§ 2.3.23 - L.R. 25 ottobre 1996, n. 102.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.6.1993, n. 26: Norme in materia di organismi consortili.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:25/10/1996
Numero:102


Sommario
Art. 1.      La L.R. 26/93 si applica ai consorzi costituiti dagli enti locali che abbiano i requisiti di aziende speciali, con esclusione di ogni altro tipo di consorzio compreso quello per l'esclusivo [...]
Art. 2. 
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 2.3.23 - L.R. 25 ottobre 1996, n. 102.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.6.1993, n. 26: Norme in materia di organismi consortili.

(B.U. n. 21 del 15 novembre 1996).

 

Art. 1.

     La L.R. 26/93 si applica ai consorzi costituiti dagli enti locali che abbiano i requisiti di aziende speciali, con esclusione di ogni altro tipo di consorzio compreso quello per l'esclusivo esercizio di funzioni.

     (Omissis) [1].

     Il Direttore del consorzio viene nominato dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso, previsto dal 2° comma dell'art. 4 del T.U. 15.10.1925, n. 2578, seguendo la procedura dell'art. 32 del DPR 902/86, ed in via eccezionale, con il voto unanime del Consiglio di amministrazione, per chiamata, prevista dal 3° comma dell'art. 4 del T.U. di cui sopra.

     La nomina può essere anche a tempo parziale.

     Il termine previsto dal 1° comma dell'art. 34 della LR. 26/93 è prorogato fino alla data prevista per la revisione dei consorzi dalla legge 437/95 e successive modifiche ed integrazioni.

     Per il compenso ai membri del collegio dei revisori dei conti si applica il DPR 10.10.1994, n. 645. Detto compenso viene deliberato dall'assemblea.

     Nell'ipotesi in cui le norme statutarie del consorzio prevedano un'indennità di carica da corrispondere al presidente e ai componenti degli organi esecutivi del consorzio stesso, ai Presidenti può essere concessa, in relazione alla popolazione servita un'indennità mensile di carica entro i limiti del 70% di quella prevista per il Sindaco del comune con un numero di abitanti pari a quelli del comprensorio consortile; ai componenti degli organi esecutivi può essere corrisposta un'indennità pari al 45% di quella prevista per il Presidente. I benefici di cui sopra sono concessi con delibera adottata dalla maggioranza dei componenti dell'assemblea.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83.