Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 26/07/2004 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 146/1998. |
Art. 2. Integrazione dell’art. 8 della L.R. 146/1998. |
Art. 3. Sostituzione dell’art. 11 della L.R. 146/1998. |
Art. 4. Integrazioni alla L.R. 146/1998. |
Art. 5. Sostituzione dell’art. 12 della L.R. 146/1998. |
Art. 6. Abrogazione. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 4.4.172 - L.R. 26 luglio 2004, n. 20. [1]
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16.12.1998, n. 146 concernente: “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
(B.U. 30 luglio 2004, n. 21).
Art. 1. Sostituzione dell’art. 5 della
1. L’art. 5 della
“Art. 5. (Base imponibile e determinazione del tributo).
1. La base imponibile del tributo, di cui all’art. 3, comma 24, della Legge statale è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell’art. 12 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.
2. Con riferimento alla definizione ed alla classificazione contenute rispettivamente nell’art. 6 e nell’art. 7 del
a) in Euro 2 per gli scarti e sovvalli che residuano da operazioni di recupero, così come disciplinate dalle norme vigenti, di rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico;
b) in Euro 3 per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti tal quali;
c) in Euro 4 per tutte le tipologie di rifiuti ammissibili agli impianti di termovalorizzazione, con recupero energetico, nei limiti e condizioni delle relative autorizzazioni regionali;
d) in Euro 5 per:
1. per i fanghi palabili dei rifiuti speciali;
2. per i rifiuti urbani e per gli scarti non recuperabili provenienti da rifiuti urbani prodotti in ogni Comune in cui sia assicurata una raccolta differenziata, nei termini fissati dall’art. 24, comma 1, del
3. per gli scarti e i sovvalli, conferiti da impianti di stoccaggio, recupero e deposito preliminare, che residuano, per una percentuale non superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati, da tutte le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e/o assimilati agli urbani, così come disciplinate dalle vigenti norme, certificati a seguito di accertamento effettuato dal competente organo di controllo, attestante l’effettivo avvio a riutilizzazione in altro ciclo produttivo delle frazioni di rifiuto movimentate;
e) in Euro 8 per gli scarti e sovvalli che residuano da operazioni di recupero, così come disciplinate dalle norme vigenti, di rifiuti speciali pericolosi;
f) in Euro 20 per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltiti tal quali e non recuperabili secondo le vigenti norme, nonché per gli scarti e i sovvalli, di cui al punto 3. della lett. d), che residuano dalle operazioni di recupero per una percentuale superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati;
g) in Euro 15 per gli scarti non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani prodotti in ogni Comune in cui non siano stati ancora raggiunti gli obiettivi fissati dall’art. 24, comma 1, del
h) in Euro 25 per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali.
3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20% degli importi previsti dal comma 2, i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto, effettuate all’interno del territorio regionale.
4. L’ammontare dell’imposta è fissato, a norma dell’art. 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo; qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente.
5. Ai sensi dell’art. 3, comma 29 della legge statale il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare dell’imposta per il quantitativo espresso in chilogrammi dei rifiuti conferiti, nonché per il coefficiente di correzione stabilito con decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato.
Art. 2. Integrazione dell’art. 8 della
1. Dopo il terzo comma dell’art. 8 della
“3 bis. L’erogazione delle somme previste a favore delle Province, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della legge statale e del comma 3 del presente articolo, è subordinata all’acquisizione da parte della Regione della relazione di cui al precedente comma 2”.
Art. 3. Sostituzione dell’art. 11 della
1. L’art. 11 della
“Art. 11. (Decadenza e rimborsi).
1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge, sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento.
2. In caso di presentazione dell’istanza di rimborso a mezzo plico postale, quale data di presentazione, farà fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
3. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell’importo indebitamente o erroneamente versato sull’ammontare del tributo dovuto per le successive scadenze”.
Art. 4. Integrazioni alla
1. Dopo l’art. 11 della
a) art. 11 bis
Art. 11 bis. (Prescrizione).
1. Il credito della Regione per l’accertamento del tributo speciale di cui all’art. 5 della presente legge, si prescrive in cinque anni a decorrere dall’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui al precedente art. 7. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento dell’accertamento del fatto illecito.
2. Il diritto a riscuotere le somme per le violazioni punite con sanzioni amministrative non tributarie si prescrive, ai sensi dell’art. 28 della Legge 24.11.1981, n. 689, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
3. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l’azione penale; in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
b) art. 11 ter
Art. 11 ter. (Comunicazioni).
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale e alle Province, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano, inoltre, alla competente struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento.
Art. 5. Sostituzione dell’art. 12 della
1. L’art. 12 della
“Art. 12. (Norma finanziaria).
1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel Cap. 11690 (U.P.B. 01.01.002) ridenominato: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Art. 3, comma 24,
2. Una quota del 10% del gettito del tributo è dovuta alle Province in ragione del gettito riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia ed iscritto nel Cap. 291531 (UPB 05.01.011) denominato: Quota del 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla
3. Per le finalità di cui all’art. 3, comma 27, della legge statale e per gli altri interventi previsti e disciplinati dall’art. 34, comma 2, della
4. A titolo di concorso nelle spese della delega previste dalla presente legge la Regione riconosce alle Province una quota pari al 5% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.
5. Un ulteriore 10% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4, è destinato alle Province, per l’esercizio delle funzioni delegate dalla L.R. 28.4.2000, n. 83. Il riparto di dette quote è disposto dalla Giunta Regionale d’intesa con le Province sulla base dei criteri di cui al comma 2.
6. La Giunta Regionale può erogare, a titolo di acconto, su richiesta della Provincia, un importo pari al 50% della somma erogata nell’anno precedente.
7. Le entrate, derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie, sono introitate direttamente dalle Province nei loro bilanci, per essere destinate all’esercizio delle funzioni amministrative e delle attività di controllo ambientale, di cui all’art. 20 del
Art. 6. Abrogazione.
1. L’art. 40 della L.R. 28.4.2000, n. 83 è abrogato.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Legge abrogata dall’art. 16 della