§ 3.7.16 - L.R. 27 agosto 1982, n. 57.
Disciplina per l'erogazione dei contributi annuali a favore degli organismi turistici.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:27/08/1982
Numero:57


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      In regime di autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio, allo scopo di far fronte al pagamento delle spese obbligatorie degli organismi turistici, la Giunta regionale provvede [...]
Art. 3.      I contributi a favore delle Associazioni Pro-Loco, ai sensi della L.R. 21 maggio 1975, n. 47, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione [...]
Art. 4.  (Urgenza).


§ 3.7.16 - L.R. 27 agosto 1982, n. 57.

Disciplina per l'erogazione dei contributi annuali a favore degli organismi turistici.

(B.U. n. 35 del 30 settembre 1982).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     In regime di autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio, allo scopo di far fronte al pagamento delle spese obbligatorie degli organismi turistici, la Giunta regionale provvede mensilmente all'erogazione dell'acconto del contributo ordinario, proporzionalmente al contributo erogato nel precedente esercizio finanziario e nei limiti dei dodicesimi consentiti dalle norme di contabilità regionale.

     I fondi erogati in acconto sono portati a conguaglio dei contributi assegnati ai sensi del precedente articolo.

 

     Art. 3.

     I contributi a favore delle Associazioni Pro-Loco, ai sensi della L.R. 21 maggio 1975, n. 47, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione Consiliare di merito.

     Per l'erogazione dei contributi indicati al comma precedente, vengono osservate le modalità previste dall'art. 7 della L.R. 27 maggio 1975, n. 49.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato con L.R. 22 gennaio 1992, n. 4.