§ 4.4.131 – L.R. 28 aprile 2000, n. 83. [2]
Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:28/04/2000
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Finalità e definizioni.
Art. 3.  Competenze della Regione.
Art. 4.  Competenze delle province.
Art. 5.  Competenze dei comuni.
Art. 6.  Regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani.
Art. 7.      1. Nel caso di procedimento di rinnovo o proroga dell'autorizzazione di impianti di smaltimento per rifiuti speciali, il rinnovo o la proroga potrà essere concesso esclusivamente in seguito ad [...]
Art. 7 bis.  Osservatorio regionale rifiuti.
Art. 8.  Approvazione del piano.
Art. 9.  Efficacia ed effetti del piano regionale.
Art. 10.  Monitoraggio sull'attuazione del piano e suo aggiornamento.
Art. 11.  Contenuto dei piani provinciali e approvazione.
Art. 12.  Effetti del piano provinciale.
Art. 13.  Articolazione territoriale.
Art. 14.  Cooperazione tra i comuni - Conferenza dei Sindaci.
Art. 15.  Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani.
Art. 16.  Autosufficienza nella gestione dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali - Procedure speciali.
Art. 17.  Programma pluriennale degli interventi.
Art. 18.  Oggetto della disciplina.
Art. 19.  Requisiti tecnici degli impianti.
Art. 20.  Garanzie finanziarie.
Art. 21.  Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti.
Art. 22.  Realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale.
Art. 23.  Chiusura e gestione successiva alla chiusura delle discariche.
Art. 24.  Autorizzazione all'esercizio.
Art. 25.  Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata.
Art. 26.  Impianti di sperimentazione e ricerca.
Art. 27.  Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti.
Art. 28.  Smaltimento trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, e smaltimento trattamento e recupero fuori regione di rifiuti urbani.
Art. 29.  Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni.
Art. 30.  Norme particolari per i rifiuti speciali.
Art. 31.  Ordinanze contingibili e urgenti.
Art. 32.  Provvedimenti regionali straordinari.
Art. 33.  Vigilanza e attività sostitutiva.
Art. 34.  Fondo regionale.
Art. 35.  Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Art. 36.  Azioni per lo sviluppo del recupero e riciclo.
Art. 37.  Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l'uso della carta riciclata negli enti pubblici.
Art. 38.  Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti.
Art. 39.  Compensazioni per i comuni sede di impianti per rifiuti urbani.
Art. 40.  Rinvio.
Art. 41.  Disposizioni transitorie.
Art. 42.  Abrogazioni.
Art. 43.  Urgenza.


§ 4.4.131 – L.R. 28 aprile 2000, n. 83. [1] [2]

Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti.

(B.U. 9 giugno 2000, n. 16).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge, in attuazione del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, d'ora in avanti denominati decreto, disciplina, anche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, la gestione dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale; individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e ne disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento; disciplina, indirizza e coordina, nel rispetto dei principi di autonomia e decentramento, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alle province ed ai comuni; coordina, riordina e sostituisce la precedente legislazione regionale in materia di rifiuti.

     2. La Regione sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti nel territorio regionale che promuova, secondo le tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, la gestione sostenibile dei rifiuti, mediante la diminuzione, la raccolta differenziata e il recupero, il corretto smaltimento, nonché gli interventi per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati.

 

     Art. 2. Finalità e definizioni.

     1. La presente legge persegue in particolare le seguenti finalità:

     a) ridurre e contenere la produzione di rifiuti;

     b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e di quelli speciali al fine di aumentare le loro possibilità di recupero;

     c) promuovere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;

     d) ridurre e progressivamente eliminare lo smaltimento del rifiuto indifferenziato privilegiando forme di trattamento che consentono la valorizzazione del rifiuto e la minimizzazione dell'impatto ambientale associato al suo smaltimento;

     e) diminuire la pericolosità dei rifiuti;

     f) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti tramite interventi che garantiscano l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle azioni.

     2. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del decreto, ai fini della presente legge e della pianificazione regionale, si intende per:

     a) Piano provinciale

     lo strumento di pianificazione di cui all'art. 23 comma 1 del decreto per assicurare all'interno del territorio provinciale la gestione unitaria dei rifiuti, nel rispetto delle previsioni del piano regionale.

     b) Ambito Territoriale Ottimale (ATO)

     il territorio corrispondente a quello provinciale nel quale viene conseguita l'autonomia della gestione dei rifiuti urbani e vengono conseguiti gli obiettivi della pianificazione regionale.

     c) Bacino di recupero, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani

     il territorio dei comuni asservito ad un impianto di smaltimento, trattamento o recupero dei rifiuti. Il numero dei bacini e la loro perimetrazione viene definita dai piani provinciali.

     d) Area di raccolta

     l'aggregazione territoriale, formata da un insieme di comuni interni al bacino di recupero, trattamento e smaltimento o con esso coincidente, finalizzata, tramite la predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni, alla gestione dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti. La perimetrazione delle aree di raccolta è stabilita dai piani provinciali.

     e) Sub-ambito

     Frazione del territorio dell'ambito territoriale ottimale, individuata dai piani provinciali, costituente aree di raccolta e/o bacino di trattamento, recupero o smaltimento, cui riferire la gestione in forma associata del sistema delle raccolte e/o del trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti per un miglior conseguimento degli obiettivi del piano regionale.

     f) Stazioni ecologiche o di conferimento

     Strutture sorvegliate che consentono al cittadino utente, il conferimento di tutte le frazioni per cui è fatto obbligo di raccolta differenziata.

     g) Piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata

     Strutture di livello locale, a servizio di un bacino di utenza variabile dai 30.000 ai 100.000 abitanti, attraverso le quali si perviene all'ottimizzazione delle azioni di raccolta differenziata, mediante trattamenti, lavorazioni e nobilitazione dei materiali raccolti in forma differenziata.

     h) Centri di trasferimento o trasferenza

     Strutture sorvegliate che consentono lo stoccaggio provvisorio della frazione di rifiuti urbani raccolti in forma indifferenziata, prima del loro avvio agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento degli stessi, sia provvisori che definitivi.

     i) Impianti

     Ove non altrimenti specificato, si intende qualsiasi impianto di trattamento e/o recupero, sia intermedio che definitivo, di stoccaggio provvisorio e/o di smaltimento definitivo di qualsiasi tipologia di rifiuti e discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti anche a servizio di impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento.

     j) Frazione organica stabilizzata (FOS)

     Prodotto della stabilizzazione condotta in condizioni aerobiche della frazione umida dei rifiuti urbani non provenienti da raccolta differenziata le cui qualità e caratteristiche chimico-fisiche saranno definite in ottemperanza alle prescrizioni tecniche del decreto.

 

TITOLO II

COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 3. Competenze della Regione.

     1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono attribuiti alla competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni amministrative, così come individuati e disciplinati dalla presente legge:

     a) predisposizione, adozione, approvazione e aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti;

     b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del piano regionale per la bonifica di aree inquinate;

     c) delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati secondo le procedure di cui all'art. 15 della presente legge;

     d) definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti;

     e) definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

     f) disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;

     g) approvazione dei progetti di nuovi impianti e autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti per la gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, fatta salva la previsione dell'art. 62 della L.R. 11/1999;

     h) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti relativamente agli impianti di cui alla precedente lettera g);

     i) attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

     j) predisposizione di un regolamento-tipo ai fini della redazione dei regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani;

     k) attività di incentivazione per il perseguimento degli obiettivi della presente legge e del piano regionale per la gestione dei rifiuti;

     l) definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione relativa alle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 del decreto;

     m) attività sostitutive e provvedimenti straordinari e urgenti;

     n) verifica di conformità dei piani provinciali di gestione dei rifiuti con il piano regionale di gestione dei rifiuti;

     o) linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;

     p) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti che siano comprese nel territorio di più comuni e l'autorizzazione degli interventi da essi previsti;

     q) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 29 del decreto.

