§ 3.5.40 - L.R. 31 luglio 1996, n. 60.
Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:31/07/1996
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 2 bis.  Natura degli aiuti di Stato.
Art. 3.  Deleghe agli enti locali.
Art. 4.  Funzioni delegate alle province.
Art. 5.  Funzioni delegate ai Comuni.
Art. 6.  Modalità di esercizio delle funzioni delegate.
Art. 7.  Albo provinciale delle imprese artigiane.
Art. 8.  Natura costitutiva delle iscrizioni.
Art. 9.  Domanda di iscrizione.
Art. 10.  Attività istruttoria dei Comuni.
Art. 11.  Iscrizione su domanda.
Art. 12.  Rigetto della domanda di iscrizione.
Art. 13.  Iscrizione d'ufficio.
Art. 14.  Modificazioni, cancellazioni, revisioni periodiche dell'albo.
Art. 15.  Impugnative.
Art. 16.  Sanzioni amministrative.
Art. 17.  Applicazione e riscossione delle sanzioni.
Art. 18.  Istituzione, sedi e funzioni.
Art. 19.  Composizione.
Art. 20.  Vigilanza.
Art. 21.  Ufficio di segreteria della Commissione provinciale per l'artigianato.
Art. 22.  Diritti di iscrizione e di segreteria.
Art. 23.  Modalità di elezione dei rappresentanti artigiani della C.P.A. - Rinvio.
Art. 24.  Composizione, sede e funzionamento.
Art. 25.  Compiti e funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.
Art. 26.  Ufficio di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato.
Art. 27.  Rimborsi spese e competenze a favore dei componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
Art. 28.  Contributi regionali.
Art. 29.  Esercizio delle funzioni.
Art. 30.  Erogazione dei contributi.
Art. 31.  Corsi di formazione.
Art. 32.  Programmazione dei corsi di formazione.
Art. 33.  Domande di ammissione ai corsi di formazione.
Art. 34.  Botteghe-scuola.
Art. 35.  Trattamento economico degli allievi.
Art. 36.  Rimborsi e pagamenti.
Art. 37.  Attribuzione della qualifica lavorativa.
Art. 38.  Progetti regionali.
Art. 39.  Realizzazione dei progetti.
Art. 40.  Esercizio delle funzioni.
Art. 41.  Iniziative promozionali.
Art. 42.  Commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato.
Art. 43.  Programmi di ricerca socio-economica e territoriale.
Art. 44.  Salvaguardia ambientale.
Art. 45.  Interventi per la costituzione e lo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, dei loro consorzi e dei consorzi-fidi.
Art. 46.  Requisiti per fruire dei contributi.
Art. 47.  Prestazione delle garanzie a favore delle imprese associate.
Art. 48.  Iscrizione delle imprese alle cooperative artigiane di garanzia.
Art. 49.  Interventi per ripianare le perdite conseguenti ad insolvenza delle imprese associate e per la reintegrazione del capitale sociale.
Art. 50.  Contributi annuali.
Art. 51.  Tasso d'interesse.
Art. 52.  Convenzioni con istituti di credito.
Art. 53.  Vigilanza.
Art. 54.  Domande per l'ammissione ai contributi.
Art. 55.  Disposizioni statutarie obbligatorie.
Art. 56.  Rappresentanti della Regione nei collegi sindacali.
Art. 57.  Estensione di benefici e delle disposizioni che precedono ai consorzi ed alle società consortili fidi.
Art. 58.      La Giunta regionale concede contributi ai consorzi ed alle società consortili di garanzia fidi, costituiti nella forma di cooperative fra imprese artigiane, con la partecipazione anche di [...]
Art. 59.  Beneficiari.
Art. 60.  Presentazione delle domande per ottenere i contributi.
Art. 61.  Deliberazione sulle domande.
Art. 62.  Costituzione di consorzi regionali.
Art. 63.  Finalità dei consorzi regionali.
Art. 64.  Contributi a favore dei consorzi regionali.
Art. 65.  Contributi alle imprese artigiane.
Art. 66.  Contributi in conto interessi.
Art. 67.  Contributi in conto canoni di locazione finanziaria.
Art. 68.  Domande per i contributi in conto canoni di locazione finanziaria.
Art. 69.  Concessione dei contributi in conto interessi.
Art. 70.  Ammontare e concessione dei contributi in conto canoni di locazione finanziaria.
Art. 71.  Operazioni escluse dai contributi.
Art. 72.  Rappresentante della Regione in seno al comitato tecnico dell'artigianato.
Art. 73.  Attività della cassa per il credito artigiano.
Art. 74.  Interventi per le aree ed i servizi destinati agli insediamenti artigianali.
Art. 75.  Opere ammesse ai contributi.
Art. 76.  Ammontare dei contributi.
Art. 77.  Procedure per la concessione dei contributi.
Art. 78.  Istruttoria delle richieste di contribuzione.
Art. 79.  Controlli sull'attuazione delle iniziative ammesse a contributo.
Art. 80.  Restituzione dei contributi.
Art. 81.  Inalienabilità delle aree acquisite con il contributo regionale.
Art. 82.  Altri interventi.
Art. 83.  Calamità naturali.
Art. 84.  Contributi per gli interventi speciali.
Art. 85.  Procedure per la concessione dei contributi.
Art. 86.  Pagamento dei contributi.
Art. 87.  Contributi alle associazioni sindacali di categoria.
Art. 88.  Finalità.
Art. 89.  Consulta Regionale per l'Artigianato Artistico.
Art. 90.  Compiti della Consulta.
Art. 91.  Composizione della Consulta.
Art. 92.  Funzionamento della Consulta.
Art. 93.  Competenze della Regione.
Art. 94.  Strutture per l'Artigianato Artistico.
Art. 95.  Revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.
Art. 96.  Procedimento amministrativo.
Art. 97.  Norma transitoria.
Art. 98.  Rimando alle norme di legge.
Art. 99.  Norma finanziaria.
Art. 100.  Procedura d'urgenza.


§ 3.5.40 - L.R. 31 luglio 1996, n. 60. [1]

Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo.

(B.U. 9 agosto 1996, n. 27 – speciale).

 

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

FINALITA' E DESTINATARI DELLA LEGGE

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione, nel quadro complessivo di un equilibrato e generale sviluppo dell'economia sul proprio territorio, promuove la crescita e la qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme associative, favorendo nuove iniziative imprenditoriali specialmente da parte dei giovani e privilegiando i mestieri artistici e tradizionali dell'artigianato, con il supporto dei suoi organi istituzionali e delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria.

 

     Art. 2. Destinatari.

     Le norme della presente legge si applicano:

     - alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8.8.85, n. 443, risultino iscritte all'albo delle imprese artigiane di una delle province della Regione Abruzzo;

     - ai consorzi e alle società consortili, costituiti tra imprese artigiane, iscritti alla sezione separata di uno degli albi sopra indicati;

     - ai consorzi, alle società consortili, alle associazioni temporanee, cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni ed enti pubblici o privati, con le finalità, le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 6 della legge 443/85.

     Particolari agevolazioni e contributi sono concessi dalla Regione per favorire la nascita di nuove imprese artigiane, privilegiando quelle che, per il tipo di attività e/o per la costituzione in forma societaria, possono concorrere alla formazione di nuove imprenditorialità e all'incremento dell'occupazione giovanile.

 

     Art. 2 bis. Natura degli aiuti di Stato.

     Le norme della presente legge che regolano la concessione di aiuti di Stato, di qualunque natura e forniti a qualunque fine ai destinatari di cui all'art. 2, anche se non espressamente indicato o previsto dalle modalità attuative, si adeguano tutte alle disposizioni relative agli aiuti previste dalla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese» punto 3.2 (G.U. n. C.213 del 19.8.1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (G.U. n. C.68 del 6.3.96).

     La Regione stabilisce un meccanismo di controllo che assicura che il cumulo dei differenti aiuti accordati allo stesso beneficiario a titolo di aiuti de minimis non possa portare l'ammontare totale di questo tipo di aiuto a superare l'equivalente di 100.000 Ecu in un periodo di tre anni, pur non escludendo la possibilità per il beneficiario di ottenere altri aiuti sulla base di regimi approvati dalla Commissione U.E.

 

TITOLO II

DELEGHE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 3. Deleghe agli enti locali.

     La Regione esercita le funzioni amministrative di sua competenza, in materia di artigianato, delegandole, normalmente, agli enti locali, nell'osservanza di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 118 della Costituzione, dal 3° comma dell'art. 1 della legge 443/85 e dalle leggi regionali in materia.

 

     Art. 4. Funzioni delegate alle province.

     La Regione delega alle Province l'esercizio delle seguenti funzioni in materia di artigianato:

     a) la formazione professionale;

     b) gli interventi diretti all'incentivazione dell'occupazione giovanile;

     c) gli interventi a favore delle imprese artigiane, singole e associate, che la presente legge e le altre leggi regionali riservano alla competenza delle Province.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta fissa i criteri per la ripartizione delle risorse. Le Province, tenuto conto delle somme stanziate, predispongono ed attuano i programmi di intervento e individuano i progetti per le iniziative ammessi a contributo.

     La delega comprende tutti gli atti connessi con l'esercizio delle funzioni, ivi comprese la concessione e la liquidazione dei contributi, nonché il controllo sulla destinazione e l'utilizzazione degli stessi.

     Le funzioni delegate sono esercitate dalle Province, in conformità agli indirizzi programmatici generali della Regione, mediante l'adozione di piani svolti a perseguire la crescita delle attività artigiane presenti sul territorio e la nascita di nuove imprese, secondo criteri di proprietà per aree, con particolare riferimento al dato di disoccupazione, settori e finalità, garantendo il contributo delle organizzazioni di categoria.

 

     Art. 5. Funzioni delegate ai Comuni.

     Spettano ai Comuni:

     a) gli atti di istruzione, ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane ed alla sezione separata dello stesso, ai sensi dell'art. 64, 4 comma, lett. a) del DPR 616/77;

     b) gli atti di istruzione e di rilevazione necessari per la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 443/85;

     c) le attività e gli atti, rimessi alla competenza dei Comuni, in materia di organizzazione delle elezioni dei titolari di imprese artigiane a componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

     d) l'individuazione, la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane e loro forme associative, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, anche in collaborazione e per il tramite di consorzi ed altri organi associativi tra artigiani, appositamente costituiti;

     e) la predisposizione di programmi per l'artigianato di servizi e per i mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di concerto con le Commissioni provinciali per l'artigianato;

     f) l'esercizio delle funzioni delegate espressamente previste dalle leggi regionali in materia di artigianato;

     g) l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative, così come previsto dai successivi artt. 16 e 17, in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 443/85.

     I Comuni, nell'esercizio delle funzioni delegate, si avvalgono anche della partecipazione delle associazioni sindacali di categoria.

 

     Art. 6. Modalità di esercizio delle funzioni delegate.

     Gli enti delegati esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi emanati dal Consiglio e dalla Giunta regionale, le cui norme sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Negli atti emessi, in attuazione delle funzioni loro delegate, gli enti debbono fare espressa menzione del provvedimento di delega.

     La Regione e gli enti delegati sono tenuti a trasmettersi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

     Nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l'ente inadempiente ad attuarle, assegnandogli un termine entro il quale provvedere.

     In caso d'inadempienza, la Regione provvede tramite un Commissario designato dalla Giunta regionale al compimento degli atti omessi.

     La delega all'esercizio delle funzioni delegate può essere revocata, anche nei confronti di singoli enti, qualora si verifichino gravi violazioni nell'attuazione delle deleghe, nell'osservanza della legislazione statale o regionale o delle direttive impartite dalla Regione.

     Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate sono a carico, nei limiti delle disponibilità di bilancio, della Regione che le iscrive in apposito capitolo.

 

TITOLO III

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 7. Albo provinciale delle imprese artigiane.

     In ogni Provincia della Regione è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane.

     Sono tenute ad iscriversi all'albo tutte le imprese aventi i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 443/85.

     Nell'apposita separata sezione dell'albo sono iscritti i consorzi, le società consortili, anche in forma di cooperativa sia a responsabilità limitata che a responsabilità sussidiaria, costituiti tra imprese artigiane e le imprese industriali di minori dimensioni, nonché le associazioni temporanee di imprese, così previste al 1, 3 e 4 comma dell'art. 6 della stessa legge.

     Gli albi sono pubblici e chiunque può prenderne visione e ottenerne copia, previo rimborso dei costi ed il pagamento dei diritti di segreteria.

 

     Art. 8. Natura costitutiva delle iscrizioni.

     L'iscrizione all'albo od alla separata sezione del medesimo ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

     Nessuna impresa, consorzio o società consortile può adottare, nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non siano iscritti all'albo o nella separata sezione dello stesso.

     Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da imprese o enti iscritti all'albo.

     L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra, comporta l'applicazione delle sanzioni previste nell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 443/85.

 

     Art. 9. Domanda di iscrizione.

     Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, debbono essere presentate entro il termine di 30 gg. dalla data di inizio dell'attività o da quella d'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di costituzione della società.

     Le domande d'iscrizione, dirette alla Commissione provinciale per l'artigianato, sono presentate, o spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contestualmente al Comune nel quale ha sede l'impresa e alla segreteria della Commissione, anche per il tramite degli sportelli polifunzionali istituiti nella Provincia.

     Alle domande presentate dai consorzi, dalle società consortili e dalle associazioni temporanee di imprese artigiane, per l'iscrizione nella separata sezione dell'albo, debbono essere allegati una copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto ed un elenco dei soci, da aggiornarsi annualmente.

     La presentazione della domanda d'iscrizione all'albo, così come le comunicazioni relative alle modificazioni e alla cessazione dell'attività, esimono dal compimento degli obblighi previsti dall'art. 47 e seguenti del R.D. 20.9.1934, n. 2011 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni che saranno emanate per il registro delle imprese.

 

     Art. 10. Attività istruttoria dei Comuni.

     Le singole imprese artigiane rivolgono domanda di iscrizione all'Albo alla C.P.A. competente per territorio, inviandone contestualmente copia al Comune nel quale hanno sede.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione della domanda di cui al comma precedente i Comuni, verificata la documentazione prodotta, segnalano alla C.P.A., competente per territorio, eventuali cause ostative all'iscrizione delle medesime all'albo delle imprese Artigiane.

     La domanda d'iscrizione all'Albo, di cui al primo comma, deve essere corredata, pena l'irricevibilità, delle seguenti dichiarazioni sotto forma di autocertificazione ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15 che attestino:

     a) le generalità complete del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;

     b) la data di inizio, la natura, il tipo di lavorazione (completamente automatizzata o meno) e la sede dell'attività esercitata;

     c) il numero dei dipendenti, con indicazione separata per quelli che rivestono la qualifica di apprendisti e per i quali sussistono le deroghe di cui all'art. 4 della legge 443/85;

     d) il numero dei familiari del titolare occupati nell'impresa;

     e) il numero dei lavoratori a domicilio;

     f) che il titolare, o la maggioranza dei soci oppure uno dei due soci svolga prevalentemente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

     Le domande presentate dai consorzi, dalle società consortili e dalle associazioni temporanee di imprese, per l'iscrizione nella sezione separata dell'Albo, sono istruite dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, che si avvale anche della collaborazione dei Comuni.

 

     Art. 11. Iscrizione su domanda.

     L'iscrizione all'albo è deliberata dalla Commissione provinciale per l'artigianato, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge sulla base degli elementi acquisiti e verificati dall'autorità comunale. La relativa decisione deve essere comunicata all'interessato entro il termine di 60 gg. dalla data di presentazione della domanda ed ha effetto, salva diversa motivata decisione della Commissione, dalla data di presentazione della domanda stessa.

     La mancata comunicazione entro il termine di cui sopra, equivale ad accoglimento della domanda e comporta l'iscrizione d'ufficio all'albo dalla data di presentazione della domanda.

     Copia della delibera o dell'atto di iscrizione è trasmessa, dalla Commissione, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'annotazione nel registro delle imprese e alle competenti sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini previdenziali ed assistenziali.

     Nel periodo intercorrente, tra la data di presentazione della domanda e quella della definitiva delibera sull'iscrizione, alle imprese, alle società ed ai consorzi non si applicano le sanzioni amministrative previste nell'art. 16 e gli interessati possono fruire, sotto condizione, di tutte le agevolazioni, provvidenze o privilegi previsti a favore delle imprese artigiane.

 

     Art. 12. Rigetto della domanda di iscrizione.

     La delibera, con la quale la Commissione provinciale per l'artigianato nega l'iscrizione all'albo, deve essere comunicata all'interessato entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della domanda.

     Nel caso che la comunicazione sia eseguita dopo il decorso di tale termine e l'interessato si sia avvalso della formazione del silenzio assenso, lo stesso ha diritto all'iscrizione all'albo, «ope legis», dalla data di presentazione della domanda o di ricevuta della stessa alla segreteria della Commissione.

     La domanda rigettata, ma presentata entro il termine previsto nel 1° comma dell'art. 9, produce l'effetto della tempestiva denuncia di iscrizione al registro delle ditte tenuto presso la Camera di Commercio, che provvede nei modi di legge.

 

     Art. 13. Iscrizione d'ufficio.

     La Commissione provinciale per l'artigianato ha il dovere-potere di procedere all'iscrizione all'albo, d'ufficio, delle imprese, dei consorzi e delle società consortili di cui al 1 comma dell'art. 6 della legge 443/85 che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l'iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta domanda.

