§ 3.7.44 - L.R. 21 maggio 1992, n. 36.
Norme transitorie per il funzionamento dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:21/05/1992
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di assicurare il controllo amministrativo-contabile nella fase di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, provvede, entro dieci [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.7.44 - L.R. 21 maggio 1992, n. 36.

Norme transitorie per il funzionamento dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.

(B.U. n. 19 dell'11 giugno 1992).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di assicurare il controllo amministrativo-contabile nella fase di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, provvede, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ad integrare, ove necessario, il Collegio dei Revisori degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo mediante nomina dei componenti mancanti, scelti nel rispetto dell'art. 56, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo unico, 30 comma, della L.R. 20 luglio 1976, n. 39.

     2. I Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti predetti restano in carica fino alla data di emanazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale che dichiara l'estinzione degli enti medesimi, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 22.1.92, n. 4.

     3. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti competono, a carico del bilancio dei rispettivi Enti, il compenso mensile previsto dall'art. 15 della L.R. 14 maggio 1983, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni ridotto del 30% e, se dovuti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, previsti dalla vigente normativa.

     4. I Collegi dei Revisori esprimono parere anche sui conti consuntivi degli anni precedenti a quello dell'insediamento dei Commissari Liquidatori, di cui all'art. 35 della L.R. 22 gennaio 1992, n. 4, che alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora esaminati dall'organo di controllo o che siano stati annullati per mancanza della relazione dei Revisori dei Conti [1].

     5. Il compenso di cui al comma precedente è corrisposto secondo quanto stabilito dall'art. 2 della L.R. 15.1.88, n. 10 [2].

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Comma aggiunto con art. 2, L.R. 25 novembre 1994, n. 87.

[2] Comma aggiunto con art. 4, L.R. 19 marzo 1996, n. 18.