     2. L'adozione degli atti di cui al precedente comma 1 lettere a, b, c, d, e è di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; l'adozione degli atti relativi al comma 1 lettere f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q è attribuita alla competenza della Giunta regionale, del Presidente della Giunta regionale ovvero del Dirigente della competente struttura organizzativa della Giunta stessa, secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalla L.R. 14.9.1999, n. 77.

     3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, salvo diversa espressa disposizione, la Regione si avvale della consulenza tecnica e scientifica dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla L.R. 29.7.1998, n. 64, d'ora in avanti denominata ARTA, e, quando necessario, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto legge 4.12.1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.1.1994, n. 61, d'ora in avanti denominata ANPA.

 

     Art. 4. Competenze delle province.

     1. Sono di competenza delle province:

     a) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui al successivo art. 10;

     b) tutte le funzioni amministrative attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta olii usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, non espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione;

     c) le funzioni di vigilanza e controllo tecnico-amministrativo sulla gestione dei rifiuti;

     d) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di eccezionale ed urgente necessità ai sensi dell'art. 13 del decreto secondo le norme di cui al successivo art. 30;

     e) le funzioni sostitutive di cui al successivo art. 32;

     f) l'effettuazione di controlli periodici delle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 del decreto, con particolare riguardo ai controlli concernenti il luogo, l'origine e la destinazione inerenti la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi;

     g) l'adozione dello schema di convenzione di gestione per la disciplina dei rapporti tra i comuni associati dell'ambito o dei sub-ambiti di gestione individuati dal piano provinciale ed i gestori del servizio dei rifiuti urbani;

     h) la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani agli impianti asserviti ai corrispondenti bacini.

     2. Sono delegate alle province le funzioni, i compiti e l'adozione dei relativi atti relativi:

     a) all'approvazione dei progetti di nuovi impianti di smaltimento, trattamento e di recupero, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, contemplati nel piano di cui al successivo art. 10, fatta eccezione per gli impianti di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. g);

     b) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, trattamento e di recupero per gli impianti di cui alla precedente lettera a).

     3. Restano delegate alle province le funzioni di cui all'art. 8 della L.R. 146/1998.

     4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal precedente comma 2, è assegnato alle provincie il 5% del gettito annuo del tributo di cui alla L.R. 146/1998. Il riparto tra ciascuna provincia di detta quota, è disposto dalla Giunta regionale d'intesa con le provincie stesse.

 

     Art. 5. Competenze dei comuni.

     1. Sono attribuite ai comuni:

     a) l'attività di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21 del decreto, compresa l'eventuale progettazione, realizzazione o modifica degli impianti fissi per la gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dei Piani provinciali, in modo da assicurare la raccolta differenziata;

     b) l'adozione del regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani sulla base del regolamento-tipo di cui al successivo art. 6, entro sei mesi dall'approvazione da parte della Giunta regionale di quest'ultimo;

     c) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti ricadenti nel proprio territorio e l'autorizzazione degli interventi da essi previsti; ove le aree inquinate ricadano nel territorio di più comuni, i comuni stessi attivano le forme di cooperazione previste dalla legge 142/1990;

     d) l'attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 50 del decreto per l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti.

     2. I comuni possono delegare, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 142/1990 e successive modificazioni, le funzioni di cui al comma precedente alle comunità montane.

 

     Art. 6. Regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani.

     1. Il regolamento-tipo di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. j) prevede, tra l'altro, disposizioni per:

     a) assicurare la tutela igienico-sanitaria e la protezione dell'ambiente;

     b) disciplinare il conferimento, la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti urbani in modo da garantire, oltre al recupero degli stessi, una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, separando i rifiuti di provenienza alimentare, gli scarti di prodotto vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

     c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

     d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standards minimi da rispettare;

     e) disciplinare l'esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero al trattamento ed allo smaltimento;

     f) assimilare per qualità e quantità rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri fissati dallo Stato.

     2. Il regolamento-tipo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

     Art. 7.

     1. Nel caso di procedimento di rinnovo o proroga dell'autorizzazione di impianti di smaltimento per rifiuti speciali, il rinnovo o la proroga potrà essere concesso esclusivamente in seguito ad esito positivo della procedura di V.I.A., ai sensi della normativa vigente in materia, nel caso che detta procedura V.I.A. non sia stata eseguita nel corso del procedimento di autorizzazione originario.

 

     Art. 7 bis. Osservatorio regionale rifiuti. [3]

     1. E’ istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti, denominato Osservatorio regionale rifiuti (di seguito “ORR”).

     2. L’ORR opera in collaborazione con gli Enti locali, l’ARTA e gli Osservatori provinciali rifiuti (OPR), per la raccolta, l’elaborazione, l’integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti.

     3. La Giunta regionale con atto deliberativo, definisce l’organizzazione dell’ORR ed individua le modalità di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti, nonché l’integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari Enti e soggetti interessati.

     4. L'ORR:

     a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, da inviare alla competente Commissione consiliare e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici;

     b) fornisce alla Giunta regionale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione.

 

TITOLO III

PIANIFICAZIONE

 

Capo I

Piano regionale

 

     Art. 8. Approvazione del piano.

     1. E' approvato il piano regionale di gestione dei rifiuti che, allegato alla presente legge come sua parte integrante e sostanziale, si compone dei seguenti elaborati:

     a) Relazione di piano;

     b) Specifiche tecniche attuative.

 

     Art. 9. Efficacia ed effetti del piano regionale.

     1. Le prescrizioni normative e le previsioni contenute nel piano regionale hanno carattere vincolante per i piani provinciali di gestione dei rifiuti e per tutti i soggetti privati, gli enti pubblici, e le pubbliche amministrazioni che esercitano funzioni e attività rilevanti ai fini della presente legge.

 

     Art. 10. Monitoraggio sull'attuazione del piano e suo aggiornamento.

     1. La Regione, tramite la competente struttura organizzativa della Giunta, svolge l'attività di monitoraggio sulla efficacia del piano regionale anche al fine del suo eventuale aggiornamento.

     2. Le province redigono una relazione annuale, da inviare alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento, sul livello di raggiungimento degli obiettivi posti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, che la Regione valuta ai fini dell'aggiornamento del piano.

 

Capo II

Piani provinciali

 

     Art. 11. Contenuto dei piani provinciali e approvazione.

     1. Le province, sentiti i comuni e nel rispetto delle prescrizioni normative e delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adottano i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. I piani provinciali devono:

     a) indicare le iniziative e gli interventi per limitare la produzione dei rifiuti e favorire lo smaltimento, il trattamento e il recupero degli stessi;

     b) individuare gli eventuali sub-ambiti per la gestione dei rifiuti urbani, in particolare al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalla pianificazione regionale;

     c) accertare il fabbisogno, la tipologia e la localizzazione degli impianti da realizzare nell'ATO o nei singoli sub-ambiti;

     d) individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti;

     e) individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti relativi ai rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;

     f) definire lo schema di convenzione di gestione, e il relativo disciplinare, per la disciplina dei rapporti fra i comuni associati dell'ambito ottimale di gestione o dei sub-ambiti ed i gestori del servizio dei rifiuti urbani;

     g) disciplinare l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ATO e/o nei sub-ambiti previsti dal piano provinciale.