     Gli enti e le autorità indicate nell'art. 7, 4° comma, della legge 443/85, sono tenuti a segnalare, alla competente Commissione provinciale per l'artigianato, le risultanze dei loro accertamenti, sia quando riscontrino il possesso dei requisiti artigianali previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 6 della medesima legge da parte di imprese, consorzi o società consortili, che non risultano iscritte all'albo o alla separata sezione dello stesso, che nel caso che quelle già iscritte abbiano perduto i requisiti essenziali predetti. La Commissione provinciale per l'artigianato, sulla base delle segnalazioni di cui sopra, avvia la procedura di accertamento e di istruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni ai sensi del precedente art. 5. La decisione deve essere assunta entro 60 gg. dalla data nella quale è pervenuta la segnalazione. Gli interessati debbono essere informati dell'avvio della procedura per l'iscrizione o la cancellazione d'ufficio, entro 15 gg. dall'avvio della stessa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Commissione, nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere di essere personalmente sentiti.

     La delibera d'iscrizione all'albo d'ufficio ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge.

     Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla competente sede dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale, all'ente e all'autorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo all'avvio della procedura di iscrizione o di cancellazione d'ufficio.

 

     Art. 14. Modificazioni, cancellazioni, revisioni periodiche dell'albo.

     I titolari di imprese artigiane ed i legali rappresentanti di società, consorzi e società consortili, iscritte all'albo o alla separata sezione dello stesso, sono tenuti a comunicare, alla competente Commissione provinciale per l'artigianato, anche tramite gli sportelli polifunzionali, ogni variazione dello stato di fatto e di diritto, rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana dell'impresa, del consorzio o della società consortile. La comunicazione deve pervenire alla Commissione entro il termine di 30 gg. dal verificarsi dell'evento oggetto della stessa o, per la società e relativamente agli atti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese o a registrazione, entro 30 gg. dalla data di esecuzione di tali formalità.

     Le denunce relative alla cessazione di attività, relative alle società, sono eseguite entro 30 gg. dalla data del provvedimento che ne ha disposta la cancellazione dal registro delle imprese.

     La Commissione ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d'ufficio, per verificare il possesso dei prescritti requisiti da parte delle imprese iscritte all'albo e il persistere dell'attività e degli scopi da parte dei consorzi e delle società consortili iscritti nell'apposita separata sezione.

     Ogni trenta mesi, la Commissione provinciale per l'artigianato, udite le organizzazioni sindacali dell'artigianato operanti nella Provincia, provvede alla revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e di adottare i provvedimenti conseguenti, avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni.

     Prima di decidere sulla cancellazione dall'albo, la Commissione deve informare l'interessato, assegnandogli un termine per far pervenire, ove lo ritenga, deduzioni o memorie scritte.

     La cancellazione dall'albo non comporta la cancellazione dell'annotazione nei registri delle ditte o delle imprese, tenuti presso la Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura, salvo il caso di cessazione dell'attività.

     Le delibere assunte dalla Commissione provinciale per l'artigianato, in seguito alla revisione periodica dell'albo, in conseguenza dell'omessa iscrizione all'albo o della mancata comunicazione delle modificazioni di fatto e di diritto delle imprese e degli enti iscritti, sono trasmesse agli uffici competenti della Guardia di Finanza, delle Imposte dirette, dell'IVA, dell'Ispettorato del lavoro e dell'istituto nazionale della previdenza sociale.

 

     Art. 15. Impugnative.

     Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo e dagli elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie e l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato, entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione della relativa deliberazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e dagli organismi indicati al comma 4 dell'art. 7 della legge 443/85.

     Il ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, redatto in carta libera e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

 

     Art. 16. Sanzioni amministrative.

     Le sanzioni amministrative, inflitte nei confronti di coloro che non osservano le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 443/85, hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo di attività artigianali, di tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani e il fine di garantire agli utenti il legittimo diritto ad usufruire di beni e di servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.

     Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di danaro graduata in relazione alla gravità della violazione, all'opera svolta dal sanzionando per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione ed alle sue condizioni economiche.

     L'ammontare delle sanzioni è così determinato:

     a) per l'omessa presentazione della domanda d'iscrizione all'albo e di denuncia di inizio dell'attività: da un minimo di L. 300.000 ad un massimo di L. 3.000.000;

     b) per l'omessa denuncia delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto rispetto a quello risultante dall'iscrizione all'albo e di cessazione dell'attività: da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000;

     c) per la dichiarazione di dati non veritieri o inesatti, fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di L. 300.000 ad un massimo di L. 3.000.000;

     d) per l'uso, da parte di imprese, consorzi e società consortili, non iscritte all'albo o alla sezione separata dello stesso, nella propria ditta, insegna o marchio di riferimenti all'artigianato: da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.

     La vendita di prodotti, la prestazione di servizi e la loro promozione con il riferimento all'artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non iscritti all'albo o alla separata sezione dello stesso, sono segnalate, da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, dei Comuni e delle altre pubbliche istituzioni all'autorità giudiziaria, per l'accertamento degli eventuali reati e l'irrogazione delle relative sanzioni penali.

     Copia degli atti di cui sopra è altresì trasmessa agli uffici competenti per territorio della Guardia di Finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, copia degli stessi atti è inviata anche all'Amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 17. Applicazione e riscossione delle sanzioni.

     La determinazione delle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo e la relativa riscossione sono delegate ai Comuni nei cui territori sono state accertate le trasgressioni.

     I Comuni vi provvedono, sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato, con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella legge 24.11.1981, n. 689 e nel DPR 29.7.1982, n. 571.

     I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono ripartiti, al netto di ogni spesa, in misura uguale tra il Comune che ha provveduto all'irrogazione ed alla riscossione e la Regione.

     Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento all'anno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Regione un'elencazione delle infrazioni relative, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con l'esposizione delle spese sostenute per l'esazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine versano alla tesoreria regionale gli importi di spettanza della Regione, ai sensi del precedente comma.

     Le somme riscosse dai Comuni e dalla Regione per le sanzioni amministrative di cui sopra, iscritte in apposito capitolo di bilancio, sono utilizzate per iniziative di sostegno o per campagne di promozione dell'artigianato abruzzese.

 

TITOLO IV

ORGANI AMMINISTRATIVI DI RAPPRESENTANZA,

DI TUTELA E DI AUTOGOVERNO DELL'ARTIGIANATO

 

CAPO I

COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

 

SEZIONE 1ª

Istituzione, composizione e funzioni

delle Commissioni provinciali per l'artigianato

 

     Art. 18. Istituzione, sedi e funzioni.

     In ogni capoluogo di provincia è istituita la Commissione provinciale per l'artigianato, organo amministrativo dotato di piena autonomia funzionale e soggettiva, che ha sede normalmente presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     Compete alle Commissioni provinciali per l'artigianato:

     a) provvedere alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, nonché alla loro revisione nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti;

     b) deliberare sulle iscrizioni delle imprese artigiane negli albi provinciali, dei consorzi e società consortili artigiane nelle separate sezioni ed alle relative modificazioni ed alla cancellazione dai medesimi, nei casi di perdita dei requisiti previsti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 della legge 443/85;

     c) eseguire accertamenti, anche d'ufficio, sul possesso dei requisiti artigiani da parte di imprese non iscritte all'albo o della perdita di questi da parte di imprese, consorzi e società consortili qualificati artigiani;

     d) certificare l'iscrizione, le modificazioni e le cancellazioni delle imprese artigiane e delle loro forme associative dai relativi albi;

     e) provvedere all'iscrizione, modificazione e cancellazione dagli elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie e l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, coadiuvanti e familiari a carico, ai sensi delle leggi 1533/56, 463/59 e successive modificazioni e integrazioni;

     f) concorrere, in collaborazione con la Regione e con la Commissione regionale per l'artigianato, all'elaborazione ed all'attuazione, per quanto concerne il territorio di competenza, di programmi a favore dell'artigianato; allo svolgimento di rilevazioni statistiche e studi ed alla diffusione dei dati e documenti raccolti;

     g) formulare proposte sulla partecipazione delle imprese artigiane ai programmi di sviluppo sociale, economico e produttivo nel territorio della Provincia e sulla formazione e sull'aggiornamento tecnico-professionale degli imprenditori artigiani;

     h) promuovere iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale, favorendo la conoscenza e la commercializzazione dei suoi prodotti anche attraverso la realizzazione di centri espositivi permanenti;

     i) assumere le iniziative più idonee ed opportune per la diffusione delle forme associative e consortili fra le imprese artigiane e la loro crescita e qualificazione, favorendo anche il loro coinvolgimento nella realizzazione delle opere strutturali per insediamenti PEP;

     l) pubblicare periodicamente una relazione sulla situazione dell'artigianato nella Provincia e sull'attività svolta nel settore;

     m) esprimere pareri sugli interventi di sostegno a favore dell'artigianato e su quant'altro richiesto dalla Regione;

     n) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi statali e regionali.

 

     Art. 19. Composizione.

     Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica cinque anni e sono composte:

     a) da 10 titolari di imprese artigiane operanti nel territorio della Provincia da almeno tre anni consecutivi;

     b) dal rappresentante della sede provinciale dell'INPS;

     c) dal rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

     d) da due esperti in materia di imprenditoria e artigianato, nominati dalla Giunta regionale, su indicazione delle associazioni di categoria, entrambi scelti tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e/o all'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali;

     e) da un rappresentante designato, di comune accordo, dalle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane che operano nella Provincia.

     La designazione dei membri di cui alle lett. b), c) ed e) deve essere comunicata, al settore regionale per l'artigianato entro 30 gg. dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede d'ufficio.

     I componenti della Commissione eletti decadono dalla carica, in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per l'elezione e per la nomina, o per mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo notificato alla Commissione stessa entro 10 gg. dalla seduta.

     La decadenza è pronunciata, su proposta dell'Assessore competente per l'artigianato, dal Presidente della Giunta regionale, che provvede alla sostituzione, nominando il primo dei non eletti nella lista di appartenenza entro 30 gg. dalla proposta.

     Allo stesso modo si provvede per la sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari.

     Le Commissioni provinciali dell'artigianato eleggono nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente, scegliendoli tra i titolari di imprese artigiane.

     L'elezione avviene con due votazioni successive, da tenersi nella prima riunione della Commissione, con la prima si elegge il Presidente, con la seconda il vice Presidente. In entrambe le votazioni risulterà eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.

     Ciascuna Commissione provinciale adotta, per il proprio funzionamento interno e l'organizzazione dei servizi, norme regolamentari, che debbono essere approvate, su proposta dell'assessore competente, dalla Giunta regionale. Allo stesso modo sono approvate le eventuali modifiche.

     Alle riunioni delle Commissioni provinciali possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, con funzione di esperti in materie specialistiche di particolare difficoltà, funzionari della Regione, appartenenti al servizio artigianato o da questo designati.

     Per la validità delle riunioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 20. Vigilanza.

     Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte al coordinamento ed alla vigilanza della Giunta regionale, che vi provvede per il tramite del servizio competente.

     Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento di una delle Commissioni provinciali, di grave disservizio o di reiterate irregolarità, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore preposto all'artigianato, può nominare un commissario straordinario, che eserciti provvisoriamente tutte le funzioni proprie della Commissione interessata.

     Nel relativo decreto, il Presidente della Giunta regionale deve indicare la durata del commissariamento, che non può superare i 12 mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita, a norma di legge.

 

     Art. 21. Ufficio di segreteria della Commissione provinciale per l'artigianato.

     Presso ogni Commissione provinciale per l'artigianato opera un ufficio di segreteria.

     Il Presidente della Giunta regionale o il componente della Giunta dallo stesso delegato, stipula, previo parere della Commissione regionale artigianato, in conformità alle decisioni della Giunta regionale, apposite convenzioni, con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la costituzione degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Con le stesse convenzioni si provvede alla definizione degli aspetti finanziari ed alla regolamentazione dei rapporti tra il registro delle imprese e l'albo delle imprese artigiane.

     L'ufficio di segreteria, anche se composto da personale dipendente o comandato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, opera alle dipendenze funzionali del Presidente della CPA.

 

     Art. 22. Diritti di iscrizione e di segreteria.

     I diritti riscossi dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per il rilascio di atti e di certificati e quelli annuali dovuti dalle imprese e dagli enti iscritti agli albi o alle separate sezioni degli stessi, nella misura stabilita dalle leggi statali per quelli analoghi previsti per le Camere di commercio e registro delle imprese, sono devoluti alla Regione [2].

     Gli stessi sono utilizzati, nell'ambito dei programmi elaborati per la realizzazione dei più opportuni interventi a favore dell'artigianato regionale, sentite la Commissione regionale per l'artigianato e le associazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale.

 

     Art. 23. Modalità di elezione dei rappresentanti artigiani della C.P.A. - Rinvio.

     Le modalità di elezione o di designazione dei rappresentanti degli artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato, le procedure di controllo delle liste, reclami, decisioni nonché quelle relative alla costituzione dei seggi elettorali, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono definite con apposita legge, che verrà adottata entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sino all'emanazione di detta legge restano in vigore le norme contenute nel regolamento approvato del Consiglio regionale con verbale n. 46/26 del 4 maggio 1987, così come modificato con verbale n. 133/41 del 6 febbraio 1990.

 

CAPO II

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

 

     Art. 24. Composizione, sede e funzionamento.

     La Commissione regionale per l'artigianato ha sede normalmente presso gli uffici dell'Assessorato regionale per l'artigianato.

     E' costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, dura in carica 5 anni.

     L'elezione del Presidente e del vice Presidente hanno luogo con le procedure previste ai commi settimo e ottavo del precedente art. 19.

     I componenti della Commissione possono essere riconfermati.

     La Commissione è composta:

     a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

     b) da tre esperti rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio regionale;

     c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a struttura nazionale operanti nella Regione.

     Alle eventuali sostituzioni si provvede con DPGR, con stesse modalità previste per la nomina.

     Il funzionamento e l'organizzazione interna della Commissione regionale per l'artigianato sono disciplinati da norme regolamentari, approvate, su parere del Settore competente, della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede alle eventuali modifiche.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, è deciso il voto espresso dal Presidente.

 

     Art. 25. Compiti e funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.

     Alla Commissione regionale per l'artigianato compete:

     a) esprimere pareri, se richiesti, e formulare proposte, quale organo tecnico-consultivo della Regione, in merito ai progetti di legge o di regolamenti regionali in materia di artigianato nonché sugli atti e provvedimenti che la Giunta regionale, tramite il Settore competente, sottopone al suo esame;

     b) decidere in via definitiva sui ricorsi proposti avverso le delibere delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazione dagli albi delle imprese artigiane e dei consorzi e delle società consortili dalle separate sezioni dei medesimi;

     c) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle Commissioni provinciali, in materia di negata iscrizione, modificazioni e cancellazioni dagli elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie e l'invalidità, e i superstiti degli artigiani dei coadiuvanti e dei familiari, di cui al precedente art. 14;

     d) coordinare le attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato per l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori artigiani, per favorire la crescita economica e produttiva delle loro imprese;

     e) promuovere le iniziative più idonee ed opportune per la costituzione, la diffusione e lo sviluppo delle forme associative e consortili artigiane, per agevolare l'accesso al credito delle imprese associate e per favorire l'acquisizione di commesse di opere e servizi mediante la partecipazione agli appalti pubblici e privati, da affidare in esecuzione alle imprese associate, per gli acquisti collettivi delle materie prime ed il proseguimento delle finalità consortili previste dalle leggi statali e regionali;

     f) promuovere e coordinare l'elaborazione di programmi promozionali, per favorire la pubblicizzazione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese e la conquista di nuovi segmenti di mercati;

     g) designare propri rappresentanti negli organismi costituiti per il conseguimento di scopi e finalità d'interesse dell'artigianato;

     h) promuovere, nell'ambito dei programmi regionali, convegni, studi, indagini, rivelazioni statistiche e la diffusione di dati, documenti ed informazioni per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato;

     i) svolgere ogni altro incarico attribuito dalla legge o dai regolamenti regionali ed i compiti demandati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 26. Ufficio di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato.

     Presso la Commissione regionale per l'artigianato è costituito un ufficio di segreteria, con personale appartenente al ruolo organico previsto per la Giunta regionale.

     Il personale dell'ufficio di segreteria opera alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione regionale.

     I compiti dell'ufficio di segreteria sono determinati, in linea di massima, dalla Commissione e trovano attuazione in base a direttive impartite dal Presidente della stessa, che vi provvede, ove necessario, con ordini di servizio interni.

 

CAPO III

COMPETENZE E RIMBORSI SPESE

 

     Art. 27. Rimborsi spese e competenze a favore dei componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

     Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, estranei all'Amministrazione regionale, è dovuta un'indennità di presenza di L. 80.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.

     A coloro che risiedono in un Comune della Regione diverso da quello in cui svolge la seduta è dovuta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura e con le modalità previste per le trasferte del personale direttivo regionale.

     Ai componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento di sopralluoghi accertamenti o attività di studio in un Comune diverso da quello di residenza, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsti per il personale direttivo regionale.

     L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del 50% per i Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per i membri della Commissione regionale e del 100% per il Presidente di quest'ultima.

     Agli stessi Presidenti sono altresì riconosciuti, limitatamente ai giorni, diversi da quelli delle sedute, nei quali esercitano le loro funzioni e per non più di 8 gg. al mese, l'indennità di cui al comma precedente, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsti nel presente articolo.

