Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 05/02/2019 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. Inserimento degli allegati A e B |
Art. 3. Ammodernamento degli impianti esistenti |
Art. 4. Progetti di attività e di investimento. Programmi pluriennali |
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/1997 |
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 7. Disposizioni a garanzia delle attività di recupero dell’anidride carbonica e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica |
Art. 8. Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche |
Art. 9. Modifica degli allegati |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 5.2.144 - L.R. 5 febbraio 2019, n. 7.
Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997.
(B.U. 13 febbraio 2019, n. 7)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e n bis), dello Statuto;
Visto il regolamento approvato con
Visto il
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10 (Piano ambientale ed energetico regionale “PAER”);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente “PRQA”. Approvazione ai sensi della
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 novembre 2018;
Considerato quanto segue:
1. La produzione di energia elettrica da fonte geotermica rappresenta una caratteristica specifica della Toscana, non essendo presente in nessun’altra regione italiana nella peculiare forma in cui in essa è caratterizzata la coltivazione ;
2. I fluidi geotermici estratti nei diversi campi di coltivazione e destinati alla produzione di energia elettrica non hanno una composizione chimica uniforme, essendo questa legata alle caratteristiche geomorfologiche e geochimiche del sottosuolo interessato. In particolare, i fluidi estratti dai campi geotermici del Monte Amiata contengono inquinanti, per quantità e qualità, che impongono cautele maggiori per il loro sfruttamento;
3. È necessario assumere, quale livello massimo da non superare, lo scenario attuale delle emissioni in atmosfera, considerando l’effetto cumulativo delle stesse;
4. A fronte del riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, in particolare del
5. La Regione Toscana, per quanto di propria competenza, ha inteso favorire la migliore collocazione possibile di tale energia nei contesti territoriali interessati, promuovendo accordi tra le istituzioni locali ed i soggetti titolari di concessioni, quali i protocolli di intesa siglati dalla Regione stessa, in data 20 dicembre 2007 (Accordo generale sulla geotermia) e in data 24 gennaio 2014, con la rete di imprese “Rete Geotermica”, nei quali sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo della geotermia in Toscana in termini di innovazione tecnologica, riduzione della pressione ambientale e miglioramento del quadro emissivo;
6. Attraverso il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), la Regione si è posta l’obiettivo di sostenere, anche attraverso la geotermia, lo sviluppo della “green economy” per il raggiungimento dei traguardi comunitari di lotta ai cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni da energie fossili e nucleari e transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
7. Al fine di pianificare uno sviluppo dei programmi geotermici maggiormente coerente con le caratteristiche dei territori interessati, il Consiglio regionale, con la risoluzione 1° febbraio 2017, n. 140 (In merito alla definizione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana), ha impegnato la Giunta regionale a definire le aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica di competenza regionale ai sensi del d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010 [1];
8. [Le aree non idonee sono uno strumento introdotto dal d.m. ambiente 10 settembre 2010, che definisce i criteri per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sono individuate dalle regioni nell'ambito dei propri atti di pianificazione] [2];
9. A seguito della sopracitata risoluzione 140/2017, la Giunta regionale ha avviato tale percorso di individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti geotermici di competenza regionale, a partire dalla
10. Avuto riguardo all’esperienza maturata nelle principali aree geotermiche della regione, è necessario sviluppare una modalità di sfruttamento delle risorse geotermiche a fini energetici coniugando ed implementando le esigenze ambientali e lo sviluppo socio economico ed occupazionale dei territori;
11. Per garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi di mitigazione ambientale e di sviluppo socio economico ed occupazionale delle aree geotermiche, è necessario:
a) perseguire il miglioramento della qualità dell’aria ambiente;
b) garantire inserimenti paesaggistici adeguati nell’insediamento di nuove centrali, nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT), con valenza paesaggistica;
c) acquisire un progetto industriale, richiesto dal d.m. sviluppo economico10 settembre 2010, che individui le positive ricadute socio economiche ed occupazionali connesse alla realizzazione dell’impianto per cui è richiesta l’autorizzazione;
12. L’obiettivo della mitigazione ambientale è perseguito attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili; questo, in particolare, per limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici; sempre ai fini della mitigazione ambientale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e dalle disposizioni regionali vigenti, si prevede altresì l’introduzione di ulteriori disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti;
13. Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) s.c.r.l. è una società costituita da enti locali delle aree geotermiche della Toscana con la finalità di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime;
14. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della
15. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30 della
16. Al fine di assicurare la complessiva utilizzazione di tutte le risorse a favore delle aree geotermiche, è opportuno che il CoSviG s.c.r.l., alla cui compagine societaria partecipa dal 2017 anche la Regione Toscana, già individuato dai comuni delle aree geotermiche per adempiere alla riscossione dei contributi geotermici ai sensi del richiamato articolo 7, comma 2, della
17. È pertanto necessario modificare l’articolo 7 della
18. La
19. Viene garantita la massima utilizzazione possibile dell’energia geotermica residua nel rispetto dei criteri dell’economia circolare che, oltre ad essere diventato uno dei principi comunitari di riferimento, è stata oggetto di un recente inserimento nell’ordinamento regionale attraverso una specifica modifica dell’articolo 4 dello Statuto; a tal fine è necessario prevedere che tutti i concessionari delle risorse geotermiche assicurino l’impiego dell’energia termica residua derivante dall’attività dell’impianto nella misura di almeno il 50 per cento di quella prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, nonché l’utilizzo della CO2, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento di quella emessa dagli impianti di produzione di energia geotermoelettrica;