     3. I piani provinciali sono sottoposti a verifica di conformità da parte della Giunta regionale rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui il piano provinciale contenga elementi di difformità, la Giunta regionale lo rinvia alla provincia unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale la Provincia stessa deve provvedere all'adeguamento del piano provinciale. Decorso inutilmente tale termine, la regione attiva il controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente. Qualora la Giunta regionale ritenga che le difformità siano valutabili positivamente, trasmette il piano provinciale al Consiglio regionale che lo approva. Tale approvazione ha efficacia di variazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

     4. Il piano provinciale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

 

     Art. 12. Effetti del piano provinciale.

     1. Le previsioni contenute nei piani provinciali sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività rilevanti ai fini dell'oggetto dei piani stessi. In particolare i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti e ordinamenti ai contenuti del piano provinciale per la gestione dei rifiuti e hanno l'obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti.

 

TITOLO IV

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

 

     Art. 13. Articolazione territoriale.

     1. L'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, è costituito dal territorio provinciale.

     2. La provincia, ai sensi e nei limiti dell'art. 23 secondo comma del decreto, può individuare con il piano provinciale, all'interno del proprio territorio, sub-ambiti territoriali, costituenti aree di raccolta e/o bacini di smaltimento, cui riferire le gestioni del sistema delle raccolte e del trattamento e/o smaltimento dei rifiuti per un miglior conseguimento degli obiettivi del piano regionale.

 

     Art. 14. Cooperazione tra i comuni - Conferenza dei Sindaci.

     1. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale o in ciascun sub-ambito, secondo le previsioni del piano provinciale, organizzano il servizio di gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso una delle seguenti modalità:

     a) convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Sono fatte salve le competenze dei consorzi costituiti ai sensi della legge 142/1990 e della normativa regionale vigente in materia, operanti in termini di erogazione di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. E' istituita come forma permanente di consultazione dei comuni appartenenti allo stesso ambito o sub-ambito, la conferenza dei Sindaci interessati, il cui coordinamento è assicurato dalla provincia territorialmente competente.

     3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, il Presidente della provincia responsabile del coordinamento, convoca la conferenza; entro i successivi 60 giorni i comuni ricadenti nello stesso ambito o sub-ambito e le provincie interessate, stipulano un'apposita convenzione denominata "Convenzione di cooperazione" per le finalità di cui al 1° comma; nella convenzione sono indicati, tra l'altro, le modalità di coordinamento da parte della Provincia, le modalità di funzionamento della conferenza stessa e la forma di gestione del servizio.

     4. In caso di inerzia o inadempienza dei comuni, la provincia interviene in via sostitutiva, individuando la forma di cooperazione fra i comuni e le altre modalità indicate dall'art. 23, comma 4, del decreto e nominando un commissario ad acta che, nelle more delle procedure di stipulazione delle convenzioni ovvero di costituzione o adeguamento dei consorzi, assicuri la gestione del servizio.

     5. Ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto, fino alla organizzazione della gestione unitaria di cui ai precedenti commi, i consorzi tra comuni già costituiti per la gestione dei rifiuti, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 15. Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani.

     1. I comuni organizzano i servizi comunali per la gestione dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto delle regole comunitarie di concorrenza, affidandone l'esercizio ad un unico gestore, secondo le modalità di cui all'art. 22 della legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per ragioni inerenti la gestione di particolare flussi di rifiuti derivanti da raccolta differenziata, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito territoriale ottimale o sub-ambito, il servizio può essere organizzato anche prevedendo più soggetti gestori.

     3. Entro novanta giorni dalla costituzione della forma di cooperazione per la gestione del servizio nell'ambito territoriale ottimale o nel sub- ambito, i comuni provvedono a definire la forma di gestione del servizio medesimo.

     4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, il presidente della provincia competente per territorio, previa diffida, provvede in luogo dei comuni inadempienti nei successivi 60 giorni.

     5. Nel caso in cui la forma di gestione prescelta sia la concessione, il gestore del servizio è individuato mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente. Qualora sia prescelta la società per azioni o la società a responsabilità limitata, la scelta dei soci è effettuata con le procedure previste dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533.

     6. I rapporti fra i comuni ed i soggetti gestori sono regolati dalla convenzione di gestione e relativo disciplinare redatti ai sensi del precedente art. 4, comma 1, lettera g).

 

     Art. 16. Autosufficienza nella gestione dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali - Procedure speciali.

     1. Qualora l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti in un Ambito territoriale ottimale non risulti interamente perseguibile, le province possono, attraverso specifici accordi, sentiti i comuni interessati, individuare ambiti e sub-ambiti interprovinciali di gestione.

     2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione Enti locali, delibera i nuovi confini degli ambiti territoriali ottimali. Le province interessate modificano conseguentemente i rispettivi piani provinciali, al fine di ripristinare o raggiungere l'autosufficienza.

     3. Sono fatti salvi i poteri straordinari di cui al successivo art. 30.

 

     Art. 17. Programma pluriennale degli interventi.

     1. In attuazione del piano provinciale, i comuni associati dell'ambito territoriale ottimale o dei sub-ambiti territoriali individuati dal piano stesso, approvano il programma pluriennale degli interventi.

     2. Il programma, comprensivo dell'indicazione della localizzazione degli impianti previsti dal piano provinciale, individua le risorse finanziarie da destinare all'attuazione.

     3. L'erogazione di contributi regionali per la realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani è subordinata all'approvazione del programma pluriennale degli interventi.

 

TITOLO V

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

Capo I

Impianti

 

     Art. 18. Oggetto della disciplina.

     1. Il presente capo, anche al fine di assicurare la semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di impianti disciplina:

     a) il procedimento di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti ovvero di modifica di questi;

     b) il procedimento di rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

     2. Ai procedimenti di competenza delle province si applica la normativa del presente capo, salvo diversa disciplina dettata, nel rispetto dei principi della presente legge, dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 59/1997.

 

     Art. 19. Requisiti tecnici degli impianti.

     1. Al fine di conseguire gli obiettivi di progressiva riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti mediante la promozione dell'utilizzazione delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, realizzazione ed esercizio degli impianti, la Giunta regionale emana direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni.

     2. La Giunta regionale, inoltre, per ciascuna tipologia degli impianti previsti dal piano provinciale, può definire specifiche tecniche inerenti i criteri progettuali e gestionali cui i soggetti titolari dovranno ottemperare, incluse le operazioni di monitoraggio ambientale durante l'esercizio e, per le discariche, i criteri per la redazione del piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura.

     3. I nuovi impianti sono ubicati nell'ambito delle zone previste dal piano provinciale di gestione dei rifiuti nell'osservanza dei criteri di localizzazione indicati dal piano regionale.

     4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei piani provinciali la Regione e le province, secondo le rispettive competenze adottano i provvedimenti di chiusura, di messa in sicurezza o di bonifica degli impianti localizzati in aree non idonee ai sensi del piano provinciale. Qualora detti impianti possano essere trasformati o riconvertiti al fine di renderli compatibili con le prescrizioni del piano provinciale la regione e le provincie, secondo le rispettive competenze, invitano il titolare a presentare il progetto di trasformazione o riconversione assegnandogli un termine non superiore a sei mesi. Nel caso in cui il titolare non ottemperi ovvero in caso di mancata approvazione del progetto, la regione o le provincie dispongono la chiusura, la messa in sicurezza o la bonifica degli impianti.

 

     Art. 20. Garanzie finanziarie.