 

PARTE SECONDA

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE

GIOVANILE, PER LA QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI

E DEI SERVIZI DELL'ARTIGIANATO

TITOLO I

INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

NELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI

CAPO I

ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI

 

     Art. 28. Contributi regionali.

     Allo scopo di incentivare l'occupazione dei giovani e la loro formazione professionale, la Giunta regionale nei limiti della disponibilità di bilancio può erogare contributi alle imprese artigiane, e consorzi di imprese artigiane costituite ai sensi dell'art. 6 Legge 443/85 aventi sede nel suo territorio ed individuate secondo i criteri indicati negli articoli seguenti, che assumono giovani lavoratori, a condizione che:

     a) l'assunzione costituisca un effettivo aumento dell'organico complessivo dei dipendenti dell'impresa e non sia strumentale alla sostituzione di personale assente o cessato dall'impiego, per qualsiasi motivo;

     b) trovino puntuale applicazione, presso l'impresa interessata e nei confronti dei giovani lavoratori assunti, tutte le norme di specifiche leggi statali, o, in mancanza, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di categoria;

     c) vengano osservate le disposizioni relative al collocamento dei lavoratori;

     d) l'assunzione venga effettuata, in via prioritaria, con contratto a tempo indeterminato.

     Ai fini della presente legge, sono riconosciuti giovani lavoratori quelli che, alla data dell'assunzione, non hanno ancora compiuto il 40° anno di età.

     Il verificarsi della condizione di cui alla precedente lett. a) è accertata con riferimento alla media mensile del numero complessivo dei lavoratori in servizio presso l'impresa nel corso dell'anno solare immediatamente precedente a quello dell'assunzione.

     L'importo del contributo regionale non può essere superiore al 40% della retribuzione contrattuale prevista per il settore e non può superare la durata di un anno. Nel caso di assunzione di soggetti disabili il contributo regionale è elevato al 60% per un periodo di due anni.

     Non sono concesse contribuzioni per periodi di occupazione inferiore ai primi sei mesi continuativi.

     L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria, il minimis di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole medie imprese», punto 3.2 (G.U. n.C 213 del 19.8.1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (G.U. n.C 68 del 6.3.96), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

     Per l'erogazione dei contributi predetti, si terrà conto di quanto previsto in materia da leggi speciali dello Stato.

 

     Art. 29. Esercizio delle funzioni.

     L'esercizio delle funzioni relative all'incentivazione dell'occupazione giovanile è delegato, ai sensi dell'art. 4, alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, che vi provvedono entro i limiti delle disponibilità finanziarie loro assegnate ed in conformità alle direttive generali emanate dalla Giunta regionale.

     A tal fine, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, provvede, entro il 30 aprile di ciascun anno, alla ripartizione delle somme iscritte in bilancio ed all'emanazione delle norme di indirizzo per l'esercizio delle funzioni delegate.

     La ripartizione delle somme avviene, per ambiti provinciali, dando priorità alle aree per le quali più rilevanti si evidenziano realtà di disoccupazione, tenendo conto anche dell'effettiva utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate, per le stesse finalità, nell'esercizio finanziario precedente.

     Ciascuna Amministrazione provinciale, sentite le organizzazioni sindacali artigiane, entro il mese di giugno di ciascun anno [3]:

     a) individua i settori dell'artigiano ai quali riservare i contributi di cui al precedente art. 28 tenendo conto delle aree per le quali più rilevanti si evidenziano realtà di disoccupazione;

     b) determina, per ogni settore come sopra individuato, il numero di giovani che le imprese possono assumere giovandosi del contributo regionale.

     Nell'assumere le decisioni di cui sopra, le Amministrazioni provinciali favoriscono, nel limite possibile, l'assunzione dei giovani che hanno conseguito gli attestati di qualificazione, al termine dei corsi di formazione professionale e di cui al successivo art. 37, o che hanno conseguito la qualifica al termine dei periodi di apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro, svolti presso imprese artigiane, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

     Art. 30. Erogazione dei contributi.

     Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane, interessate all'erogazione dei contributi previsti nel presente Titolo, debbono far pervenire all'Amministrazione provinciale di competenza, apposita domanda, da spedirsi a mezzo lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ciascun anno [4].

     La domanda deve precisare:

     a) l'attività espletata ed il luogo di svolgimento della stessa;

     b) il numero dei giovani lavoratori che l'impresa intende assumere nel corso dell'anno solare successivo.

     Entro il 20 dicembre dello stesso anno [5], l'Amministrazione provinciale comunica a ciascuna impresa il numero dei giovani lavoratori per i quali sarà erogato il contributo, in caso di assunzione.

     L'erogazione dei contributi avviene per semestre, previa presentazione della seguente documentazione:

     1) dichiarazione del competente Ufficio del lavoro comprovante:

     - il numero e le generalità dei lavoratori in servizio presso l'impresa interessata nel corso dell'anno solare precedente e di quelli ancora in servizio;

     - il numero e le generalità dei giovani lavoratori assunti, successivamente a tale periodo e tuttora in servizio;

     - l'osservanza, da parte dell'impresa, delle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

     2) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

     Il contributo è liquidato unicamente in costanza dello stato occupativo dei giovani lavoratori e di mantenimento dell'incremento occupazionale, salvi i casi di dimissioni, avvenute successivamente all'assunzione degli stessi e di licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo.

     I contributi sono versati alle imprese aventi diritto seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo delle domande così come protocollate.

 

CAPO II

CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTORE

DELL'ARTIGIANATO: «BOTTEGA-SCUOLA»

 

     Art. 31. Corsi di formazione.

     Nell'ambito dei programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale e imprenditoriale delle imprese artigiane, previsti dall'art. 8 della legge 443/85 e dell'art. 117 della Costituzione, la Regione nei limiti della disponibilità di bilancio, favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel suo territorio e delle loro organizzazioni sindacali, secondo le norme che seguono.

     A tal fine, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, provvede entro il 30 aprile di ciascun anno, alla ripartizione delle somme iscritte in bilancio ed all'emanazione delle norme di indirizzo per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 32. Programmazione dei corsi di formazione.

     I titolari di imprese artigiane, singole o associate, che operano da oltre un quinquennio in uno dei settori di cui alla lett. C) dell'art. 4 della legge 443/85 o in altri settori, determinati dalla Giunta regionale su conforme parere della Commissione regionale per l'artigianato, che intendono partecipare alla formazione di giovani allievi artigiani, devono farne richiesta all'Amministrazione provinciale competente per territorio, con apposita domanda da presentare entro il 31 marzo di ogni anno [6].

     Le Amministrazioni provinciali, sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio, deliberano sulle domande pervenute tenendo conto:

     a) dell'anzianità di iscrizione dell'impresa all'albo provinciale delle imprese artigiane;

     b) della dimensione, dell'attrezzatura e dell'organizzazione dell'impresa;

     c) della professionalità del titolare dell'impresa;

     d) del tipo di attività e della qualità dei prodotti della stessa.

     Alla luce di quanto sopra, le Amministrazioni provinciali determinano il numero dei giovani che possono essere utilmente formati presso ciascuna impresa nel limite della richiesta formulata.

     Le singole Amministrazioni provinciali, entro il 30 giugno di ogni anno, inoltrano alla Giunta regionale il piano dei corsi di formazione, accompagnato da una relazione illustrativa sulle scelte programmatiche eseguite [7].

     La Giunta regionale, verificata l'aderenza dei singoli piani di formazione ai programmi regionali di sviluppo e qualificazione professionale e imprenditoriale delle imprese artigiane, può formulare, entro 60 gg. dalla ricezione dei piani stessi, su conforme parere della Commissione regionale per l'artigianato e/o della Consulta Regionale dell'Artigianato artistico, motivate osservazioni.

     Tali osservazioni hanno valore vincolante.

     In mancanza delle osservazioni di cui sopra, il piano provinciale dei corsi di formazione si intende approvato.

     Con apposito provvedimento dell'Amministrazione provinciale viene riconosciuta, alle imprese artigiane ammesse alla formazione di giovani allievi, la qualifica di bottega-scuola.

     L'attività formativa ha inizio, presso le singole botteghe-scuola, il 1° Ottobre di ogni anno.

 

     Art. 33. Domande di ammissione ai corsi di formazione.

     I giovani interessati ai corsi di formazione di cui al presente Capo, possono presentare una sola domanda, per l'ammissione ai corsi stessi, specificando la qualifica artigiana che intendono conseguire.

     Le domande debbono essere presentate alle Amministrazioni provinciali entro il mese di Giugno di ogni anno [8].

     Gli interessati dovranno avere un'età compresa tra i 15 ed i 32 anni, alla data di scadenza di presentazione della domanda ed avere assolti gli obblighi scolastici di legge.

     Per i giovani in possesso di titolo di studio conseguito presso le Scuole d'Arte, Istituti d'Arte, Licei Artistici, Accademie di Belle Arti ed altri titoli affini ai corsi di formazione previsti, l'età massima è elevata fino a 35 anni.

     Debbono essere allegati alla domanda i titoli di studio.

     Le domande saranno esaminate, per singola qualifica o per qualifiche affini, da un'apposita Commissione, istituita con provvedimento di ciascuna Provincia e composta da:

     a) un funzionario designato dall'Assessore regionale competente per l'artigianato, che assume le funzioni di Presidente;

     b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

     c) i titolari delle botteghe-scuola artigiane interessate alle qualifiche in esame;

     d) da due esperti in materia di Artigianato designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative.

     La Commissione dispone l'assegnazione degli allievi alle singole Botteghe - Scuola sulla base del Regolamento allegato alla presente Legge.

 

     Art. 34. Botteghe-scuola.

     I corsi di formazione hanno durata triennale.

     La formazione teorica e pratica dei giovani allievi artigiani, per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, deve avvenire, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega-scuola.

     Per migliorare o integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale degli allievi, le Commissioni Provinciali designate possono proporre alle Amministrazioni provinciali apposite convenzioni con enti o centri di formazione.

     Gli allievi sono tenuti a frequentare la bottega-scuola con l'osservanza degli orari previsti dalle leggi sull'apprendistato, salvi i periodi nei quali debbono partecipare ai corsi integrativi previsti nel comma precedente.

     L'Amministrazione provinciale vigilerà, attraverso propri incaricati, sul corretto svolgimento dei corsi.

     Entro il terzo mese di formazione il titolare ha facoltà di rinunciare all'allievo ritenuto idoneo.

     Al termine del primo e del secondo anno di formazione il titolare della bottega-scuola stilerà, in collaborazione con l'incaricato della Provincia delegato alla sorveglianza ai sensi del comma precedente, un giudizio sui risultati conseguiti da ciascun allievo. In caso di giudizio negativo lo stesso titolare ha facoltà di rinunciare all'allievo ritenuto inidoneo.

     Le modalità e condizioni in caso di rinuncia sono indicate nel Regolamento allegato alla presente legge.

 

     Art. 35. Trattamento economico degli allievi.

     Per l'intero triennio di formazione gli allievi sono considerati, a tutti gli effetti, come studenti e percepiscono esclusivamente un presalario.

     L'ammontare del presalario è determinato, per triennio, su proposta formulata dal competente Settore per l'artigianato, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, dal Consiglio regionale.

     Tale presalario è a carico integrale della Regione per il primo anno di formazione, grava nella misura del 50% sulla Regione e del 50% sull'impresa artigiana nel secondo anno e del 35% sulla Regione e del 65% sull'impresa artigiana nel terzo anno.

     L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n.C 213 del 19.8.1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (G.U. n. C.68 del 6.3.96), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

     Gli allievi sono assicurati unicamente ai sensi dell'art. 4 n. 5 del DPR 30.6.1965 n. 1124, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I titolari delle botteghe-scuola sono tenuti a comunicare all'INAIL competente per territorio i nominativi degli allievi in formazione ed a corrispondere il premio assicurativo, che verrà rimborsato dalla Regione.

 

     Art. 36. Rimborsi e pagamenti.

     I titolari delle imprese artigiane autorizzate ad effettuare i corsi di cui al presente Capo, debbono inviare all'Amministrazione provinciale, entro i 15 gg. successivi alla conclusione di ciascun semestre del periodo di formazione, l'elenco dei giovani allievi, con l'indicazione dei giorni di frequenza.

     Analoghi elenchi saranno inviati all'Amministrazione provinciale da parte degli enti o dei centri di formazione di cui al 3 comma dell'art. 44.

     L'Amministrazione provinciale provvederà alla liquidazione del presalario spettante ad ogni allievo, in proporzione alle effettive presenze mensili, sia nella bottega-scuola che presso gli enti indicati nel comma che precede.

 

     Art. 37. Attribuzione della qualifica lavorativa.

     1. Al termine del triennio di formazione è attribuito a ciascun allievo l’attestato di qualifica valido ai sensi della Legge 845/78. Tale previsione si applica anche ai corsi di cui alle LL.RR. 70/1986 e 60/1996 previa frequenza dei corsi di formazione teorica di cui all’art. 34 [9].

 

TITOLO II

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

 

     Art. 38. Progetti regionali.

     La Regione promuove iniziative per la diffusione e l'applicazione, presso le imprese artigiane di produzione e di servizio operanti nel suo territorio, di innovazioni tecnologiche, gestionali, organizzative e commerciali, attraverso l'attuazione di progetti mirati a favorire formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori artigiani, dei loro collaboratori e dipendenti e la crescita, la qualificazione e la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese.

 

     Art. 39. Realizzazione dei progetti.

     Per la realizzazione dei progetti indicati nell'articolo precedente, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con università, centri di studio pubblici e privati, istituti professionali, consorzi e società consortili di servizio e con altri centri qualificati ed attrezzati per la ricerca, l'insegnamento e la diffusione delle conoscenze presso gli imprenditori artigiani.

     I programmi di attuazione dei progetti di cui sopra, in qualunque modo gli stessi vengano realizzati, debbono prevedere, accanto agli eventuali corsi o insegnamenti teorici, di carattere culturale e professionale, una congrua fase reale di capillare assistenza ai singoli imprenditori artigiani durante il periodo di introduzione delle innovazioni nelle loro imprese, con particolare attenzione a quelle di minori dimensioni operanti in settori o zone economicamente depresse.

 

     Art. 40. Esercizio delle funzioni.

     L'esercizio delle funzioni, relative agli aspetti organizzativi e gestionali dei progetti di cui al presente titolo, spetta alle Amministrazioni provinciali, che vi provvedono, sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato e le organizzazioni sindacali di categoria, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità finanziarie erogate.

 

TITOLO III

INIZIATIVE PER FAVORIRE LA COMMERCIALIZZAZIONE

DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELL'ARTIGIANATO

 

     Art. 41. Iniziative promozionali.

     La Giunta regionale promuove e organizza, direttamente o per il tramite di altri enti pubblici o di enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione e delle associazioni delle categorie artigiane, oppure congiuntamente ad essi, manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori, che verso il pubblico dei consumatori.

     La Giunta regionale può concorrere alle spese, sostenute da enti pubblici, da enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione o da associazioni delle categorie artigiane, per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, nei limiti del relativo capitolo di bilancio e per un importo non superiore al 60% delle spese sostenute.

     Nessun contributo può essere corrisposto, per manifestazione finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi artigiani, quando alle stesse partecipino imprese non artigiane in numero superiore a quello previsto dall'art. 6 della legge 443/85.

     L'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni ha luogo nel rispetto dei criteri e delle procedure determinate dalla Giunta regionale, ai sensi della legge 241/90.

 

     Art. 42. Commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato.

     La Giunta regionale concede contributi ai consorzi ed alle società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, della legge 443/85, che hanno per oggetto sociale lo svolgimento di attività destinate a migliorare e sviluppare la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, anche oltre l'ambito regionale, attraverso:

     a) la consulenza e l'assistenza contrattuale, finanziaria e doganale;

     b) la realizzazione e la diffusione di cataloghi, filmati, materiale informatico, destinati a favorire la conoscenza dell'artigianato abruzzese;

     c) la stampa e la diffusione di guide tecnico-economiche per l'indirizzo delle produzioni;

     d) l'effettuazione di indagini e ricerche di mercato ed il collegamento con banche dati, per l'individuazione di mercati e di clienti e la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale;

     e) la realizzazione, l'adozione e la diffusione di marchi collettivi di qualità.

     Ai consorzi ed alle società consortili sopra indicati possono essere concessi contributi per l'aumento del capitale sociale, tenuto conto del numero delle imprese associate, fino ad un ammontare di L. 80.000.000 e contributi sulle spese relative ad investimenti mobiliari ed immobiliari, per l'acquisizione di macchine e attrezzature, la realizzazione di impianti e di progetti fino ad un ammontare massimo di L. 150.000.000; per le iniziative di cui alla lett. f) il contributo può essere raddoppiato;

     f) la realizzazione in forma consortile di centri permanenti polifunzionali, rivolti alla tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale;

     g) la realizzazione di progetti finalizzati alla

internazionalizzazione delle imprese.

     Le modalità di presentazione delle domande, gli importi e le regole per l'erogazione di contributi sono determinati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90.

     L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n.C 213 del 19.8.1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (G.U. n. C.68 del 6.3.96), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

 

PARTE TERZA

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

 

     Art. 43. Programmi di ricerca socio-economica e territoriale.

     Nell'ambito dei programmi di studio e di ricerca di interesse regionale, sono inseriti interventi finalizzati alla conoscenza sulle connessioni tra le varie forme d'imprenditoria artigiana ed il contesto sociale, economico ed ambientale nel quale si sono insediate e sviluppate.

