§ 5.2.108 - L.R. 27 dicembre 2004, n. 41.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:27/12/2004
Numero:41


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 5.2.108 - L.R. 27 dicembre 2004, n. 41. [1]

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico.

(B.U. 30 dicembre 2004, n. 53 – 1 suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio finanziano 2005 rispettivamente per € 48.464.061.562,56 e per € 81.309.355.181,29 giusto lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

     2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2005 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute nei commi seguenti rispettivamente per € 48.464.061.562,56 e € 81.309.355.181,29 giusto lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.

     3. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2005 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'articolo 37 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e di cui ai commi 27, 28, 30 e 32 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente e programmatico) relativi ai programmi comunitari attuati tramite L'istituzione di capitoli che cumulano in spesa le risorse comunitarie, statali e regionali.

     4. È approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della 1.r. 34/1978, il bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

     5. Sono altresì approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale 2005/2007 allegato alla presente legge.

     6. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi 16 -21 ter della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004») come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), che ammette il ricorso all'indebitamento unicamente per finanziare gli investimenti quali risultano dall'elenco previsto al comma 18, per gli interventi che potenzialmente fanno riferimento a beneficiari privati la Regione è autorizzata ad assumere obbligazioni nella misura massima di € 322.866.886,86 per l'anno 2005, di € 114.420.731,55 per l'anno 2006 e di € 94.316.614,70 per l'anno 2007, coperti, per ogni anno di riferimento dell'obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale, come previsto nell'allegato «quadro dimostrativo della copertura delle spese autonome e del rispetto del vincolo del ricorso al credito» e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

     7. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell'articolo 38 della 1.r. 34/1978, è determinato, per l'anno 2005 in € 3.258.125.565,85. Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:

     a) saldo negativo presunto dell'esercizio 2004, pari a € 2.400.000.000,00;

     b) disavanzo dell'esercizio € 858.125.565,85.

     8. I mutui di cui al comma 7 saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 4,50 per cento annuo e per una durata massima di ammortamento di anni venti. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al punto precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

     9. La Giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 7 e 8. Le condizioni dei mutui di cui ai commi precedenti e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaLe dello Stato «legge finanziaria 2002»).

     10. Gli ammortamenti dei mutui di cui al comma 7, non potranno decorrere da data anteriore al:

     a) l° luglio 2005 per quanto riguarda la lettera a) «saldo negativo presunto dell'esercizio 2004»;

     b) 1° gennaio 2006 per quanto riguarda la lettera b) «disavanzo dell'esercizio 2005»;

l'onere annuo derivante dagli ammortamenti dei mutui sopraddetti, valutato in € 92.399,00 per ogni milione di prestito contratto, è posto a carico dell'UPB 200 per quanto riguarda la quota interessi e dell'UPB 207 per quanto riguarda la quota capitale iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

     11. La Regione, ai sensi degli articoli 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai precedenti commi, prestiti obbligazionari.

     12. In relazione a quanto sopra disposto, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

     13. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su tali somme verrà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

     14. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al Tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

     15. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.

     16. All'onere valutato in € 250.000,00 di cui al comma 15, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate all'UPB 191 «Spese legali, contrattuali ed accessorie».

     17. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della 1.r. 34/1978 e dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1992, n. 48 (Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario), la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2005 a contrarre anticipazioni per un importo non superiore a € 1.600.000.000,00 di cui € 1.500.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte alle UPB 23 e 205.

     18. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 17, è altresì autorizzata la spesa complessiva di € 30.000.000,00 di cui € 28.000.000,00 riguardante il settore sanitario stanziata all'UPB 200.

     19. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 2005 in € 3.465.821.194,84 stanziato all'UPB 301.

     20. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle Aziende sanitarie locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2005, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2005 tali attività vengano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

     21. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del Servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 di € 13.510.821.300,00 di cui:

     a) € 13.394.986.800,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario, stanziati alle UPB 256, 4 e 87;

     b) € 87.834.500,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257, 258, 259 e 260;

     c) € 28.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario, di cui al comma 18, stanziati alla UPB 200.

     22. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire risorse, di cui al comma 21, con proprie deliberazioni tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti mensili, in pendenza dei provvedimenti di cui al periodo precedente, e comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale.

     23. Tra le seguenti UPB 4, 200, 256, 257, 258, 259, 260 e 87 relativamente alle somme del Servizio sanitario sono autorizzate per l'esercizio 2005 variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978.

     24. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del servizio sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 21, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.

     25. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2005 le spese indicate all'allegato elenco «A».

     26. Con la legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.

     27. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali di cui all'allegato elenco «B» autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 2005 nell'importo risultante nel medesimo elenco «B».

     28. È allo stesso modo autorizzata, ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 34/1978, la reiscrizione delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o della Unione Europea con vincolo di destinazione specifica e delle altre spese per le quali la reiscrizione è già espressamente prevista da leggi regionali.

     29. È autorizzata ai sensi dell'articolo 50, comma 2 e dell'articolo 70 bis della l.r. 34/1978, la reiscrizione in conto competenza 2005 della somma complessiva di € 1.012.606,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti relative a contributi in annualità sui capitoli di spesa e per gli importi sotto indicati:

 

Capitoli

Economie da reiscrivere

2.3.4.0.4.183.1305

187.761,00

2.3.4.0.4.183.2198

1.925,00

2.3.4.0.4.183.3635

2.449,00

2.3.4.0.4.183.4032

11.272,00

2.3.4.0.4.183.4208

134.911,00

2.3.4.0.4.183.4 704

133.040,00

2.3.4.0.4.183.4 706

34.252,00

2.3.4.0.4.183.4 708

8.062,00

2.3.4.0.4.183.4 721

135.962,00

2.3.4.0.4.183.4 722

142.990,00

2.3.4.0.4.183.5126

5.155,00

2.3.4.0.4.183.5127

11.355,00

2.3.4.0.4.183.5326

163.448,00

2.3.4.0.4.183.5327

27.918,00

2.3.4.0.4.183.5499

12.106,00

TOTALE

1.012.606,00

 

     30. Fra le unità previsionali di base di cui all'allegato elenco «E» sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2005 variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978.

 

     Art. 2.

  1. La presente legge entra in vigore il l° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.