§ 3.5.52 - L.R. 23 settembre 1998, n. 93.
Norme integrative e modificative dell'art. 78 della L.R. 60/96.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:23/09/1998
Numero:93


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.5.52 - L.R. 23 settembre 1998, n. 93.

Norme integrative e modificative dell'art. 78 della L.R. 60/96.

(B.U. n. 25 del 16 ottobre 1998).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6.

     La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modifica il quinto comma, art. 78 della L.R. 31 luglio 1996, n. 60.

[2] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 78 della L.R. 31 luglio 1996, n. 60.

[3] Sostituisce il comma 10, art. 78, della L.R. 31 luglio 1996, n. 60.

[4] Aggiunge il comma 10 bis all'art. 78 della L.R. 31 luglio 1996, n. 60.

[5] Sostituisce il comma 11, art. 78, della L.R. 31 luglio 1996, n. 60.