3 ter della l.r. 39/2005 sono abrogate.

 

     Art. 3. Istituzione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis. Sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici

1. La Regione istituisce un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di libera circolazione dei servizi, di seguito indicato come “sistema di riconoscimento”.

2. Il sistema di riconoscimento, gestito nell’ambito del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter, è costituito da appositi elenchi, contenenti i nominativi degli organismi e dei soggetti che, in base alla normativa statale e comunitaria di riferimento, svolgono le attività di cui al comma 1.

3. La Regione promuove programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale degli organismi e dei soggetti di cui al comma 1.

4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1, accedono al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, secondo le modalità indicate nell'articolo 23 quater.”.

 

     Art. 4. Disposizioni sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 39/2005

1. L'articolo 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 - Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia, tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi, fissati in applicazione del medesimo decreto, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

2. Nei casi di cui all'articolo 8 del d.lgs. 192/2005, è trasmessa al comune la relazione tecnica di progetto, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 23 sexies, nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs.192/2005, possono essere individuati i casi a cui applicare requisiti alternativi a quelli di cui al comma 1, tenuto conto della onerosità o difficoltà nel rispetto di tali requisiti.

4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è specificata la tipologia di dati da inserire nella relazione di cui al comma 2, nonché la modalità di trasmissione telematica della stessa.”.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 23 bis della l.r. 39/2005

1. L'articolo 23 bis della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 bis - Attestato di prestazione energetica

1. Gli edifici e le unità immobiliari sono soggetti agli obblighi di attestazione della prestazione energetica prescritti dall'articolo 6 del d.lgs.192/2005, in applicazione della direttiva 2010/31/UE.

2. L'attestato di prestazione energetica è trasmesso attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.

3. L'attestato di prestazione energetica tiene luogo dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8 del d.lgs. 192/2005, nei casi in cui tali attestati debbano essere trasmessi entrambi.

4. Nel caso di interventi edilizi per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 149 della l.r. 65/2014, nell'ambito di tale certificazione è fatta menzione dell'attestato di cui al comma 2.”.

 

     Art. 6. Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 39/2005

1. L'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 ter. Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come “sistema informativo regionale sull'efficienza energetica”, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all’articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 55 della l.r. 65/2014.

2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi di cui all’articolo 22 bis, comma 2, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è accessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni e Regione.

3. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, i distributori di combustibile e di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale alla Regione le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento nonché i relativi dati di consumo.

4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").”.

 

     Art. 7. Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 quater della l.r. 39/2005

1. L'articolo 23 quater della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 quater. Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

1. Con le modalità e gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione, la Regione assicura l'accesso:

a) ai proprietari degli immobili i cui dati di efficienza energetica siano stati trasmessi al sistema informativo;

b) ai soggetti certificatori di cui all'articolo 22 bis;

c) ai manutentori degli impianti termici;

d) agli organismi ispettori di cui all'articolo 22 bis;

e) ai notai per l'esercizio delle loro funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili;

f) ai comuni e alle unioni dei comuni.

2. L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2.”.

 

     Art. 8. Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005

1. L'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 quinquies - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici

1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica dei dati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 3, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera f), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00.

3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.

4. In materia di attestato di prestazione energetica e relazione tecnica di rendimento energetico si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 e dall'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).”.

 

     Art. 9. Regolamento regionale. Sostituzione dell'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005

1. L'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 sexies - Regolamento regionale

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva, nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs. 192/2005 e dai relativi decreti attuativi, uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:

a) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, alternativi a quelli previsti dalla normativa statale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità tecnica o di elevata onerosità;

b) le modalità di attestazione della prestazione energetica degli edifici nel rispetto degli elementi essenziali e delle disposizioni minime comuni dettati dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005;

c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005;

d) i termini e le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici;

e) il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h bis) e h ter), nel rispetto di quanto previsto l.r. 81/2000;

f) le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 23 ter, comma 3, da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica.”.

 

     Art. 10. Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Modifiche all'articolo 23 septies della l.r. 39/2005

1. La rubrica dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: “Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici”.