20. L’articolo 16, comma 10, del
21. È necessario che il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche prescriva la continuità delle attività, alle medesime condizioni, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e della CO2;
22. È necessario che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, per assicurare l’immediata utilizzazione delle risorse derivanti dai gettiti geotermici per le finalità di miglioramento ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti geotermici;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni in materia di geotermia
Art. 1. Oggetto
1. In attuazione dei principi di tutela di cui all’articolo 6, comma 1, e all’articolo 8 del
2. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 7 della
2 bis. Nel rispetto di quanto disposto dal
Art. 2. Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. Inserimento degli allegati A e B
1. Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti nell’ambito delle concessioni esistenti e il rilascio delle nuove concessioni per media o alta entalpia è subordinato alla previsione, nell’ambito del progetto presentato a tali fini:
a) dell’utilizzo delle migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili, al fine di ridurre le emissioni di gas inquinanti e limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici a non più del 2 per cento del totale delle ore di funzionamento annuo, computando anche le frazioni orarie, in conformità a quanto specificato agli allegati A e B della presente legge;
b) della implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria presso i ricettori sensibili, finalizzato a monitorare l’acido solfidrico in continuo e, con campagne stagionali, il mercurio, l’arsenico, il boro, l’ammoniaca;
c) di un monitoraggio in continuo, con possibilità di accesso in remoto da parte della Regione, dell’autorità sanitaria locale e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), del funzionamento di tutti gli impianti, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito alle lettere a) e b);
d) del corretto inserimento paesaggistico dell’impianto nel territorio interessato e del recupero del collegamento con gli inserimenti di altri impianti esistenti, se alla stessa collegabili, dando conto:
1) degli specifici interventi volti a promuovere l’attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, attraverso concrete applicazioni progettuali;
2) dei progetti locali volti a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti, anche attraverso la presentazione di una specifica proposta di progetto di paesaggio, avente i contenuti di cui all’articolo 34 della disciplina del PIT – piano paesaggistico;
e) delle positive ricadute sociali, occupazionali ed economiche connesse alla realizzazione dell’impianto, da indicare ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), specificando, in particolare, in applicazione dei principi propri dell’economia circolare e compatibilmente con la tipologia di impianto:
1) le iniziative volte all’impiego dell’energia termica residua a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento, in una percentuale pari almeno al 50 per cento dell’energia termica prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, da realizzare entro un anno dalla messa in esercizio dell’impianto;
2) le iniziative volte alla utilizzazione, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento, dell’anidride carbonica (CO2) emessa dall’impianto.
2. Le iniziative volte all’impiego dell’energia termica residua a favore del sistema economico locale, o di progetti di teleriscaldamento, possono essere realizzate da soggetti terzi, previa stipula di un atto convenzionale con il soggetto richiedente, con cui i soggetti terzi si impegnano alla realizzazione delle iniziative per l’intera durata della autorizzazione. La convenzione disciplina anche le modalità di subentro dello stesso concessionario, o di altro soggetto, nelle attività, in caso di inadempimento del terzo. In caso di cessazione dell’attività da parte del soggetto terzo, il concessionario, qualora non provveda direttamente, è tenuto a stipulare una convenzione entro il termine di diciotto mesi per la realizzazione delle attività, anche diverse da quelle precedentemente in essere. L’atto convenzionale è presentato unitamente all’istanza di autorizzazione o concessione.
3. L’inottemperanza alle previsioni contenute nel progetto presentato ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni determina la revoca delle stesse.
Art. 3. Ammodernamento degli impianti esistenti
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, la Regione promuove accordi ai fini dell’ammodernamento degli impianti esistenti.
Art. 4. Progetti di attività e di investimento. Programmi pluriennali
1. Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) s.c.r.l. predispone progetti di attività e di investimento, nell’interesse delle collettività residenti nelle aree geotermiche, secondo i criteri e le modalità per la destinazione e le priorità nell’uso delle risorse ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, della
a) favorire lo sviluppo delle aree geotermiche, anche attraverso interventi infrastrutturali;
b) utilizzare dimensioni progettuali sovracomunali;
c) contribuire alla formazione e qualificazione per favorire nuova occupazione.
2. Il programma pluriennale di cui al comma 1, nonché le sue variazioni, sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 2 ter, della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 2 ter dell’articolo 7 della
"2 ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche ed il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG), s.c.r.l. si attengono nella destinazione e nella riscossione delle risorse di cui ai commi 2 e 3.".
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della
"3. La Giunta regionale assegna annualmente, mediante deliberazione, le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi novanta giorni, il soggetto richiedente l’autorizzazione all’impianto geotermoelettrico o la concessione geotermica trasmette eventuali integrazioni ai progetti già trasmessi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2.
2. La Regione effettua le verifiche di cui all’articolo 2, nell’ambito del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
Art. 7. Disposizioni a garanzia delle attività di recupero dell’anidride carbonica e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica
1. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 16, comma 10, del
Art. 8. Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 7, comma 2 ter, della
Art. 9. Modifica degli allegati
1. Gli allegati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono modificati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegato A – Requisiti minimi di esercizio degli impianti e degli abbattitori AMIS
(articolo 2, comma 1, lettera a)
Allegato B – Valori limite emissioni per H2S, Hg, SO2
(articolo 2, comma 1, lettera a)
[1] Punto così modificato dall'art. 1 della
[2] Punto abrogato dall'art. 1 della
[3] Punto così modificato dall'art. 1 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della