§ 3.7.93 - L.R. 24 febbraio 2003, n. 4.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.5.1994, n. 32 recante: Nuove norme in materia di agriturismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:24/02/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifica al punto 2.2 dell'allegato A alla L.R. 32/94.
Art. 2.  Modifica al punto 2.4 dell'Allegato A alla L.R. 32/94.


§ 3.7.93 - L.R. 24 febbraio 2003, n. 4. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.5.1994, n. 32 recante: Nuove norme in materia di agriturismo.

(B.U. n. 7 del 12 marzo 2003).

 

     Art. 1. Modifica al punto 2.2 dell'allegato A alla L.R. 32/94.

     1. Il terzo comma del punto 2.2 dell'allegato A alla L.R. 32/94 è così modificato:

     Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime:

     - 60% produzione aziendale, 40% se trattasi di aziende site in territorio montano;

     - 30% acquisto prodotti tipici regionali, esclusivamente da altri produttori agricoli singoli o associati; 50% se trattasi di aziende in territorio montano;

     - 10% quota di acquisto residua per prodotti utilizzabili dall'azienda.

 

     Art. 2. Modifica al punto 2.4 dell'Allegato A alla L.R. 32/94.

     1. Al primo comma del punto 2.4 dell'allegato A alla L.R. 32/94 dopo la parola "Amministrativa" la frase "I prodotti possono essere venduti allo stato naturale o trasformati in proprio purché ricavati da materie prime prevalentemente aziendali." è sostituita con la frase: "E' ammessa la vendita agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, prodotti in azienda, nel rispetto della normativa sanitaria sull’igiene e qualità degli alimenti".

     2. I prodotti possono essere venduti allo stato naturale o trasformati in proprio.


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 38.