2. Al comma 1 dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005, le parole: “di competenza regionale” sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:

“1 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del d.lgs. 192/2005 e dall'articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 19), con deliberazione della Giunta regionale, è determinato l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso.”.

4. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente :

“1 ter. Con la deliberazione di cui al comma 1 bis sono altresì determinati gli oneri dovuti dagli organismi e dai soggetti di cui all'articolo 23 quater, comma 1, lettere b), c), d), ed e), a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica .”.

5. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:

“1 quater. I contributi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono introitati dalla Regione con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso comma 1.”.

6. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:

“1 quinquies. Il contributo di cui al comma 1 bis e gli oneri di cui al comma 1 ter, sono corrisposti alla società ARRR S.p.A. con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 1 bis e 1 ter .”.

 

     Art. 11. Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica. Inserimento dell'articolo 23 octies nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:

“Art. 23 octies - Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità degli attestati di prestazione energetica, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).”.

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 39/2005

1. Il comma 2 ter dell'articolo 40 della l.r. 39/2005 è abrogato.

2. Il comma 2 quinquies dell'articolo 40 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“2 quinquies. Le entrate derivanti dai contributi di cui all’articolo 23 septies, comma 1, sono stimate in euro 9.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate Extratributarie” del bilancio di previsione 2016-2018.”.

3. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 40 della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:

“2 sexies. Gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni di controllo degli impianti termici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h bis), sono stimati in euro 9.000.000,00 e sono imputati alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti.”.

4. Dopo il comma 2 sexies dell'articolo 40 della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente :

“2 septies. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2 sexies, al bilancio di previsione vigente 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

anno 2017

- in aumento Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate extratributarie” per euro 7.122.671,07;

- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.877.328,93;

- in aumento Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 9.000.000,00.

anno 2018

- in aumento Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate extratributarie” per euro 7.122.671,07;

- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.877.328,93;

- in aumento Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 9.000.000,00.”.

5. Dopo il comma 2 septies dell'articolo 40 della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:

“2 octies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)

 

     Art. 13. Oggetto della legge. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 87/2009

1. L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 è sostituito dal seguente:

“Art. 1 - Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina la riorganizzazione della società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” per lo svolgimento dei servizi di interesse generale e dei servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione e degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati nonché di energia ed, in particolare, di controllo degli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.”.

 

     Art. 14. Disposizioni sulla partecipazione alla società. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 87/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Oltre alla Regione, alla società possono partecipare le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 , alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007).”.

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 87/2009 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti per una quota non superiore al 3 per cento rispettivamente, del capitale sociale di nuova sottoscrizione o del capitale sociale offerto in vendita.”.

 

     Art. 15. Implementazione dell’oggetto sociale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 87/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - Oggetto sociale

1. La società opera esclusivamente a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale:

a) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti nonché di bonifica dei siti inquinati ed in particolare:

1) definizione dei quadri conoscitivi a supporto delle pianificazioni;

2) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l’utilizzo di nuove tecnologie;

3) attività di verifica e valutazione dell’efficacia dei risultati raggiunti dalla pianificazione e da interventi finalizzati allo sviluppo ottimale della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;

b) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di energia ed in particolare:

1) definizione di quadri conoscitivi a supporto della programmazione energetica regionale e locale;

2) elaborazione di piani di azione per l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

3) attività di raccordo tra le politiche regionali in materia di energia e la programmazione locale, in particolare i piani di azione per l’energia sostenibile;

4) attività di verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti in relazione alla programmazione di cui al punto 1, e ai singoli piani di azione di cui al punto 2;

c) supporto tecnico alle attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi regionali, nazionali o comunitari in materia di gestione rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia, e relative attività di monitoraggio e valutazione;

d) attività di accertamento propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata previsti dalla normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti;

e) attività di osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, nonché il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori;

f) raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori dei settori in cui opera la società attraverso lo “Sportello Informambiente”;

g) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;

h) attività di assistenza tecnica alla elaborazione e attuazione di intese e accordi finalizzati alla prevenzione, riduzione, nonché al recupero e riciclo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;

l) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998;

m) sviluppo e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

n) gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori e tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 bis della l.r. 39/2005;

o) attività di controllo degli attestati di prestazione energetica, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera h ter della l.r. 39/2005, anche tramite ispezioni alle opere e agli edifici;

p) attività di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici e di ispezione, anche a campione, degli stessi impianti, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera h bis della l.r. 39/2005;

q) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione per il risparmio energetico, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;

r) supporto alla Regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;

s) promozione dell’incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;

t) promozione di buone pratiche e protocolli di efficienza energetica e diffusione dell’edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;

u) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;

v) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia;

z) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società.

