Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 05/02/2001 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota parte delle spese per l'attuazione del servizio sanitario nazionale. |
§ 3.1.74 - Legge Regionale 5 febbraio 2001, n. 4.
Gratuità delle prestazioni di emergenza e urgenza erogate dal pronto soccorso. Modificazioni all'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36.
(B.U. 15 febbraio 2001, n. 22).
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota parte delle spese per l'attuazione del servizio sanitario nazionale.
[1] Sostituisce l'art. 20 della