§ 2.3.38 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 23.
Modifica ed integrazione dell'art. 33 della L.R. 29 giugno 1993, n. 26 e successive modificazioni recante: Norme in materia di organismi consortili.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:12/12/2003
Numero:23

§ 2.3.38 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 23.

Modifica ed integrazione dell'art. 33 della L.R. 29 giugno 1993, n. 26 e successive modificazioni recante: Norme in materia di organismi consortili.

(B.U. 31 dicembre 2003, n. 41).

 

Art. 1. Integrazione art. 33 della L.R. 26/1993.

     Il comma 2 ter dell'art. 33 della L.R. 29.6.1993, n. 26 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     “Ai dipendenti trasferiti ai consorzi da Enti diversi dalla EX CASSA PER IL MEZZOGIORNO, la ricostruzione retributiva di base e di anzianità è determinata in applicazione dei C.C.N.L. vigenti e pregressi.

     La ricostruzione dell'anzianità di servizio è determinata applicando al periodo di attività svolta presso l'Ente di provenienza, le norme dei C.C.N.L. vigenti nel medesimo periodo”.

 

Art. 2. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.