§ 3.7.21 - L.R. 14 luglio 1987, n. 39.
Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:14/07/1987
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 33.  Guida turistica.
Art. 34.  Interprete turistico.
Art. 35.  Accompagnatore turistico.
Art. 35 bis.  (Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico)
Art. 36.  Ambienti naturali montani.
Art. 37.  (Esercizio dell'attività di guida turistica)
Art. 38.  (Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)
Art. 38 bis.  (Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea)
Art. 43.  (Attestati di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)
Art. 44.  (Elenchi regionali)
Art. 45.  Tessera di riconoscimento.
Art. 46.  Tariffe.
Art. 47.  Divieti.
Art. 48.  Agevolazioni.
Art. 49.  (Sanzioni)
Art. 50.  Vigilanza e controllo.
Art. 51.  (Norme transitorie)
Art. 52.  Norma abrogativa.
Art. 53.  (Norma finanziaria)
Art. 54.  (Norma finale).


§ 3.7.21 - L.R. 14 luglio 1987, n. 39. [1]

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico.

(B.U. n. 24 del 31 luglio 1987).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     Con la presente legge la Regione Abruzzo in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 9, 10 e 11 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 nonché della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio ratificata con Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, disciplina l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e delle attività professionali di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico.

 

TITOLO I

Disciplina delle Agenzie di Viaggio e Turismo

 

     Artt. 2. - 32.

     (Abrogati)

 

TITOLO II

Disciplina delle attività professionali.

 

     Art. 33. Guida turistica.

     La qualifica di “guida turistica” è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opera d’arte, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, a musei, a parchi ed in itinerari turistici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

 

     Art. 34. Interprete turistico.

     La qualifica di “interprete turistico” è attribuita a chi, per attività professionale, presta la propria opera per la traduzione scritta ed orale di lingue straniere nell’assistenza a turisti stranieri al di fuori delle competenze attribuite agli accompagnatori turistici.

     Non è soggetta alla specifica disciplina della presente legge relativa agli interpreti, l’attività prestata durante lo svolgimento di congressi, conferenze e convegni da esperti particolarmente qualificati e specializzati nella traduzione simultanea.

     Art. 35. Accompagnatore turistico.

     La qualifica di “accompagnatore turistico” è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche. Tale qualifica corrisponde, ad ogni effetto, a quella di “corriere” prevista dall’art. 19, primo comma, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 35 bis. (Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico)

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 44.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa:

a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;

b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;

c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. E' requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5. Non sono soggetti alle disposizioni per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico:

a) i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa;

b) chi svolge, non professionalmente, l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore dei propri associati.

 

     Art. 36. Ambienti naturali montani.

     L’esercizio delle professioni, di cui ai precedenti articoli 33 e 35, non è consentito negli ambienti naturali montani per le attività specificatamente demandate, alle guide alpine o accompagnatori di media montagna dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) e ai maestri di sci dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).

 

     Art. 37. (Esercizio dell'attività di guida turistica)

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di guida turistica presenta al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 44.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di guida turistica sono, in alternativa:

a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;

b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di guida turistica riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;

c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. E' requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

 

     Art. 38. (Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)

1. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico consistono in una prova scritta e in una prova orale.

2. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

b) non aver riportato condanne penali.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalità e i termini di svolgimento degli esami di abilitazione sono definiti con bando emanato dalla struttura regionale competente.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;

b) le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche ai fini dell'estensione linguistica per le guide turistiche e per gli accompagnatori turistici già abilitati;

c) la composizione e il funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione;

d) le materie oggetto degli esami di abilitazione.

5. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico possono essere svolti congiuntamente o disgiuntamente.

6. La spesa per lo svolgimento degli esami abilitanti è a totale carico degli aspiranti il cui importo è definito nel bando emanato dalla struttura regionale competente.

 

     Art. 38 bis. (Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea)

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

 

     Artt. 39. - 42.

     (Abrogati)

 

     Art. 43. (Attestati di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)

1. Il Dipartimento competente in materia di turismo rilascia, attraverso il Servizio preposto, un attestato di abilitazione allo svolgimento della professione a chi abbia superato le prove.

2. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013).

 

     Art. 44. (Elenchi regionali)

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.

2. Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta, agli elenchi di cui al comma 1.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 hanno valore ricognitivo e informativo e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.

4. L'iscrizione negli elenchi ha validità quinquennale; gli accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti alla data di scadenza del quinquennio.

5. Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella dagli elenchi i nominativi di coloro che non rinnovano la richiesta di cui al comma 4.

 

     Art. 45. Tessera di riconoscimento.

     A seguito dell’iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 44 il Settore turismo della Giunta regionale rilascia agli interessati una tessera personale di riconoscimento da tenere in vista nell’espletamento dell’attività professionale.

     La tessera di cui al comma precedente, munita di fotografia dell’intestatario, deve contenere i dati anagrafici dello stesso [e le indicazioni della licenza comunale].

 

     Art. 46. Tariffe.

     (Abrogato)

 

     Art. 47. Divieti.

     Le guide turistiche, gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici, nell’esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione.

     È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico, soggetti non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA.

 

     Art. 48. Agevolazioni.

     Le guide turistiche [munite di licenza], nell’esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, e nelle località autorizzate, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di proprietà dello Stato, della Regione o di enti locali, ai sensi dell’art. 12 del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì agli interpreti turistici, [muniti di licenza,] nel caso in cui occorra l’attività dell’interprete oltre quella della guida turistica locale.

 

     Art. 49. (Sanzioni)

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;

b) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico o di guida turistica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 35-bis, comma 1 e all'articolo 37, comma 1;

c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;

d) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per il mancato rispetto del divieto previsto dall'articolo 47, comma 1.

2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

 

     Art. 50. Vigilanza e controllo.

     L’esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull’attività professionale delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici, è demandato ai comuni.

     I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni a corrispettivo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche.

 

     Art. 51. (Norme transitorie)

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, che risultano iscritti ai rispettivi albi provvisori ai sensi della DGR n. 2470 del 24.11.1999, della DGR n. 71 del 13.2.2001 e della DGR n. 256 del 13.5.2002 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli elenchi regionali di cui all'articolo 44.

 

     Art. 52. Norma abrogativa.

     Sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 53. (Norma finanziaria)

1. I proventi derivanti dalle spese per l'accesso agli esami di cui all'articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale, sono iscritti nello stato di previsione della entrata nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti dalle spese per l'accesso agli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico" con uno stanziamento, di competenza e cassa per l'anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.

2. Gli oneri relativi allo svolgimento degli esami di cui all'articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale trovano copertura finanziaria nell'ambito della unità previsionale di base (U.P.B.) 09.01.001, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spese per gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico", con uno stanziamento, per competenza e cassa per l'anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.

3. Per gli esercizi successivi, i relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge di bilancio.

 

     Art. 54. (Norma finale).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 5 maggio 2015, n. 9.