     1. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, i criteri e i parametri, articolati per tipo di attività e caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui all'art. 17, comma 4 del decreto, per la determinazione delle garanzie finanziarie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

     2. Le garanzie finanziarie possono consistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative, e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino del sito ed è soggetto ad aggiornamenti biennali.

     3. La garanzia finanziaria è volta, altresì, ad assicurare che le prescrizioni, compresa la gestione successiva alla chiusura, derivanti dall'autorizzazione rilasciata, siano state adempiute e che le procedure di chiusura di cui al successivo art. siano state eseguite. Le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica.

 

     Art. 21. Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti.

     1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti, devono presentare apposita domanda alla Provincia ovvero alla Regione nei casi di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere g) e h), allegando il progetto definitivo dell'impianto.

     2. Il progetto di cui al comma precedente deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

     a) indicazione del sito dell'impianto e/o della discarica in conformità alle previsioni del piano provinciale;

     b) studio geologico, pedologico e idrogeologico relativo al sito;

     c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, anche quando non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), contenente l'analisi del rischio associato alla presenza dell'impianto e/o discarica;

     d) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e/o della discarica;

     e) capacità e modalità di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti;

     f) descrizione delle attività necessarie alla successiva verifica dell'idoneità funzionale dell'impianto, riferita a ciascuna sezione dell'impianto ed alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture; tale descrizione non è dovuta per le discariche;

     g) relazione economica e contabile contenente l'analisi dei costi;

     h) relazione indicante le modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica, di ripristino del sito e della gestione successiva alla chiusura, limitatamente alle discariche.

     3. Il progetto di cui al comma 1, redatto secondo le disposizioni vigenti in materia e contenente gli elementi indicati nel precedente comma 2, deve essere corredato della documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela ambientale, di tutela della salute ed igiene pubblica, di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

     4. La Giunta regionale, con proprio atto pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione, adegua la modellistica relativa alle domande di approvazione ed autorizzazione di cui ai commi precedenti e all'elenco descrittivo della documentazione da allegare. Entro lo stesso termine la Giunta regionale adegua le schede tecniche relative all'attività di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

     5. In deroga all'art. 46, comma secondo L.R. 11/1999 le funzioni e i compiti relativi alla valutazione di impatto ambientale ed alla procedura di verifica per i progetti di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. g) e lett. h) sono attribuiti alla competenza della Regione.

     6. Copia della domanda, con i relativi allegati, deve essere inoltrata, a cura del richiedente, al comune ove l'impianto viene localizzato, nonché alla provincia, per i progetti di competenza regionale, e alla Regione, per i progetti di competenza provinciale.

     7. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda o dalla sua integrazione, nel caso di carenza documentale, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2, del decreto ed invita a parteciparvi oltre al richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti. Alla conferenza può essere invitato, altresì, il Direttore Generale dell'ARTA, o suo delegato, allo scopo di fornire chiarimenti in merito all'attività istruttoria espletata.

     8. Entro novanta giorni dalla convocazione la conferenza valuta tutti gli elementi relativi al progetto ed alla compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali e trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti all'amministrazione competente per l'adozione dei provvedimenti di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

     9. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, l'organo individuato dalla Provincia sulla base del proprio Statuto o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.

     10. Il provvedimento di approvazione del progetto, salvo espressa limitazione nello stesso contenuta, produce gli effetti sostitutivi di cui all'art. 27, comma 5, del decreto, ed abilita alla realizzazione dell'impianto ed al suo esercizio provvisorio, con le modalità previste dal successivo art. 24.

     11. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la variazione degli strumenti urbanistici comunali, il richiedente deve allegare alla domanda lo studio previsto nell'art. 55, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; la conferenza dei servizi di cui ai commi precedenti deve comunque motivare espressamente la scelta di localizzazione in variante sulla base della comparazione e ponderazione tra l'interesse alla localizzazione dell'impianto e quello sotteso alla previsione urbanistica da abrogare.

     12. Per la realizzazione degli impianti relativi ai rifiuti urbani non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione.

     13. Le procedure e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata; in particolare si applicano nel caso di:

     a) modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni ai processi di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;

     b) variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;

     c) variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%;

     d) modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti quando la variazione riguardi, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle precedenti lettere a) e b) del presente comma, l'ingombro plani-altimetrico anche ove dette modifiche non comportino variazioni volumetriche eccedenti il 5% in più o in meno.

     In tali casi, alla domanda deve essere allegato il progetto definitivo della nuova sezione impiantistica e/o delle eventuali modifiche all'impianto e/o discarica autorizzati.

     14. Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, deve essere data comunicazione alla Provincia ovvero alla Regione nei casi di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere g) ed h), prima della loro realizzazione.

     15. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o regionale, i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale da parte della competente autorità.

 

     Art. 22. Realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale.

     1. Gli impianti, ad eccezione delle discariche, sono soggetti anche a verifica di idoneità funzionale secondo i termini e le modalità indicati nel progetto definitivo di cui al comma 2 del precedente art. 20 e/o prescritti in sede di approvazione del progetto; la relazione di verifica di idoneità funzionale deve verificare la rispondenza di quanto realizzato alle finalità tecniche previste nel progetto.

     2. Il provvedimento di approvazione del progetto dell'impianto abilita il soggetto richiedente alla realizzazione dello stesso ed al suo esercizio provvisorio fino al rilascio o diniego dell'autorizzazione all'esercizio prevista dal successivo art. 23.

     3. L'avvio dell'impianto e l'esercizio provvisorio dello stesso, è preceduto dall'invio al Dirigente della competente struttura organizzativa della Regione o, per i progetti di competenza, all'organo competente della provincia da parte del proponente:

     a) della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal precedente art. 19;

     b) di una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

     - l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

     - l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale di cui all'art. 20, 2° comma, lettera f), ad eccezione delle discariche;

     - il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche.

     4. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza

dell'interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto deve presentare il certificato di collaudo dell'impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

     a) la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

     b) la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

     c) l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

     d) il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

     e) l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

     f) le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.

     5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le opere relative agli impianti di stoccaggio provvisorio, anche annessi ad attività di trattamento, recupero e smaltimento, e le discariche debbono essere collaudate prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio. Il relativo certificato di collaudo è trasmesso all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, unitamente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui al comma 3 del presente articolo. Il provvedimento di approvazione del progetto può specificare ulteriori componenti che debbono essere collaudate prima dell'avvio dell'esercizio.

 

     Art. 23. Chiusura e gestione successiva alla chiusura delle discariche.

     1. In conformità ai contenuti dell'autorizzazione rilasciata ai fini della gestione successiva alla chiusura della discarica, entro 180 giorni dalla chiusura stessa, il responsabile della gestione dell'impianto deve presentare alla Regione o alla provincia che ha rilasciato

l'autorizzazione, secondo le rispettive competenze, una relazione attestante l'avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere previste nel progetto approvato per la ricomposizione finale dell'area e l'inizio delle attività post-chiusura.

     2. Entro lo stesso termine il titolare della discarica comunica il nominativo del responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi.

     3. L'organo di vigilanza trasmette annualmente alla Regione una relazione sull'andamento della gestione successiva alla chiusura.

 

     Art. 24. Autorizzazione all'esercizio.

     1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti, o di rinnovo o proroga delle stesse, va presentata alla Provincia ovvero alla Regione nei casi di cui al precedente art. 3, comma 1 lett. g) e h).

     2. Il Dirigente della competente struttura della Regione o il competente organo della Provincia, rilasciano l'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. E' fatta salva la procedura di cui all'art. 27, comma 9 del decreto.

