§ 3.1.74 - Legge Regionale 5 febbraio 2001, n. 4.
Gratuità delle prestazioni di emergenza e urgenza erogate dal pronto soccorso. Modificazioni all'articolo 20 della legge regionale 30 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:05/02/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota parte delle spese per l'attuazione del servizio sanitario nazionale.


§ 3.1.74 - Legge Regionale 5 febbraio 2001, n. 4.

Gratuità delle prestazioni di emergenza e urgenza erogate dal pronto soccorso. Modificazioni all'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36.

(B.U. 15 febbraio 2001, n. 22).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota parte delle spese per l'attuazione del servizio sanitario nazionale.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 20 della L.R. 30 ottobre 1998, n. 36.