§ 2.3.36 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 65.
Modifica alla Legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili".


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:19/12/2001
Numero:65


Sommario
Art. 1.      All'art. 20 della Legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili" è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Il comma 1 dell'art. 9 della legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili" è riformulato nel modo seguente
Art. 3.      All'art. 36 della legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili" è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 2.3.36 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 65.

Modifica alla Legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili".

(B.U. n. 28 del 24 dicembre 2001).

 

Art. 1.

     All'art. 20 della Legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili" è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il comma 1 dell'art. 9 della legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili" è riformulato nel modo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     All'art. 36 della legge Regionale n. 26 del 29 giugno 1993 recante: "Norme in materia di organismi consortili" è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.