     3. L'autorizzazione all'esercizio, oltre ad individuare le condizioni e le prescrizioni indicate all'art. 28, comma 1 del decreto, costituisce altresì autorizzazione per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera previste nel progetto approvato.

     4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo hanno di norma la durata di cinque anni e sono rinnovabili. Possono essere rilasciate autorizzazioni di durata inferiore solo per ragioni adeguatamente motivate nel provvedimento stesso.

     5. Le domande di rinnovo o di proroga sono presentate dal titolare dell'autorizzazione almeno sei mesi prima e non prima di un anno dalla scadenza. L'amministrazione competente deve pronunziarsi sull'istanza di rinnovo entro centottanta giorni dalla sua presentazione.

     6. Il procedimento di rinnovo o proroga dell'autorizzazione di cui al precedente comma 5 deve comunque verificare la permanenza delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione originaria e il mantenimento delle condizioni ambientali iniziali.

     7. L'efficacia dei provvedimenti di rinnovo o proroga relativi ad impianti di smaltimento per rifiuti solidi urbani rilasciati a soggetti privati i cui rapporti con comuni o consorzi di comuni non siano regolamentati nelle forme previste dalla legge 142/1990, con capacità residua superiore a 100.000 mc, autorizzati in data anteriore al 12.4.1996 e non sottoposti precedentemente a valutazione di impatto ambientale, è sospesa fino all'espletamento, con esito positivo, delle procedure previste dal D.P.R. 12.4.1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 25. Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata.

     1. Sono assoggettati a procedura autorizzativa semplificata:

     a) le stazioni ecologiche o di conferimento;

     b) le piattaforme ecologiche;

     c) i centri di trasferimento o trasferenza dei rifiuti solidi urbani;

     d) gli stoccaggi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, per i quali non sia possibile il ricorso alla procedura prevista dall'art. 33 del decreto;

     e) gli impianti di compostaggio per il trattamento di frazione lignocellulosica derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato purché di potenzialità inferiore a 1.000 t/a;

     f) stoccaggi provvisori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività agricole e in particolare contenitori di fitofarmaci e/o antiparassitari, teli e pellicole di polietilene, sacchetti per mangimi, fertilizzanti e/o ammendanti.

     2. La domanda di autorizzazione all'esercizio degli impianti indicati al comma precedente è presentata contestualmente alla domanda per l'approvazione del progetto e la realizzazione dell'impianto.

     3. L'avvio degli impianti è subordinato ai soli adempimenti previsti dal precedente art. 23 comma 3.

     4. Agli impianti di cui al comma 1 non si applica quanto previsto dal precedente art. 20, commi dal 4 al 9.

     5. Nelle stazioni ecologiche e nelle piattaforme ecologiche di cui al comma 1, lett. a) e b), del presente articolo è obbligatoria la tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente a cura del gestore, da cui risultino i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di trattamento, recupero o smaltimento, con indicazione di tale destinazione. Il trasporto effettuato dal gestore dell'ordinario servizio pubblico di raccolta, dal centro di trasferenza o stazione di trasferimento verso i successivi impianti di trattamento, recupero o smaltimento, in quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione previsto dall'art. 15 del decreto.

 

     Art. 26. Impianti di sperimentazione e ricerca.

     1. E' competenza della Giunta regionale autorizzare attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti alle condizioni di cui ai commi successivi oltre a quelle definite all'art. 29 del decreto.

     2. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.

     3. La Giunta regionale definisce:

     a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;

     b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di una garanzia finanziaria;

     c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'ARTA, fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;

     d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

 

     Art. 27. Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti.

     1. I contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di inizio attività, di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     2. Per la realizzazione degli impianti relativi alle attività di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto, è necessario il rilascio della concessione edilizia e sono dovuti i previsti oneri di concessione. Resta fermo il disposto del precedente art. 18, commi 2 e 3.

     3. L'esercizio delle attività di cui al precedente comma 2 resta subordinato al rilascio delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, se necessarie.

     4. L'esercizio degli impianti di cui al comma 2 è condizionato alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dall’art. 20 [4].

 

Capo II

Smaltimento, trattamento e recupero interregionale dei rifiuti

 

     Art. 28. Smaltimento trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, e smaltimento trattamento e recupero fuori regione di rifiuti urbani.

     1. E' fatto divieto di trattare, recuperare o smaltire i rifiuti urbani prodotti al di fuori della Regione Abruzzo negli impianti localizzati nel territorio regionale.

     2. La Giunta regionale, sulla base di apposita intesa, convenzione o accordo di programma definiti con le regioni interessate, sentite le Provincie competenti per territorio, può autorizzare il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi prodotti al di fuori della Regione, in impianti localizzati nel territorio regionale, nonché il trattamento, il recupero e lo smaltimento dello stesso tipo di rifiuti prodotti nella Regione in impianti ubicati in altre regioni. Detta autorizzazione non può essere rilasciata se l'ambito territoriale ottimale in cui è localizzato il relativo impianto è deficitario in termini di autosufficienza, oppure se è deficitario l'intero territorio regionale.

     2 bis. Le Province, per accertate necessità, tramite accordi tra i soggetti interessati, possono autorizzare il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nella Regione, in impianti localizzati in ambiti territoriali diversi e li comunica, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione, alla Regione [5].

     2 ter. La Regione, entro 10 giorni dalla comunicazione, in caso di contrasto con gli obiettivi del piano regionale di gestione dei rifiuti, può disporre la sospensione degli accordi, previa assegnazione di un termine per l'adeguamento [6].

     2 quater. Il servizio competente della Regione, a tal proposito, emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi, divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata, privilegiando sistemi organizzativi integrati, al fine di superare le criticità nell’ambito dei territori interessati [7].

     3. Il rilascio dell'autorizzazione allo smaltimento, al trattamento e al recupero di rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi prodotti nella Regione in impianti ubicati in altre regioni di cui al comma 1 del presente articolo è comunque subordinato all'esperimento delle procedure di cui al precedente art. 15.

 

     Art. 29. Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni. [8]

     1. La Regione persegue l’obiettivo di limitare nel proprio territorio lo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extraregionale. Il competente servizio regionale emana, a tal proposito, specifiche direttive.

 

     Art. 30. Norme particolari per i rifiuti speciali.

     1. Al fine di ottimizzare la gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali di cui al titolo II e III del decreto, la Regione, in attesa delle disposizioni tecniche e delle iniziative a livello nazionale ivi previste, promuove e favorisce accordi territoriali in materia.

     2. La regione e le province promuovono intese con le associazioni agricole per la realizzazione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti con le agevolazioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

     3. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall'attività edilizia, ciascun comune adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obbligano, per ogni intervento edilizio derivante da concessione edilizia, autorizzazione o altro atto comunale di assenso, il titolare o il direttore dei lavori a dichiarare:

     a) la stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono ivi compresa l'autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento;

     b) il luogo ove si intendono conferire detti rifiuti.

 

TITOLO VI

POTERI DI EMERGENZA, VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

 

     Art. 31. Ordinanze contingibili e urgenti.

     1. La competenza relativa ai poteri di ordinanza previsti all'art. 13 del decreto spetta:

     a) al Presidente della Giunta regionale quando l'emissione dell'ordinanza interessi il territorio di più province;

     b) al Presidente della Provincia quando l'emissione dell'ordinanza interessi più territori comunali all'interno della Provincia;

     c) al Sindaco quando l'emissione dell'ordinanza interessi il territorio comunale di competenza.

     2. L'emissione di un'ordinanza da parte di uno degli organi di cui al precedente comma deve essere tempestivamente comunicata agli altri organi di cui alle altre lettere dello stesso comma, oltre che al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanità.

