Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 26/06/1997 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. I termini previsti nel capo II Titolo I Parte seconda della L.R. 31.7.1996, n. 60 vengono spostati per il solo esercizio finanziario 1997 come segue: |
Art. 2. In deroga a quanto previsto nell'art. 32 ultimo comma, l'attività formativa presso le singole Botteghe Scuola ha inizio, per il solo esercizio 1997, il 20.12.1997. |
Art. 3. L'applicazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio ai sensi della L.R. 31.7.1996 n. 60. |
§ 3.5.45 - L.R. 26 giugno 1997, n. 55.
Spostamento per l'esercizio finanziario 1997 di alcuni termini previsti dal capo II corsi di formazione professionale nel Settore dell'artigianato- bottega scuola - del Titolo I parte seconda della L.R. 31.7.1996, n. 60.
(B.U. n. 12 del 15 luglio 1997).
I termini previsti nel capo II Titolo I Parte seconda della L.R. 31.7.1996, n. 60 vengono spostati per il solo esercizio finanziario 1997 come segue:
- il termine di cui al 1° comma dell'art. 32 viene fissato al 31.7.1997;
- il termine di cui al 4° comma dello stesso art. 32 viene fissato al 30.9.1997 ed entro 60 giorni dalla ricezione dei piani provinciali la Giunta Regionale, secondo le modalità di cui all'art. 32, 5° comma, può formulare motivate osservazioni;
- il termine di cui al 2° comma dell'art. 33 viene fissato al 30.9.1997.
In deroga a quanto previsto nell'art. 32 ultimo comma, l'attività formativa presso le singole Botteghe Scuola ha inizio, per il solo esercizio 1997, il 20.12.1997.
L'applicazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio ai sensi della L.R. 31.7.1996 n. 60.