§ 41.1.123 - D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:04/10/1986
Numero:902


Sommario
Art. 1.      I comuni che assumono l'impianto e l'esercizio diretto di servizi pubblici debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento
Art. 2.      L'assunzione diretta di pubblici servizi è deliberata dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Tale maggioranza non può comunque essere [...]
Art. 3.      Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2, devono indicarsi
Art. 4.      Nel caso di trasformazione dei servizi in economia in azienda speciale o di accorpamento della gestione in economia in un'azienda già esistente, la deliberazione del comune deve contenere, oltre [...]
Art. 5.      Il comune può deliberare, con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 2, l'estensione dell'attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con [...]
Art. 6.      Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che deve uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente regolamento
Art. 7.      I comuni possono esercitare servizi con diritto di privativa esclusivamente in casi previsti dalla legge
Art. 8.      Nell'ipotesi in cui i comuni intendano avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi affidati in concessione all'industria privata la data di effettivo inizio dell'esercizio della concessione [...]
Art. 9.      La volontà di avvalersi della facoltà di cui al precedente Art. deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2
Art. 10.      Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del preavviso, il concessionario deve redigere lo stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio riferito alla data in cui il preavviso è [...]
Art. 11.      Lo stato di consistenza costituisce la base per la determinazione dell'indennità di riscatto, tenuti presenti i criteri fissati dall'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578. Ove fra le [...]
Art. 12.      Nella ipotesi del ricorso ai collegi arbitrali di cui al settimo e all'ottavo comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, la deliberazione esecutiva di nomina dell'arbitro, [...]
Art. 13.      Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente [...]
Art. 14.      Per la determinazione del profitto di cui alla lettera c) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, si tiene conto dei redditi accertati ai fini dell'imposta sui [...]
Art. 15.      Il regolamento speciale dell'azienda, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, stabilisce il numero dei componenti la commissione amministratrice, [...]
Art. 16.      I componenti della commissione devono essere scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale [...]
Art. 17.      Non possono ricoprire la carica di componente della commissione amministratrice coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, [...]
Art. 18.      I componenti della commissione amministratrice dell'azienda restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le [...]
Art. 19.      La nomina dei componenti la commissione ha luogo a maggioranza assoluta dei voti
Art. 20.      Il consiglio comunale provvede alle surrogazioni dei commissari cessati dalla carica non appena si siano verificate le vacanze. A tale scopo il presidente della commissione ha l'obbligo di [...]
Art. 21.      I componenti la commissione che surrogano commissari anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro [...]
Art. 22.      La qualità di componente la commissione si perde quando si verificano le cause d'ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dall'art. 17 del presente regolamento
Art. 23.      La commissione amministratrice
Art. 24.      I componenti la commissione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od [...]
Art. 25.      La commissione amministratrice è sostituita dalla giunta municipale nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente Art. o per altro legittimo motivo
Art. 26.      I componenti la commissione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti
Art. 27.      La commissione amministratrice è convocata dal presidente, anche su richiesta di due componenti o del direttore dell'azienda. In caso di inerzia provvede il sindaco
Art. 28.      I processi verbali delle adunanze della commissione amministratrice sono redatti dal direttore o da un dipendente con funzioni di segretario
Art. 29.      Il presidente della commissione
Art. 30.      Il presidente della commissione delega un commissario a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora sia assente o impedito anche il commissario delegato, fa le veci del [...]
Art. 31.      Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità di missione in favore del presidente e dei membri della commissione amministratrice sono deliberate dal consiglio comunale all'atto [...]
Art. 32.      Il concorso pubblico di cui all'art. 4, secondo comma, del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, per la nomina del direttore dell'azienda è bandito in conformità di apposita deliberazione della [...]
Art. 33.      Il direttore
Art. 34.      Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente art. 33 spetta al direttore
Art. 35.      Qualora tre mesi prima della scadenza del triennio la commissione amministratrice non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del direttore, questi si intenderà confermata [...]
Art. 36.      Salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento speciale, nei casi di vacanza temporanea del posto di direttore o di sua assenza prolungata, la commissione amministratrice deve affidarne [...]
Art. 37.      Il licenziamento del direttore nel corso del triennio non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento [...]
Art. 38.      Il piano-programma di cui all'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153, è deliberato dalla commissione amministratrice dell'azienda secondo gli indirizzi determinati dall'ente locale. Esso [...]
Art. 39.      Il bilancio pluriennale di previsione di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1981, n. 153, redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata pari a quella del bilancio pluriennale della [...]
Art. 40.      L'esercizio delle aziende speciali coincide con l'anno solare
Art. 41.      Qualora più servizi siano gestiti da un'unica azienda speciale è fatto obbligo a quest'ultima di rilevare separatamente i costi e i ricavi riferibili a ciascun servizio ai fini della [...]
Art. 42.      Entro il 31 marzo il direttore presenta alla commissione amministratrice il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il collegio dei revisori dei conti [...]
Art. 43.      L'utile d'esercizio deve essere destinato nell'ordine
Art. 44.      Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente
Art. 45.      Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma, l'azienda speciale provvede nell'ordine
Art. 46.      L'azienda speciale nell'ambito delle capacità ad essa riconosciute dall'art. 2, terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, per il raggiungimento dei suoi [...]
Art. 47.      L'azienda speciale può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario esclusivamente per esigenze di elasticità di cassa
Art. 48.      Quando ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, il servizio di tesoreria o di cassa dell'azienda è [...]
Art. 49.      Presso l'azienda speciale può essere istituito un servizio di cassa interno per i servizi di esazione e per il pagamento delle minute spese economali
Art. 50.      Ogni azienda deve tenere i seguenti libri obbligatori
Art. 51.      Le scritture contabili devono consentire
Art. 52.      I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal consiglio comunale in osservanza dell'art. 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 53.      Il collegio dei revisori, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché [...]
Art. 54.      Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre
Art. 55.      La commissione amministratrice, il direttore dell'azienda e il collegio dei revisori devono fornire all'amministrazione dell'ente locale, anche tutti i dati e le notizie richiesti dalla Corte [...]
Art. 56.      Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, le aziende, per il perseguimento dei loro fini istituzionali, [...]
Art. 57.      I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto-concorso, salvo il ricorso alla trattativa [...]
Art. 58.      Le gare sono indette con deliberazione della commissione amministratrice, cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per la stipula dei contratti
Art. 59.      Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito
Art. 60.      L'azienda può far ricorso all'appalto-concorso quando ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze da parte [...]
Art. 61.      La commissione amministratrice può deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi
Art. 62.      La commissione amministratrice, in ogni altro caso diverso da quelli contemplati nel precedente art. 61 in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere [...]
Art. 63.      Per gli appalti di opere pubbliche si applicano alle aziende le procedure previste dalle leggi 2 febbraio 1973, n. 14 e 3 gennaio 1978, n. 1 e, nei casi previsti, dalla legge 8 agosto 1977, n. [...]
Art. 64.      I contratti debbono avere termini e durata certi. E' vietato ogni artificioso frazionamento dei contratti
Art. 65.      A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti concernenti lavori o somministrazioni le ditte debbono prestare idonea cauzione con le modalità stabilite dal capitolato
Art. 66.      La stipulazione del contratto, se prevista, deve aver luogo entro il termine di trenta giorni dalla data di aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa alla ditta aggiudicataria
Art. 67.      In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, l'azienda ha facoltà di risolvere il contratto. In tal caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni [...]
Art. 68.      Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dai capitolati o dal contratto
Art. 69.      La revisione dei prezzi contrattuali per i contratti di appalto di opere è ammessa entro i limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia per gli enti locali, salvo [...]
Art. 70.      Il regolamento speciale dell'azienda determina la natura ed il limite massimo di valore delle spese che possono farsi in economia, tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento [...]
Art. 71.      Per l'esecuzione delle spese in economia la commissione può autorizzare l'accreditamento di fondi a favore del direttore, stabilendo le cautele che reputerà necessarie a garanzia degli interessi [...]
Art. 72.      Le deliberazioni della commissione amministratrice concernenti il piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni, il conto [...]
Art. 73.      In occasione delle deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico la commissione amministratrice, oltre ad illustrare adeguatamente le cause di detto peggioramento, [...]
Art. 74.      Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che la commissione amministratrice non ottemperi a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o dell'ente locale, [...]
Art. 75.      Qualora il consiglio comunale non possa, per il mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, deliberare sulla proposta di scioglimento ed occorra quindi una seconda convocazione, questa [...]
Art. 76.      Nei casi in cui le condizioni dell'azienda, pur dopo le iniziative o le misure adottate a termine del precedente art. 73 siano tali che il servizio risulti passivo per il bilancio dell'ente [...]
Art. 77.      In occasione delle deliberazioni di cui ai precedenti articoli 74 e 76, potranno essere indicati gli amministratori eventualmente responsabili, secondo le disposizioni previste dal testo unico [...]
Art. 78.      Al commissario spetta l'indennità di carica nella stessa misura prevista per il presidente dell'azienda. L'onere è a carico dell'azienda, salvo rivalsa contro gli amministratori responsabili
Art. 79.      La giunta municipale, cui spetta assumere l'amministrazione dell'azienda a seguito dello scioglimento della commissione amministratrice deliberato dal consiglio comunale, può delegarne le [...]
Art. 80.      Il termine di un mese previsto dagli ultimi due commi dell'art. 18 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, [...]
Art. 81.      In caso di scioglimento del consiglio comunale il presidente della commissione amministratrice cessa dalle sue funzioni e cessa altresì di farne parte dal giorno in cui il commissario [...]
Art. 82.      La deliberazione di revoca dell'assunzione diretta del servizio è assunta dal consiglio comunale con la stessa maggioranza prevista dall'art. 2 del presente regolamento
Art. 83.      Copia della deliberazione esecutiva di revoca dell'azienda è comunicata a cura del sindaco alla commissione amministratrice con invito a provvedere alla presentazione del rendiconto della [...]
Art. 84.      Quando il consiglio comunale delibera di appaltare il servizio o di gestirlo in economia deve stabilire se la gestione dell'azienda prima dell'appalto o prima dell'effettivo inizio [...]
Art. 85.      Quando il consiglio comunale delibera la soppressione del servizio, la liquidazione dell'azienda è affidata alla giunta municipale e compiuta entro il termine fissato dal predetto consiglio, [...]
Art. 86.      Compiuta la gestione di liquidazione, i conti e tutti gli atti in genere dell'azienda vengono depositati e conservati nella segreteria comunale
Art. 87.      Sono estese alle province, le disposizioni del presente regolamento, intendendosi sostituite alle espressioni: comune, consiglio comunale, consigliere comunale, sindaco, rispettivamente le [...]
Art. 88.      I comuni e le province che vogliono unirsi in consorzio per provvedere direttamente, attraverso un'azienda speciale consorziale, all'impianto ed all'esercizio dei servizi pubblici, devono [...]
Art. 89.      L'assemblea consorziale ha la sua sede nello stesso luogo ove ha sede l'amministrazione dell'azienda
Art. 90.      L'assemblea consorziale esercita tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un solo comune o da una sola provincia, sono dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal presente [...]
Art. 91.      L'assemblea consorziale è convocata dal presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi d'urgenza, mediante telegramma, contenente il giorno, l'ora ed il luogo [...]
Art. 92.      L'assemblea consorziale viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale e del rendiconto d'esercizio
Art. 93.      Le assemblee consorziali per le forme e le modalità delle loro deliberazioni sono soggette alle norme prescritte per i consigli comunali
Art. 94.      Di norma è segretario del consorzio il segretario del comune in cui il consorzio ha sede
Art. 95.      Ciascuna azienda consorziale è retta da un regolamento speciale, da compilarsi dall'assemblea consorziale a norma del terzo comma dell'art. 21 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, il quale [...]
Art. 96.      Lo statuto del consorzio può prevedere che le controversie fra enti consorziati e fra essi e il consorzio siano decise per mezzo di arbitri
Art. 97.      Le modificazioni allo statuto del consorzio debbono essere deliberate dall'assemblea consorziale
Art. 98.      I consorzi cessano per la scadenza del termine della loro durata o per il compimento del loro scopo
Art. 99.      Sono estese alle aziende speciali consorziali, in quanto applicabili, le norme previste nel testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e nel presente regolamento per le aziende speciali comunali, [...]
Art. 100.      Il decreto di revoca dell'assunzione diretta dei servizi da parte di aziende consorziali produce lo scioglimento del consorzio. Tuttavia l'assemblea consorziale rimane in carica per deliberare [...]
Art. 101.      Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni, le province ed i consorzi devono provvedere ad uniformare i regolamenti speciali delle aziende comunali, [...]