     Gli interventi conoscitivi sono attuati con la collaborazione delle camere di commercio, delle Commissioni provinciali dell'artigianato, degli enti pubblici di salvaguardia dell'ambiente, delle organizzazioni sindacali degli artigiani, dei consorzi e delle società consortili artigiani di servizio.

     Le conoscenze acquisite sono diffuse a livello di enti pubblici, associazioni, sindacati, consorzi e società consortili e imprese artigiane per favorire un equilibrato inserimento delle imprese del settore, nei vari contesti sociali, economici territoriali e ambientali della Regione.

 

     Art. 44. Salvaguardia ambientale.

     La Regione interviene per promuovere il risanamento degli ambienti di lavoro, il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento prodotto dalle imprese artigiane, la salvaguardia e la valorizzazione delle realtà ambientali, in coerenza con le direttive comunitarie e con le leggi nazionali e regionali sulla tutela dell'ambiente.

     A tale fine, sono concessi dalla Giunta regionale contributi per la predisposizione e la realizzazione di progetti finalizzati:

     a) alla nascita ed allo sviluppo di imprese artigiane, singole o associate, operanti nel campo della tutela e della valorizzazione ambientale;

     b) agli studi per la valutazione dell'impatto sull'ambiente delle attività produttive e per l'applicazione delle tecnologie idonee alla soluzione dei relativi problemi;

     c) alla progettazione, creazione, acquisizione e installazione di impianti di depurazione e tecnologici validi per il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti, sia all'interno che all'esterno delle aziende e per la rimozione dei danni già arrecati all'ambiente.

     La Giunta regionale contribuisce alle spese effettivamente sostenute dalle imprese artigiane, per la realizzazione dei progetti di cui sopra, con i criteri e le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale medesima, nei limiti delle somme stanziate in bilancio per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dell'ambiente.

     L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n.C 213 del 19.8.1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (G.U. n. C.68 del 6.3.96), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

 

PARTE QUARTA

INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

ARTIGIANE E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE

TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE

DI GARANZIA, DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO

ALL'ARTIGIANATO E DEI CONSORZI-FIDI

 

     Art. 45. Interventi per la costituzione e lo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, dei loro consorzi e dei consorzi-fidi. [10]

     La Giunta regionale promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane, favorendo lo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia e la costituzione dei loro consorzi, concorrendo nei limiti della disponibilità di bilancio:

     a) alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, costituite ed operanti in data anteriore al 28.12.95, con la concessione di un contributo di ammontare pari a quello delle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno, nel limite massimo di L. 250.000.000 per anno e per cooperativa, per un periodo non superiore a tre anni e dal quale restano escluse le cooperative che hanno già appieno fruito di tale beneficio, in virtù di leggi regionali precedenti;

     b) alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di nuova costituzione, con un contributo di ammontare pari a quello delle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno, nel limite massimo di L. 100.000.000 per il primo anno, L. 75.000.000 per il secondo anno, L. 50.000.000 per il terzo anno;

     c) al pagamento, in conto interessi, per operazioni di credito bancario effettuate in favore di soci fruitori delle garanzie della Cooperativa (sia facendo riferimento a risorse del fondo di garanzia di cui all'art. 1 della Convenzione tipo allegata alla presente legge, sia facendo riferimento alle integrazioni dei fondi di garanzia ottenuti al sensi della misura 2.1 del Programma Operativo plurifondo 94-96, sia utilizzando fondi di Garanzia derivanti dalla legge 108/96) aventi durata non superiore ai 36 mesi, fatta eccezione per i finanziamenti a 60 mesi di cui alla suddetta legge 108/96 [11];

     d) a promuovere la costituzione e lo sviluppo dei consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi regionali fidi, mediante l'erogazione di contributi per la formazione del patrimonio sociale degli stessi, anche per operazioni di fusione di tali enti nell'ambito territoriale della Regione;

     e) al pagamento degli interessi relativi a prestiti contratti dai consorzi e dalle società consortili tra imprese artigiane, costituite a norma del 3 e 4 comma dell'art. 6 della legge 443/85 e associati a consorzi regionali in garanzia, assistiti da fidejussione degli stessi;

     f) alla reintegrazione delle perdite subite per l'insolvenza dei soci, secondo le procedure previste nel successivo art. 49;

     g) al concorso alle spese di gestione nell'ammontare massimo del 2% dell'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate nel periodo di tempo considerato al 2 comma del successivo art. 50;

     h) alla ricapitolazione del capitale sociale in relazione al numero dei soci accertati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dal successivo art. 49.

     L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. C 213 del 19.8.1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (G.U. n. C 68 del 6.3.96), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

 

     Art. 46. Requisiti per fruire dei contributi.

     1. Sono ammesse a fruire dei benefici previsti nel presente titolo, le cooperative artigiane di garanzia in possesso dei seguenti requisiti:

     a) siano state costituite e siano disciplinate dallo statuto-tipo approvato dal Consiglio Regionale o abbiano sottoposto il loro statuto all'approvazione del Consiglio stesso;

     b) siano iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane della Provincia in cui hanno sede ed operano;

     c) il numero delle imprese artigiane associate, al momento della richiesta del contributo, non sia inferiore a 250;

     d) abbiano prestato garanzie, a favore di imprese artigiane associate, nel corso dell'esercizio precedente a quello nel quale viene chiesto il contributo, per operazioni di credito bancario a breve termine, o di esercizio per un ammontare non inferiore al 50% del capitale sociale.

     1 bis. Sono ammesse a fruire, altresì, dei benefici previsti nel presente titolo, le Cooperative Artigiane di Garanzia che risultino da processi di fusione di Consorzi e Cooperative aventi sede in più province, che hanno competenza territoriale regionale, che rispettano quanto stabilito all’art. 13 del DL 30.09.2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla L. 24.11.2003, n. 326, ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane della Provincia in cui hanno sede ed operano su tutto il territorio regionale;

b) il numero delle imprese artigiane associate, al momento della richiesta del contributo, non sia inferiore a 250;

c) abbiano prestato garanzie, a favore di imprese artigiane associate, nel corso dell'esercizio precedente a quello nel quale viene chiesto il contributo, per operazioni di credito bancario a breve termine, o di esercizio per un ammontare non inferiore al 50% del capitale sociale [12].

 

     Art. 47. Prestazione delle garanzie a favore delle imprese associate.

     Le richieste delle imprese artigiane associate, volte ad ottenere la prestazione di garanzie fidejussorie da parte delle cooperative artigiane di garanzia, devono essere motivate e corredate da idonea documentazione illustrativa, programmatica e probatoria.

     Per quanto riguarda le operazioni di credito ammesse a garanzia il Consiglio di amministrazione della cooperativa deve accertare:

     a) la regolare esecuzione del piano di realizzo, per il capitale garantito;

     b) il regolare svolgimento dell'attività, da parte dell'impresa artigiana beneficiaria della garanzia;

     c) l'effettiva destinazione, delle somme ottenute in prestito, agli scopi indicati nella richiesta fidejussione.

     Le eventuali irregolarità, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui sopra, devono essere tempestivamente comunicate al Settore regionale competente per l'artigianato.

 

     Art. 48. Iscrizione delle imprese alle cooperative artigiane di garanzia.

     1. Ciascuna delle imprese alle cooperative artigiane di garanzia.

     2. Per l'iscrizione alla Cooperativa Artigiana di Garanzia, l'impresa artigiana deve accludere alla domanda una certificazione liberatoria rilasciata alla C.P.A. competente in unica copia e per una sola volta ad ogni singola impresa artigiana.

     3. L'assenza di questo documento rende nulla l'iscrizione dell'Impresa artigiana alla Cooperativa di Garanzia.

     4. La richiesta di restituzione della certificazione liberatoria deve essere soddisfatta dalla Cooperativa di Garanzia entro 30 giorni dalla richiesta.

     5. Trascorso tale termine la C.P.A. provvederà a rilasciare una ulteriore copia della certificazione dell'azienda artigiana e contemporaneamente comunicherà alla Cooperativa Artigiana di garanzia la nulne in suo possesso.

     6. La Cooperativa Artigiana di Garanzia non può accogliere domande d'iscrizione di imprese artigiane non operanti nel proprio ambito territoriale ad eccezione delle Cooperative interessate da processi di fusione fra strutture aventi sede in più province le quali possono accogliere domande di iscrizione di imprese artigiane operanti sull’intero territorio regionale. Possono partecipare alla fusione le Cooperative artigiane di garanzia, i Consorzi di garanzia fidi ed i Consorzi regionali come individuati rispettivamente dal Titolo I, Art. 45 e segg., dal Titolo II, art. 50 e segg., e dal Titolo III, Art. 62 e segg. della presente legge, oggi definiti Confidi di I e II grado dall’art. 13, del DL 30.09.2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24.11.2003, n. 326 [13].

     6 bis. In caso di fusione tra Cooperative artigiane di garanzia, l’ambito territoriale può essere interprovinciale [14].

     7. All'impresa Artigiana inadempiente è comminata, una sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 e fino al massimo di L. 5.000.000, con l'osservanza delle procedure previste dalla legge 689/81.

     8. I proventi delle sanzioni di cui sopra sono incamerate dalla Regione, iscritte nello stesso capitolo di bilancio di cui all'ultimo comma dell'art. 17 ed utilizzate per iniziative di sostegno o per campagne di promozione dell'artigianato abruzzese.

 

     Art. 49. Interventi per ripianare le perdite conseguenti ad insolvenza delle imprese associate e per la reintegrazione del capitale sociale.

     Si considera, altresì, irrecuperabile la perdita contabilmente esposta nel caso di perdurante irreperibilità del socio inadempiente o quanto lo stesso sia stato dichiarato fallito o ammesso ad altre procedure concorsuali.

     A titolo di ricapitalizzazione del capitale sociale può essere concesso, inoltre, un contributo non superiore al 50% delle perdite complessivamente subite, in relazione al numero dei soci iscritti ed entro i limiti di L. 250.000.000.

 

     Art. 50. Contributi annuali. [15]

     1. La Giunta regionale corrisponde un contributo forfetario annuale in conto interessi passivi per mutui garantiti dalle Cooperative artigiane di garanzia nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) l’ammontare del prestito assistito dal contributo regionale per ogni singola impresa non può essere superiore a € 70.000,00 nell’ambito dei termini del de minimis; detto importo è elevabile fino all’importo massimo di € 90.000,00 in ragione di € 4.000,00 per ogni dipendente (e soci meno uno, collaboratori familiari ed associati in partecipazione) e di € 140.000,00 per i consorzi e le cooperative costituiti tra imprese artigiane;

     b) deve trattarsi o di credito di esercizio a breve termine, o di investimento, con durata non superiore a 84 mesi [16].

     2. La Giunta regionale corrisponde alle Cooperative artigiane di garanzia il contributo di cui al comma precedente in relazione all’importo complessivo delle operazioni di credito effettuate nell’esercizio finanziario precedente [17].

     L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. C 213 del 19.8.1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (G.U. n. C 68 del 6.3.96), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 CU su un periodo di tre anni.

 

     Art. 51. Tasso d'interesse.

     Il tasso di interesse complessivo, da applicare ai prestiti erogati con la garanzia fidejussoria della Cooperativa Artigiana di Garanzia, deve essere rapportato alle condizioni migliori di mercato, e comunque non può essere superiore a quello previsto e a quello applicato per i finanziamenti eseguiti dalla Cassa per il credito delle imprese artigiane, di cui alla legge 949/52 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 52. Convenzioni con istituti di credito. [18]

     Le convenzioni da stipulare, per il rilascio, da parte delle cooperative artigiane di garanzia, delle fidejussioni a favore degli istituti di credito abilitati alla concessione dei prestiti debbono essere conformi allo schema-tipo allegato alla presente legge.

 

     Art. 53. Vigilanza.

     La Giunta regionale deve periodicamente disporre a campione ispezioni contabili e amministrative, nei confronti delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi e società consortili, al fine di accertare la regolarità delle operazioni di credito effettuate e della gestione amministrativa, nonché l'effettiva utilizzazione dei contributi regionali per le finalità previste al momento della loro concessione.

     Tali ispezioni sono eseguite da dipendenti regionali o da revisori contabili iscritti al registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 88/92.

     Le spese e gli oneri per le ispezioni come sopra disposte sono a carico della Regione.

 

     Art. 54. Domande per l'ammissione ai contributi. [19]

     Le cooperative artigiane di garanzie e i loro consorzi che intendono fruire dei benefici previsti nel presente titolo, debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 giugno per il tramite del competente servizio artigianato, apposita domanda, corredata dai seguenti documenti:

     a) atto costitutivo, qualora si tratti della prima richiesta di contributi e copia dello statuto vigente;

     b) copia del bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente, regolarmente approvato dall'assemblea;

     c) elenco dei soci, con l'indicazione del numero delle quote sociali sottoscritte e versate da ciascuno di essi nel corso dell'esercizio dell'anno precedente, con attestazione di conformità da parte del Presidente del collegio sindacale;

     d) elenco dei soci che hanno fruito dei mutui garantiti nel precedente esercizio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del prestito ottenuto, con relativa attestazione da parte degli istituti di credito che hanno erogato i finanziamenti;

     e) dichiarazione attestante il numero dei soci, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e da quello del collegio sindacale;

     f) dichiarazione attestante l'assoluta irrecuperabilità di crediti, unitamente all'atto di concessione dei finanziamenti o documentazione equipollente, quando la domanda abbia per oggetto la richiesta di contributi per concorso al ripiano di perdite conseguenti all'insolvenza dei soci;

     g) l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare i contributi concessi.

 

     Art. 55. Disposizioni statutarie obbligatorie.

     Le cooperative artigiane di garanzia, per essere ammesse ad usufruire dei contributi erogati dalla Regione, debbono avere adottato od uniformato i loro statuti allo schema dello statuto-tipo allegato alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore; non rientrano in queste casistiche le cooperative che risultino da processi di fusione di Consorzi e Cooperative aventi sede in più province [20].

     Alle cooperative artigiane di garanzia, già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 21.7.1983, n. 45, è riconosciuto il diritto di usufruire dei benefici previsti in questo Titolo, a condizione che siano costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, da un numero di soci superiore a 150.

 

     Art. 56. Rappresentanti della Regione nei collegi sindacali.

     I componenti dei Collegi Sindacali delle Cooperative Artigiane di Garanzia devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgv. 27.01.1992, n. 88.

     La Regione nomina alla presidenza dei Collegi Sindacali delle stesse propri rappresentanti i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati alla scadenza una sola volta; non rientrano in questa casistica le cooperative che risultino da processi di fusione tra Consorzi e Cooperative aventi sede in più province [21].

 

     Art. 57. Estensione di benefici e delle disposizioni che precedono ai consorzi ed alle società consortili fidi.

     I benefici e le disposizioni previsti nel presente Titolo si applicano anche ai consorzi ed alle società consortili collettive fidi artigiane, costituite a norma dell'art. 6 della legge 4432/85, salvo quanto previsto in particolare nel seguente Titolo III.

 

TITOLO II

INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI

DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

 

     Art. 58.

     La Giunta regionale concede contributi ai consorzi ed alle società consortili di garanzia fidi, costituiti nella forma di cooperative fra imprese artigiane, con la partecipazione anche di imprese industriali di minori dimensioni, come previsto nel 3 comma dell'art. 6 della legge 443/85 e della legge 317/91.

     I contributi sono erogati come segue:

     a) in concorso alle spese di gestione, nella misura dell'1% dell'importo complessivo degli affidamenti in essere;

     b) per l'integrazione dei fondi rischi.

     L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2. (G.U. n. C 213 del 19.8.1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (G.U. n. C 68 del 6.3.96), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

 

     Art. 59. Beneficiari.

     Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo precedente i consorzi e le società consortili, operanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo, a condizione che alla stessa data avessero in essere uno o più fondi rischi presso aziende o istituti di credito convenzionati.

     Gli statuti dei consorzi e delle società consortili-fidi, che intendono beneficiare dei contributi previsti nel presente titolo debbono:

     a) indicare la forma giuridica prescelta, la denominazione, la sede e la durata;

     b) prevedere nell'oggetto sociale della loro attività consortile la concessione di garanzie a favore delle imprese socie, per consentire la concessione alle medesime di finanziamenti, prestiti o mutui necessari allo svolgimento delle loro attività imprenditoriali.

 

     Art. 60. Presentazione delle domande per ottenere i contributi.

     Le domande per ottenere i contributi previsti nel presente Titolo debbono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del competente servizio per l'artigianato, entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ciascun anno.

     Alle domande debbono essere allegati:

     a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del consorzio o della società consortile richiedente;

     b) copia delle convenzioni stipulate con le aziende o gli istituti di credito convenzionati;

     c) le dichiarazioni, rilasciate dalle società o dagli istituti mutuanti, dalle quali risultino il numero e gli ammontari complessivi delle operazioni di credito effettuate dal consorzio o dalla società consortile a favore delle imprese associate, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con gli allegati elenchi nominativi dei soci beneficiari;

     d) le dichiarazioni delle società o degli istituti di credito convenzionati, attestanti l'ammontare dei fondi rischi depositati al 31 dicembre e la misura delle contribuzioni in percentuale a favore degli stessi fondi, in relazione all'ammontare delle operazioni effettuate nel corso dell'anno;

     e) certificazione, anche in copia, attestante il possesso dei requisiti previsti nell'art. 58.

 

     Art. 61. Deliberazione sulle domande.

