Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 14/03/2000 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 45 della L.R. 60/96, 1° comma, lett. c) è interpretato autenticamente nel senso che l'espressione "operazioni di credito bancario" deve essere intesa nel senso "operazioni di credito [...] |
Art. 2. L'art. 50 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente nel senso che al 1° comma lett. a) l'espressione "operazioni bancarie" e nel 2° comma l'espressione "operazioni di credito" devono essere [...] |
Art. 3. L'art. 52 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente come segue: |
Art. 4. L'art. 54 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente nel senso che alla lett. d) l'espressione "Istituti di Credito" deve essere intesa nel senso "Istituti di Credito o Enti e Società [...] |
Art. 5. L'art. 63 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente così come segue: |
Art. 6. Lo schema di convenzione tipo allegato della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente così come segue: |
Art. 7. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi e diversi per il bilancio regionale. |
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 3.5.58 - L.R. 14 marzo 2000, n. 31.
Interpretazione autentica degli articoli 45 lett. c), 50 1° comma lett. a) e 2° comma, 52, 54 lettere d) ed f), 63 lettere c), e) ed f) della L.R. 31.7.1996, n. 60 e della convenzione tipo tra Cooperative Artigiane di Garanzia e Istituti bancari allegato della L.R. 60/96.
(B.U. n. 10 bis del 31 marzo 2000).
L'art. 45 della L.R. 60/96, 1° comma, lett. c) è interpretato autenticamente nel senso che l'espressione "operazioni di credito bancario" deve essere intesa nel senso "operazioni di credito bancario e/o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, concessi da Enti e Società abilitate dall'art. 106 del D.Lgs. 385/93, promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale".
L'art. 50 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente nel senso che al 1° comma lett. a) l'espressione "operazioni bancarie" e nel 2° comma l'espressione "operazioni di credito" devono essere intese nel senso "operazioni di credito bancario e/o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi da Enti e Società abilitate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93, promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale".
L'art. 52 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente come segue:
"Le convenzioni da stipulare per il rilascio, da parte delle Cooperative Artigiane di Garanzia, delle fideiussioni a favore degli Istituti di Credito e/o di Enti e società abilitate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93 promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale, abilitati alle concessioni di prestiti, mutui e di finanziamento ai fini dell'ottenimento dei contributi regionali in c/interessi, debbono essere conformi allo schema tipo allegato alla presente legge".
L'art. 54 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente nel senso che alla lett. d) l'espressione "Istituti di Credito" deve essere intesa nel senso "Istituti di Credito o Enti e Società abilitate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93, promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale" e alla lett. f) l'espressione "crediti" deve essere intesa nel senso di "Crediti e/o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi da Enti e Società abilitate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93, promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello nazionale".
L'art. 63 della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente così come segue:
alle lettere c), e) ed f) l'espressione "Imprese Artigiane" deve essere intesa nel senso "Imprese Artigiane Socie delle Cooperative Artigiane di Garanzia socie del Consorzio regionale stesso, e imprese socie dei Consorzi di Garanzia collettiva Fidi e degli Enti pubblici e privati di ricerca, assistenza finanziaria e tecnica costituiti ai sensi dei commi 1 e 3 della legge 443/85, soci del Consorzio Regionale medesimo".
Lo schema di convenzione tipo allegato della L.R. 60/96 è interpretato autenticamente così come segue:
- nell'intestazione l'espressione "Istituti di Credito" deve essere intesa nel senso "Istituti di Credito o Enti e Società abilitate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93, promosse dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentate a livello nazionale";
- nel testo e nell'articolato la parola "banca" deve essere intesa nel senso di "banca o Ente o Società abilitato/a ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93, promosso/a dalla Regione o dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentate a livello nazionale".
La presente legge non comporta oneri aggiuntivi e diversi per il bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.