§ 41.1.123 - D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali.

(G.U. 27 dicembre 1986, n. 299 - S.O.).

 

     1. 1. E' approvato, in esecuzione degli articoli 23 e 31 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 153, l'annesso regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, vistato dal Ministro proponente.

     2. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da tale data è abrogato il regolamento per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103, approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.

 

TITOLO I

Costituzione delle aziende speciali

Capo I

Assunzione diretta dei pubblici servizi

 

Art. 1.

     I comuni che assumono l'impianto e l'esercizio diretto di servizi pubblici debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

     I servizi pubblici possono essere direttamente gestiti dai comuni in economia o mediante aziende speciali in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche.

 

     Art. 2.

     L'assunzione diretta di pubblici servizi è deliberata dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Tale maggioranza non può comunque essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati.

     La deliberazione, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:

     a) le opere d'impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;

     b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;

     c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.

     Quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, il consiglio comunale nella deliberazione di cui ai commi precedenti deve dichiarare se intende avvalersi di tale diritto.

 

     Art. 3.

     Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2, devono indicarsi:

     a) l'eventuale onere annuale a carico del comune che non dovrà risultare superiore a quello sostenuto per l'appalto o per i contributi assegnati all'impresa concessionaria;

     b) il personale da assumere, che non deve essere superiore a quello in servizio presso l'impresa appaltatrice o concessionaria alla fine del sesto mese anteriore alla deliberazione di cui sopra sulla base dei libri paga e matricola, salvo i lavoratori stagionali richiesti dal processo produttivo.

     Nel caso di imprese appaltatrici o concessionarie che gestiscono più servizi, il numero dei lavoratori da assumere è determinato sulla base del personale effettivamente impiegato nel servizio che viene assunto in gestione dal comune.

     Il personale da assumere per il servizio gas non può comunque risultare superiore all'aliquota ammessa dal comitato provinciale prezzi per la determinazione e la revisione delle tariffe.

     Al personale assunto in base al presente articolo può essere corrisposto un assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti, pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento e quello spettante in applicazione degli accordi nazionali di categoria propri della forma di assunzione prescelta del servizio.

 

     Art. 4.

     Nel caso di trasformazione dei servizi in economia in azienda speciale o di accorpamento della gestione in economia in un'azienda già esistente, la deliberazione del comune deve contenere, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2:

     a) la dimostrazione del previsto risultato economico della gestione dell'azienda, confrontato con quello della gestione in economia;

     b) i pareri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell'azienda con riferimento anche ai livelli di servizio previsti;

     c) il capitale di dotazione da conferire all'azienda ed i relativi mezzi di finanziamento;

     d) l'elenco del personale da trasferire all'azienda.

 

     Art. 5.

     Il comune può deliberare, con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 2, l'estensione dell'attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa.

     Con lo stesso atto deliberativo è approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull'ente gestore del servizio.

 

     Art. 6.

     Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che deve uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

 

     Art. 7.

     I comuni possono esercitare servizi con diritto di privativa esclusivamente in casi previsti dalla legge.

     La deliberazione relativa all'esercizio del predetto diritto, da assumersi con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 2, deve indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

     L'esercizio dell'attività di cui al primo comma non potrà avere inizio prima del decorso di un biennio dalla data di esecutività della deliberazione nel caso in cui tale servizio sia già esercitato da altri.

 

Capo II

Riscatto dei servizi affidati in concessione

 

     Art. 8.

     Nell'ipotesi in cui i comuni intendano avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi affidati in concessione all'industria privata la data di effettivo inizio dell'esercizio della concessione stessa è quella risultante dall'atto di concessione o da atti di natura certa. In mancanza, l'inizio dell'esercizio predetto decorre dal centottantesimo giorno successivo alla stipula del contratto di concessione o di appalto.

     Nel caso di proroga o di rinnovo della concessione, ovvero in caso di mutamento del titolare della concessione, la data di inizio dell'esercizio, ai fini del riscatto, rimane quella della prima concessione anche se sono intervenute modificazioni ai patti d'esercizio.

 

     Art. 9.

     La volontà di avvalersi della facoltà di cui al precedente Art. deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2.

     Entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'ente concedente deve notificare al concessionario l'atto di preavviso a mezzo dell'ufficiale giudiziario o, se il destinatario ha il domicilio nel comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del messo comunale.

     Il preavviso è valido anche se la deliberazione non è ancora esecutiva.

 

     Art. 10.

     Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del preavviso, il concessionario deve redigere lo stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio riferito alla data in cui il preavviso è notificato.

     Detto stato di consistenza dovrà essere immediatamente comunicato all'ente concedente che, previo accesso all'impianto od esercizio, dovrà, entro trenta giorni successivi al ricevimento, comunicare al concessionario il proprio accordo o le eventuali osservazioni e proposte di rettifica.

     Le comunicazioni di cui al precedente comma sono fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     Nel caso di rifiuto o di mancato rispetto del termine perentorio di cui al primo comma da parte del concessionario, lo stato di consistenza è formato, nel termine dei successivi centoventi giorni, dall'ente concedente, i cui incaricati, in base ad un decreto del prefetto, potranno accedere anche coattivamente nelle officine o negli altri locali dell'impianto o dell'esercizio.

     Lo stato di consistenza [e immediatamente comunicato dal comune al concessionario che, nel termine perentorio dei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potrà far pervenire le sue controdeduzioni, in mancanza delle quali lo stato di consistenza s'intende accettato. Nel caso di disaccordo fra le parti decide, limitatamente all'oggetto della controversia, un collegio di tre periti, nominati uno per parte dall'ente concedente e dal concessionario, ed un terzo, con funzioni di presidente, dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ente riscattante.

 

     Art. 11.

     Lo stato di consistenza costituisce la base per la determinazione dell'indennità di riscatto, tenuti presenti i criteri fissati dall'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578. Ove fra le parti non sussistono contestazioni circa la determinazione della predetta indennità, l'accordo relativo deve risultare da una convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa fra l'ente e il concessionario.

     Quando l'indennità di riscatto come sopra determinata risulti superiore a quella presunta il consiglio comunale provvede al finanziamento della differenza con deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'art. 2.

 

     Art. 12.

     Nella ipotesi del ricorso ai collegi arbitrali di cui al settimo e all'ottavo comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, la deliberazione esecutiva di nomina dell'arbitro, nella quale debbono farsi fra l'altro constare i motivi e l'entità del disaccordo, sarà notificata al concessionario nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 10 del presente regolamento.

 

     Art. 13.

     Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11 e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante:

     a) il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica;

     b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo.

 

     Art. 14.

     Per la determinazione del profitto di cui alla lettera c) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, si tiene conto dei redditi accertati ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche.

     Nel caso in cui il concessionario eserciti più attività o sia titolare di più concessioni, in mancanza di accertamento fiscale specifico relativo all'esercizio riscattato, si potrà tener conto delle risultanze delle scritture contabili del concessionario, purché regolarmente tenute.

 

TITOLO II

Organi di amministrazione dell'azienda

Capo I

Commissione amministratrice

 

     Art. 15.

     Il regolamento speciale dell'azienda, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, stabilisce il numero dei componenti la commissione amministratrice, tenendo conto della natura e dell'importanza del servizio a questa affidato.

     Il regolamento stesso indica altresì il numero dei membri supplenti da nominare in relazione al numero dei membri della commissione.

     I membri supplenti partecipano alle sedute della commissione ma votano soltanto in assenza dei membri effettivi.

