§ 3.5.58 - L.R. 14 marzo 2000, n. 31.
Interpretazione autentica degli articoli 45 lett. c), 50 1° comma lett. a) e 2° comma, 52, 54 lettere d) ed f), 63 lettere c), e) ed f) della L.R. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:14/03/2000
Numero:31


Sommario
Art. 1.      L'art. 45 della L.R. 60/96, 1° comma, lett. c) è interpretato autenticamente nel senso che l'espressione "operazioni di credito bancario" deve essere intesa nel senso "operazioni di credito [...]
Art. 2.      L'art. 50 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente nel senso che al 1° comma lett. a) l'espressione "operazioni bancarie" e nel 2° comma l'espressione "operazioni di credito" devono essere [...]
Art. 3.      L'art. 52 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente come segue:
Art. 4.      L'art. 54 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente nel senso che alla lett. d) l'espressione "Istituti di Credito" deve essere intesa nel senso "Istituti di Credito o Enti e Società [...]
Art. 5.      L'art. 63 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente così come segue:
Art. 6.      Lo schema di convenzione tipo allegato della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente così come segue:
Art. 7.      La presente legge non comporta oneri aggiuntivi e diversi per il bilancio regionale.
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.5.58 - L.R. 14 marzo 2000, n. 31.

Interpretazione autentica degli articoli 45 lett. c), 50 1° comma lett. a) e 2° comma, 52, 54 lettere d) ed f), 63 lettere c), e) ed f) della L.R. 31.7.1996, n. 60 e della convenzione tipo tra Cooperative Artigiane di Garanzia e Istituti bancari allegato della L.R. 60/96.

(B.U. n. 10 bis del 31 marzo 2000).

 

Art. 1.

     L'art. 45 della L.R. 60/96, 1° comma, lett. c) è interpretato autenticamente nel senso che l'espressione "operazioni di credito bancario" deve essere intesa nel senso "operazioni di credito bancario e/o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, concessi da Enti e Società abilitate dall'art. 106 del D.Lgs. 385/93, promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale".

 

     Art. 2.

     L'art. 50 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente nel senso che al 1° comma lett. a) l'espressione "operazioni bancarie" e nel 2° comma l'espressione "operazioni di credito" devono essere intese nel senso "operazioni di credito bancario e/o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi da Enti e Società abilitate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93, promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale".

 

     Art. 3.

     L'art. 52 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente come segue:

     "Le convenzioni da stipulare per il rilascio, da parte delle Cooperative Artigiane di Garanzia, delle fideiussioni a favore degli Istituti di Credito e/o di Enti e società abilitate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93 promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale, abilitati alle concessioni di prestiti, mutui e di finanziamento ai fini dell'ottenimento dei contributi regionali in c/interessi, debbono essere conformi allo schema tipo allegato alla presente legge".

 

     Art. 4.

     L'art. 54 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente nel senso che alla lett. d) l'espressione "Istituti di Credito" deve essere intesa nel senso "Istituti di Credito o Enti e Società abilitate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93, promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale" e alla lett. f) l'espressione "crediti" deve essere intesa nel senso di "Crediti e/o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi da Enti e Società abilitate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93, promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale".

 

     Art. 5.

     L'art. 63 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente così come segue:

     alle lettere c), e) ed f) l'espressione "Imprese Artigiane" deve essere intesa nel senso "Imprese Artigiane Socie delle Cooperative Artigiane di Garanzia socie del Consorzio regionale stesso, e imprese socie dei Consorzi di Garanzia collettiva Fidi e degli Enti pubblici e privati di ricerca, assistenza finanziaria e tecnica costituiti ai sensi dei commi 1 e 3 della legge 443/85, soci del Consorzio Regionale medesimo".

 

     Art. 6.

     Lo schema di convenzione tipo allegato della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente così come segue:

     - nell'intestazione l'espressione "Istituti di Credito" deve essere intesa nel senso "Istituti di Credito o Enti e Società abilitate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93, promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentate a livello nazionale";

     - nel testo e nell'articolato la parola "banca" deve essere intesa nel senso di "banca o Ente o Società abilitato/a ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93, promosso/a dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentate a livello nazionale".

 

     Art. 7.

     La presente legge non comporta oneri aggiuntivi e diversi per il bilancio regionale.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.