     Entro 60 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, accertata l'ammissibilità di quelle pervenute, approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo lo stanziamento secondo i seguenti criteri:

     a) una quota pari all'80% in proporzione all'ammontare delle operazioni di crediti effettuate da ciascun consorzio o società consortile a favore delle imprese associate, secondo le risultanze della documentazione di cui al precedente art. 60, lett. c) e d);

     b) la restante quota del 20% in proporzione al numero dei soci affidati, che abbiano effettivamente realizzato operazioni nel corso dell'anno di riferimento.

 

TITOLO III

CONSORZI REGIONALI TRA LE

COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

 

     Art. 62. Costituzione di consorzi regionali.

     1. Al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie primarie collettive, per rendere più agevole l'accesso al credito, da parte delle imprese artigiane e delle loro forme associative, la Regione promuove la costituzione di consorzi regionali tra le cooperative artigiane di garanzia, con l'eventuale partecipazione di enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 6 della legge 443/85.

     2. Il consorzio deve essere costituito da ameno 3 cooperative artigiane di garanzia, in rappresentanza di almeno 3 province, la cui quota sottoscritta non superi il 33% del capitale sociale [22].

     3. Il capitale sociale, sottoscritto non potrà essere inferiore a L. 100.000.000.

     4. I consorzi regionali così costituiti hanno per finalità:

     a) il necessario sostegno alle imprese artigiane nell'accesso al credito, in particolare a medio termine;

     b) il sostegno ed il potenziamento dell'attività delle Cooperative Artigiane di Garanzia;

     c) l'ampliamento e la qualificazione nella ricerca dei mezzi finanziari a medio termine per le imprese, a copertura di operazioni relative ad investimenti in strutture ed impianti, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate all'introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi e nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi e ad aumentare la produttività, la competitività e la penetrazione sui mercati delle Imprese Artigiane abruzzesi.

 

     Art. 63. Finalità dei consorzi regionali. [23]

     Per realizzare le finalità di cui al precedente articolo, i consorzi regionali tra Cooperative di Garanzie svolgono le seguenti attività:

     a) concedere garanzie fidejussorie alle cooperative di Garanzia socie;

     b) prestare garanzie sussidiarie alle Cooperative socie, ad integrazione di quelle dalle stesse già rilasciate a favore delle imprese Artigiane;

     c) agevolare l'accesso al credito a medio termine delle Imprese Artigiane, rilasciando loro la fidejussione per piani di investimento, anche nella forma di garanzia sussidiaria, in misura non superiore al 50% degli investimenti previsti, entro un tetto massimo di L. 500.000.000;

     d) garantire operazioni di finanziamento agevolato previsto da normative comunitarie, nazionali e regionali;

     e) garantire le imprese Artigiane al fine di ottenere depositi cauzionali e fidejussioni bancarie e assicurative richiesti da Enti pubblici e/o soggetti privati per la partecipazione ad appalti, licitazioni, trattative private ed in genere, richieste per la conclusione e/o l'assunzione di ogni forma contrattuale consentita dalla legislazione vigente;

     f) favorire progetti per il recupero e/o l'ampliamento di immobili destinati all'insediamento di Imprese Artigiane;

     g) promuovere azioni nei confronti di enti creditizi per la ricerca di risorse, a favore delle Cooperative socie, sui mercati finanziari nazionali ed esteri, al fine di minimizzare il costo relativo con opportune diversificazioni delle fonti;

     h) erogare contributi per abbattere ulteriormente il costo dei mezzi raccolti, con eventuali incentivi al momento della loro collocazione presso le imprese, dando priorità ai progetti di innovazione tecnologica;

     i) garantire parzialmente i rischi di cambio sulle risorse raccolte in valuta estera dalle Cooperative di Garanzia attraverso azioni, di cui alla lettera g);

     l) fornire al sistema creditizio selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle operazioni sopra descritte tramite la costituzione di specifici e diversificati fondi rischi;

     m) favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi, agevolare in genere l'erogazione di finanziamenti da parte di Banche, Società di Leasing, di Factoring nonché di Società finanziarie abilitate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93;

     n) coordinare l'attività delle Cooperative Artigiane di Garanzia associate mediante la stipulazione di apposite convenzioni e la fornitura di servizi di informazione, consulenza ed assistenza legale, Hardware e software e in materia creditizia e finanziaria;

     o) svolgere i compiti espressamente affidati, sulla base di apposite convenzioni o deleghe, dalla Regione Abruzzo in materia di legislazione regionale di incentivazione e con particolare riferimento alle agevolazioni creditizie per le Imprese Artigiane e loro Consorzi.

     Per il Conseguimento dei fini di cui alle lettere c) d) e f) i Consorzi regionali tra Cooperative di Garanzia gestiscono un fondo al quale possono concorrere con proprie quote:

     a) le Amministrazioni Provinciali;

     b) i Comuni;

     c) le Camere di Commercio;

     d) la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane;

     e) la F.I.R.A. spa;

     f) Cooperative Artigiane di Garanzia;

     g) Istituti di Credito;

     h) le Associazioni Artigiane e loro finanziarie;

     i) altri soggetti interessati pubblici e privati.

 

     Art. 64. Contributi a favore dei consorzi regionali.

     I contributi previsti dall'art. 50 per l'abbattimento dei tassi di interesse, sono concessi anche ai consorzi regionali, secondo criteri e modalità da stabilirsi con apposito regolamento.

     La Giunta Regionale corrisponde ai Consorzi Regionali di Garanzia, costituiti ai sensi della presente Legge, contributi per concorso alla formazione del fondo rischi del Consorzio, con la concessione di un contributo pari alle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno precedente, con un limite massimo di 500 milioni per anno. Tale contributo non può essere concesso per più di tre anni.

     Il contributo regionale per concorso alla formazione del fondo rischi è subordinato al rispetto, da parte dei Consorzi, delle seguenti condizioni:

     a) conseguimento degli obiettivi e delle modalità operative di cui agli art. 62 e 63;

     b) approvazione da parte del Consiglio regionale dello Statuto e delle sue modificazioni;

     c) i Consorzi devono essere iscritti alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della Legge 443/85;

     d) presentazione alla Giunta regionale del programma annuale di attività, in armonia con le indicazioni programmatiche regionali;

     e) presentazione alla Giunta regionale entro il 30 Giugno di una relazione illustrativa sulla attività realizzata nell'anno precedente, corredata da idonei elementi finanziario-contabili, relativi alle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 63.

     La Regione può concedere ai Consorzi regionali anche contributi straordinari per progetti specifici, corredati da analisi di fattibilità e ritenuti idonei a favorire l'accesso al credito a medio termine, presentate dalle imprese artigiane socie delle Cooperative artigiane di garanzia per sopperire alle loro necessità aziendali, con particolare riguardo agli interventi nei settori o aree in crisi, onde agevolare la ripresa economica, produttiva e della occupazione.

     I progetti devono essere finalizzati:

     a) alla prestazione di servizi di assistenza tecnica e tecnico- gestionale alle imprese associate, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento manageriale;

     b) alla realizzazione di attività di ricerca tecnologica, scientifica o di mercato, o di trasferimento delle innovazioni tecnologiche e delle conoscenze tecniche alle imprese associate;

     c) [24];

     d) alla prestazione, alle imprese, di servizi per l'attuazione del controllo della sicurezza del lavoro e per l'assistenza relativa all'adeguamento delle aziende artigiane.

     I contributi sono concessi, previo esame e valutazione delle domande presentate al Consorzio Regionale e secondo i criteri previsti nel precedente comma.

     In presenza di domande di contributi eccedenti le disponibilità finanziarie sono privilegiate quelle presentate:

     a) da imprese artigiane appartenenti a settori localizzate in aree in crisi;

     b) da forme consortili e associative di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge 443/85.

     Ai confini della concessione di contributi per i progetti finalizzati, sono ammesse alle spese relative alla redazione del progetto, ivi comprese consulenze, apporti tecnici o specializzati e studi preparatori, le spese per l'acquisto o la locazione delle attrezzature e dei materiali necessari all'attuazione del progetto, le spese di personale specializzato per la prestazione di assistenza e consulenza tecnica alle imprese associate nell'ambito della realizzazione del progetto.

     La misura massima dei contributi per i progetti suddetti è fissata al 50% delle spese ammesse.

     I soggetti beneficiari possono accedere ai contributi in conto capitale di cui al comma 4 se ed in quanto non usufruiscano già, per le medesime iniziative, di altri contributi in conto capitale previsti dalla legislazione regionale, statale e comunitaria in vigore.

     I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati, altri contributi in conto capitale o agevolazioni in conto interessi sulla parte di spesa già finanziata da altri soggetti.

     Per la concessione di contributi ai progetti finalizzati di cui al presente articolo la Giunta Regionale propone all'approvazione del Consiglio Regionale un programma annuale che stabilisca la priorità degli interventi di cui alle lettere a) b) c) e d) rispetto alle dotazioni finanziarie disponibili ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

     Sulla proposta annuale di intervento viene richiesto il parere della C.R.A. che lo rende entro 15 giorni dalla richiesta.

     Il contributo suddetto verrà concesso al medesimo soggetto proponente una sola volta in tre anni.

     L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. C 213 del 19.8.1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (G.U. n. C 68 del 6.3.96), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

 

TITOLO IV

INTERVENTI CREDITIZI A FAVORE E PER LO SVILUPPO

DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELL'OCCUPAZIONE

 

     Art. 65. Contributi alle imprese artigiane.

     La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività artigiane e l'espansione dei livelli occupazionali, in attuazione degli indirizzi programmatici adottati e per agevolare i nuovi investimenti, destinati all'ammodernamento tecnico delle imprese, concede:

     a) Contributi in conto interessi ed in conto canone di locazione finanziaria, sulla parte di finanziamento eccedente l’importo massimo che può essere assistito dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, ai sensi delle Leggi 949/1952 e 240/1981 e successive modificazioni ed integrazioni [25];

     b) contributi in conto canoni, per operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing e non rientranti in quelle previste dal punto a);

     c) contributi in conto interessi, per crediti a medio termine garantiti dai consorzi regionali tra le cooperative artigiane di garanzia, dalle cooperative artigiane di garanzia e/o consorzi fidi.

     L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. 213 del 19.8.1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (G.U. n. C 68 del 6.3.96), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

 

     Art. 66. Contributi in conto interessi.

     I contributi in conto interessi, per crediti a medio termine di cui alla lett. a) del precedente articolo, sono finalizzati ad agevolare la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'acquisto di laboratori, di macchinari, impianti, attrezzature, ovvero la loro locazione, nonché la costituzione di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti necessari all'attività delle imprese.

     La domanda per ottenere il contributo regionale è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, con le stesse modalità previste dalla legge 949/52 e successive modificazioni e integrazioni e deve contenere l'esplicita richiesta di potere usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 65, lett. a) della presente legge.

     L'erogazione dei contributi di cui alla lett. b) dell'art. 65 viene delegata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, mediante apposita convenzione da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla stipula della predetta convenzione le relative istanze sono presentate alla Giunta regionale - Settore artigianato - Pescara.

 

     Art. 67. Contributi in conto canoni di locazione finanziaria.

     I contributi regionali, in conto canoni di locazione finanziaria, sono finalizzati ad agevolare l'acquisizione di laboratori, impianti, macchine ed attrezzature idonee all'aggiornamento tecnologico e al potenziamento delle attività delle imprese artigiane.

     Per locazione finanziaria, agli effetti del presente Titolo, si intende la locazione di beni immobili o mobili, acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore, che ne assumono tutti i rischi e con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario, al termine della locazione, dietro versamento del prezzo prestabilito.

 

     Art. 68. Domande per i contributi in conto canoni di locazione finanziaria.

     Le domande intese ad ottenere i contributi di cui al precedente articolo devono pervenire, alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, non oltre sei mesi dal perfezionamento delle operazioni di locazione finanziaria.

     A corredo della domanda deve essere prodotta la seguente documentazione:

     a) copia del contratto di locazione finanziaria;

     b) dichiarazioni che, per la stessa operazione, non sono state chieste né concesse agevolazioni da altri enti pubblici;

     c) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, con data non anteriore a tre mesi, rilasciato con le modalità previste nel 4 comma dell'art. 48 della presente legge.

 

     Art. 69. Concessione dei contributi in conto interessi.

     I contributi in conto interessi, per crediti a medio termine, garantiti dalle Cooperative Artigiane di Garanzia, dai Consorzi regionali tra le Cooperative artigiane di garanzia e/o da consorzi fidi, finalizzati ad agevolare la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento dell'immobile adibito all'attività aziendale o all'acquisto di macchine, impianti ed attrezzature anche usate sono concessi nella misura forfettaria del 7% per le operazioni previste dal presente Titolo.

     Possono essere concesse le agevolazioni anche per grandi investimenti non finanziabili con ricorso alla legge 949/52.

     I contributi sono versati in unica soluzione, per l'importo massimo di L. 30.000.000.

     Per la concessione dei contributi, le imprese artigiane interessate debbono presentare domanda al Settore regionale competente per l'artigianato, per il tramite della cooperativa artigiana di garanzia di appartenenza e/o dei consorzi fidi e/o dei Consorzi regionali tra le Cooperative artigiane di garanzia, allegando dichiarazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, attestante:

     a) l'avvenuta ammissione del finanziamento in base alla fidejussione rilasciata dalla cooperativa artigiana di garanzia;

     b) l'effettiva destinazione del finanziamento da agevolare, secondo le finalità stabilite nel presente Titolo.

     Alla domanda debbono essere, inoltre, allegati, un certificato d'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, avente data non anteriore a tre mesi, ed una dichiarazione dell'istituto bancario, attestante la data di decorrenza dell'operazione e l'importo del capitale mutato.

     La concessione del contributo è deliberato dalla Giunta regionale, con erogazione del relativo importo all'impresa artigiana per il tramite dell'istituto bancario mutuante.

 

     Art. 70. Ammontare e concessione dei contributi in conto canoni di locazione finanziaria.

     I contributi previsti dall'art. 67 sono concessi, forfettariamente e in un'unica soluzione, nella misura del 12% del valore originario dei beni oggetto della locazione, a parziale copertura dei canoni anticipati al momento della firma del contratto, o, comunque, del primo canone corrisposto, nel rispetto del limite massimo di L. 20.000.000.

 

     Art. 71. Operazioni escluse dai contributi.

     Fatta eccezione per gli interventi assistiti da contributo in conto interessi dell'Artigiancassa non sono ammesse ai benefici regionali previsti nel presente titolo:

     a) le spese per l'acquisto di terreni o per opere di urbanizzazione primaria, in zone destinate ad insediamenti artigianali;

     b) le spese per locazioni non specificatamente adibiti ad attività artigianali, fatta eccezione per quelli destinati a mostre o magazzini, la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del laboratorio;

     c) le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto destinati ad uso promiscuo;

     d) le spese per mobili di arredamento, attrezzature, macchine, anche per ufficio, non direttamente collegabili alla specificata attività svolta dall'impresa.

 

     Art. 72. Rappresentante della Regione in seno al comitato tecnico dell'artigianato.

     Il rappresentante della Regione in seno al Comitato tecnico regionale dell'artigianato, di cui alla legge 658/71, è designato nella persona del componente la Giunta preposto, pro-tempore, all'artigianato e la sua nomina è effettuata con decreto del presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 73. Attività della cassa per il credito artigiano.

     La Cassa per il credito alle imprese artigiane dispone gli accertamenti necessari, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi e l'effettiva destinazione dei medesimi, in conformità a quanto prescritto dalla presente legge.

     La Cassa provvede per la erogazione dei relativi contributi agli istituti finanziatori, dandone comunicazione al Settore regionale competente per l'artigianato.

     I rapporti fra la Regione Abruzzo e la Cassa per il credito alle imprese artigiane, salvo quelli di cui all'art. 66, ultimo comma, della presente legge, sono regolati dalla convenzione, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6910 del 15.12.1983.

     Tale convenzione prevede, tra l'altro, le modalità di corresponsione in un unica soluzione dei contributi regionali.

     Eventuali modifiche della convenzione sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Cassa per il credito alle imprese artigiane comunica alla Giunta regionale il riepilogo dei contributi erogati nell'anno precedente, nonché gli eventuali residui, comprese le disponibilità derivanti da estinzioni anticipate di finanziamenti e da interessi attivi realizzati sui conferimenti regionali.

 

TITOLO V

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

ED AI CONSORZI O SOCIETA' CONSORTILI ARTIGIANI

A TALE SCOPO COSTITUITI PER LA PREDISPOSIZIONE

DI AREE ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI

 

     Art. 74. Interventi per le aree ed i servizi destinati agli insediamenti artigianali.

     La Regione, nel quadro delle politiche economiche di riequilibrio e razionalizzazione dell'uso del territorio, concede contributi in c/capitale per le spese di urbanizzazione primaria e la costruzione di aree attrezzate e/o per la realizzazione di centri di servizi di zona destinati agli insediamenti artigianali, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

     Tali contributi sono conferiti ai Comuni, e alle Comunità montane, nonché consorzi o alle società consortili di cui all'art. 6 della Legge 443/85.

     I contributi per la realizzazione dei centri di servizi di zona di cui al 1 comma sono altresì concessi a società specializzate promosse o partecipate dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

     Le aree debbono essere acquisite con l'osservanza delle procedure previste dalle vigenti norme in materia di espropri.

     Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui al 1 comma dell'art. 4 della legge 847/64 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 75. Opere ammesse ai contributi.