     La partecipazione dei membri supplenti alle votazioni è determinata dall'anzianità. Questa è regolata dalla data di elezione. Fra gli eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che hanno riportato un maggior numero di voti; a parità di voti, è considerato anziano il maggiore di età.

 

     Art. 16.

     I componenti della commissione devono essere scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

 

     Art. 17.

     Non possono ricoprire la carica di componente della commissione amministratrice coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda municipalizzata.

 

     Art. 18.

     I componenti della commissione amministratrice dell'azienda restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive.

 

     Art. 19.

     La nomina dei componenti la commissione ha luogo a maggioranza assoluta dei voti.

     Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi.

     Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

 

     Art. 20.

     Il consiglio comunale provvede alle surrogazioni dei commissari cessati dalla carica non appena si siano verificate le vacanze. A tale scopo il presidente della commissione ha l'obbligo di comunicare al sindaco le vacanze stesse entro dieci giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.

     La surrogazione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la deliberazione relativa.

     Se il consiglio è sciolto, le surrogazioni sono fatte dal commissario straordinario.

 

     Art. 21.

     I componenti la commissione che surrogano commissari anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

 

     Art. 22.

     La qualità di componente la commissione si perde quando si verificano le cause d'ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dall'art. 17 del presente regolamento.

     La decadenza in tali casi è dichiarata dal consiglio comunale, anche su proposta di qualunque elettore.

     La proposta di decadenza deve in ogni caso essere notificata all'interessato a mezzo del messo comunale o a mezzo di raccomandata con l'avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della riunione del consiglio comunale fissata per la discussione di detta proposta.

     La commissione deve prendere atto delle dimissioni dei propri componenti; se omette di farlo provvede il consiglio comunale.

 

     Art. 23.

     La commissione amministratrice:

     a) delibera il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale ed il conto consuntivo dell'azienda;

     b) delibera, con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento speciale aziendale e salve le funzioni del direttore, sull'organizzazione dell'azienda e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

     c) delibera le spese ed approva i contratti, salvo quelli di cui al secondo comma del successivo art. 70;

     d) approva i capitolati;

     e) approva i regolamenti interni;

     f) delibera in generale su tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'azienda;

     g) esercita, salvo le funzioni attribuite al direttore, tutte le facoltà ad essa demandate dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal presente regolamento per l'amministrazione della azienda.

     Nel limite delle proprie attribuzioni, la commissione può affidare specifici incarichi ai suoi componenti od al direttore.

 

     Art. 24.

     I componenti la commissione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

 

     Art. 25.

     La commissione amministratrice è sostituita dalla giunta municipale nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente Art. o per altro legittimo motivo.

 

     Art. 26.

     I componenti la commissione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

     La decadenza è pronunciata dalla commissione stessa, salvo ricorso dell'interessato al consiglio comunale che decide definitivamente.

     Nel caso che la commissione ometta per un mese di provvedere, il presidente della commissione stessa è tenuto a segnalarlo nei successivi dieci giorni al consiglio comunale che provvede di conseguenza.

 

     Art. 27.

     La commissione amministratrice è convocata dal presidente, anche su richiesta di due componenti o del direttore dell'azienda. In caso di inerzia provvede il sindaco.

     In prima convocazione le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il presidente, ed, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è richiesta la presenza di tre componenti, compreso il presidente. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei votanti secondo le modalità stabilite dal regolamento speciale.

     Le sedute della commissione non sono pubbliche; ad esse interviene il direttore con voto consultivo.

 

     Art. 28.

     I processi verbali delle adunanze della commissione amministratrice sono redatti dal direttore o da un dipendente con funzioni di segretario.

     In mancanza del direttore o del segretario i verbali sono redatti da uno dei membri della commissione. Tali verbali, trascritti in apposito registro, sono firmati dal presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.

     Dei verbali delle deliberazioni non soggette a pubblicazione non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza espressa autorizzazione del presidente.

 

     Art. 29.

     Il presidente della commissione:

     a) rappresenta la commissione stessa nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali;

     b) convoca la commissione mediante avviso raccomandato, da recapitarsi a mano a cura del personale dell'azienda, o a mezzo del servizio postale almeno tre giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telegramma;

     c) firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti della commissione;

     d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dalla commissione;

     e) vigila sull'andamento dell'azienda e sull'operato del direttore;

     f) esegue gli incarichi affidatigli dalla commissione;

     g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza della commissione, da sottoporre alla ratifica della commissione stessa nella sua prima adunanza successiva.

 

     Art. 30.

     Il presidente della commissione delega un commissario a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora sia assente o impedito anche il commissario delegato, fa le veci del presidente il commissario più anziano.

     Il presidente può delegare la firma degli atti di cui alla lettera c) del precedente art. 29 ad uno o più commissari.

     Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia al comune.

 

     Art. 31.

     Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità di missione in favore del presidente e dei membri della commissione amministratrice sono deliberate dal consiglio comunale all'atto della nomina della commissione stessa.

     Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità di missione non potranno in alcun caso eccedere quelle stabilite, rispettivamente, per il sindaco e gli assessori del comune cui l'azienda appartiene o in cui questa ha sede.

     Le indennità suddette sono a carico dell'azienda.

 

Capo II

Il direttore

 

     Art. 32.

     Il concorso pubblico di cui all'art. 4, secondo comma, del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, per la nomina del direttore dell'azienda è bandito in conformità di apposita deliberazione della commissione amministratrice.

     Il bando di concorso è affisso all'albo pretorio del comune ove ha sede l'azienda ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - parte seconda - e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

     Il concorso è per titoli ed esami.

     La commissione giudicatrice è composta di non più di sette membri, in maggioranza docenti ed esperti del settore, esterni all'azienda; essa è nominata dalla commissione amministratrice.

 

     Art. 33.

     Il direttore:

     a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;

     b) esegue le deliberazioni della commissione amministratrice;

     c) formula proposte alla commissione amministratrice nelle materie di cui all'art. 23;

     d) sottopone alla commissione amministratrice lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;

     e) rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione della commissione amministratrice quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa;

     f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente regolamento, dal regolamento speciale e dalla commissione amministratrice.

 

     Art. 34.

     Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente art. 33 spetta al direttore:

     a) dirigere il personale dell'azienda;

     b) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;

     c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

     d) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;

     e) presiedere alle aste e alle licitazioni private;

     f) stipulare i contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti dell'azienda;

     g) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'azienda nei casi ed entro i limiti previsti dagli articoli 70 e seguenti del presente regolamento;

     h) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;

     i) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente;

     l) vigilare sul regolare invio dei verbali delle deliberazioni della commissione amministratrice da parte del segretario, ove esista o, in mancanza, provvedervi direttamente.

     Il direttore interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente od un impiegato dell'azienda previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile.

 

     Art. 35.

