Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 27/01/2004 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/1997. |
§ 5.2.114 – L.R. 27 gennaio 2004, n. 5.
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche).
(B.U. 4 febbraio 2004, n. 4).
Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della
1. La rubrica dell’articolo 7 della
2. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. I contributi di cui all’articolo 17, comma 3, della
a) 0,001148 euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) 0,000574 euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alla Regione.".
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1 bis. I contributi, come stabiliti dal comma 1, decorrono a partire dalla produzione geotermoelettrica 2003; gli aggiornamenti annuali di cui all’articolo 1, comma 2, della
1 ter. La Regione e i comuni geotermici destinano il gettito dei contributi come determinati dal comma 1, e i canoni previsti dall’articolo 17 della
4. Al comma 2 dell’articolo 7 della
“dell’articolo 17, comma 2, della
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della
“3 bis. La consegna di cui all’articolo 35 del
3 ter. In caso di inerzia o inadempienza il concessionario è comunque tenuto a risarcire ogni danno conseguente l’esercizio della miniera.
3 quater. Il gettito dei canoni minerari è tassativamente destinato ai comuni minerari per la promozione di investimenti finalizzati alle migliori utilizzazioni delle aree minerarie, alla tutela ambientale dei territori interessati dalle concessioni minerarie, nonché allo sviluppo socio economico dei territori stessi.".