Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 13/04/2000 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e trova copertura finanziaria con le risorse poste sul Cap. 232429 del bilancio di previsione per [...] |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 3.5.61 - L.R. 13 aprile 2000, n. 58.
Modifica ed integrazione degli artt. 45, lett. c) e 50 della L.R. 31.7.1996, n. 60: Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo.
(B.U. n. 15 del 19 maggio 2000).
Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e trova copertura finanziaria con le risorse poste sul Cap. 232429 del bilancio di previsione per l'esercizio 2000 e seguenti.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Modifica la lettera c), primo comma, art. 45 della
[2] Modifica le lettere a) e b), primo comma, art. 50 della