     Qualora tre mesi prima della scadenza del triennio la commissione amministratrice non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del direttore, questi si intenderà confermata tacitamente per un altro triennio.

     La deliberazione di mancata conferma dev'essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al direttore.

 

     Art. 36.

     Salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento speciale, nei casi di vacanza temporanea del posto di direttore o di sua assenza prolungata, la commissione amministratrice deve affidarne temporaneamente le funzioni ad altro dirigente dell'azienda o, quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

 

     Art. 37.

     Il licenziamento del direttore nel corso del triennio non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese.

     I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione della commissione amministratrice.

 

TITOLO III

Finanza e contabilità delle aziende speciali

Capo I

Piani-programma e bilanci

 

     Art. 38.

     Il piano-programma di cui all'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153, è deliberato dalla commissione amministratrice dell'azienda secondo gli indirizzi determinati dall'ente locale. Esso contiene le scelte, e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

     le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;

     i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;

     il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;

     le modalità di finanziamento dei programmi di investimenti;

     le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe;

     la politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed alla produzione e distribuzione dei servizi;

     le forme del concorso della collettività e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione dei pubblici servizi.

     Il piano-programma deve essere aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.

 

     Art. 39.

     Il bilancio pluriennale di previsione di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1981, n. 153, redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata pari a quella del bilancio pluriennale della regione di appartenenza. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo, in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento.

     Il bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

 

     Art. 40.

     L'esercizio delle aziende speciali coincide con l'anno solare.

     Entro il 15 ottobre di ogni anno la commissione amministratrice dell'azienda delibera bilancio preventivo economico annuale dell'azienda relativo all'esercizio successivo, redatto in conformità dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministro del tesoro.

     Detto bilancio, che non potrà chiudersi in deficit, dovrà considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti all'azienda in base alle leggi statali e regionali ed i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dal comune all'azienda a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal comune per ragioni di carattere sociale.

     Al predetto bilancio devono essere allegati:

     1) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

     2) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;

     3) la tabella numerica del personale suddistinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;

     4) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;

     5) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

     Le aziende di trasporto, le quali devono conseguire il pareggio del bilancio nei termini previsti dall'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, allegano altresì una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli standardizzati del servizio secondo quanto stabilito dalla predetta legge n. 151.

     Le aziende che gestiscono più servizi allegano al bilancio preventivo economico aziendale anche i bilanci relativi ai singoli servizi.

 

     Art. 41.

     Qualora più servizi siano gestiti da un'unica azienda speciale è fatto obbligo a quest'ultima di rilevare separatamente i costi e i ricavi riferibili a ciascun servizio ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione.

     Il regolamento speciale aziendale dovrà fissare i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi.

 

     Art. 42.

     Entro il 31 marzo il direttore presenta alla commissione amministratrice il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il collegio dei revisori dei conti relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e risconti.

     Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale, redatti in conformità dello schema approvato con decreto del Ministro del tesoro in esecuzione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

     Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.

     Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il direttore dovrà fra l'altro indicare:

     a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;

     b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;

     c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;

     d) un raffronto dei costi e dei ricavi di ciascun esercizio con i dati medi nazionali ed indici di carattere tecnico, economico e finanziario comparabili con quelli elaborati annualmente anche dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) ai fini di un giudizio in termini di economicità ed efficienza dei servizi gestiti.

     La commissione amministratrice delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette entro i cinque giorni successivi al collegio dei revisori per la relazione che deve essere presentata al consiglio dell'ente entro il 30 maggio.

 

     Art. 43.

     L'utile d'esercizio deve essere destinato nell'ordine;

     1) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;

     2) all'incremento del fondo rinnovo impianti;

     3) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entità prevista dal piano-programma.

     L'eccedenza è versata all'ente locale alle scadenze stabilite dal regolamento speciale aziendale.

     Nel caso di perdita d'esercizio la commissione amministratrice deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

 

Capo II

Capitale di dotazione e investimenti

 

     Art. 44.

     Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente.

     Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda è tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

     Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari.

 

     Art. 45.

     Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma, l'azienda speciale provvede nell'ordine:

     a) con i fondi all'uopo accantonati;

     b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;

     c) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici;

     d) con prestiti anche obbligazionari;

     e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale.

 

     Art. 46.

     L'azienda speciale nell'ambito delle capacità ad essa riconosciute dall'art. 2, terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, contrae in attuazione del piano-programma e del bilancio pluriennale, prestiti alle seguenti condizioni:

     1) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;

     2) che le rate di ammortamento, sommate a quelle relative ai prestiti precedentemente contratti, non  raggiungano complessivamente una somma annuale superiore al terzo delle entrate ordinarie accertate in base al rendiconto dell'anno precedente, approvato dal consiglio dell'ente locale.

     A garanzia dell'ammortamento dei prestiti, l'azienda speciale può rilasciare a favore dei mutuanti garanzie reali sul patrimonio oppure delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal punto 2) del primo comma del presente articolo.

     Le delegazioni sono sottoscritte dal presidente della commissione amministratrice, dal direttore e dal tesoriere o istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa, che è tenuto ad accettarle.

     L'azienda speciale può altresì emettere, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni dell'autorità governativa, obbligazioni con garanzia reale sul patrimonio disponibile o con fidejussione dell'ente locale o di istituti di credito, singoli o consorziati, o di compagnie di assicurazione autorizzate, nei confronti dei quali l'azienda può rilasciare delegazioni sulle proprie entrate, come previsto al n. 2) del primo comma del presente articolo.

     Le quote di ammortamento dei prestiti obbligazionari concorrono alla determinazione del limite di cui al n. 2) del primo comma del presente articolo anche nell'ipotesi in cui non vengano rilasciate delegazioni sulle entrate.

 

     Art. 47.

     L'azienda speciale può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario esclusivamente per esigenze di elasticità di cassa.

     Può, altresì, ricorrere ad anticipazioni a breve su mutui concessi nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico.

 

Capo III

Servizio di tesoreria o di cassa

 

     Art. 48.

     Quando ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, il servizio di tesoreria o di cassa dell'azienda è affidato dalla commissione amministratrice ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito di cui all'art. 25 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione ed a seguito di licitazione o trattativa privata.

     Fermo restando, per quanto riguarda i pagamenti, l'unicità del rapporto con il tesoriere o cassiere, l'azienda può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari diversi da quello cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa, senza l'obbligo di far affluire periodicamente sul conto di quest'ultimo le entrate riscosse.

 

     Art. 49.

     Presso l'azienda speciale può essere istituito un servizio di cassa interno per i servizi di esazione e per il pagamento delle minute spese economali.

     La dotazione del cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stabilita dalla commissione amministratrice.

     Le operazioni di cassa effettuate dal cassiere interno sono annotate in apposito registro numerato e vidimato dal direttore.