2. La società può attivare, ai sensi della normativa vigente, iniziative di formazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale, su materie inerenti al proprio oggetto sociale, rivolte ai soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.

3. La società può inoltre svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.”.

 

     Art. 16. Organi amministrativi. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 87/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - Organi amministrativi

1. L'organo amministrativo della società:

a) è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 del d.lgs. 175/2016;

b) è nominato nel rispetto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione) .”.

 

     Art. 17. Autorizzazione all’assunzione di personale. Abrogazione dell’articolo 11 bis della l.r. 87/2009

1. L'articolo 11 bis della l.r. 87/2009 è abrogato.

 

     Art. 18. Abrogazione di norme transitorie. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 87/2009

1. I commi 3, 4, 6 e 7, dell'articolo 12 della l.r. 87/2009 sono abrogati.

 

     Art. 19. Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 87/2009

1. L'articolo 13 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 - Norma finanziaria

1. Le risorse finanziarie per la realizzazione del piano delle attività di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, sono determinate con legge di bilancio.”.

 

CAPO III

Differimento del termine per il riordino delle società energetiche delle province. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”)

 

     Art. 20. Differimento del termine. Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 22/2015

1. Al comma 5 dell'articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”), le parole: “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali. Entrata in vigore

 

     Art. 21. Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica [1]

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2017, sono trasmessi:

a) alla struttura regionale competente, i rapporti di controllo svolti nella provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche;

b) alle società affidatarie della funzione, i rapporti di controllo svolti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche.

2. Nelle more del complessivo riordino delle società a cui la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015, mediante deliberazione della Giunta regionale, possono essere individuate società energetiche tenute a ricevere i rapporti di controllo, per ambiti territoriali diversi da quelli individuati ai sensi del comma 1.

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione e di attestati di prestazione energetica

1. I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti continuano ad esercitare, sul territorio di competenza, i controlli sugli impianti termici e continuano a ricevere i rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici, sino al 31 dicembre 2016.

2. A partire dal 1° gennaio 2017, le risorse acquisite dai comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, introitate per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 non ancora effettuati alla data del 31 dicembre 2016, sono trasferite alla Regione.

3. I contratti in corso di validità con soggetto affidatario delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione, individuato mediante gara ad evidenza pubblica, continuano ad essere gestiti sul territorio di competenza dall'ente sottoscrittore sino alla loro naturale scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2018, con responsabilità ed oneri esclusivamente a suo carico.

4. Al fine di assicurare l'uniformità della funzione su tutto il territorio regionale e la messa a regime del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005, gli enti sottoscrittori dei contratti di cui al comma 3, applicano il contributo nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3. La differenza tra il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, e quello deliberato dagli enti sottoscrittori dei contratti di cui al comma 3, è corrisposta alla Regione secondo modalità disposte con deliberazione della Giunta regionale.

5. I comuni continuano ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 ter, comma 2, lettera g), della l.r. 39/2005, abrogata dall'articolo 2, comma 5, della presente legge, sino alla data del 31 dicembre 2016.

6. Qualora i comuni non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi del comma 2, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

 

     Art. 22 bis. Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione [2]

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h bis), della l.r. 39/2005 e dall’articolo 22, comma 1, il Comune di Grosseto esercita sul territorio di competenza le funzioni di controllo sugli impianti termici ed introita i contributi necessari all’esercizio di tali funzioni, sino al 31 dicembre 2018 [3].

