Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 cave e torbiere |
Data: | 17/12/1999 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della l.r. 71/1997). |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 71/1997). |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 71/1997). |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 71/1997). |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 71/1997). |
Art. 6. (Disposizioni transitorie). |
Art. 6 bis. (Disposizione finale). |
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.4.3 - L.R. 17 dicembre 1999, n. 33.
Nuove norme e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1997 n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive".
(B.U. 23 dicembre 1999, n. 125).
Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 6 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 12 della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 20 della
1. [4].
2. - 3. [5].
Art. 5. (Modifiche all'articolo 23 della
Art. 6. (Disposizioni transitorie).
1. Fino all'entrata in vigore del PRAE e del PPAE le nuove autorizzazioni e concessioni relative ad attività estrattive sono regolamentate dalle disposizioni del presente articolo.
2. Dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli imprenditori possono presentare al Sindaco del comune interessato domanda di autorizzazione o concessione per tutti i materiali previsti dall'articolo 3, comma 1, della
3. Nelle domande, redatte in carta semplice, gli imprenditori dichiarano:
a) i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della
b) che il territorio dove si richiede la coltivazione non sia compreso nelle esclusioni di cui all'articolo 6, comma 3, della
c) che sono titolari di una autorizzazione in scadenza o scaduta entro il 31 dicembre 2003 e che non hanno già utilizzato la stessa autorizzazione per l'articolo 25 della
4. Alle domande va allegata la scheda informativa di cui all'allegato B della
5. L'imprenditore in possesso dei requisiti di cui al comma 3 può presentare, per ogni provincia, un progetto per ciascuna tipologia di materiale a condizione che sia già in possesso, nella stessa provincia, di una autorizzazione relativa alla stessa tipologia di materiale richiesta.
6. Sono consentiti:
a) ampliamenti di cave nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni del PPAR;
b) ampliamenti di cave di calcare massiccio, per una sola volta, in attesa dell'adozione di tecniche di coltivazione innovative, anche in deroga al comma 3 dell'articolo 6 della
c) ampliamenti di cave di calcare massiccio, stratificato, materiale detritico, gesso, argilla, aggregati argillosi e sabbiosi, arenaria e travertino secondo le previsioni di esenzione dell'articolo 60, punto 11, delle NTA del PPAR;
d) apertura di nuove cave di argilla, aggregati argillosi e sabbiosi, travertino, calcare uso ornamentale e arenaria ai sensi dell'articolo 60, punto 11, delle NTA del PPAR;
e) apertura di nuove cave di ghiaia e sabbia, conglomerato e materiale detritico nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni del PPAR.
7. Il progetto deve prevedere quantitativi di materiale utile non superiore ai seguenti:
a) sabbia e ghiaia mc 100.000
b) argilla mc 100.000
c) aggregati argillosi e sabbiosi mc 100.000
d) conglomerato mc 50.000
e) calcare massiccio mc 150.000
f) calcare stratificato mc 150.000
g) materiale detritico mc 50.000
h) gesso mc 50.000
i) calcare uso ornamentale mc 35.000
l) travertino mc 35.000
m) arenaria uso ornamentale mc 35.000
8. Per le cave di calcare non comprese nei commi 6 e 7 possono essere ammesse nuove autorizzazioni e concessioni mirate alla loro completa ricomposizione ambientale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della
9. Il Comune dispone la pubblicazione del progetto redatto ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 della
10. Il responsabile del procedimento comunale:
a) verifica la completezza della documentazione;
b) verifica la sussistenza del titolo giuridico su cui si fonda la disponibilità del giacimento e accerta se l'imprenditore è titolare di una autorizzazione decaduta ai sensi dell'articolo 19 della
c) accerta la conformità dell'intervento alle prescrizioni del PPAR, al PRG vigente se adeguato al PPAR e al vigente PTC provinciale.
11. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, integrazione alla documentazione interrompendo i termini dell'istruttoria per trenta giorni.
12. Il Comune trasmette la domanda e il progetto, con le eventuali osservazioni pervenute, al Presidente della Giunta regionale unitamente al parere favorevole della Giunta comunale.
13. I progetti che hanno avuto il parere favorevole della Giunta comunale sono esaminati dal CRT, previa istruttoria della struttura di cui all'articolo 22 della
14. La Giunta regionale, sulla base del parere del CRT, dichiara la compatibilità paesistico ambientale, ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle NTA del PPAR, rilascia l'autorizzazione paesistica e si esprime sul
15. Il provvedimento della Giunta regionale è trasmesso al Comune che nei successivi trenta giorni provvede al rilascio dell'autorizzazione.
16. Non vengono adeguati alla procedura del presente articolo tutti i progetti che sono stati avviati con la procedura dell'articolo 25 della
17. I titolari delle attività in essere di cui all'articolo 23, comma 2, della
17 bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del PPAE, relativi alle domande pervenute al Comune ai sensi del comma 2, sono conclusi ai sensi del presente articolo [8].
17 ter. I procedimenti relativi alle domande di valutazione di impatto ambientale e di verifica preliminare concernenti progetti di attività estrattive pervenuti alla Regione prima dell'entrata in vigore del PPAE e non terminati entro tale data, sono conclusi dalla Regione [9].
Art. 6 bis. (Disposizione finale). [10]
1. Per i progetti di cui al comma 17 ter dell'articolo 6, esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale o che hanno ottenuto giudizio di compatibilità ambientale positivo, può essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dei commi 2 e seguenti del medesimo articolo 6 anche dopo l'entrata in vigore del PPAE.
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Sostituisce il comma 2, art. 3 della
[2] Sostituisce le lettere c), d), h), l) e m), comma 2, art. 6 della
[3] Sostituisce il comma 4, art. 12 della
[4] Modifica il comma 1, art. 20 della
[5] Sostituiscono i commi 4 e 6, art. 20 della
[6] Sostituisce il comma 3, art. 23 della
[7] Lettera così modificata dall’art. 1 della
[8] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[9] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[10] Articolo aggiunto dall’art. 21 della