     Gli enti locali, i consorzi e le società consortili di cui all'articolo precedente possono chiedere contributi anche per le spese relative alle seguenti iniziative:

     a) la redazione dei progetti esecutivi relativi alle opere di urbanizzazione ed alle iniziative di cui ai successivi punti b), c), d), e);

     b) le spese per la costruzione, l'acquisto o la ristrutturazione di capannoni industriali da cedere in locazione od in proprietà ad imprese artigiane singole o associate. L'erogazione dei contributi per l'acquisto o la ristrutturazione di tali immobili è assoggettata alle seguenti condizioni:

     - il prezzo dell'immobile non può essere superiore al valore di stima dell'Ufficio tecnico erariale;

     - la ristrutturazione deve riguardare capannoni di proprietà degli enti previsti al 1 comma del presente articolo;

     c) le opere di elettrificazione e metanizzazione industriale di aree destinate ad insediamenti artigianali;

     d) la costruzione di depuratori a servizio dell'area artigianale;

     e) la costruzione di centri di servizio e coordinamento, direttamente connessi alla promozione delle attività produttive della zona, attraverso:

     - la fornitura di servizi per la diffusione delle informazioni sulle innovazioni in materia di prodotti e tecnologie;

     - la formazione professionale;

     - la pubblicizzazione e la commercializzazione di prodotti;

     - la costituzione ed il funzionamento di centri di servizi sociali, quali mense, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane, nelle aree di insediamenti artigianali;

     f) l'acquisizione di aree destinate ad insediamenti artigianali con la procedura di cui al 4 comma dell'art. 74.

     Sono concessi, da parte della Giunta regionale, anche contributi a imprese artigiane singole, associate o consorziate, per il finanziamento di interventi volti al recupero, alla ristrutturazione e all'adeguamento funzionale dei complessi edilizi o di immobili preesistenti, da utilizzare per il reinserimento ed il mantenimento delle attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri urbani e storici.

     L'erogazione di quest'ultimi contributi è subordinata alla preventiva certificazione da parte dei richiedenti, dalla compatibilità degli interventi proposti, con la tutela e la salvaguardia degli aspetti storici, monumentali e ambientali, nonché un'efficiente dotazione della rete viaria.

     L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. C 213 del 19.8.1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (G.U. n. C 68 del 6.3.96), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

 

     Art. 76. Ammontare dei contributi.

     Il contributo in c/capitale di cui agli articoli precedenti è concesso nella misura del 50% e, comunque, nei limiti della disponibilità finanziaria, di cui allo stanziamento in apposito capitolo di bilancio.

     La misura di tale contributo può essere elevata al 60%, nel caso che il Comune o l'associazione di Comuni facciano parte di comunità montane per i contributi concessi alle Imprese artigiane singole, associate o consorziate al fine dell'elevazione del contributo si terrà conto della localizzazione delle Imprese artigiane in aree economicamente depresse.

     Eventuali contributi ottenuti dalla CEE, allo stesso titolo, sono cumulabili con quello regionale e sono devoluti agli enti locali ed ai consorzi e/o società consortili interessati, nei limiti della spesa globale sostenuta per la realizzazione degli interventi.

 

     Art. 77. Procedure per la concessione dei contributi.

     Le domande per ottenere i contributi di cui al presente Titolo sono presentate alla Giunta regionale servizio Artigianato, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, con allegati:

     a) copia dell'atto con il quale l'ente richiedente è stato autorizzato a chiedere il concorso regionale;

     b) copia del progetto di massima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per le quali si richiede il contributo, completo di relazione tecnica illustrativa e del relativo computo metrico;

     c) estratto dello strumento urbanistico, approvato e vigente nel Comune, comprovante che l'area zonale, in cui si situa l'intervento, è destinata ad insediamenti produttivi o a servizi artigianali;

     d) per le opere previste ai punti c), d) ed e) del 1° comma del precedente art. 75, oltre alla copia dello strumento urbanistico, occorre allegare apposita attestazione del Sindaco comprovante che le opere medesime sono destinate ad uso esclusivo o prevalente delle aree artigianali.

     Alle domande di contributi formulate da consorzi o società consortili artigiane, dovranno essere altresì allegati:

     - copia dell'atto costitutivo;

     - copia dello statuto vigente;

     - copia della convenzione stipulata dal consorzio o dalla società consortile con il Comune, relativamente al piano di lottizzazione;

     - copia del progetto di lottizzazione e relativa concessione;

     - copia del computo metrico estimativo e relazione progettuale.

     Per l'ammissione ai contributi riguardanti le operazioni indicati al penultimo comma dell'art. 75, le imprese artigiane e le loro forme associative interessate debbono unire alla domanda anche:

     - copia dell'atto pubblico, od equipollente documentazione, comprovante la proprietà dell'immobile o, quanto meno, il compromesso di acquisto;

     - copia della concessione edilizia;

     - copia computo metrico estimativo e i grafici del progetto.

 

     Art. 78. Istruttoria delle richieste di contribuzione.

     Il Settore regionale competente per l'artigianato provvede all'istruzione delle pratiche.

     Nei limiti dell'annuale disponibilità finanziaria del bilancio, la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, approva, entro il mese di settembre di ogni anno, il programma di ripartizione dei fondi disponibili, che vengono ripartiti tra tutti i Comuni che hanno presentato il progetto a norma della presente legge, per il 60% in parti uguali e per il rimanente 40% in modo direttamente proporzionale al numero degli abitanti del Comune interessato e del numero delle imprese artigiane esistenti nel relativo territorio comunale.

     Per le richieste accolte verrà redatta una graduatoria in cui sarà data priorità alle domande presentate da Comuni e Comunità montane, poi ai Consorzi, alle Società consortili di cui all'art. 6 della legge 443/85 e alle Società specializzate promosse o partecipate dalle Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

     Nel caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie per l'esercizio interessato, le richieste approvate e non finanziate avranno la precedenza nei confronti delle domande presentate l'anno successivo.

     Agli enti richiedenti, sono comunicati l'ammontare del contributo ammissibile ed il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere, approvato dagli enti stessi [26].

     La Giunta Regionale determina definitivamente, in relazione alla corrispondenza del progetto esecutivo con quello di massima, la entità del contributo da concedere ed il termine entro il quale l'opera deve essere realizzata sentita la IV Commissione permanente [27].

     Il contributo concesso deve essere tempestivamente erogato all'Ente interessato, allo scopo di consentire il sollecito appalto dei lavori.

     Le somme liquidate devono essere versate su apposito distinto conto della tesoreria dell'ente, onde consentire sollecite verifiche della Regione sull'uso delle stesse.

     Le somme relative ad interessi maturati e quelle derivanti da eventuali ribassi d'asta, ottenuti in sede di gare d'appalto, potranno essere utilizzate unicamente per oneri connessi alla realizzazione delle opere, previe perizie suppletive tecniche, approvate regolarmente dagli enti interessati ed inviate al competente servizio regionale.

     In caso contrario tali somme dovranno essere restituite alla Regione, unitamente agli eventuali residui di cui al successivo articolo.

     Il termine di cui al precedente comma 5 può essere prorogato con provvedimento della Giunta Regionale, per un periodo non superiore alla metà di quello precedentemente concesso, qualora gli Enti richiedenti attestino che il ritardo per la presentazione del progetto esecutivo è stato determinato da difficoltà di accesso al credito per la quota a proprio carico [28].

     Il termine di cui al comma 5 bis può essere prorogato per un periodo non superiore alla metà di quello precedentemente concesso, qualora gli Enti richiedenti dimostrino con motivata documentazione le difficoltà che hanno impedito l'ultimazione delle opere [29].

     La suddetta proroga può essere reiterata soltanto nel caso in cui il ritardo sia stato determinato da obiettive difficoltà tecnico- amministrative sopravvenute prima e/o dopo l'inizio dei lavori [30].

 

     Art. 79. Controlli sull'attuazione delle iniziative ammesse a contributo.

     La Giunta regionale, tramite i propri uffici, accerta l'attuazione delle opere od iniziative ammesse ai benefici.

     Qualora insorgano difficoltà per la realizzazione delle opere finanziate e sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Presidente della Giunta regionale indice, ai sensi dell'art. 14 legge 241/90, una conferenza dei servizi alla quale sono invitati a partecipare tutti gli enti interessati, ai fini dell'acquisizione delle intese, concerti, nulla-osta o assensi delle altre Amministrazioni pubbliche.

     Per l'eventuale acquisizione dell'assenso si applicano le norme previste dai commi 2 e 3 dell'art. 14 della citata legge 241/90.

     L'ente interessato deve trasmettere alla Giunta regionale gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo, singolarmente approvati, al fine della determinazione della congruità del contributo concesso, o l'eventuale restituzione da parte del contributo stesso, per lavori non eseguiti o per economie accertate.

 

     Art. 80. Restituzione dei contributi.

     Qualora le aree o parte di esse, su cui sono state eseguite opere di urbanizzazione assistite da contributo regionale, non siano in concreto destinate ad insediamenti di imprese artigiane, le somme, erogate ai Comuni o agli enti di cui al presente Titolo, debbono essere restituite alla Regione, gravate degli interessi legali.

     E' consentita la realizzazione di opere a servizio degli insediamenti produttivi artigianali all'esterno dell'area o della zona artigianale, purché le opere stesse siano destinate ad uso esclusivo o prevalente degli investimenti produttivi medesimi.

 

     Art. 81. Inalienabilità delle aree acquisite con il contributo regionale.

     Le imprese artigiane non possono alienare, per un periodo di venti anni, le aree di insediamento per le quali siano state concesse le agevolazioni previste dal presente Titolo, salvo l'obbligo, assistito da garanzie ipotecarie, di corrispondere all'ente locale interessato una somma pari al beneficio goduto maggiorata degli interessi legali.

     Il termine di venti anni, di cui al comma precedente, decorre dalla data di stipulazione dell'atto di acquisizione in proprietà dell'area di insediamento.

 

     Art. 82. Altri interventi.

     La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, è autorizzata a finanziare e realizzare, direttamente o mediante affidamento in concessione, le iniziative previste nell'art. 74 della presente legge, purché comprese nei programmi regionali, che concernono anche interventi in materia di artigianato.

     La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare è autorizzata a finanziare e realizzare, direttamente o mediante affidamento in concessione, iniziative per la nascita di imprese artigiane gestite da disabili e composte a maggioranza di capitale e di soci disabili. Tali iniziative possono comprendere l'acquisto o la ristrutturazione di locali o la locazione finanziaria di macchine ed attrezzature connesse con la produzione, programmi di commercializzazione dei prodotti stessi.

     Le iniziative di cui ai commi precedenti utilizzano le risorse finanziarie, comunque disponibili, provenienti dagli stanziamenti regionali, iscritti sul Cap. di bilancio di cui al presente Titolo, da quelli statali, compreso il Fondo nazionale per l'artigianato istituito con D.L. 318/87, convertito nella legge 399/87 e da quelli comunitari.

 

TITOLO VI

INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO

 

     Art. 83. Calamità naturali.

     In un caso di dichiarato stato di calamità naturale, la Regione delibera interventi urgenti a favore delle imprese artigiane, singole o associate.

     La norma di cui al precedente comma trova applicazione nei casi in cui con riferimento al territorio della Regione Abruzzo:

     - sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 225/92, lo stato di emergenza;

     - siano stati adottati provvedimenti legislativi statali od altri provvedimenti aventi forza di legge, che abbiano accertato il verificarsi di eccezionali avversità atmosferiche;

     - sia stato accertato, con apposita motivata deliberazione del Consiglio regionale, avente efficacia limitatamente agli interventi regionali, il verificarsi di eventi riconducibili allo stato di calamità naturale.

 

     Art. 84. Contributi per gli interventi speciali.

     Alle imprese artigiane, danneggiate in conseguenza degli eventi previsti nel precedente articolo, possono essere erogati contributi, in c/capitale, nei limiti della disponibilità di bilancio, fino al 30% della spesa occorrente per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate o per l'acquisto di macchine, in sostituzione di altre distrutte o per la ripartizione di macchinari e di attrezzature danneggiati, fino ad un massimo di L. 20.000.000, compatibilmente con le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio.

 

     Art. 85. Procedure per la concessione dei contributi.

     Le domande intese ad ottenere il contributo di cui al presente Titolo devono essere inoltrate alla Giunta regionale, con allegati:

     a) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

     b) fatture comprovanti l'acquisto di macchine o attrezzature;

     c) fatture comprovanti la spesa sostenuta per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e/o per la ripartizione del macchinario e delle attrezzature.

     In mancanza di fatture, possono essere presentati preventivi di spesa per l'acquisto o la riparazione del macchinario e delle attrezzature, ovvero per il ripristino delle strutture aziendali.

     Ai preventivi deve essere allegata una dichiarazione giurata attestante la congruità dei prezzi rilasciata da professionista abilitato, diverso dal progettista;

     d) dichiarazione del competente ufficio tecnico comunale attestante che l'impresa artigiana richiedente è stata effettivamente colpita dall'evento calamitoso, con l'indicazione del presunto danno subito.

     Le domande debbono essere presentate, entro 90 gg. dalla dichiarazione di calamità, mediante plico raccomandato.

     La data di spedizione fa fede per la liquidazione dei contributi, in ordine cronologico, nel caso di insufficienti disponibilità finanziarie del relativo capitolo di bilancio.

 

     Art. 86. Pagamento dei contributi.

     Il contributo è erogato dalla Giunta regionale dopo aver controllato, tramite apposito accertamento, che le opere, gli acquisti e quant'altro oggetto della domanda di cui all'ultimo comma dell'art. 85 siano state integralmente realizzati.

 

TITOLO VII

CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE

PROMOSSE E REALIZZATE DA PARTE DELLE

ASSOCIAZIONI SINDACALI DEGLI ARTIGIANI

 

     Art. 87. Contributi alle associazioni sindacali di categoria. [31]

     La Giunta regionale riconosce e concede, annualmente, alle Organizzazioni Regionali delle Confederazioni Artigiane di categoria più rappresentative a struttura nazionale che siano operanti nella Regione ed abbiano proprie strutture ed uffici nel territorio delle quattro Province abruzzesi specifici contributi nei limiti della disponibilità di bilancio, in misura pari al 50% sulla base della rappresentanza conseguita nelle ultime elezioni per il rinnovo delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, il rimanente 50% sulla base del numero degli associati, come certificato dal legale rappresentante dell'Associazione, per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte a fini di crescita professionale delle imprese artigiane e di potenziamento alle attività di produzione e di servizio del settore, in sintonia con le linee e/o programmi di attività regionali predisposti a favore dell'Artigianato.

     I contributi sono liquidati, secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90.

 

PARTE QUINTA

ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

 

     Art. 88. Finalità.

     In coerenza con gli indirizzi contenuti nell'Art. 1 della presente Legge la Regione Abruzzo persegue, nel settore dell'Artigianato Artistico e Tradizionale, le seguenti finalità:

     a) sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane del settore;

     b) ricerca e promozione di nuove iniziative di produzione artistica e tradizionale tendenti a dare continuità alla storia della cultura artigianale abruzzese;

     c) qualificazione stilistica dei prodotti;

     d) promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso l'approfondimento della ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte;

     e) acquisizione di una propria immagine sui mercati;

     f) salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico e culturale dell'artigianato abruzzese.

 

     Art. 89. Consulta Regionale per l'Artigianato Artistico.

     Ai fini di cui all'articolo precedente è istituita la Consulta Regionale per la tutela, valorizzazione e sviluppo dell'Artigianato Artistico e Tradizionale Abruzzese.

     La Consulta è organo tecnico-consultivo per la Giunta Regionale e per la Commissione Regionale dell'Artigianato.

 

     Art. 90. Compiti della Consulta.

     Alla Consulta Regionale per l'Artigianato Artistico sono affidati i compiti di:

     a) proporre, alla Giunta Regionale gli indirizzi operativi per dare attuazione alle finalità dichiarate nell'Art. 88;

     b) redigere e aggiornare annualmente d'intesa con le Commissioni Provinciali dell'Artigianato, l'Anagrafe regionale delle imprese artigiane del settore artistico e tradizionale di cui alla lettera c) dell'art. 4 della Legge 443/85;

     c) individuare e proporre alla Giunta Regionale i settori dell'artigianato artistico da tutelare con contrassegni di origine e/o qualità anche per quanto riguarda le previsioni normative di cui alla L.R. 20.11.86 n. 67;

     d) proporre ed attuare le norme per l'adozione dei marchi di qualità e i disciplinari di produzione per i settori tutelati;

     e) fornire parere sui corsi di formazione le cui finalità sono riconducibili a quanto enunciato dall'Art. 88 e sulle Botteghe-Scuola;

     f) individuare le attività di artigianato artistico e tradizionale, anche se non ufficialmente registrate, la cui peculiarità è da considerare patrimonio artistico - culturale prezioso della Regione Abruzzo - per le quali sussistono seri pericoli di estinzione - e seguire quindi itinerari adeguati;

     g) esaminare e fornire pareri sui progetti inoltrati da Enti pubblici e privati, Consorzi, Cooperative ed Associazioni le cui finalità si configurano nell'Art. 88 della presente Legge;

     h) fornire parere preventivo sulla realizzazione di cataloghi, filmati e materiale informativo, nonché su iniziative e mostre per le quali si richiede contributo totale, parziale o il patrocinio della Regione Abruzzo;

     i) inoltrare alla Giunta Regionale e suo tramite, al Consiglio Regionale per l'approvazione, i pareri che attengono agli aggiornamenti alle modifiche di legge esistenti nonché alle normative e ai regolamenti concernenti l'artigianato artistico e tradizionale.