 

Capo IV

Scritture obbligatorie

 

     Art. 50.

     Ogni azienda deve tenere i seguenti libri obbligatori:

     1) il libro giornale;

     2) il libro degli inventari;

     3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della commissione amministratrice;

     4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti;

     5) il libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale devono indicarsi l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi.

     Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge o richieste dalla natura o dalle dimensioni dell'azienda.

     Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

 

     Art. 51.

     Le scritture contabili devono consentire:

     a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio-tipo approvato con decreto del Ministro del tesoro 4 febbraio 1980 emanato in attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

     b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui all'art. 30 della predetta legge 5 agosto 1978, n. 468;

     c) la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per centri di responsabilità, secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione;

     d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento economico di gestione.

 

Capo V

Il collegio dei revisori dei conti

 

     Art. 52.

     I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal consiglio comunale in osservanza dell'art. 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 e dell'art. 12-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131. Il collegio resta in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del collegio stesso.

     Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda.

     Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal consiglio comunale, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e delle tariffe professionali vigenti.

 

     Art. 53.

     Il collegio dei revisori, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

     Il collegio dei revisori, deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia.

     I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

     Il collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

     Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato al punto 4) dell'art. 50.

 

     Art. 54.

     Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.

     Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì, nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

     Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro indicato nel n. 4) dell'art. 50 e sottoscritto dagli intervenuti.

     Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al sindaco, al presidente della commissione amministratrice ed al direttore dell'azienda.

     Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta di voti.

     Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

 

     Art. 55.

     La commissione amministratrice, il direttore dell'azienda e il collegio dei revisori devono fornire all'amministrazione dell'ente locale, anche tutti i dati e le notizie richiesti dalla Corte dei conti.

 

TITOLO IV

Contratti

 

     Art. 56.

     Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, le aziende, per il perseguimento dei loro fini istituzionali, provvedono mediante contratti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 57.

     I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto-concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia secondo le modalità previste dal presente regolamento.

 

     Art. 58.

     Le gare sono indette con deliberazione della commissione amministratrice, cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per la stipula dei contratti.

     Qualora i contratti vincolino il bilancio oltre l'anno, la deliberazione della commissione amministratrice è comunicata all'amministrazione del comune, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

 

     Art. 59.

     Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito.

     Apposita commissione di gara nominata dalla commissione amministratrice o da altro organo all'uopo delegato procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

     La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

     L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

 

     Art. 60.

     L'azienda può far ricorso all'appalto-concorso quando ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze da parte degli offerenti per la elaborazione del progetto definitivo di opere o lavori.

     Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto. Tuttavia, nel bando di gara o nella lettera d'invito può essere prevista la possibilità della corresponsione, ad insindacabile giudizio della commissione amministratrice e su proposta della commissione di esperti, di un compenso a favore dei progetti ritenuti meritevoli di particolare considerazione.

     L'aggiudicazione ha luogo sulla scorta del parere tecnico della commissione di esperti all'uopo nominata dalla commissione amministratrice, in base all'esame comparativo dei diversi progetti ed all'analisi dei relativi prezzi.

     Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'azienda non si fa luogo ad aggiudicazione.

 

     Art. 61.

     La commissione amministratrice può deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

     1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;

     2) per l'acquisto o noleggio o locazione di beni nazionali o esteri la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

     3) per l'acquisto e locazione di immobili;

     4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o di servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio delle ditte inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;

     5) per l'affidamento di particolari studi, ricerche e sperimentazioni, richiedenti alta competenza tecnica o scientifica.

 

     Art. 62.

     La commissione amministratrice, in ogni altro caso diverso da quelli contemplati nel precedente art. 61 in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente eseguite le forme degli articoli da 57 a 60 del presente regolamento, può autorizzare con delibera motivata il ricorso alla trattativa privata con l'obbligo della previa interpellazione di almeno tre ditte, numero da maggiorare in relazione all'importo del contratto.

     Sono fatte salve le norme di applicazione delle direttive comunitarie.

 

     Art. 63.

     Per gli appalti di opere pubbliche si applicano alle aziende le procedure previste dalle leggi 2 febbraio 1973, n. 14 e 3 gennaio 1978, n. 1 e, nei casi previsti, dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 64.

     I contratti debbono avere termini e durata certi. E' vietato ogni artificioso frazionamento dei contratti.

     Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi specie d'imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né concordare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

     Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate, salvo quanto stabilito dai capitolati speciali.

     Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale, è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione.

 

     Art. 65.

     A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti concernenti lavori o somministrazioni le ditte debbono prestare idonea cauzione con le modalità stabilite dal capitolato.

     Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente qualora la medesima vanti nei confronti della azienda un credito esigibile non inferiore al 5 0ell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori e lo vincoli a tale scopo.

     Nel contratto debbono essere previste le penalità per inadempimento o ritardo nell'esecuzione del medesimo.

 

     Art. 66.

     La stipulazione del contratto, se prevista, deve aver luogo entro il termine di trenta giorni dalla data di aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa alla ditta aggiudicataria.

     Per l'appalto-concorso e per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla ditta, rispettivamente, della scelta del progetto e dell'accettazione dell'offerta.

     Nel bando di gara o nella richiesta di offerta dovrà essere previsto che qualora la ditta non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, l'azienda ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento del deposito provvisorio e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

     Nel caso in cui l'azienda non provveda a stipulare il contratto nel termine fissato, la ditta può svincolarsi da ogni impegno, a mezzo di notifica all'azienda.

     I contratti sono stipulati dal rappresentante legale dell'azienda e ricevuti, qualora sia richiesta la forma pubblica, dal segretario comunale quale ufficiale rogante.

     I contratti possono anche stipularsi mediante scrittura privata, corrispondenza commerciale, dichiarazione di impegno apposta in calce al capitolato o per atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente.

 

     Art. 67.

     In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, l'azienda ha facoltà di risolvere il contratto. In tal caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermi restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

     L'azienda ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

     E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, qualora non sia prevista la revisione dei prezzi.

 

     Art. 68.

     Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dai capitolati o dal contratto.

     Per le prestazioni di servizi il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

     Il collaudo è eseguito dai competenti servizi dell'azienda. Quando si richiedano particolari competenze tecniche non disponibili all'interno dell'azienda, questa può eccezionalmente avvalersi dell'opera di esperti all'uopo incaricati dalla commissione amministratrice.

     Il collaudo non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alle trattative contrattuali. E' comunque ammesso nei casi previsti dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741, e successive modificazioni, la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

 

     Art. 69.

     La revisione dei prezzi contrattuali per i contratti di appalto di opere è ammessa entro i limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia per gli enti locali, salvo diverse clausole contrattuali circa i parametri revisionali.

 

TITOLO V

Spese in economia

 

     Art. 70.

