Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 23/09/1998 |
Numero: | 93 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. |
Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 3.5.52 - L.R. 23 settembre 1998, n. 93.
Norme integrative e modificative dell'art. 78 della L.R. 60/96.
(B.U. n. 25 del 16 ottobre 1998).
La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Modifica il quinto comma, art. 78 della
[2] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 78 della
[3] Sostituisce il comma 10, art. 78, della
[4] Aggiunge il comma 10 bis all'art. 78 della
[5] Sostituisce il comma 11, art. 78, della