Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 10/06/2008 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 36/1998) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 36/1998) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 36/1998) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 36/1998) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 36/1998) |
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 36/1998) |
Art. 7. (Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 36/1998) |
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 36/1998) |
Art. 9. (Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 36/1998) |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 36/1998) |
Art. 11. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 36/1998) |
Art. 12. (Modifica all’articolo 17 della l.r. 36/1998) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 36/1998) |
Art. 14. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 36/1998) |
Art. 15. (Modifica all’articolo 22 della l.r. 36/1998) |
Art. 16. (Modifica all’articolo 24 della l.r. 36/1998) |
Art. 17. (Modifica all’articolo 25 della l.r. 36/1998) |
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 36/1998) |
Art. 19. (Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 36/1998) |
Art. 20. (Modifiche all’articolo 27 della l.r. 36/1998) |
Art. 21. (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 36/1998) |
Art. 22. (Modifica all’articolo 29 della l.r. 36/1998) |
Art. 23. (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 36/1998) |
Art. 24. (Abrogazioni) |
Art. 25. (Disposizioni transitorie) |
§ 3.1.149 - L.R. 10 giugno 2008, n. 13.
Gestione del trasporto sanitario. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 "Sistema di emergenza sanitaria"
(B.U. 19 giugno 2008, n. 58)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della
3. Al comma 2 dell’articolo 3 della
4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della
5. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“2. Il sistema di allarme sanitario è diretto e gestito da quattro Centrali operative territoriali e da una Centrale operativa regionale. Le Centrali operative territoriali sono attivate negli “Ospedali Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi” di Ancona, negli ospedali San Salvatore di Pesaro, Generale provinciale di Macerata e C. e G. Mazzoni di Ascoli Piceno che assumono le seguenti denominazioni: “Ancona Soccorso”, “Pesaro Soccorso”, “Macerata Soccorso” e “Piceno Soccorso”. La Centrale operativa di Ancona svolge altresì la funzione di Centrale operativa regionale.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 5 della
3. Al comma 5 dell’articolo 5 della
Art. 3. (Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
2. Il comma 9 dell’articolo 6 della
“9. La Centrale operativa si avvale di personale sanitario, individuato dal Comitato del dipartimento di emergenza competente, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente. In particolare è assicurato che il personale infermieristico e medico sia formato nel settore dell’emergenza e urgenza”.
Art. 4. (Modifica all’articolo 7 della
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della
“2. L’attività extraospedaliera si avvale delle Postazioni territoriali di soccorso (POTES), del personale e dei mezzi di soccorso messi a disposizione dal servizio sanitario regionale, dalla CRI, dalle associazioni di volontariato iscritte nel registro del volontariato e da altri soggetti privati accreditati sensi dell’articolo 26 bis.”.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 4 dell’articolo 8 della
2. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 8 della
“a) medico, con priorità per il personale dei servizi di emergenza territoriale di cui al vigente accordo collettivo nazionale di lavoro per i medici di medicina generale;”.
3. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 8 della
4. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 8 della
5. Il comma 9 dell’articolo 8 della
“9. Il personale sanitario delle POTES è messo a disposizione dalle Aziende sanitarie, sulla base della normativa regionale vigente. Il personale non sanitario delle POTES può essere messo a disposizione dalle associazioni di volontariato convenzionate, dalle sezioni della CRI convenzionate, dalle Aziende sanitarie e dai privati accreditati secondo le modalità indicate all’articolo 10 bis. Qualora la POTES venga localizzata ove ha sede la CRI o una associazione di volontariato accreditate ai sensi dell’articolo 26 bis, queste possono mettere a disposizione del servizio sanitario regionale anche proprie ambulanze.”.
6. Al comma 11 dell’articolo 8 della
7. Al comma 12 dell’articolo 8 della
8. Al comma 13 dell’articolo 8 della
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9 - (Trasporto sanitario).
1. Per trasporto sanitario si intende l’attività di trasporto di infermi con personale di soccorso.
2. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato per l’emergenza sanitaria, sono determinati i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali necessari per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 26 e dell’accreditamento di cui all’articolo 26 bis.