 

     Art. 32. Provvedimenti regionali straordinari.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità e urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 13 del decreto, anche individuando impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre anche la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti producono gli effetti di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di cui all'art. 27, comma 5, del decreto.

     2. Previa delibera della Giunta regionale il Presidente della Giunta regionale:

     a) approva, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al precedente comma, nuovi progetti o progetti di ampliamento e, qualora non sia possibile provvedere altrimenti, ne dispone la realizzazione e gestione tramite Commissario "ad acta";

     b) approva gli atti di occupazione e di espropriazione e ogni altro atto di competenza degli Enti locali per delega o attribuzione da parte della Regione, nonché tutte le attività ad essi preordinate, che si rendessero necessari per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al primo comma del presente articolo;

     c) autorizza i comuni interessati alla situazione di necessità e urgenza a conferire i rifiuti negli impianti di cui al primo comma;

     d) determina, in lire per kg di rifiuto, la tariffa di conferimento dovuta ed il relativo importo deve essere versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, sulla base di rendiconti certificati dal gestore dell'impianto.

     3. Al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, la Giunta regionale con proprio atto, su conforme proposta dell'ARTA, adotta apposite "Norme tecniche minimali per l'approntamento dei siti da destinare all'accoglimento dei rifiuti in situazioni di emergenza" ai fini dell'adozione delle ordinanze di cui al comma 1 del precedente art. 30. Dette norme sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3 bis. Il soggetto che realizza una discarica o un impianto di trattamento con discarica di servizio deve riservare alla Regione, ove occorra, una quota pari al 5% della potenzialità complessiva della discarica, che potrà utilizzarla per provvedimenti contingibili ed urgenti [9].

 

     Art. 33. Vigilanza e attività sostitutiva.

     1. In applicazione del disposto dell'art. 20 del decreto, i poteri di vigilanza, controllo, accertamento delle violazioni e i compiti di irrogazione delle sanzioni amministrative, relativi all'applicazione della presente legge, sono attribuiti, salvo diversa indicazione, alle province.

     2. In particolare le province esercitano le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi:

     a) sull'attuazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti ed in particolare sull'esecuzione degli interventi, nei tempi e nei modi contenuti nei piani stessi, informando la Regione delle inadempienze, degli atti assunti in violazione delle prescrizioni recate dal piano e dei provvedimenti sostitutivi adottati; la Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, invia alla Giunta regionale una relazione, nella quale è indicato lo stato di attuazione del piano provinciale, le autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso, ed i controlli effettuati; l'invio della relazione nel termine predetto è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali; il mancato invio comporta la sospensione dell'erogazione degli interventi finanziari in corso;

     b) sui contenuti, sui tempi e sulle procedure di approvazione da parte dei comuni associati nelle forme di cooperazione prevista al precedente articolo dei programmi pluriennali di cui al precedente articolo e sulla loro conformità al piano regionale ed al piano provinciale;

     c) sulla conformità dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi previsti nei piani provinciali alle disposizioni contenute negli stessi e nei programmi pluriennali.

     3. La Regione in particolare esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi:

     a) sull'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti;

     b) sui contenuti, sui tempi e sulle procedure di approvazione dei piani provinciali e sulla loro conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti;

     b bis) Nei casi di accertata inadempienza per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed azioni previsti da provvedimenti regionali [10].

     4. I poteri sostitutivi provinciali e regionali previsti dal presente articolo sono rispettivamente esercitati dal Presidente della Provincia e dal Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine fissato nell'atto di diffida stesso, e mediante la nomina di un commissario "ad acta".

 

TITOLO VII

INCENTIVAZIONI, CONTRIBUTI, COMPENSAZIONI, TRIBUTI E SANZIONI

 

Capo I

Incentivi

 

     Art. 34. Fondo regionale.

     1. Il Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale, di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. 146/1998, è alimentato, oltre che dalle risorse ivi previste, da:

     a) somme derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento;

     b) somme derivanti da sanzioni amministrative di competenza regionale, per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia ecologica e di tutela ambientale di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27, relativa all'istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica;

     c) somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all'art. 28 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e successive modifiche e integrazioni.

     2. Il Fondo regionale di cui al comma precedente è destinato ai seguenti interventi:

     a) iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente;

     b) realizzazione di iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge; in particolare al fine di perseguire detti obiettivi si destina quota parte del fondo di cui al comma 1, nella misura di € 700.000,00, all’Agenzia regionale per la tutela dell’Ambiente, al fine di consentire al predetto Ente di attuare specifiche progettualità, predisposte di concerto con la Direzione regionale turismo, ambiente e territorio, secondo quanto previsto, oltre che dalla presente legge, anche dall’art. 5 della L.R. 64/1998 [11];

     c) realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, nel rispetto delle previsioni e priorità contenute nel piano regionale per la bonifica delle aree inquinate;

     d) azioni per il recupero ambientale delle aree degradate;

     e) realizzazione di iniziative finalizzate all'attuazione della L.R. 27/1995, ivi compresa l'erogazione di contributi agli Enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica;

     f) azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale;

     g) iniziative di studio e di ricerca, di rilevazione e organizzazione di dati, anche finalizzati all'attività di pianificazione in campo ambientale;

     h) iniziative intese all'attuazione delle politiche ambientali della Regione anche mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati.

     3. L'impiego delle risorse del Fondo di cui al 1° comma del presente articolo, è disposto dalla Giunta regionale, nel rispetto delle destinazioni vincolate dalle disposizioni statali e regionali.

 

     Art. 35. Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. [12]

     1. In attuazione della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la Giunta regionale mediante apposite disposizioni:

     a) istituisce l’anagrafe dei siti da bonificare disciplinandone la gestione e l’aggiornamento;

     b) propone al Consiglio regionale il piano di bonifica delle aree inquinate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse, i siti industriali dismessi e le aree oggetto di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti, disciplinandone la gestione e l’aggiornamento;

     c) approva il censimento, come previsto dalla normativa vigente, disciplinandone la gestione, l’aggiornamento e definendo l’attuazione di specifici programmi di finanziamento nonché le modalità di attuazione per la realizzazione di interventi migliorativi delle aziende;

     d) disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

     2. La Regione, ai sensi della normativa vigente, promuove azioni volte a favorire e velocizzare gli interventi di bonifica, di ripristino e riqualificazione ambientali delle aree inquinate, di cui al comma 1, lett. b), da parte di soggetti privati che non si trovino nelle condizioni previste dalla normativa vigente.

     3. Qualora i responsabili della situazione di inquinamento o rischio concreto ed attuale di inquinamento, non provvedano ad eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale anche con misure di messa in sicurezza permanente, ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi è individuato dall’Ente, territorialmente competente, con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi i costi per l’esproprio delle aree da bonificare, sono sostenuti integralmente dall’affidatario.

     4. Al fine di garantire all’affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d’impresa, lo stesso può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici comunali.

     5. L’Ente competente, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 3 e 4, procede d’ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dalla normativa vigente. In tal caso la Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese secondo le priorità indicate nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui al comma 1, lett. b), utilizzando le risorse economiche iscritte nel capitolo di bilancio di cui all’articolo 34, nonché risorse individuate nell’ambito di altri strumenti di programmazione di spesa nel settore ambientale.

     6. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di appositi programmi, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50% delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e/o occupazionali.

     7. Con apposite disposizioni, il servizio competente della Regione definisce le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

     8. Fino all’approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, i Comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale.

 

     Art. 36. Azioni per lo sviluppo del recupero e riciclo. [13]

     1. In tutto il territorio regionale sono attivate, entro 180 giorni dall’approvazione delle presenti disposizioni, le raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti, privilegiando l’adozione di sistemi di raccolta “domiciliari o di prossimità”.

