Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 09/07/2013 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 36/1998) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 36/1998) |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 36/1998) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 36/1998) |
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 36/1998) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 9 bis della l.r. 36/1998) |
Art. 7. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 36/1998) |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 36/1998) |
Art. 9. (Modifica all’articolo 15 della l.r. 36/1998) |
Art. 10. (Modifica all’articolo 18 della l.r. 36/1998) |
Art. 11. (Abrogazione degli allegati 3 e 4 della l.r. 36/1998) |
Art. 12. (Modifica alla l.r. 13/2003) |
Art. 13. (Norme transitorie) |
Art. 14. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 3.1.166 - L.R. 9 luglio 2013, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 "Sistema di Emergenza Sanitaria"
(B.U. 18 luglio 2013, n. 58)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 3 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
“c) esprime parere sulla dislocazione nel territorio dei mezzi di soccorso facenti parte del sistema di emergenza sanitaria;”.
3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della
“e bis) un rappresentante delle Misericordie Marche;
e ter) un rappresentante dell’Associazione Marche pubbliche assistenze;”.
Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. La Centrale operativa costituisce unità operativa complessa dell’organizzazione dipartimentale di cui al comma 2 dell’articolo 6 della
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7 (Definizione)
1. Il sistema territoriale di soccorso svolge le attività extraospedaliere finalizzate all’accettazione e al trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie, nonché le prestazioni previste all’articolo 8 bis. Costituisce obiettivo del sistema garantire un intervento di soccorso entro otto minuti dalla chiamata per le aree urbane e venti minuti per le aree extraurbane, salvo particolari situazioni di complessità orografica e di viabilità.
2. L’attività extraospedaliera si avvale delle Postazioni territoriali di soccorso (POTES), dei punti di primo intervento territoriale indicati all’articolo 8 bis, del servizio elisoccorso, del personale e dei mezzi di soccorso messi a disposizione dal servizio sanitario regionale, dalla CRI, dalle associazioni di volontariato iscritte nel registro del volontariato e da altri soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 26 bis.”.
Art. 4. (Modifiche all’articolo 8 della
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della
“a) la dotazione dei mezzi di soccorso nel territorio regionale;”.
2. Il comma 8 dell’articolo 8 della
“8. La Postazione territoriale dell’emergenza sanitaria dispone dei mezzi di soccorso previsti dal responsabile della Centrale operativa in base alle esigenze dell’area servita e comunque almeno di un mezzo di soccorso avanzato da utilizzare in integrazione con i mezzi di soccorso base o intermedi della rete di soccorso territoriale.”.
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 8 bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis. (Punti di primo intervento territoriale)
1. Il punto di primo intervento territoriale è una postazione territoriale della rete dell’emergenza-urgenza che rappresenta il punto di riferimento per stabilizzare temporaneamente il paziente in fase critica e trasferirlo in sicurezza presso il pronto soccorso o il DEA di riferimento. Tale attività è assicurata dal personale sanitario dei mezzi di soccorso avanzato (MSA), che garantisce anche, durante lo stazionamento, la continuità dell’assistenza per i pazienti ricoverati in regime di lungodegenza. In caso di uscita sul territorio del MSA, esso è sostituito dal personale del MSA aggiuntivo.
2. L’ASUR costituisce, sulla base di criteri forniti dalla Giunta regionale, i punti di primo intervento territoriale di norma nei presidi ospedalieri oggetto di riconversione in Case della salute anche ai fini della riduzione degli accessi impropri alle strutture ospedaliere sede di pronto soccorso, garantendone l’operatività per le dodici ore diurne. Nelle dodici ore notturne la Casa della salute è presidiata dal sistema 118. La specifica organizzazione di punti di primo intervento territoriale ed in particolare l’individuazione di eventuali ampliamenti di attività nella fascia notturna, per esigenze di carattere stagionale o straordinario, è definita dall’ASUR tenendo conto delle necessità, anche in relazione al pieno sviluppo della riorganizzazione delle reti cliniche in Area vasta geograficamente intesa.
3. Nelle strutture di cui al comma 2 sono costituiti, secondo criteri forniti dalla Giunta regionale, gli ambulatori di continuità dell’assistenza primaria finalizzati all’erogazione di prestazioni ambulatoriali ad accesso diretto, anche in fasce orarie diurne. Le prestazioni sono definite nel rispetto di protocolli predisposti dai competenti organismi previsti dagli accordi collettivi nazionali di lavoro dei medici di medicina generale condivisi con la Centrale 118 e il DEA di riferimento per l’eventuale coordinamento con le attività di emergenza o urgenza.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono assicurate:
a) dal personale sanitario dei mezzi di soccorso avanzato (MSA) che opera nella postazione localizzata presso la Casa della salute;
b) dai medici dell’équipe territoriale delle cure primarie e della continuità assistenziale per le loro rispettive specifiche funzioni e competenze professionali.
5. In caso di uscita sul territorio del MSA di cui al comma 4, lettera a), un infermiere della struttura allo scopo addestrato presidia l’ambulatorio, assicurando la risposta appropriata, o con l’attivazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale in caso di necessità, oppure con l’invio del paziente all’attività dell’ambulatorio di continuità dell’assistenza primaria.
6. I criteri previsti dal presente articolo sono adottati previo parere della competente commissione assembleare.”.
Art. 6. (Modifica all’articolo 9 bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 bis della
“1. Il servizio di elisoccorso è un servizio regionale di soccorso sanitario con uno o più elicotteri attrezzati, ubicati in una o più sedi secondo le indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale. Il servizio è fornito dall’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi” sulla base di un finanziamento specifico della Regione. Il servizio è attivato dalla Centrale operativa regionale.”.
Art. 7. (Modifica all’articolo 12 della
1. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 8. (Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della
2. Il comma 4 dell’articolo 14 della
“4. Il personale sanitario delle POTES localizzate presso i punti di primo intervento è impegnato nell’attività dei punti medesimi. Tale personale è tenuto ad eseguire prioritariamente le richieste della Centrale operativa da cui dipende”.
Art. 9. (Modifica all’articolo 15 della
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 10. (Modifica all’articolo 18 della
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 11. (Abrogazione degli allegati 3 e 4 della
1. Gli allegati 3 e 4 della
Art. 12. (Modifica alla
1. Dopo la lettera t) del comma 2 dell’articolo 3 della
“t bis) definisce i criteri per l’organizzazione e la costituzione delle Case della salute nel rispetto della normativa vigente.”.
Art. 13. (Norme transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino a diversa indicazione fornita con deliberazione della Giunta regionale, nelle dodici ore diurne il personale dei mezzi di soccorso avanzato (MSA) in uscita sul territorio di cui all’articolo 8 bis, comma 1, della
2. Fino all’adozione dei criteri indicati all’articolo 8 bis della
3. In sede di prima applicazione, le prestazioni indicate al comma 3 dell’articolo 8 bis della
4. Fino all’adozione dell’atto indicato all’articolo 12 continuano ad applicarsi le disposizioni della Giunta regionale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle Case della salute.
Art. 14. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.