3. Il regolamento in particolare determina:
a) la tipologia dei mezzi di trasporto sanitario e le professionalità necessarie in relazione al tipo di intervento da effettuare;
b) le caratteristiche tecniche, la dotazione di attrezzature e di materiale, gli standard di efficienza ed i livelli di manutenzione dei mezzi di trasporto sanitario;
c) il segno distintivo di riconoscimento per il trasporto sanitario e le modalità di esposizione dello stesso;
d) i termini, non superiori complessivamente a novanta giorni, per l’approvazione del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, decorsi i quali i provvedimenti si intendono rilasciati;
e) i termini e le modalità per l’avvio del processo di accreditamento dei soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso esercitano attività di trasporto sanitario.
4. Il regolamento di cui al comma 2 assicura altresì che:
a) i mezzi di soccorso utilizzati dai soggetti accreditati siano in grado di collegarsi via radio con la centrale operativa di riferimento;
b) il personale volontario da utilizzare nelle autoambulanze sia maggiorenne e in possesso di un attestato di idoneità rilasciato sulla base della frequenza ad uno specifico corso di addestramento con esame finale.”.
Art. 7. (Inserimento dell’articolo 9 bis nella
1. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis - (Elisoccorso).
1. Il servizio di elisoccorso è un servizio regionale di soccorso sanitario con uno o più elicotteri attrezzati, ubicati in una o più sedi secondo le indicazioni contenute nel piano sanitario regionale. Il servizio è svolto dall’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi” sulla base di un finanziamento specifico della Regione. Esso dipende dalla Centrale operativa costituita presso tale Azienda.”.
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10 - (Partecipazione delle associazioni al sistema dell’emergenza).
1. Le associazioni di volontariato, la CRI e gli enti pubblici che esercitano attività di trasporto sanitario possono collaborare con le Aziende sanitarie nel sistema di emergenza sanitaria.
2. La Regione e le Aziende sanitarie favoriscono e promuovono il coinvolgimento e la partecipazione della CRI e delle associazioni di volontariato in tutti i livelli della rete dell’emergenza sanitaria.
3. Requisito per la partecipazione è l’appartenenza ad organizzazioni regionali e nazionali iscritte negli appositi albi.
4. Per le funzioni di supporto alla gestione della Centrale operativa, il personale non sanitario può essere individuato anche attraverso convenzioni con la CRI e con le associazioni di volontariato accreditate.”.
Art. 9. (Inserimento dell’articolo 10 bis nella
1. Dopo l’articolo 10 della
“Art. 10 bis - (Gestione del trasporto sanitario).
1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza. In particolare il servizio di trasporto sanitario garantisce nelle situazioni dell’urgenza o dell’emergenza, il trattamento sanitario del paziente sul luogo dell’evento e il trasporto in struttura idonea alla cura secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. Il trasporto sanitario di cui agli articoli 20, comma 1, e 21, commi 1 e 2, è assicurato dalle Aziende sanitarie e dall’INRCA avvalendosi di mezzi e personale propri. Ove ciò non sia possibile il trasporto sanitario è affidato ai soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 26 bis, sulla base dei seguenti principi:
a) in via prioritaria, è assicurato l’affidamento di tutti i servizi del trasporto sanitario a carico del servizio sanitario regionale alle associazioni di volontariato, alla CRI ed agli altri enti pubblici accreditati, al fine di garantire l’espletamento del servizio di interesse generale in condizioni di equilibrio economico per il bilancio regionale. I rapporti con i soggetti suindicati sono regolati da convenzioni;
b) l’affidamento del trasporto sanitario ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture. A tal fine i bandi di gara nelle procedure aperte contengono i requisiti prescritti per l’autorizzazione e l’accreditamento ed indicano un termine non inferiore a novanta giorni entro cui, comunque, gli interessati debbono munirsi del provvedimento di autorizzazione e accreditamento.