     La Consulta può incaricare propri Componenti ad effettuare verifiche e sopralluoghi, nonché convocare nella propria sede quanti nelle loro funzioni possono fornire informazioni e chiarimenti circa i temi sui quali la Consulta stessa deve esprimere il parere o approfondire la conoscenza.

     La Consulta nell'esercizio dei propri compiti può richiedere studi, consulenze o pareri ad Enti, Associazioni, esperti o Società in possesso dei requisiti di professionalità o esperienza nel campo degli studi sull'artigianato artistico e tradizionale.

 

     Art. 91. Composizione della Consulta.

     La Consulta Regionale per la tutela la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato artistico è nominata con decreto del presidente della Giunta Regionale ed è composta da:

     a) il componente la Giunta preposto all'Artigianato, con funzioni di Presidente, il quale in caso di assenza o di impedimento può farsi sostituire da un suo delegato scelto fra i componenti il Comitato stesso;

     b) un esperto designato dall'Università «G. D'Annunzio», scelto fra i docenti di Storia dell'Arte e Discipline artistiche, o dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;

     c) il Presidente della Commissione Regionale dell'Artigianato;

     d) un esperto designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

     e) i Dirigenti Regionali dei servizi: Artigianato, Promozione Culturale, Promozione Turistica;

     f) tre componenti designati dalle Associazioni Artigiane più rappresentative esistenti in Abruzzo.

     Il Segretario della Consulta è un dipendente Regionale addetto al Servizio Artigianato.

     Ai Componenti della Consulta è dovuta, per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno l'indennità prevista per i componenti della Commissione Regionale dell'Artigianato.

     Ai Componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge la seduta o agli incaricati di svolgere sopralluoghi è dovuto il rimborso delle spese nella misura e con le modalità previste per i componenti le Commissioni Provinciali e Regionali dell'Artigianato.

 

     Art. 92. Funzionamento della Consulta.

     La Consulta per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'Artigianato Artistico Abruzzese ha sede presso gli Uffici del Servizio Artigianato della Giunta regionale o presso una C.C.I.A.A. o Amministrazione Provinciale nella cui Provincia si rilevano un maggior numero di imprese artigiane nel settore artistico e dura in carica cinque anni.

     E' ammessa la sostituzione dei singoli componenti in caso di cessazione dall'incarico degli stessi; i membri della Consulta scaduta rimangono in carica fino alla nomina della nuova Consulta.

     La Consulta viene convocata dal Presidente o dal suo delegato e le sue deliberazioni sono validamente assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei membri a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     La Consulta si riunisce di norma trimestralmente fino ad un massimo di sei sedute annue.

 

     Art. 93. Competenze della Regione.

     La Giunta Regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie del relativo capitolo di bilancio, può concedere contributi a soggetti operanti nel settore per la realizzazione di manifestazioni e di iniziative a carattere promozionale e di commercializzazione dei prodotti in Italia e all'estero, che abbiano come finalità quella di promuovere e tutelare l'immagine e la peculiarità dei prodotti di artigianato artistico abruzzese.

     Alle stesse finalità può, altresì, predisporre, direttamente e congiuntamente ai soggetti operanti nel settore, piani per la realizzazione delle iniziative di cui sopra.

 

     Art. 94. Strutture per l'Artigianato Artistico.

     Al fine di favorire la diffusione della conoscenza delle tradizioni dell'Artigianato Artistico Abruzzese, delle sue problematiche, nonché delle prospettive di sviluppo, la Regione Abruzzo può promuovere iniziative volte anche alla creazione di strutture intese a:

     a) realizzare studi e ricerche sul patrimonio storico artistico e culturale ai fini della sua salvaguardia e conservazione;

     b) diffondere l'immagine dell'artigianato artistico con particolare riguardo alla politica commerciale in raccordo con i soggetti operanti nel settore;

     c) effettuare studi sui sistemi produttivi tradizionali e sulla loro evoluzione anche mediante la creazione di appositi laboratori sperimentali ai fini di individuare i nuovi modelli organizzativi per la produzione artistica.

     Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso la delega ai Comuni i quali provvedono a ciò definendo con propri atti la consistenza numerica, la composizione e le modalità di funzionamento delle strutture di cui al presente articolo, oltre che predisponendo, con il concorso di altri Enti locali interessati, Enti pubblici, Associazioni di categoria, Istituti universitari, programmi di attività che devono essere presentati alla Giunta Regionale.

     La Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria del relativo capitolo del bilancio regionale, all'atto in cui approva detti programmi, concede contributi nella misura percentuale del 60% dei preventivi di spesa; il restante 40% è concesso a conguaglio sulla base di atti delle Giunte municipali che relazionino sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e approvino la documentazione giustificativa di spesa.

 

PARTE SESTA

NORME TRANSITORIE FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 95. Revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.

     Prima di indire le elezioni dei titolari delle imprese artigiane a componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui all'art. 10 della legge 443/85, si deve provvedere alla revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge e di quanto previsto dalla presente legge regionale.

     Nel caso in cui non venga eseguita la revisione in tempo utile, le elezioni sono svolte ugualmente, tenendo conto degli albi esistenti.

 

     Art. 96. Procedimento amministrativo.

     In ordine allo svolgimento dei procedimenti amministrativi ed alle modalità di accesso agli atti e documenti, attinenti alla materia regolata dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 241/90.

     Tutte le comunicazioni presentate da privati alla Giunta regionale o all'assessorato competente per l'artigianato, relative a richieste di contributi o altri benefici finanziati o dalle quali derivi l'obbligo di provvedere, entro i termini previsti dalle leggi, debbono essere trasmesse a mezzo del servizio postale di Stato e, ove espressamente previsto, mediante raccomandata.

 

     Art. 97. Norma transitoria.

     Per l'anno 1996 i termini di cui alla presente legge eventualmente già scaduti sono prorogati a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

     Sono comunque fatti salvi gli atti già adottati ai sensi della L.R. 70/86. Per l'anno 1986 le Cooperative Artigiane di Garanzia al fine di poter accedere ai benefici della presente legge, presentano una dichiarazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in cui lo stesso s'impegna a dare attuazione al disposto dell'articolo n. 55 della presente.

 

     Art. 98. Rimando alle norme di legge.

     Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     - L.R. 26.11.1986, n. 70;

     - L.R. 20.11.1986, n. 67, limitatamente agli artt. 6, 7 e 8.

     Per quanto non previsto nella presente legge regionale, valgono le normative statali in materia di artigianato.

 

     Art. 99. Norma finanziaria.

     (Omissis).

 

     Art. 100. Procedura d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Allegato

REGOLAMENTO PER I CORSI DI FORMAZIONE

NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO BOTTEGA-SCUOLA

     Articolo 1. Finalità.

     Il presente Regolamento indica le modalità di attuazione dei compiti assegnati alle Commissioni provinciali, istituite con provvedimento di ciascuna provincia, di cui agli artt. 33 e 34 della L.R.

 

     Articolo 2. Formazione degli elenchi.

     La commissione, esaminata l'ammissibilità delle domande pervenute e dei requisiti richiesti, appronta, per ciascuna qualifica o qualifiche affini, un elenco, in ordine decrescente di età.

 

     Articolo 3. Assegnazione del 1° allievo.

     La Commissione, sentiti i titolari per qualifica o qualifiche affini, visto il numero degli allievi da assegnare ad ogni Bottega-scuola, tenuto conto del Comune di residenza degli allievi e del Comune di ubicazione della Bottega-scuola, su indicazione motivata del titolare, assegna il primo allievo per singola Bottega-scuola, scelto nell'elenco predisposto.

 

     Articolo 4. Assegnazione degli altri allievi.

     Posto che vi siano e sussistano le necessità di applicazione del presente articolo, la commissione disporrà un ordine sequenziale delle Botteghe-scuola interessate, concordandolo con i titolari o estraendolo a sorte.

     La commissione procederà quindi all'assegnazione del 2° allievo a tutte le Botteghe-scuola interessate, successivamente del 3° allievo e così per tutte le altre assegnazioni, con le modalità definite nel comma seguente.

     La Commissione assegnerà ad ogni singola Bottega-scuola il primo allievo, tra i restanti, iscritti nell'elenco.

 

     Articolo 5. Elenchi allievi di riserva.

     Ultimate le assegnazioni, la Commissione riordinerà l'elenco, come da art. 2 del presente Regolamento, e affiderà tale elenco al Servizio Artigianato preposto affinché ne disponga, con le stesse modalità di cui al 3° comma dell'articolo precedente, in caso di rinuncia o di inidoneità degli allievi assegnati.

 

     Articolo 6. Allievi assegnati alla Bottega-scuola.

     Agli allievi assegnati alle Botteghe-scuola verrà data comunicazione a mezzo Raccomandata A.R.

     Entro cinque giorni dalla data di ricezione, l'allievo deve dare comunicazione di accettazione al Servizio Artigianato preposto, in caso contrario si procederà all'assegnazione dell'allievo avente diritto inserito nell'elenco di riserva.

 

     Articolo 7. Rinuncia all'allievo per inidoneità.

     Nel caso di inidoneità dell'allievo nel terzo mese di formazione, su giudizio espresso dal titolare della Bottega-scuola con comunicazione scritta al Servizio Artigianato preposto, si procederà alla sostituzione dell'allievo inidoneo con l'allievo avente diritto e con le stesse modalità previste nel 3° comma dell'art. 4 e art. 6 del presente Regolamento.

     Per quanto disposto nel comma precedente, sono consentite massimo tre sostituzioni per Bottega-Scuola.

     In caso di rinuncia al termine del primo o secondo anno di formazione, il corso, per l'allievo inidoneo, viene interrotto e non sono consentite sostituzioni.

     L'allievo ritenuto inidoneo nel terzo mese, al termine del primo anno o del secondo anno di formazione può inoltrare ricorso entro 30 giorni al Servizio Artigianato preposto.

     Il Servizio Artigianato convocherà entro 10 giorni la Commissione, l'allievo e il titolare della Bottega-scuola.

     La Commissione sentiti separatamente il titolare e l'allievo per esaminare il grado di preparazione, comunica il proprio giudizio entro venti giorni al Servizio Artigianato della Giunta Regionale che adotterà le decisioni del caso.

 

     Articolo 8. Rinuncia dell'allievo al corso di formazione.

     L'allievo che intende rinunciare alla prosecuzione del corso di formazione, deve darne comunicazione scritta al Servizio Artigianato Provinciale preposto.

     Il corso di formazione viene interrotto, salvo richiesta motivata di sostituzione dell'allievo da parte del titolare.

     Per quanto disposto al comma precedente, il Servizio Artigianato preposto convocherà entro dieci giorni la Commissione ed il titolare richiedente.

     La Commissione tenuto conto del parere del titolare, del periodo intercorso tra l'inizio del corso e la data di rinuncia o del tempo residuo al termine del corso, esprimerà un proprio giudizio e ne darà comunicazione entro venti giorni al Servizio Artigianato della Giunta Regionale, che adotterà le decisioni opportune.

 

     Articolo 9. Formazione teorica, culturale e imprenditoriale.

     La Commissione formula la propria proposta di integrazione per la preparazione degli allievi assegnati alle Botteghe-scuola tenendo conto:

     a) della possibilità di creare gruppi di almeno dieci allievi per singole discipline teoriche;

     b) delle distanze e possibilità di collegamenti tra i Comuni di residenza degli allievi e la località dove si svolgeranno i corsi teorici;

     c) sentiti i titolari delle Botteghe-scuola per gli alunni interessati, della compatibilità tra la formazione nella Bottega-scuola e quella nel Centro di formazione, relativamente alle giornate da utilizzare.

 

     Articolo 10. Disposizioni finali.

     Per quanto disposto nel 5° comma dell'art. 34, il delegato alla vigilanza incaricato dall'Amm.ne Prov.le ha facoltà di convocare la Commissione per esaminare anomalie, controversie o irregolarità nello svolgimento dei corsi.

     La commissione esaminato il caso ha facoltà di inoltrare il proprio parere al Servizio Artigianato della Giunta Regionale, che adotterà le decisioni opportune.

 

 

Allegato

STATUTO TIPO DELLE COOPERATIVE

ARTIGIANE DI GARANT. D'ABRUZZO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,

SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

     Articolo 1.

     E' costituita una Cooperativa a responsabilità limitata denominata «Cooperativa Artigiana di Garanzia ......... Società Cooperativa a responsabilità limitata».

     La Cooperativa, ha sede in .......... e ha competenza territoriale provinciale.

 

     Articolo 2.

     La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità e non ha fine di lucro, si propone di promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle produzioni artigiane, fornendo garanzie per agevolare la concessione ai propri soci di finanziamento e crediti bancari destinati all'esercizio delle Imprese e a promuovere iniziative tendenti a valorizzare le attività artigiane.

     La Cooperativa può, inoltre, assistere i soci nella formulazione e documentazione delle richieste di credito di qualsiasi altra forma e tipo.

 

     Articolo 3.

     La durata della Cooperativa ha termine il 31 dicembre ....... e potrà essere prorogata una o più volte di dieci anni.

 

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

     Articolo 4.

     Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

     a) dal capitale formato dalle quote versate dai soci l'importo di L. 50.000 ciascuna;

     b) dalle riserve;

     c) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati;

     d) da un fondo formato da eventuali contributi della Regione e di Enti pubblici e da una parte degli utili.

     Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato alle prestazioni di garanzie rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui al primo comma dell'art. 2.

     Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede esclusivamente con le somme derivanti dal versamento della tassa di ammissione, dei diritti di cui ai successivi art. 11 e 23, del contributo eventuale della Regione per spese di primo impianto e di funzionamento nonché dai redditi patrimoniali della Cooperativa stessa.

     La Cooperativa può partecipare, per una quota non eccedente il 20% al capitale sociale di: Società, Enti e Consorzi promossi dalla regione Abruzzo o dalle Associazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello Nazionale, che non siano in contrasto con le finalità della cooperativa.

 

     Articolo 5.

     La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

     Nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della Cooperativa, inoltre, ciascun socio risponde sussidiariamente o solidamente in misura pari a tre volte il valore delle quote sottoscritte, a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

 

     Articolo 6.

     Le quote sociali sono nominative.

     Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della Cooperativa.

     Le quote possono essere trasferite, nei limiti di cui all'art. 10, per causa di successione, con effetto verso la Società, soltanto se l'erede sia socio o, avendo i requisiti di cui agli artt. 8 e 9, sia ammesso in qualità di socio.

     Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla Società, alla quale è inoltre vietato di compensare eventuali debiti del socio e di fare anticipazione sulle quote versate.

 

TITOLO III

SOCI

     Articolo 7.

     Il numero dei soci è illimitato.

 

     Articolo 8.

     Può far parte della Cooperativa l'Impresa Artigiana iscritta nel competente Prov/le delle Imprese Artigiane che non sia fallita e il suo titolare non abbia condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

     Non può far parte della Cooperativa chi è socio di altre Cooperative di garanzia.

 

     Articolo 9.

     L'ammissione dei soci è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione, su domanda scritta degli interessati ed è annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci.

 

     Articolo 10.

     Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può, se il Consiglio di Amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare, anche in tempi successivi, altre quote fino al limite complessivo di 60 (sessanta).

     I soci, che hanno già ottenuto mutui garantiti dalla Cooperativa, sono tenuti a versare la differenza del valore tra vecchie quote e le nuove in caso di richiesta di ulteriori mutui dopo l'entrata in vigore del presente statuto.

     Parimenti sono tenuti a versare la differenza del valore di cui sopra i soci che intendono avvalersi dei nuovi massimali previsti dalle vigenti norme regionali.

 

     Articolo 11.

     Il socio versa all'atto di iscrizione, una tassa di ammissione, il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in misura non inferiore a L. 10.000 (diecimila).

 

     Articolo 12.

     Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi delle società.

 

     Articolo 13.

     La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza esclusione; essa deve essere annotata, a cura del consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

     Il recesso avviene su domanda del socio inviata con raccomandata al Consiglio di Amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.

     La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti dell'impresa della quale sia stata disposta la cancellazione dall'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane e che trasferisca la propria sede fuori della circoscrizione della Cooperativa o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di idoneità previste dall'art. 8.

     Il socio che viene cancellato dalla Cooperativa per decadenza, esclusione o recesso perde il diritto ad usufruire delle agevolazioni creditizie previste dalle norme regionali, dal presente statuto e dalle apposite convenzioni stipulate fra la Cooperativa e gli istituti di credito; le eventuali quote del mutuo ottenuto ancora da restituire non saranno più garantite dalla Cooperativa ed il socio non potrà beneficiare di alcun contributo agli interessi da parte della Cooperativa e di Enti pubblici.

     L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

     a) per mancato pagamento, a norma dell'art. 10, delle quote sottoscritte o per inadempienza di dare obbligazioni assunte verso la Cooperativa;

     b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

     E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito e che sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa, ovvero sia stato cancellato, su domanda, dall'Albo delle Imprese Artigiane.

 

     Articolo 14.

     Le deliberazioni, prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo precedente, debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni successivi alla deliberazione.

     Il socio può proporre opposizione davanti al tribunale a norma dell'art. 2527 del Codice Civile, soltanto dopo aver fatto ricorso al Collegio dei Probiviri avverso la deliberazione di esclusione comunicatagli dal Consiglio di Amministrazione e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso.

     Il ricorso ai Probiviri, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di esclusione.

     Il Collegio dei Probiviri, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del ricorso, deve comunicare all'interessato la propria decisione.

 

     Articolo 15.

     Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote, comunque in misura non superiore all'importo versato.