     Il regolamento speciale dell'azienda determina la natura ed il limite massimo di valore delle spese che possono farsi in economia, tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento dell'azienda, l'urgente provvista di materie prime e materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

     All'effettuazione delle spese di cui al precedente comma provvede il direttore sotto la propria responsabilità senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate dai precedenti articoli del presente regolamento, ma nel rispetto delle norme e delle cautele all'uopo stabilite dal regolamento speciale.

     Il regolamento speciale stabilisce anche il termine entro cui il direttore deve rendere periodicamente conto delle spese eseguite con il sistema in economia, unitamente alla documentazione giustificativa relativa. Tale termine non potrà in ogni caso superare i due mesi.

 

     Art. 71.

     Per l'esecuzione delle spese in economia la commissione può autorizzare l'accreditamento di fondi a favore del direttore, stabilendo le cautele che reputerà necessarie a garanzia degli interessi dell'azienda.

     Il direttore dispone delle somme accreditate mediante assegni emessi a favore proprio o di terzi.

     Nel termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente il direttore presenta alla commissione il conto delle spese erogate, insieme ai documenti di spesa.

 

TITOLO VI

Vigilanza sull'amministrazione delle aziende

Capo I

    Provvedimenti sulle deliberazioni della commissione amministratrice

 

     Art. 72.

     Le deliberazioni della commissione amministratrice concernenti il piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine, i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio oltre l'anno e la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione nel loro testo integrale al comune che le pubblica mediante affissione nell'albo pretorio con le modalità e nei termini stabiliti dal testo unico della legge comunale e provinciale.

     Delle altre deliberazioni la commissione amministratrice comunica al comune entro il suddetto termine di quindici giorni un sunto contenente la parte dispositiva.

     Le deliberazioni che presentino un carattere di assoluta urgenza, tale che un ritardo riuscirebbe di grave danno per l'azienda, possono essere dichiarate immediatamente esecutive dalla commissione amministratrice sotto la propria responsabilità.

 

     Art. 73.

     In occasione delle deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico la commissione amministratrice, oltre ad illustrare adeguatamente le cause di detto peggioramento, deve indicare le misure gestionali già adottate per ristabilire il risultato economico previsto.

 

Capo II

Scioglimento della commissione amministratrice

 

     Art. 74.

     Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che la commissione amministratrice non ottemperi a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o dell'ente locale, un terzo dei consiglieri assegnati al comune può presentare al sindaco motivate proposte di convocazione del consiglio comunale per lo scioglimento della commissione amministratrice.

     La proposta è trasmessa dal comune alla commissione amministratrice perché deduca entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni il consiglio comunale delibera sulla proposta.

 

     Art. 75.

     Qualora il consiglio comunale non possa, per il mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, deliberare sulla proposta di scioglimento ed occorra quindi una seconda convocazione, questa deve aver luogo non prima di otto e non dopo di quindici giorni.

 

     Art. 76.

     Nei casi in cui le condizioni dell'azienda, pur dopo le iniziative o le misure adottate a termine del precedente art. 73 siano tali che il servizio risulti passivo per il bilancio dell'ente locale ovvero proceda con gravi e persistenti irregolarità, il prefetto, dopo formale invito al consiglio comunale a provvedere entro un congruo termine, decreta lo scioglimento della commissione amministratrice e nomina un commissario per la temporanea amministrazione dell'azienda scegliendolo fra gli eleggibili a consiglieri comunali che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-amministrativi.

 

     Art. 77.

     In occasione delle deliberazioni di cui ai precedenti articoli 74 e 76, potranno essere indicati gli amministratori eventualmente responsabili, secondo le disposizioni previste dal testo unico della legge comunale e provinciale.

 

     Art. 78.

     Al commissario spetta l'indennità di carica nella stessa misura prevista per il presidente dell'azienda. L'onere è a carico dell'azienda, salvo rivalsa contro gli amministratori responsabili.

 

     Art. 79.

     La giunta municipale, cui spetta assumere l'amministrazione dell'azienda a seguito dello scioglimento della commissione amministratrice deliberato dal consiglio comunale, può delegarne le funzioni esecutive ad uno dei suoi assessori.

     Per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione dell'azienda ai membri della giunta non spetta alcuna indennità.

     Solo all'assessore delegato per le funzioni esecutive compete un'indennità pari al 50% di quella stabilita per il presidente della commissione amministratrice.

 

     Art. 80.

     Il termine di un mese previsto dagli ultimi due commi dell'art. 18 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, decorre dal giorno in cui la giunta municipale o il commissario prefettizio hanno, rispettivamente, assunto l'esercizio delle attribuzioni della commissione amministratrice.

 

     Art. 81.

     In caso di scioglimento del consiglio comunale il presidente della commissione amministratrice cessa dalle sue funzioni e cessa altresì di farne parte dal giorno in cui il commissario straordinario assume l'ufficio.

     Cessata la gestione commissariale, il presidente riprende le sue funzioni.

     Il commissario straordinario può delegare la presidenza della commissione amministratrice a persona ritenuta idonea. La scelta può anche cadere sullo stesso ex presidente della commissione.

 

TITOLO VII

Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta

del pubblico servizio

 

     Art. 82.

     La deliberazione di revoca dell'assunzione diretta del servizio è assunta dal consiglio comunale con la stessa maggioranza prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

     Il consiglio comunale deve nella deliberazione di cui al precedente comma indicare se intende che il servizio sia gestito in concessione, in appalto o in economia.

 

     Art. 83.

     Copia della deliberazione esecutiva di revoca dell'azienda è comunicata a cura del sindaco alla commissione amministratrice con invito a provvedere alla presentazione del rendiconto della gestione riferito alla data di ricevimento della comunicazione anzidetta ed alle consegne.

 

     Art. 84.

     Quando il consiglio comunale delibera di appaltare il servizio o di gestirlo in economia deve stabilire se la gestione dell'azienda prima dell'appalto o prima dell'effettivo inizio dell'esercizio in economia, debba rimanere affidata alla commissione amministratrice o essere assunta dalla giunta municipale.

     Nel frattempo l'una o l'altra non possono imprendere alcuna nuova operazione, alienare beni stabili, macchine ed altri elementi di capitale fisso, contrarre obbligazioni eccedenti il normale esercizio dell'azienda.

 

     Art. 85.

     Quando il consiglio comunale delibera la soppressione del servizio, la liquidazione dell'azienda è affidata alla giunta municipale e compiuta entro il termine fissato dal predetto consiglio, salvo le proroghe eventualmente necessarie, che devono pure essere stabilite dal consiglio.

     La giunta municipale cura la gestione ordinaria dell'azienda senza imprendere alcuna nuova operazione; procede sollecitamente alla definizione degli affari pendenti e alla riscossione dei crediti liquidi; compie gli atti conservativi necessari e procede all'alienazione dei beni soggetti a facile deperimento.