     2. Nei territori interessati da provvedimenti straordinari di cui all’art. 31, al fine di superare in tempi brevi le criticità territoriali, il termine di cui al comma 1 e conseguenti obblighi, è ridotto a 90 giorni per le seguenti frazioni:

     a) pile e farmaci scaduti;

     b) carta e cartoni;

     c) frazioni organiche da grandi utenze, frazioni verdi e residui vegetali compostabili derivanti dalla manutenzione di verde pubblico e privato, da avviare agli impianti di produzione di compost di qualità.

     3. Il competente Servizio regionale emana, per l’attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, direttive contenenti anche specifiche sanzioni in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati.

     4. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, promuove azioni e stipula convenzioni con il settore della produzione, della distribuzione e con le Camere di Commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.

     5. La Regione, gli Enti locali singoli o associati ed i gestori dei servizi promuovono la diffusione degli “acquisti verdi” e provvedono all’approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio, secondo le disposizioni del D.M. 203/03 e successivi provvedimenti attuativi. A tal fine la Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, emana apposite linee guida. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l’utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.

     6. La Regione per incrementare le attività di recupero e riciclo dei materiali, promuove ed incentiva, anche attraverso la concessione di contributi, da reperire nell’apposito fondo di cui all’art. 34:

     a) le iniziative finalizzate alla prevenzione ed alla riduzione della produzione di rifiuti, in particolare delle istituzioni pubbliche;

     b) la diffusione di sistemi integrati di raccolta differenziata “domiciliari o di prossimità” per le principali categorie di rifiuti urbani, nonché per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi esistenti;

     c) la realizzazione di stazioni ecologiche per agevolare la raccolta differenziata dei materiali riutilizzabili e riciclabili, anche in relazione alle categorie dei beni durevoli, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti di imballaggio;

     d) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;

     e) l’organizzazione di iniziative per favorire la ricerca nella progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale e l’istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l’utilizzo di materiali recuperati;

     f) la realizzazione di impianti per la produzione di compost di qualità;

     g) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione dei rifiuti;

     h) la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

     i) l’utilizzo degli ammendanti di cui alla legge n. 748/84 e s.m.i. per attività agronomiche e tutela dei suoli;

     j) l’utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale;

     k) l’utilizzo di frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo e delle biomasse, ai fini di programmi energetici di fonti rinnovabili.

     7. Per l’attuazione delle finalità di cui al comma 6, il servizio competente della Regione elabora ed emana, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, apposite direttive, sentiti i soggetti interessati.

 

     Art. 37. Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l'uso della carta riciclata negli enti pubblici. [14]

     [1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, della conservazione dell'ambiente e del contenimento dei consumi energetici, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, comma 4, del decreto, la Regione e gli enti pubblici, anche economici, sono tenuti a soddisfare il proprio fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al 40% del fabbisogno stesso.

     2. La Giunta regionale emana direttive per la promozione presso gli enti e le pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo dell'uso esclusivo di carta e cartoni riciclati, nonché per la raccolta differenziata della carta, del cartone, delle cartucce di inchiostro, del toner, del materiale di ufficio e degli altri beni mobili dismessi, come individuati dall'art. 44 del decreto. Nella stessa direttiva dovranno prevedersi i criteri per l'inserimento dell'obiettivo della riduzione dei rifiuti quale condizione di erogazione di tutte le incentivazioni regionali, per le quali detto inserimento sia tecnicamente possibile.

     3. Gli enti e le pubbliche amministrazioni di cui al precedente comma 1 utilizzano nelle proprie mense, per la somministrazione di alimenti e di bevande, esclusivamente contenitori e stoviglie in materiale biodegradabile avviabile a compostaggio o in alternativa materiali equivalenti dal punto di vista delle prestazioni ambientali.

     4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli obblighi derivanti da contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge e l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è condizione necessaria per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali destinati a consentire interventi in campo ambientale.]

 

Capo II

Tariffe e compensazioni

 

     Art. 38. Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti.

     1. La Provincia determina per ogni comune facente parte di ciascun bacino di recupero, trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani ricadente nel proprio territorio, la tariffa di conferimento agli impianti asserviti ai comuni stessi. A tal fine la Provincia tiene conto dei costi industriali e degli oneri fiscali per la realizzazione e gestione dell'impianto nonché degli oneri sostenuti da ciascun comune per il trasporto dei rifiuti in modo da assicurare un onere complessivo, per chilogrammo di rifiuti, uguale per tutti i comuni conferenti.

     2. La tariffa di conferimento alla scadenza del contratto può essere adeguata dalla Provincia, su richiesta del titolare dell'impianto, quando ricorrono comprovate ragioni di necessità.

 

     Art. 39. Compensazioni per i comuni sede di impianti per rifiuti urbani.

     1. La Provincia, sentiti i comuni interessati, individua le tipologie degli impianti relativi ai rifiuti urbani, per i quali è dovuto un contributo ai comuni nel cui territorio si trovano ubicati detti impianti, fissa il contributo commisurato alla quantità ed alla qualità dei rifiuti movimentati e determina i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti. Con le medesime modalità la provincia dispone l'eventuale aggiornamento annuale del contributo.

     2. Il regolamento di cui al precedente art. 6, comma 2, destina ad interventi finalizzati al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell'impianto il gettito derivante dall'applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo.

 

Capo III

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

 

     Art. 40. Rinvio. [15]

     [1. In materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi si applica la disciplina dettata dalla L.R. 146/1998.

     2. Non si applicano le riduzioni del tributo previste dall'art. 5, commi 5, 6, 7 e 8, della stessa L.R. 146/1998:

     a) ai rifiuti urbani e alle loro frazioni, provenienti da ambiti territoriali o sub-ambiti diversi da quello sede di discarica;

     b) ai rifiuti provenienti da altre Regioni, compresi i rifiuti che, prodotti in altre Regioni, siano sottoposti nella Regione a:

     1) stoccaggio provvisorio;

     2) selezione o cernita di rifiuti con una percentuale della frazione avviata a riutilizzo o ad operazioni di recupero inferiore al 70% in peso rispetto alla quantità totale sottoposta a selezione o cernita;

     3) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quali riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.

     3. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è destinato come segue:

     a) una quota del 10% è dovuta alle Provincie ai sensi dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

     b) una quota del 35%, al netto di quanto già destinato alle Provincie ai sensi della L. 549/95, è destinata ad alimentare il Fondo di cui all'art. 33 della presente legge;

     c) una quota del 5% al netto di quanto già destinato alle Provincie ai sensi della legge 549/95 e alla Regione per alimentare il Fondo di cui all'art. 33 della presente legge per l'esercizio delle funzioni già delegate alle Provincie, di cui all'art. 8 della L.R. 146/1998;

     d) un ulteriore 10%, determinato come al punto precedente, alle Provincie per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.

     4. La Giunta regionale può erogare, a titolo di acconto, su richiesta della Provincia, un importo pari al 50% della somma erogata nell'anno precedente.

     5. Ai fini della determinazione dell'importo del tributo previsto dall'art. 5, comma 2 della L.R. 146/1998, l'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, è effettuato dalla Provincia territorialmente competente successivamente alle scadenze di cui all'art. 24, comma 1 del decreto sulla base di relazione documentata di ciascun comune nella quale vanno evidenziati i quantitativi, la tipologia e la destinazione dei rifiuti avviati a trattamento, riutilizzo, riciclaggio e recupero.]