3. Le convenzioni di cui alla lettera a) del comma 2 prevedono per le associazioni di volontariato e la CRI l’esclusiva erogazione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita l’ANPAS, sezione marchigiana, e la rappresentanza regionale della CRI, sulla base dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione dei costi sostenuti.
4. Le Aziende sanitarie e l’INRCA possono prevedere l’attivazione delle procedure indicate al comma 2 anche per il trasporto di organi e di sangue.”.
Art. 10. (Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della
“3. Di norma il servizio di continuità assistenziale ha sede in strutture sanitarie o presso le associazioni di volontariato o la CRI. Le Aziende sanitarie in mancanza di mezzi o strumenti propri possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato o la CRI, affinché le stesse mettano a disposizione del servizio di continuità assistenziale quanto necessario per l’esercizio del servizio stesso.”.
Art. 11. (Modifica all’articolo 14 della
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della
Art. 12. (Modifica all’articolo 17 della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
Art. 13. (Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della
2. Al comma 5 dell’articolo 18 della
3. Al comma 6 dell’articolo 18 della
Art. 14. (Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 della
“a) siano preventivamente richiesti dal medico curante o da un medico dell’unità operativa di diagnosi, cura e riabilitazione che dispone l’accettazione, il trasferimento o la dimissione del malato;”.
3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della
“b) siano effettuati con i mezzi indicati dal regolamento di cui all’articolo 9, appartenenti alla CRI, ad enti pubblici, associazioni di volontariato e soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 26 bis;”.
4. Il comma 3 dell’articolo 21 della
“3. L’onere dei trasporti sanitari autorizzati è addebitato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.
5. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 21 della
6. Al comma 6 dell’articolo 21 della
7. Al comma 7 dell’articolo 21 della
8. Al comma 8 dell’articolo 21 della
Art. 15. (Modifica all’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
Art. 16. (Modifica all’articolo 24 della
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 17. (Modifica all’articolo 25 della
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
“Art. 26 - (Autorizzazione al trasporto sanitario).
1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio della Giunta regionale competente in materia, previo accertamento dei requisiti indicati dal regolamento di cui all’articolo 9 da parte dei competenti servizi dell’ASUR. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e gli adempimenti necessari per ottenere l’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario con il regolamento indicato all’articolo 9.
2. L’autorizzazione non è richiesta per le ambulanze in transito occasionale nelle Marche appartenenti a soggetti aventi sede in altre regioni.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, è vietato a chiunque esercitare sul territorio regionale il servizio di trasporto sanitario senza autorizzazione.”.
Art. 19. (Inserimento dell’articolo 26 bis nella
1. Dopo l’articolo 26 della
“Art. 26 bis - (Accreditamento).
1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario per conto del servizio sanitario regionale è subordinato al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 26 e all’accreditamento di cui al comma 2.
2. L’accreditamento è rilasciato dal dirigente del servizio della Giunta regionale competente in materia, previo accertamento da parte dei competenti servizi dell’ASUR dei requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento di cui all’articolo 9.
3. I soggetti accreditati sono iscritti in apposito elenco, di cui è data la più ampia pubblicità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.
Art. 20. (Modifiche all’articolo 27 della
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della
2. Al comma 2 dell’articolo 27 della
Art. 21. (Modifiche all’articolo 28 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 28 della
2. Al comma 2 dell’articolo 28 della
Art. 22. (Modifica all’articolo 29 della
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della
Art. 23. (Modifiche all’articolo 30 della
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della
2. Al comma 2 dell’articolo 30 della
3. Al comma 3 dell’articolo 30 della
Art. 24. (Abrogazioni)
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della
3. I commi 10, 11 e 12 dell’articolo 6 della
4. Il comma 10 dell’articolo 8 della
5. L’articolo 11 della
6. Al comma 11 dell’articolo 16 della
7. Al comma 7 dell’articolo 20 della
8. L’articolo 16 della
Art. 25. (Disposizioni transitorie)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento indicato all’articolo 9, comma 2, della
2. Sono provvisoriamente accreditati i soggetti che svolgono attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 14 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.