     Forma lo stato attivo e passivo dell'azienda e un progetto generale di liquidazione che sottopone al consiglio comunale corredandolo di una relazione esplicativa.

     Il consiglio comunale con motivata deliberazione, presa con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, approva, ed occorrendo, modifica il progetto di liquidazione, stabilendo quali beni dell'azienda cessata debbano passare a far parte del patrimonio comunale e quali debbano essere alienati.

     La commissione amministratrice, nei limiti del piano approvato, ha facoltà di disporre pagamenti, concludere transazioni, procedere ad atti di liquidazione e promuovere giudizi, osservando le norme previste dal presente regolamento e dal regolamento speciale.

     Le variazioni al piano di liquidazione devono venire approvate secondo le norme stabilite per l'approvazione del piano stesso.

 

     Art. 86.

     Compiuta la gestione di liquidazione, i conti e tutti gli atti in genere dell'azienda vengono depositati e conservati nella segreteria comunale.

 

TITOLO VIII

Assunzione dei pubblici servizi

da parte delle province

 

     Art. 87.

     Sono estese alle province, le disposizioni del presente regolamento, intendendosi sostituite alle espressioni: comune, consiglio comunale, consigliere comunale, sindaco, rispettivamente le espressioni: provincia, consiglio provinciale, consigliere provinciale, presidente della giunta provinciale.

 

TITOLO IX

Aziende consorziali

Capo I

Costituzione dei consorzi

 

     Art. 88.

     I comuni e le province che vogliono unirsi in consorzio per provvedere direttamente, attraverso un'azienda speciale consorziale, all'impianto ed all'esercizio dei servizi pubblici, devono adottare la relativa deliberazione nei modi previsti dall'art. 10 e seguenti del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dall'art. 2 e seguenti del presente regolamento ed approvare altresì lo schema di statuto contenente le norme che regolano il consorzio.

     Lo statuto deve determinare lo scopo e la durata del consorzio, i mezzi per conseguire lo scopo stesso, il numero dei rappresentanti di ciascun ente, i casi di loro decadenza e tutte le norme necessarie al funzionamento dell'amministrazione consorziale.

 

     Art. 89.

     L'assemblea consorziale ha la sua sede nello stesso luogo ove ha sede l'amministrazione dell'azienda.

     L'assemblea consorziale nella sua prima riunione elegge nel suo seno un presidente ed un vice presidente.

 

     Art. 90.

     L'assemblea consorziale esercita tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un solo comune o da una sola provincia, sono dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal presente regolamento attribuite al consiglio comunale o provinciale.

     In particolare spetta all'assemblea consorziale la nomina della commissione amministratrice fuori del suo seno con le stesse norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento per la commissione amministratrice dell'azienda comunale.

 

     Art. 91.

     L'assemblea consorziale è convocata dal presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi d'urgenza, mediante telegramma, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

 

     Art. 92.

     L'assemblea consorziale viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale e del rendiconto d'esercizio.

     Può altresì riunirsi ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta la commissione amministratrice dell'azienda o un terzo dei rappresentanti.

 

     Art. 93.

     Le assemblee consorziali per le forme e le modalità delle loro deliberazioni sono soggette alle norme prescritte per i consigli comunali.

     Le deliberazioni debbono essere pubblicate nell'albo pretorio di ciascuno dei comuni uniti in consorzio.

     La responsabilità della loro trasmissione ai comuni in cui deve aver luogo la pubblicazione spetta al presidente ed al segretario del consorzio. La responsabilità per la pubblicazione che deve aver luogo nei singoli comuni spetta ai segretari di questi.

 

     Art. 94.

     Di norma è segretario del consorzio il segretario del comune in cui il consorzio ha sede.

     In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di segretario dell'assemblea consorziale sono assolte dal membro più giovane dell'assemblea stessa.

     I contratti in forma pubblica amministrativa per le aziende consorziali sono rogati dal segretario del comune in cui il consorzio ha sede.

 

     Art. 95.

     Ciascuna azienda consorziale è retta da un regolamento speciale, da compilarsi dall'assemblea consorziale a norma del terzo comma dell'art. 21 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, il quale deve stabilire il luogo dove risiede l'amministrazione e determinare, altresì, in relazione allo statuto, i rapporti tra i vari enti locali consorziati, sia per quanto concerne l'impianto e la gestione, sia per la ripartizione degli utili e delle perdite dell'azienda.

 

     Art. 96.

     Lo statuto del consorzio può prevedere che le controversie fra enti consorziati e fra essi e il consorzio siano decise per mezzo di arbitri.

 

     Art. 97.

     Le modificazioni allo statuto del consorzio debbono essere deliberate dall'assemblea consorziale.

     Se le modificazioni sono sostanziali, e cioè tali da aumentare l'onere di partecipazione degli enti consorziati, si deve osservare la procedura prescritta per la costituzione di un nuovo consorzio.

 

     Art. 98.

     I consorzi cessano per la scadenza del termine della loro durata o per il compimento del loro scopo.

     I consorzi possono inoltre cessare a seguito di deliberazioni della maggioranza degli enti consorziati.

     Ognuno degli enti uniti in consorzio può ottenere di cessare dal farne parte purché intervenga il consenso di tutti gli altri enti consorziati.

     In caso di cessazione del consorzio o di separazione da esso di alcuno degli enti consorziati, il patrimonio consortile è ripartito tra i singoli enti in proporzione alle quote di partecipazione.

     Qualora gli enti consorziati intendano assumere ciascuno direttamente il servizio per il quale il disciolto consorzio era costituito, debbono nuovamente ottemperare a tutte le formalità prescritte dagli articoli 10 e seguenti del testo unico e 2 e seguenti del presente regolamento.

 

     Art. 99.

     Sono estese alle aziende speciali consorziali, in quanto applicabili, le norme previste nel testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e nel presente regolamento per le aziende speciali comunali, intendendosi sostituiti l'assemblea consorziale al consiglio comunale e il presidente dell'assemblea al sindaco.

 

     Art. 100.

     Il decreto di revoca dell'assunzione diretta dei servizi da parte di aziende consorziali produce lo scioglimento del consorzio. Tuttavia l'assemblea consorziale rimane in carica per deliberare in ordine a quanto occorre per la liquidazione dell'azienda.

     Entro sessanta giorni dalla data di scioglimento del consorzio, i singoli enti locali già uniti in consorzio deliberano se intendano che il servizio, in quanto facoltativo, debba essere soppresso o, invece, appaltato o gestito in economia, sia separatamente, sia in consorzio, secondo le disposizioni di cui al testo unico della legge comunale e provinciale.

 

     Art. 101.

     Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni, le province ed i consorzi devono provvedere ad uniformare i regolamenti speciali delle aziende comunali, provinciali e consorziali alle norme recate dal presente regolamento.