     Nel caso di esclusione, la Cooperativa liquida al socio il 50% del valore delle quote di cui al comma precedente ed assegna l'altro 50% al conto di cui all'art. 4 lettera b).

 

     Articolo 16.

     La restituzione delle quote deve essere effettuata di massima entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale, salvo comprovate necessità del socio uscente di rientrare subito in possesso delle quote versate.

     Il Consiglio di Amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di due anni previsto dall'art. 18, i pagamenti di cui al comma precedente, ove alla fine dell'esercizio, accerti che i pagamenti provocherebbero una diminuzione superiore al 20% rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

 

     Articolo 17.

     Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa non ha, quali che siano le circostanze di cui agli articoli 13 e 16, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.

 

     Articolo 18.

     Il socio che cessa di far parte della cooperativa è responsabile verso terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'art. 5, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa sino al giorno in cui la cessazione della qualifica di socio si è verificata e ne risponde, ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile, fino al termine di due anni dal giorno in cui si è verificata la perdita della qualità del socio.

 

TITOLO IV

OPERAZIONI

 

     Articolo 19.

     La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 nei modi ed alle condizioni previste dalle Leggi in vigore.

 

     Articolo 20.

     Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia soltanto dopo un mese dalla iscrizione nel libro dei soci. Tuttavia il consiglio di amministrazione può con deliberazione presa all'unanimità, decidere che la Cooperativa conceda prestazioni di garanzia senza l'osservanza di tale termine a favore di artigiani titolari di impresa sinistrata.

 

     Articolo 21.

     Le prestazioni di garanzia devono essere proporzionali alle quote versate già da ciascun socio al momento della domanda di mutuo.

     Nel deliberarne la concessione, si dovrà tener conto:

     1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente delle prospettive in termine di reddito dell'impresa stessa;

     2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;

     3) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie prestate e delle richieste in corso di istruzioni.

 

     Articolo 22.

     La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri Enti e Società abilitate ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs n. 385/93, promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello Nazionale per la concessione ai propri soci di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, per un importo massimo complessivo rapportato al patrimonio sociale e nella misura prevista dalle convenzioni.

 

     Articolo 23.

     Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui si chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie.

     Inoltre il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al pagamento di un contributo per spese di gestione che sarà deliberato dal consiglio di amministrazione, in misura non superiore al 2% in ragione d'anno, dell'importo del prestito.

 

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

 

a) Assemblea

 

     Articolo 24.

     L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata nella sede sociale o in altri luoghi della Provincia, mediante avviso che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, deve essere affisso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in modo visibile nella sede sociale; una copia dell'avviso può essere pubblicizzata a mezzo giornali a diffusione provinciale ed inviata a mezzo posta ordinaria entro lo stesso termine di quindici giorni ai soci.

     Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio non amministratore e non dipendente dalla società.

     La delega deve indicare il giorno e il luogo dell'assemblea sia di 1° che di 2° convocazione e gli estremi anagrafici del delegato.

     La firma del delegante deve essere autenticata da un Notaio, Segretario Comunale o dal Presidente della società.

     Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per più di due deleghe.

 

     Articolo 25.

     L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Convegno di amministrazione ogni anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

     Essa ha i seguenti compiti:

     a) discutere ed approvare il bilancio;

     b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci probiviri;

     c) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e fissare delle direttive di massima per il Consiglio stesso;

     d) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per statuto e norma di legge.

     L'Ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

     I soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello da cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'Ordine del giorno.

     L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

     L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.

 

     Articolo 26.

     L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente.

     Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea, tra i Soci presenti, due scrutatori.

     In caso di Assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un Segretario designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

 

     Articolo 27.

     Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci con diritto a voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentanti.

     La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

     Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto; le votazioni sugli altri argomenti posti all'Ordine del giorno si fanno per alzata e per seduta.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai Soci presenti e rappresentati; in caso di parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta.

     Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

 

     Articolo 28.

     Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno i tre quinti dei soci con diritto a voto, e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei soci. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno tre quinti dei votanti. Per deliberare lo scioglimento anticipato della società è necessario il voto favorevole di almeno due terzi della totalità dei soci con diritto a voto.

 

     Articolo 29.

     Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria debbono essere riportate in processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

 

b) Consiglio di Amministrazione.

 

     Articolo 30.

     L'Amministrazione è affidata al Consiglio composto da sei membri eletti dalla Assemblea tra i soci iscritti alla Cooperativa.

     Può inoltre far parte del Consiglio un rappresentante di ciascun Ente Pubblico che partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno un quarto del capitale versato dai soci.

     In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei Sindaci è riservata all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile.

     I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti una o più volte per un eguale periodo.

     Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i membri eletti dall'Assemblea, in unica votazione.

     Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione salvo che l'Assemblea non disponga diversamente per i membri eletti.

     Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i componenti fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso.

 

     Articolo 31.

     Gli Amministratori devono astenersi dal voto per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano affini fino al terzo grado.

     Non possono essere eletti Amministratori o Sindaci parenti od affini fino al terzo grado di dipendenti della Cooperativa e se eletti vengono considerati decaduti.

 

     Articolo 32.

     Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno una volta al mese o in seduta straordinaria quando il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o Sindaci.

     L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato, nella stessa stessi termini, ai Sindaci effettivi.

 

     Il Consiglio può avvalersi per le sedute di un Segretario di propria nomina.

 

     Articolo 33.

     Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti non ammettendosi deleghe.

 

     Articolo 34.

     Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per le attribuzioni per la gestione della Cooperativa che non sono riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei Soci.

     Spetta, tra l'altro, al Consiglio di:

     a) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni o privati, contributi della Regione e di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello Statuto;

     b) chiedere l'autorizzazione della Regione Abruzzo - Servizio Artigianato - dove l'accettazione dei contributi di Enti Pubblici o privati comporti la modifica di norme per lo Statuto;

     c) stipulare e dare esecuzioni alle convenzioni con le aziende di credito e con altri Enti;

     d) compilare il bilancio annuale, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo il programma di massima per l'esercizio in corso;

     e) autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della Cooperativa stabilendo limiti e tipi;

     f) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa.

 

     Articolo 35.

     Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, vigila sulla osservazione e tenuta dei libri prescritti, impartisce direttive ad un Consigliere all'uopo destinato dal Consiglio di Amministrazione o al Segretario, eventualmente nominato dal Consiglio, e vigila per accettarsi che il Consiglio designato o il Segretario operino in conformità degli interessi della Cooperativa.

     Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente, che, a sua volta, può essere sostituito per gli stessi motivi, dal Consigliere più anziano.

 

     Articolo 36.

     Gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale hanno diritto ad una indennità di presenza, il cui importo viene stabilito dall'Assemblea dei Soci, ed al rimborso delle spese di viaggio ove non residenti del Comune sede della Cooperativa.

     Oltre alla indennità di presenza, l'Assemblea dn [32] compenso annuo per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e per il Presidente del Collegio Sindacale, rapportato al capitale sociale della Cooperativa.

 

c) Collegio dei Sindaci

 

     Articolo 37.

     Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, di cui uno, che ne assume la Presidenza nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e di due supplenti.

     I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere scelti anche tra i non soci.

 

     Articolo 38.

     Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il Sindaco che senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

     Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in apposito libro.

 

     Articolo 39.

     Non sono eleggibili alla carica di Sindaci o, se eletti, decadono dall'Ufficio, i parenti e gli affini degli Amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione di opera retributiva.

 

d) Direzione

 

     Articolo 40.

     La Direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere affidate ad un Segretario con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso. La nomina eventuale del Segretario - come la revoca - è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

 

e) Collegio dei Probiviri

 

     Articolo 41.

     Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

     Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri eletti e scelto fra quelli effettivi.

     I Probiviri durano in carica non oltre tre anni e sono rieleggibili.

     Le prestazioni dei Probiviri non danno diritto a remunerazioni.

 

     Articolo 42.

     La Cooperativa ed i Soci debbono rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie ed in particolare di quelle relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci.

     Al Collegio dei Probiviri possono ricorrere anche coloro che avendo presentato domanda di ammissione a Socio non siano stati ammessi dal Consiglio di Amministrazione.

     Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

     I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori.

     La loro decisione deve essere messa per iscritto nel termine di un mese dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio dei Probiviri e comunicata dal Presidente stesso alla Cooperativa e al Socio, non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adattata.

 

TITOLO VI

BILANCIO

 

     Articolo 43.

     Il Bilancio, comprende l'esercizio finanziario che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per, l'Assemblea che deve discuterlo.

     Il Bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le operazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.

 

     Articolo 44.

     Gli utili netti di esercizio sono attribuiti nella misura del 3% al fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ed il rimanente 50% al fondo riserve e per l'altro 50% al fondo di cui alla lettera d) dell'art. 4.

     E' vietata comunque la distribuzione delle riserve ai soci.

     Le perdite di esercizio vanno imputate al fondo di riserva di cui alla lettera b) del precedente art. 4, fondo che deve, ogni volta che si rende necessario, essere reintegrato con somme prelevate al fondo di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

     In caso di esaurimento delle riserve e di impossibilità di reintegrare, secondo le modalità previste nel comma precedente, le perdite dovranno essere simultaneamente imputate alle residue somme del fondo di cui alla lettera d) e al capitale sociale, in misura proporzionale alla entità degli stessi.

 

     Articolo 45.

     In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo, detratte le passività o quote sociali in misura non superiore all'importo versato, deve essere devoluto ai fondi per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni o, in mancanza di tale adesione, in apposito capitolo istituito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o agli organi e/o agli Enti indicati e previsti dalla normativa vigente al momento dello scioglimento della società.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Articolo 46.

     Le eventuali modifiche al presente Statuto, devono essere approvate dalla Giunta Regionale.

 

     Articolo 47.

     Per quanto non contemplano dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.

 

Allegato

CONVENZIONE TIPO TRA COOPERATIVE

ARTIGIANE E ISTITUTI BANCARI [33]

 

     La Cooperativa  Artigiana di Garanzia .............. con sede

in ......................... e .............. che appresso saranno

rispettivamente  chiamate   «Cooperativa»  e  «Banca»,  convengono

quanto appresso:

 

 

     Articolo 1.

     La Cooperativa s'impegna a costituire un fondo di garanzia presso la Banca alimentato dai contributi dei soci, dalla Regione Abruzzo e da eventuali altri Enti pubblici, per il buon fine delle operazioni di credito concesse dalla Banca ai soci della Cooperativa e delle quali la Cooperativa con la presente si rende garante nella misura del 50%. Per casi particolari le parti possono determinare garanzie diverse.

     Tale fondo sarà costituito:

     a) nella forma di titoli in pegno;

     b) di valori di deposito in garanzia;

     c) in conto corrente regolato alle più favorevoli condizioni previste dall'accordo interbancario per la raccolta del risparmio a breve termine, seguendone le variazioni.

     La Cooperativa potrà inoltre fornire in garanzia anche immobili di proprietà.

 

     Articolo 2.

     La Banca destinerà una somma, pari a 15 volte l'ammontare del fondo di cui al precedente art. 1, più la valutazione degli eventuali immobili in garanzia, alla concessione di prestiti d'esercizio della Cooperativa a favore delle imprese artigiane sue associate e per l'importo massimo per ciascun nominativo, fissato dalle Leggi Regionali che regolano la Cooperativa di Garanzia.

 

     Articolo 3.

     La durata di ciascun prestito accordato dalla Banca ai sensi dell'art. 2, qualunque forma esso assuma, non potrà comunque essere superiore a 36 (trentasei) mesi ed il suo rimborso avverrà in una o più soluzioni, secondo le intese che intercorreranno tra la Banca medesima e l'impresa artigiana beneficiaria.

 

     Articolo 4.

     Ove i prestiti in parola avessero ad assumere forme diverse da quella cambiaria, gli stessi dovranno essere garantiti mediante rilascio di effetti di recupero.

     Questi ultimi recheranno, oltre all'accettazione dell'impresa artigiana, anche la firma della Cooperativa.

 

     Articolo 5.

     Il tasso di interesse da applicare ai prestiti sarà fissato con scambio di lettere fra la Banca e la Cooperativa e comunicato al Servizio Artigianato della Regione Abruzzo.

     I prestiti verranno effettuati a condizione di particolare favore e, comunque, sempre ad un tasso non superiore a quello previsto per le operazioni con la Cassa per il Credito alle imprese artigiane (Legge 25.7.1952, n. 949, e sue modificazioni) o nel caso di miglior favore al PRIME RATE ABI.

 

     Articolo 6.

     Le domande di mutuo non potranno essere presentate prima che sia trascorso un mese dalla data di iscrizione dell'artigiano alla Cooperativa.

     Le domande debbono essere inoltrate alla Banca tramite la Cooperativa che le trasmetterà con il suo parere.

     La decisione sulla concessione del prestito sarà presa a giudizio della Banca, che dovrà comunque, tener conto del parere della Cooperativa.

     L'esito delle domande di prestito sarà comunicato dalla Banca alla Cooperativa con la relativa motivazione in caso di reiezione.

 

     Articolo 7.

     Qualora la somma messa a disposizione dei prestiti sia stata completamente utilizzata o qualora il fondo costituito a garanzia si riduca per effetto degli addebitamenti da parte della Banca ai sensi del successivo art. 9, la Banca sospenderà la concessione dei prestiti sino al costituirsi di nuove disponibilità.

 

     Articolo 8.

     La Cooperativa dichiara sin d'ora di prestare garanzia nella misura concordata come da articolo 1 primo comma per il buon fine di tutti i prestiti concessi o che saranno concessi ai suoi soci dalla Banca.

     La garanzia sussidiaria dei singoli soci resta determinata e concessa a norma dello specifico articolo dello Statuto Sociale della Cooperativa stessa.

 

     Articolo 9.

     In caso di ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento, l'impresa artigiana sarà tenuta a corrispondere gli interessi di mora nella misura di due punti in più in ragione dell'anno, nel tasso applicato all'operazione.

     Qualora l'impresa artigiana beneficiaria del prestito non provveda entro il termine massimo di 30 giorni al pagamento delle singole rate di ammortamento, la Banca previo riempimento dell'effetto in bianco in garanzia, può procedere all'addebitamento del residuo suo avere, per sorte, capitale ed interesse, nonché per eventuali spese ed accessori, sul fondo di garanzia di cui all'articolo 1 solo dopo che avrà preceduto ad esprimere tutti gli atti a carico dell'inadempiente per il recupero del proprio avere.

     La Cooperativa dichiara, quindi, espressamente di non voler rinunciare al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile.

     Qualora il fondo di cui trattasi non presenti le necessarie disponibilità, la Banca avrà diritto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, di richiedere il pagamento del suo credito in forza delle garanzie di cui agli art. 1 e 8.

 

     Articolo 10.

     La presente convenzione si intende valida fino a revoca da comunicarsi alla controparte, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di giorni quindici e per conoscenza al Servizio Artigianato della Regione Abruzzo.

 

     Articolo 11.

     La revoca avrà tuttavia effetto se non con l'estinzione di tutte le operazioni in essere. Dal giorno della disdetta è sospesa la concessione di nuovi prestiti.

 

     Articolo 12.

     La Cooperativa può disporre di fondi vincolati a garanzie eccedenti le operazioni di esposizioni accese, risultanti a quella data.

 

     Articolo 13.

     Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione e alla garanzia da esse scaturente sono a carico esclusivo della Cooperativa.

     La Cooperativa chiede di avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di registrazione di atti pubblici e privati.

 

     Articolo 14.

     Per quant'altro possa occorrere ai fini dell'applicazione della presente convenzione, si richiamano le norme contenute nello Statuto della Cooperativa e della Banca, nonché le norme legislative e regolamentari della Regione Abruzzo che disciplinano la materia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23, salvo quanto previsto dall'art. 59 della stessa L.R. 23/09.

[2] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 40.

[3] Vedi l'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1997, n. 9 per la proroga dei termini.

[4] Vedi l'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1997, n. 9 per la proroga dei termini.

[5] Vedi l'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1997, n. 9 per la proroga dei termini.

[6] Vedi l'art. 1 della L.R. 26 giugno 1997, n. 55 per la proroga del termine di cui al presente comma.

[7] Vedi l'art. 1 della L.R. 11 settembre 1998, n. 73 per la proroga del termine di cui al presente comma.

[8] Vedi l'art. 1 della L.R. 11 settembre 1998, n. 73 per la proroga del termine di cui al presente comma.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 119 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[10] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 14 marzo 2000, n. 31.

[11] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 aprile 2000, n. 58.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[14] Comma aggiunto dall’art. 119 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[15] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 14 marzo 2000, n. 31.

[16] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 13 aprile 2000, n. 58 e così sostituito dall’art. 119 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[17] Comma prima sostituito dall’art. 119 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e ora riportato in vigore, nel testo originario così risultante, dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 39.

[18] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 14 marzo 2000, n. 31.

[19] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 4 della L.R. 14 marzo 2000, n. 31.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[22] Comma così sostituito dall’art. 119 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[23] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. 14 marzo 2000, n. 31.

[24] Lettera abrogata dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

[25] Lettera così sostituita dall’art. 88 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 settembre 1998, n. 93.

[27] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 93.

[28] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 settembre 1998, n. 93.

[29] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 23 settembre 1998, n. 93.

[30] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 settembre 1998, n. 93.

[31] Articolo così riformulato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 1998, n. 20.

[32] Così nel testo pubblicato nel B.U.R.A.

[33] Per l'interpretazione autentica del presente allegato, vedi l'art. 6 della L.R. 14 marzo 2000, n. 31.