2. I contributi di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto all’articolo 26, comma 3. La differenza tra il contributo applicato nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale e quello già applicato dal Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2016, è introitata dal comune medesimo al fine di sostenere:

a) la messa a sistema del catasto degli impianti secondo gli standard di qualità ed informatici definiti dalla Regione;

b) una campagna di informazione, rivolta alla cittadinanza, sulla strategicità dell’attività di controllo degli impianti termici, per quanto attiene alla sicurezza dei medesimi e al miglioramento della qualità dell’aria ambiente.

 

     Art. 23. Disposizioni transitorie sui catasti dei comuni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni assicurano alle strutture regionali competenti l'accesso a tutti i dati relativi agli impianti termici in loro possesso, al fine del trasferimento di tali dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

 

     Art. 24. Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata

1. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la Regione provvede al riordino delle partecipazioni societarie nelle quali è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”).

2. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 24 del d.lgs. 175/2016 prevede modalità e tempi attraverso i quali le società, nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015, confluiscono in ARRR s.p.a. entro il 31 dicembre 2018 [4].

3. Fino alla data di conclusione delle procedure di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 la Regione assicura il coordinamento delle società di cui al comma 2, anche avvalendosi di ARRR s.p.a. [5].

 

     Art. 25. Clausola valutativa [6]

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente le informazioni utili a monitorare il processo di implementazione della politica pubblica con particolare riferimento a:

a) i dati su base provinciale relativi all’ammontare medio del contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, il numero di impianti censiti, il numero dei controlli effettuati e le sanzioni erogate per gli anni 2015 e 2016;

b) le situazioni di maggiore criticità riscontrate su base territoriale;

c) lo stato di implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005.

2. A conclusione della fase transitoria, e comunque entro il 30 giugno 2018, la Giunta regionale invia una relazione in cui sono evidenziati in particolare:

a) i dati relativi all’ammontare del contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, il numero di impianti censiti, il numero dei controlli effettuati e le sanzioni erogate nell’anno precedente a quello della relazione;

b) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione rispetto agli obiettivi della presente legge.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente i dati aggiornati all’anno precedente in relazione alle informazioni di cui al comma 2, lettera a).

 

     Art. 26. Disposizioni di prima applicazione

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005, si applicano:

a) in materia di requisiti minimi di prestazione energetica, le disposizioni di cui al d.lgs. 192/2005 e quelle di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1, dello stesso d.lgs. 192/2005;

b) in materia di certificazione energetica, le disposizioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 192/2005 e quelle di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6, comma 12, dello stesso d.lgs. 192/2005;

c) in materia di vigilanza, controllo sugli impianti termici e applicazione delle relative sanzioni, le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), per quanto compatibili con la presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera d), della l.r. 39/2005, i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, comma 4 del d.p.g.r. 25/R/2015, nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma, alimentati a gas, metano o gpl, di potenza tra 10 e 100 kilowatt, sono disposti secondo le seguenti cadenze temporali:

a) entro il quarto anno successivo ai controlli di cui all'articolo 9, comma 2, del d.p.g.r. 25/R/2015;

b) entro ogni biennio per i controlli successivi a quelli di cui alla lettera a).

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23 septies, comma 1, della l.r. 39/2005, per le annualità 2017 e 2018, il contributo dovuto per i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, del d.p.g.r. 25/R/2015, nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma di potenza tra 10 e 100 kilowatt, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura non superiore a euro 20,00.

4. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h) e h) quater, della l.r. 39/2005, nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h bis) e h ter), della stessa l.r. 39/2005, la Regione si avvale di ARRR s.p.a. a decorrere dalla data di conclusione delle procedure di cui all’articolo 24, comma 2 e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2019 [7].

 

     Art. 27. Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dalla l.r. 39/2005, si applicano in materia di efficienza energetica in edilizia le disposizioni di cui al d.lgs. 192/2015 e ai relativi provvedimenti attuativi.

2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2 bis. La Giunta regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di una comunicazione recante la data di conclusione della procedura di razionalizzazione di cui all’articolo 24, comma 2 [8].

 

     Art. 28. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 marzo 2017, n. 8.

[2] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 6 marzo 2017, n. 8.

[3] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.

[4] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.

[5] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.

[6] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 marzo 2017, n. 8.

[7] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.

[8] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.