Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione economica |
Data: | 05/08/2014 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all' articolo 2 della l.r. 59/1996 |
Art. 2 . Modifiche all' articolo 18 della l.r. 59/1996 |
Art. 3 . Inserimento dell' articolo 19 bis nella l.r. 59/1996 |
Art. 4 . Modifiche all' articolo 2 della l.r. 28/2008 |
Art. 5 . Inserimento dell' articolo 6 bis nella l.r. 28/2008 |
Art. 6 . Modifiche all’articolo 7 della l.r. 28/2008 |
Art. 7 . Modifiche all’articolo 5 della l.r. 87/2009 |
Art. 8 . Inserimento dell' articolo 11 bis nella l.r. 87/2009 |
Art. 9 . Modifiche all’articolo 13 della l.r. 87/2009 |
§ 6.2.68 - L.R. 5 agosto 2014, n. 50.
Attribuzioni di funzioni a IRPET, Sviluppo Toscana S.p.A ed Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. Modifiche alle l.r. 59/1996, l.r. 28/2008, l.r. 87/2009
(B.U. 8 agosto 2014, n. 37)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Attribuendosi all’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) la funzione di elaborazione dei rapporti annuali di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione, in ragione delle competenze dell'istituto, è necessario consentire allo stesso ente di procedere ad assunzioni di personale per supportare tali compiti;
2. Attribuendosi a Sviluppo Toscana S.p.A., relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014 - 2020, le funzioni di organismo intermedio per la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è necessario consentire alla stessa società di procedere ad assunzioni di personale per supportare tali compiti;
3. A seguito delle nuove perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 36 bis del
Approva la presente legge:
CAPO I - Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all' articolo 2 della
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
“ d bis) elaborazione dei documenti o rapporti di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione Toscana, di cui agli articoli 10, comma 5, e 12 della
Art. 2. Modifiche all' articolo 18 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della
“ 4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d bis), l'IRPET, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), della
2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 18 della
“ 4 ter. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della
Art. 3. Inserimento dell' articolo 19 bis nella
1. Dopo l'articolo 19 della
“ Art. 19 bis - Disposizioni in materia di personale
1. L'IRPET provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica di cui all’articolo 18, comma 4 bis, con i contributi di cui all’articolo 19, comma 1, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale. ”.
CAPO II - Modifiche alla
Art. 4. Modifiche all' articolo 2 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della
“ f bis) informatizzazione del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014 – 2020. ”.
Art. 5. Inserimento dell' articolo 6 bis nella
1. Dopo l'articolo 6 della
“ Art. 6 bis - Autorizzazione all’assunzione di personale
1. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di organismo intermedio per la gestione del POR FESR 2014 - 2020, Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al terzo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dalla società, fino al numero massimo di cinque unità. ”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 7 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della
“ 1 bis. Dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f bis), non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. ”.
CAPO III - Modifiche alla
Art. 7. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 della
“ h bis) assistenza e supporto tecnico per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all’articolo 36 bis, commi 2 e 3, del
Art. 8. Inserimento dell' articolo 11 bis nella
1. Dopo l'articolo 11 della
“ Art. 11 bis - Autorizzazione all’assunzione di personale
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h bis), la società è autorizzata a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di un’unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dalla società. ”.
Art. 9. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della
“ 1 bis Dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h bis), non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. ”.