 

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 41. Disposizioni transitorie. [16]

     [1. Limitatamente all'anno 2000, l'importo di cui all'art. 5, comma 2, lett. E), della L.R. 146/1998 è determinato in £. 35 al chilogrammo, sempre che lo smaltimento in discarica dei rifiuti sia autorizzato secondo le modalità previste dall'art. 5, commi 6 e 6 bis del decreto.

     2. Fino alla completa attuazione delle previsioni del piano regionale e dei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui alla presente legge e, comunque, fino al 31 dicembre 2004 ove tali previsioni vengano attuate prima, è fatto divieto di realizzare e/o attivare impianti di termodistruzione e/o di termovalorizzazione dei rifiuti urbani. Gli impianti di produzione di combustibile da rifiuti (CDR) possono essere autorizzati, ovvero possono continuare la propria attività se già autorizzati, con la prescrizione che il CDR prodotto venga utilizzato, fino al 31 dicembre 2006, esclusivamente in impianti termici non dedicati. La localizzazione di nuovi impianti va comunque subordinata a verifiche circa l'impossibilità di utilizzo per ampliamento di quelli esistenti.

     3. L'effettivo conferimento delle funzioni e compiti di cui al precedente art. 4, comma 2 decorre dalla data di pubblicazione dei piani provinciali. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo V della presente legge hanno immediata applicazione ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della stessa, fatte salve le fasi del procedimento amministrativo che si sono concluse.

     4. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di costituzione dell'A.R.T.A., ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L.R. 64/1998, alla valutazione per la localizzazione degli impianti di cui all'art. 27 del decreto provvede il comitato regionale degli esperti di cui all'art. 6 della L.R. 60/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.]

 

     Art. 42. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal precedente art. 40, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     1) L.R. 60/1985 (Interventi della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915)

     2) L.R. 67/1988 (Determinazione del compenso ai componenti il Comitato degli esperti, di cui alla L.R. 60/1985, recante: Interventi della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915)

     3) L.R. 74/1988 (Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi)

     4) L.R. 3/1989 (Modifica alla L.R. 8 settembre 1988, n. 74, recante "Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi")

     5) L.R. 100/1989 (Interventi regionali per la difesa dell'ambiente per l'anno 1989), artt. 2, 3, 4, 5, 7

     6) L.R. 24/1991 (Finanziamento di interventi regionali per la difesa dell'ambiente per l'anno 1989), art. 1

     7) L.R. 43/1991 (Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 25.3.1985, n. 60 e 8.9.1988, n. 74, concernenti lo smaltimento dei rifiuti)

     8) L.R. 64/1991 (L.R. 8.9.1988, n. 74 - Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi). Istituzione sul comprensorio di Vasto, con sede in Gissi, per le attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

     9) L.R. 54/1992 (Modifiche ed integrazione LL.RR. 8.9.1988, n. 74, e 1.8.1991, n. 43 - Smaltimento rifiuti)

     10) L.R. 79/1992 (Prime norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti e per il riutilizzo delle materie prime secondarie in attuazione dell'art. 2, comma VI, della legge 9.11.1988, n. 475)

     11) L.R. 27/1993 (Modifiche ed integrazioni L.R. 7.7.1992, n. 54 - Smaltimento rifiuti)

     12) L.R. 65/1993 (Norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti)

     13) L.R. 7/1994 (Integrazione alla L.R. 29 gennaio 1993, n. 26 recante "Norme in materia di organismi consortili")

     14) L.R. 14/1994 (Norme di riordino e rideterminazione compenso Comitati e Commissioni operanti presso il Settore Ecologia) art. 1, comma 1, lett. a) e comma 2, art. 2, art. 4

     15) L.R. 17/1994 (Modificazioni alla L.R. 22.11.1993, n. 65 "Norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti")

     16) L.R. 47/1994 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 7.7.1992, n. 54 - Smaltimento dei rifiuti)

     17) L.R. 86/1994 (Intervento finanziario regionale in favore dei comuni per l'ampliamento e la realizzazione delle discariche RSU al fine di fronteggiare le emergenze comprensoriali)

     18) L.R. 71/1995 (Rifinanziamento anno 1995 della L.R. 18.11.1994, n. 86 "Intervento finanziario regionale in favore dei comuni per l'ampliamento e la realizzazione delle discariche RSU al fine di fronteggiare le emergenze comprensoriali")

     19) L.R. 101/1995 (Modifica della L.R. 22.11.1993, n. 65: Norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti

     20) L.R. 2/1996 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti)

     21) L.R. 9/1996 (Modificazioni alla L.R. 7 aprile 1994, n. 17: Modificazioni alla L.R. 22.11.1993, n. 65: Norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti)

     22) L.R. 60/1996 (Testo unico delle Norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo) art. 64, comma 5, lett. c

     23) L.R. 73/1996 [Disposizioni per l'adeguamento del Piano di Organizzazione del Servizio di smaltimento dei rifiuti)

     24) L.R. 102/1996 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.6.1993, n. 26 "Norme in materia di organismi consortili") art. 1, comma 2 e art. 2

     25) L.R. 117/1996 (Istituzione di un fondo regionale per la realizzazione di interventi di prevenzione e di bonifica delle aree inquinate)

     26) L.R. 120/1996 (Comitato Regionale degli Esperti L.R. 23 maggio 1995, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni - Indennità)

     27) L.R. 122/1996 (Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni facenti parte del Consorzio Comprensoriale dell'area pescarese)

     28) L.R. 15/1998 (Procedura amministrativa di approvazione dei progetti di impianti e di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle operazioni, relative allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, in attuazione del D.Lgs. 5.2.1977, n. 221)

     nonché tutte le disposizioni contenute in leggi regionali vigenti che siano incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 43. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI [17]

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 66 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45, salvo quanto ivi previsto.

[2] Note:

[1] Con nota n. 769 C.G. del 24.3.2000 il Commissario del Governo ha segnalato che: "... l'introduzione di un "articolo aggiuntivo 7" avvenuta a seguito dell'approvazione in aula della relativa proposta - ha comportato una nuova numerazione dei successivi articoli.

Non si è provveduto a riformulare l'articolato, per cui tutti i richiami fatti nel testo ad articoli successivi al 7° debbono intendersi aumentati di una unità.

Riferimenti errati sono stati rinvenuti nei seguenti articoli: 4, 16, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 40."

[2] Con nota n. 701/966 C.G. del 13 aprile 2000 il Commissario del Governo ha comunicato: "In relazione alla nota n. 2713 del 23.3.2000 si trasmette, debitamente vistata, la legge indicata in oggetto.

Il Governo ne ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12.4.2000 osservando, con l'occasione, circa le norme di cui all'art. 32, co. 1 e 2, che le previsioni concernenti i siti e gli impianti ove destinare i rifiuti in situazioni di emergenza sono comunque riferibili esclusivamente alle fattispecie previste nell'art. 13 del d.lgs. 22/1997, con le procedure e nei tempi ivi previsti.

Il Governo ha anche comunicato di aver preso atto della nota prot. 769 C.G. (allegata in copia) con la quale questo Commissario - in fase istruttoria - ha segnalato alcuni errori materiali contenuti nella legge."

[3] Articolo inserito dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[4] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[5] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[6] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[7] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[9] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[10] Lettera aggiunta dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[11] Lettera così modificata dall’art. 65 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[12] Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 4 ottobre 2001, n. 54 e così sostituito dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[14] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[15] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 26 luglio 2004, n. 20.

[16] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 16 giugno 2006, n. 17.

[17] Piano integrato dalla L.R. 23 giugno 2006, n. 22, dalla L.R. 6 luglio 2006, n. 24, dall’art. 30 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.